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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silva Fanesi Presidente Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4210 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e promossa DA
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
[...] [...]
Pt_3 [...]
Parte_4 Pt_5
[...] [...]
Parte_6
[...] Pt_7
[...] [...]
Parte_8
Pt_9 Pt_10
[...] [...]
Pt_11 Pt_7
Parte_12
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
Controparte_4 pagina 1 di 15 [...]
[...]
Parte_13
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv.
[...]
Marzia C. Torello, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montesilvano, Via Gramsci n. 1 Attori CONTRO e quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 10.11.2021, dall'Avv. Antonio Alessi, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montesilvano, Corso Umberto I, n. 17 E e quali Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 eredi di rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di Persona_2 costituzione del 15.12.2023, dagli Avv. Paolo Caruso e Avv. Gianluca Calderara, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Caruso sito in Roma, Via Eustachio Manfredi n. 5 Convenuti
CP_10
TI
[...]
EO TI Convenuti contumaci E
e , in qualità di eredi di CP_11 CP_12 Parte_2 CP_13
e , in qualità di eredi di e
[...] CP_14 Parte_2 CP_15 in qualità di eredi di e Controparte_16 Pt_2 Pt_1 Parte_14 in qualità di eredi di , Parte_15 Parte_1 Persona_3 [...]
e in qualità di eredi di Per_4 Parte_16 Parte_6 Pt_13
, in qualità di erede di , rappresentati e difesi, giusta
[...] Parte_13 procura allegata alla comparsa di costituzione del 17.03.2025, dall'Avv. Marzia C. Torello, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montesilvano, Via Gramsci n. 1 Terzi interventori E e in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Controparte_16 rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Parte_3 del 4.06.2025, dall'Avv. Marzia C. Torello, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montesilvano, Via Gramsci n. 1 Terzi interventori pagina 2 di 15 OGGETTO: Divisione dei beni caduti in successione CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte attrice , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
Pt_2 Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_17 Parte_18 Parte_7
Parte_8 Parte_19 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4 Pt_13
e , e
[...] Parte_13 Parte_13 Parte_13 terzi intervenuti e (in qualità di eredi di CP_11 CP_12 [...]
, e (in qualità di eredi di , Pt_2 CP_13 CP_14 Parte_2
e (in qualità di eredi di , CP_15 Controparte_16 Parte_2 Pt_14
e (in qualità di eredi di ),
[...] Parte_15 Parte_1 [...]
e (in qualità di eredi di Per_3 Persona_4 Parte_16 Parte_6
, (in qualità di erede di ),
[...] Parte_13 Parte_13
e (in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Controparte_16
: Parte_3
“I) Riconoscere che anche gli attori medesimi sono eredi del Sig. tenendo Persona_5 conto che gli attori hanno interpellato sin dall'Atto di Citazione i convenuti sulla sussistenza dei legami di parentela del medesimi attori con il defunto, volendo che la mancata contestazione, anche a termini del vigente art. 167 c.p.c., comporti pacifico riconoscimento dei medesimi rapporti di parentela. II) Ancora per l'effetto, condannare Controparte_6 Controparte_5 CP_9
a restituire e riconsegnare agli attori, in
[...] Controparte_8 Controparte_7 qualità di eredi ex lege e salva la quota spettante a medesimo titolo agli stessi convenuti, i beni sui quali i Sig.ri e hanno trascritto la successione in proprio favore, liberi Per_2 Persona_1 di persone e vuoti di cose dei convenuti, cioè: 1) unità immobiliare ad uso abitazione sita in TO (TE) alla frazione Frattaroli, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 38 dalla particella 137 sub. 8 – cat. A/3 – consistenza 5 vani – rendita 188,51 €; 2) unità immobiliare ad uso abitazione sita in ER (TE) alla via N. Perrotti, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 71 dalla particella 760 sub. 3 – cat. A/2 – consistenza 6 vani – rendita 418,33
€; 3) unità immobiliare ad uso autorimessa sita in ER (TE) alla via N. Perrotti, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 71 dalla particella 760 sub. 5 – cat. C/6 – consistenza 13 mq. – rendita 25,51 €; 4) area urbana sita in ER (TE) alla via N. Perrotti, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 71 dalla particella 760 sub. 8 – consistenza 70 mq., proprietà 144/560; pagina 3 di 15 5) denaro e/o titoli presso la Banca dell'Adriatico – filiale di ER viale Bovio n. 55;
