Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 59 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Valentina Ponte
- RICORRENTE -
contro
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 legale a Treviglio, Via Verga n. 16 (codice fiscale P.IVA_1
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nell'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 10.1.25, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentirla condannare al pagamento di €
7.757,16, a norma del CCNL Panettieri Artigiani con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La ricorrente a sostegno ha dedotto:
- di aver lavorato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal
3.6.2014 al 31.10.2023, in qualità di operaio – panettiere, 4° livello retributivo a norma del CCNL Panettieri Artigiani;
da ultimo part-time al 90%,
- di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo,
1
2023, il rateo di 13a mensilità 2023, le spettanze di fine rapporto (ratei di ferie, ex festività e rol), l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato licenziato per giustificato oggettivo senza preavviso, pari a 15 giorni come previsto contrattualmente
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e ha invitato il procuratore a discutere - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter cpc la sentenza.
DIRITTO
La parte ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice alla cessazione del rapporto del rateo di 13a mensilità 2022, della retribuzione di ottobre 2023, del rateo di 13a mensilità 2023, delle spettanze di fine rapporto (ratei di ferie, ex festività e rol), l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato licenziato per giustificato oggettivo senza preavviso, pari a 15 giorni come previsto contrattualmente
***
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati. Il preavviso è stato correttamente calcolato ex art. 56 del CCNL applicato
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
***
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 7.757,16 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.100,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 2 aprile 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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