6) denaro e/o titoli presso la – filiale di TO (TE) via Aprati n. 64; CP_17 oltre quelli ulteriori rinvenuti dall'acquisizione della dichiarazione di successione e dei rapporti bancari intrattenuti. III) Condannare Controparte_6 Controparte_5 Controparte_9 CP_8
e chiunque risulti illecito possessore dei beni immobili innanzi
[...] Controparte_7 elencati a corrispondere agli attori i frutti dei medesimi immobili percepiti dalla notifica del presente atto e quelli che potranno percepire usando la diligenza del buon padre di famiglia, con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
su tale ultimo punto, in subordine, tenuto conto che l'On.le Magistrato non ha ritenuto necessario disporre una integrazione di CTU per la quantificazione dei frutti percepiti esclusivamente dai convenuti e relativi ai canoni locatizi dell'immobile sito in ER – loc. Cona, si chiede che l'importo spettante agli attori venga stabilito in via equitativa . IV) In conseguenza di quanto sopra, procedere alla divisione tra gli eredi ex lege - tenuto conto dell'odierno allegato riepilogo aggiornato delle quote ereditarie, volto a far sì che l'emananda Sentenza possa essere regolarmente trascritta presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare competente - e secondo le quote di legge, come innanzi indicate, di tutti i beni immobili e mobili nonché dei relativi frutti, siccome indicati alle precedenti domande III) e IV), e da attribuire le porzioni divise, in natura o preferibilmente in denaro, agli attori. V) Con condanna dei Sigg. Controparte_6 Controparte_5 Controparte_9
e di chiunque risulti possessore dei beni oggetto di Controparte_8 Controparte_7 petizione ereditaria, al pagamento delle competenze di lite” Per parte convenuta e (quali eredi di Controparte_5 Controparte_6
: Persona_1
“In via istruttoria;
Questa difesa insiste nelle istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi, ai quali integralmente si rimanda, in quanto necessarie al giudizio de quo e nello specifico: Ia) Integrazione o rinnovazione CTU grafologica, per le criticità segnalate con note scritte all'udienza del 15 dicembre 2021, alle quali integralmente si rimanda. Ib) Prova testimoniale per come formulata nella memoria 183 comma VI n.2 dal precedente difensore di convenuta avv. nei riguardi del Notaio ricevente testamento, sempre per CP_18 come meglio espresso note scritte all'udienza del 15 dicembre 2021, alle quali integralmente si rimanda. Nel merito, si ribadiscono le conclusioni formulate nell'atto di costituzione e nelle successive precisazioni ex art. 183 comma VI n.1: a) rigettare integralmente l'atto di citazione, comprese tutte le domande e conclusioni ivi formalizzate ed avanzate;
pagina 4 di 15 b) condannare, tutti gli attori, con vincolo solidale tra loro, alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente Giudizio ed in ogni caso al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 cpc Con ogni salvezza di legge” Per parte convenuta e Controparte_7 Controparte_8 [...]
(quali eredi di : CP_9 Persona_2
“Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa e contraria istanza rigettata, voglia: a) nel merito, rigettare integralmente l'atto di citazione, comprese tutte le domande e conclusioni ivi formalizzate ed avanzate;
b) condannare, tutti gli attori, con vincolo solidale tra loro, alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente Giudizio ed in ogni caso al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. In via istruttoria, occorrendo previa revoca e/o modificazione dell'ordinanza del 15.12.2021 e delle precedenti, nonché, in parte qua, dell'ordinanza del 5.4.2022 e delle successive, e comunque dell'ordinanza del 18.11.2022, si chiede la rimessione in istruttoria e dunque: a) che l'Ill.mo Giudice voglia disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della consulenza tecnica grafologica, ovvero la convocazione del CTU per rendere chiarimenti con specifico riferimento alle circostanze segnalate nelle note del 14.12.2021 relativamente alle criticità delle scritture comparative. b) in ogni caso, che l'Ill.mo Giudice, impregiudicato ogni altro accertamento o adempimento istruttorio ritenuto necessario, voglia ammettere la prova testimoniale articolata alle pagg.
5-7 della seconda memoria ex art. 183, comma VI, datata 3.5.2018 e depositata dal precedente difensore di parte convenuta, Avv. trattandosi di testimonianze estremamente CP_18 pertinenti e significative perché relative proprio alla fase di redazione e di personale consegna al Notaio del testamento olografo del de cuius e alla circostanza – rilevante in punto di diritto, se non decisiva – che lo stesso Notaio che ha poi custodito il documento, ne avrebbe letto il contenuto alla presenza del de cuius e dei testimoni”
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio e Persona_2 Persona_1 CP_10 CP_19 Controparte_20 affinché l'intestato Tribunale dichiarasse l'invalidità del testamento olografo apparentemente redatto da in data 2.12.2015 e, per l'effetto, previo riconoscimento della loro Persona_5 qualità di eredi di quest'ultimo, li condannasse alla restituzione dei beni immobili e delle somme di denaro meglio identificate in atti con pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria e condanna alla restituzione dei frutti da questi ultimi medio tempore indebitamente percepiti.
pagina 5 di 15 2. Si è costituita in giudizio quale procuratrice speciale di Controparte_5 Per_1
e la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto
[...] Persona_2 infondata in fatto e in diritto.
e nonostante la regolarità della notifica, non si CP_10 CP_19 Controparte_20 sono costituite in giudizio e, pertanto, sono state dichiarate contumaci 3. Con provvedimento del 20-22.09.2017 il processo è stato interrotto in conseguenza del decesso di ed è stato riassunto dagli attori con ricorso depositato in data Persona_1
4.10.2017. Nel processo così riassunto si sono costituiti nella qualità di erede di Controparte_5 [...]
e quale procuratrice di e nella qualità di Persona_1 Persona_2 Controparte_6 erede di nonché successivamente in proprio. Persona_1 Persona_2
4. In data 18.11.2022 è stata pronunciata sentenza non definitiva la quale, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la nullità per difetto di forma del testamento olografo apparentemente riconducibile a Persona_5
5. Con istanza del 19.10.2023 parte convenuta ha rappresentato il decesso di Persona_2
e con ricorso depositato in data 3.11.2023 il processo è stato riassunto dagli attori in epigrafe indicati. Nel processo così riassunto si sono costituiti e Controparte_7 Controparte_8
in qualità di eredi di Controparte_9 Persona_2
6. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 12.03.2024.
7. Con comparsa di costituzione depositata in data 27.03.2025 sono intervenuti volontariamente e in qualità di eredi di e CP_11 CP_12 Parte_2 CP_13 [...]
, in qualità di eredi di e in qualità di eredi CP_14 Parte_2 CP_15 Controparte_16 di e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_14 Parte_15 Parte_1 [...]
e in qualità di eredi di nonché Per_3 Persona_4 Parte_16 Parte_6 Pt_13
, in qualità di erede di .
[...] Parte_13
8. Con istanza depositata in data 17.03.2025 gli attori in epigrafe indicati nonché i terzi intervenuti in qualità di eredi degli originari attori hanno chiesto ai sensi dell'art. 720 c.c. l'assegnazione dei beni immobili oggetto della comunione ereditaria, secondo le quote di legge.
9. La causa è stata rimessa per la decisione al Collegio all'udienza del 30.04.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con comparsa depositata in data 4.06.2025 si sono costituiti in giudizio Parte_4
e in qualità di eredi di i quali hanno anch'essi Parte_5 Controparte_16 Parte_3 formulato istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. La domanda di nullità del testamento olografo di Persona_5
pagina 6 di 15 10. Come sopraesposto, sulla domanda di nullità del testamento olografo apparentemente redatto da in data 2.12.2015 il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva in Persona_5 data 18.11.2022 dichiarando l'apocrificità della scheda testamentaria.
Avverso tale sentenza parte convenuta ha formulato riserva di appello. A fronte di ciò, ogni questione ad essa relativa – ivi compresa la richiesta, reiterata nelle comparse conclusionali, di rinnovo della CTU grafologica e di ammissione delle prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta – non può trovare accoglimento in questa sede. L'accertamento della qualità di erede in capo agli odierni attori 11. In conseguenza della sentenza non definitiva del 18.11.2022 che ha dichiarato la falsità del testamento apparentemente riconducibile a deve ritenersi aperta la successione Persona_5 legittima ex artt. 565 ss c.c., di talché occorre verificare se gli odierni attori (e, per parte di essi, deceduti in corso di causa, i terzi intervenuti) rivestono la qualità di eredi dell'originario de cuius
deceduto in data 29.12.2015 (vd. certificato di morte, allegato alla citazione) Persona_5
Dagli atti di causa risulta che: A) deceduto senza eredi, è figlio di e i Persona_5 Persona_6 CP_21 quali hanno contratto matrimonio in data 31.07.1926 (vd. certificato storico di famiglia, allegato alla citazione e doc. 9 allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2025); B) figlio di e (entrambi deceduti, Persona_6 Controparte_22 Persona_7 vd. storico di famiglia allegato alla citazione e doc. 10 A 5 allegato alla memoria del 2.03.2023), ha come fratelli (vd. stato storico di famiglia, doc. allegato alla citazione e doc. 10 A allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023): B1) sposato con (deceduta in data 13.07.1934), ha come Persona_8 Persona_9 figli (vd. stato storico di famiglia, doc. 10 A1 allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023):
- deceduta in data 17.08.2016, sposata con in data Persona_10 Persona_11
5.09.1951 (e deceduto in data 16.12.2013), ha come figli (odierna convenuta Controparte_20 contumace) e (odierna convenuta contumace); CP_19
- deceduto in data 17.04.1996; Persona_12
- deceduta in data 18.03.1983; Persona_13
- deceduta in data 17.02.1968 Persona_14
B2) con figli (odierno convenuto, deceduto in corso Parte_20 Persona_2 di causa, con eredi e , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
(odierno convenuto, deceduto in corso di causa, con eredi e Persona_1 Controparte_5
e (odierna attrice, vd. autodichiarazione sostitutiva di stato Controparte_6 Parte_6 di famiglia, doc. allegato alla citazione e doc. 10 A2 allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023, deceduta in corso di causa in data 23.07.2023, vd. certificato di morte allegato alla costituzione del 17.03.2025, con eredi e vd. Persona_3 Persona_4 Parte_16 dichiarazione di successione allegata alla comparsa del 17.03.2025, odierni terzi intervenuti); pagina 7 di 15 B3) sposata con con figli (deceduto in data Parte_21 Controparte_23 Persona_15
11.10.2007), (deceduto in data 12.04.1983), (odierna attrice, vd. stato Persona_16 Parte_1 storico di famiglia e autodichiarazione sostitutiva, doc. 10 A3 allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023), (deceduto in data 3.04.2006), (deceduta in data Persona_17 Persona_18
29.11.1992), (odierna attrice, vd. stato storico di famiglia e autodichiarazione Parte_1 sostitutiva, doc. 10 A3 allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023, deceduta in corso di causa in data 6.06.2022, vd. doc. allegato alla comparsa del 17.03.2025, con eredi e Parte_14
vd. autodichiarazione sostitutiva, doc. allegato alla comparsa del 17.03.2025, Parte_15 odierni intervenuti) e (deceduta in data 2.08.2010); Persona_19
B4) con figli (vd. certificati di famiglia, doc. 10 A4 allegato alla Controparte_24 memoria del 2.03.2023 e autodichiarazioni sostitutive allegate alla citazione)
- odierno attore;
Parte_13
- odierna attrice;
Controparte_4
- odierna attrice;
Parte_13
- odierna attrice;
Controparte_4
- deceduto in data 29.07.1989) Persona_20
C) figlia di e entrambi deceduti, ha come fratelli CP_21 Parte_2 Persona_21
(vd. certificato storico di famiglia, doc. allegato alla citazione e doc. 10B allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023): C1) sposato con ha come figli (vd. dichiarazione sostitutiva CP_13 Persona_22 allegata alla citazione e stato di famiglia, doc. 10B1 allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023):
- coniugato con deceduto in corso di causa (vd. certificato di Parte_2 Persona_21 morte, allegato alla comparsa del 17.03.2025), con eredi e (vd. CP_13 CP_14 autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegato alla comparsa del 17.03.2025, odierni intervenuti)
- coniugata con deceduta in corso di causa il 18.06.2021 (vd. Parte_2 Per_23 certificato di morte allegato alla comparsa del 17.03.2025), con eredi e CP_11 CP_12
(vd. dichiarazione di successione, allegata alla comparsa del 17.03.2025, odierni
[...] intervenuti)
- deceduto in data 18.12.2010 Persona_24
- odierno attore (vd. dichiarazione sostitutiva, allegato alla citazione) Parte_1
C2) deceduto in data 28.12.1940 (vd. doc. 10B2 allegato alla memoria Persona_25 autorizzata del 2.03.2024) C3) sposata con (deceduto in data 8.02.1958) ha come figli Parte_22 Persona_26
(vd. doc. 10 B3 allegato alla memoria autorizzata del 2.03.2023):
- (vd. autodichiarazione allegata alla citazione;
certificato storico di Parte_13 famiglia e autodichiarazione, doc. 10B3 allegati alla memoria autorizzata del 2.03.2023), deceduto pagina 8 di 15 in corso di causa in data 13.04.2022 (vd. certificato di morte allegato alla costituzione del 17.03.2025), con erede (vd. dichiarazione di successione, allegata alla Parte_13 costituzione del 17.03.2025), odierno attore e terzo intervenuto
- (vd. autodichiarazione allegata alla citazione;
certificato storico di famiglia e Parte_13 autodichiarazione, doc. 10B3 allegati alla memoria autorizzata del 2.03.2023), odierno attore
- , deceduta in data 24.07.2001; Parte_23
C4) deceduta, coniugata con ha come figli (vd. dichiarazione Persona_27 Controparte_25 sostitutiva doc. allegato alla citazione;
certificato storico di famiglia e autodichiarazioni sostitutive, doc. 10 B4 allegato alla memoria del 2.03.2023):
- odierna attrice;
Controparte_1
- odierna attrice;
Parte_12
- odierna attrice;
Controparte_3
- odierno attore Controparte_2
C5) coniugata con ha come figli (vd. autodichiarazione Parte_24 CP_26 sostitutiva, doc. allegato alla citazione;
stato di famiglia, doc. 10 B5 allegato alle note autorizzate del 2.03.2023):
- odierno attore;
Parte_18
- odierno attore;
Parte_7
- odierno attore;
Parte_8
- odierna attrice;
Parte_10
- odierno attore;
Parte_19
- odierna attrice;
Parte_11
C6) deceduto in data 30.05.1992, coniugato con (deceduta Persona_28 Persona_29 in data 21.04.2010) ha come figli (vd. autodichiarazione sostitutiva, allegato alla citazione;
stato di famiglia doc. 10 B6 allegato alle memorie autorizzate del 2.03.2023):
- deceduto in corso di causa in data 11.05.2025 (vd certificato di morte Parte_3 depositato in data 4.06.2025), con eredi e (vd. Parte_4 Parte_5 Controparte_16 doc. allegati al deposito del 4.06.2025), odierni intervenuti
- odierno attore;
Parte_5
- odierna convenuta CP_10
- deceduta in data 17.07.2018 (vd. certificato di morte, depositato in data Parte_2
17.03.2023), con eredi e (vd. autodichiarazioni sostitutive CP_15 Controparte_16 depositate in data 17.03.2023), odierni terzi intervenuti
- odierna attrice Parte_4
11.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – la delazione, ovvero la chiamata all'eredità susseguente all'apertura della successione, rappresenta un mero presupposto dell'assunzione della qualità di erede, ma non è sufficiente, di per sé sola, a fare assumere al chiamato tale qualità, giacché la legge non prevede alcuna presunzione in tal senso. pagina 9 di 15 Pertanto, il soggetto che promuove l'azione nella asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto fatto valere, deve allegare la propria legittimazione e deve dimostrare sia il decesso della parte originaria sia l'asserita qualità di erede, restando -in difetto di tale prova - indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire o a contraddire (cfr. Cass. civ. 30 agosto 2018, n. 21436 secondo cui “l'onere della prova della qualità di erede incombe sulla parte attrice, rappresentando la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.”). In particolare, ai fini di tale prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- la qualità di erede non può conseguire dalla presentazione della dichiarazione di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (cfr, ex multis, Cass. civ., 19 ottobre 2022, n. 30761) potendo la stessa, al più, assumere solo valore indiziario (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, 16 gennaio 2017, n. 868);
- nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifica erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato, ma tale produzione, unitamente all'allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 13 gennaio 2025, n. 817);
- “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 maggio 2014, n. 12065; Cass. civ., 18 maggio 2018, n. 08973; Cass. civ., 18 marzo 2022, n. 8880). pagina 10 di 15 Tale onere probatorio deve essere assolto entro il maturare delle preclusioni istruttorie, ossia entro il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. – non essendo le preclusioni processuali nella disponibilità delle parti ma dovendo essere rilevate d'ufficio dal giudice(cfr., ex multis, Cass. civ., 31 maggio 2017, n. 13769; Cass. civ., 30 ottobre 2020, n. 24127) - venendo in rilievo non la legittimazione ad agire (che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione attiene al diritto all'azione, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del processo e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, cfr. Cass. civ., sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2951) ma alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (la qualità di erede, appunto), la quale attiene al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 28 marzo 2024, n. 8545). 11.2. Nel caso di specie, gli unici documenti prodotti entro tale termine sono:
- il certificato di stato di famiglia relativo alla famiglia di (deceduto nel Controparte_22
1934), (deceduta nel 1937), Persona_7 Persona_8 Parte_20 Per_6
e (vd. doc. allegato alla citazione); Persona_5 Parte_21 Controparte_24
- il certificato di stato di famiglia relativo alla famiglia di (deceduto nel 1944), Parte_2 [...]
(deceduta nel 1955), Per_21 CP_13 CP_21 Parte_22 Persona_27
e (vd. doc. allegato alla citazione); Parte_24 Persona_28
- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di e (le quali dichiarano di Pt_1 Parte_1 essere figlie di , di (la quale dichiara di essere figlia di Parte_21 Parte_6 [...] Pt_1
, di e (i quali dichiarano di essere figli di CP_6 CP_4 CP_4 Parte_13
, di , , e (i quali dichiarano di Controparte_24 Pt_12 CP_1 CP_2 Controparte_3 essere figli di , di , e (i quali dichiarano di essere figli Persona_27 Pt_1 Pt_2 Parte_2 di , di e (i quali dichiarano di essere figli di CP_13 Pt_13 Parte_13 Pt_22
, di , , e (i quali dichiarano di essere figli di
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Per_28
di , , , , e (i quali dichiarano di
[...] Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 CP_7 Parte_11 essere figli di (vd. doc. allegato alla citazione). Parte_24
Orbene, in applicazione dei sopraesposti principi, ritiene il Collegio che gli attori non hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi incombente non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non potendo operare, stante la presenza di convenuti contumaci, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., con conseguente rigetto delle domande formulate. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria 12. In ogni caso e anche a voler prescindere dalla mancata prova della qualità di eredi in capo agli odierni attori la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe improcedibile. Invero, presupposto per poter pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria è la verifica della regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili oggetto della comunione. L'art. 29 co. 1 bis l. n. 52/1985 prevede, infatti, che «gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di pagina 11 di 15 comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale»- Tale disposizione – a parere del Tribunale – si applica anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore, essendo preclusa la realizzazione per via giudiziaria di un programma negoziale non altrimenti perseguibile in quanto illecito, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto di tale previsione legislativa, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Tribunale Varese, sez. 2, 25 settembre 2024, n. 857; Corte Appello Palermo, sez. 2, 16 dicembre 2022, n. 2064). 12.1 Nel caso di specie, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio:
- quanto all'immobile sito in TO, frazione Frattoli, l'intervento di manutenzione straordinaria di cui alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata n. 18/16 non è stato eseguito in conformità agli elaborati grafici di progetto ed è presente un'apertura al piano primo che non risulta riportata nella planimetria catastale, con la conseguenza che “si rende necessaria una pratica di accertamento di conformità con successiva variazione della planimetria catastale per la legittimità e commerciabilità dell'immobile” (vd. pag. 13 della CTU);
- quanto all'immobile sito in ER, località Cona, Via Nicola Perrotti, non risulta la piena corrispondenza tra la documentazione di progetto e lo stato dei luoghi essendo presenti modifiche riguardanti la distribuzione e la diversa destinazione d'uso di alcuni locali (in particolare al piano primo al posto della camera è presente la cucina mentre al piano secondo sottotetto al posto dei locali accessori ad uso ripostiglio e lavanderia è stata ricavata la zona notte con due camere) con la conseguenza che “ai fini della piena regolarità urbanistica e catastale e quindi per la commerciabilità dell'immobile è necessaria una pratica di sanatoria edilizia con successiva variazione catastale” (vd. pag. 16 della CTU);
- quanto al posto auto coperto sito a ER, località Cona, Via Nicola Perrotti, non si ha corrispondenza tra la documentazione di progetto e lo stato dei luoghi in quanto vi sono modifiche riguardanti la distribuzione per la presenza di alcuni muri divisori non presenti sugli elaborati grafici del progetto approvato, con la conseguenza che “ai fini della piena regolarità urbanistica e quindi per la non commerciabilità dell'immobile è necessaria una pratica di sanatoria edilizia” (vd. pag. 18 della CTU). Orbene, in assenza di accordo delle parti ovvero di domanda di una delle parti e non opposizione dell'altra, non è possibile disporre lo scioglimento parziale dell'eredità, ossia limitatamente all'area urbana sita in ER, località Cona, Via Nicola Perrotti e al saldo dei conti correnti intestati al de pagina 12 di 15 cuius (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 8 aprile 2016, n. 6931 secondo cui “il principio di universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiarendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse”). La domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento dei frutti derivanti dagli immobili in comunione 13. Parte attrice ha, infine, richiesto la condanna dei convenuti e di “chiunque risulti illecito possessore dei beni immobili innanzi elencati a corrispondere agli attori i frutti dei medesimi immobili percepiti dalla notifica del presente atto e quelli che potranno percepire usando la diligenza del buon padre di famiglia, con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo” Anche tale domanda non può trovare accoglimento in quanto, oltre al rilievo per cui gli attori non hanno provato la loro qualità di eredi del de cuius (vd. par. 11-11.2 della motivazione), la giurisprudenza ha chiarito che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9 febbraio 2015, n. 2423), occorrendo – pertanto – “la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31105).
13.1. Nel caso di specie parte attrice non ha neanche allegato di aver manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta né ha formulato istanze istruttorie in tal senso. Inoltre solo nel corso della CTU è emersa l'occupazione dell'immobile sito in ER, località Cona, Via Nicola Perrotti mentre tale circostanza poteva essere conosciuta da parte attrice prima dell'instaurazione del presente giudizio, con conseguente necessità di formulazione di apposite istanze istruttorie (a titolo esemplificativo, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al fine di ottenere copia del contratto di locazione) non potendosi, in presenza di tale lacuna istruttoria addebitabile a parte attrice, procedersi alla quantificazione dei frutti in via equitativa. Le spese di lite
14. L'esito complessivo della lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di nullità del testamento di cui alla sentenza non definitiva del 18.11.2022 e del rigetto nonché dell'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dagli attori, giustifica la compensazione delle pagina 13 di 15 spese di lite nella misura di 1/3 con condanna dei convenuti costituiti, in solido, al pagamento della restante parte. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in complessivi € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale) 14.1. La sostanziale non opposizione e la non costituzione dei convenuti contumaci CP_10
e giustifica la compensazione delle spese di lite tra tali
[...] Controparte_20 CP_19 parti. 14.2. Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 15.01.2025, devono essere poste a carico dei condividenti in parti uguali, trattandosi di attività processuale compiuta nell'interesse comune di tutti i litiganti (cfr. Cass. Civ., 17 gennaio 2013, n. 1023). 14.3. Le spese della CTU grafologica, come liquidate con provvedimento del 3.01.2022, devono invece essere poste definitivamente a carico dei convenuti costituiti
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , Parte_1
, Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_18 Parte_7 Parte_8 Parte_19 Pt_10
[...] Parte_11 Parte_12 Controparte_1
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[...] Parte_13 CP_11 CP_12 qualità di eredi di e (in qualità di Parte_2 CP_13 CP_14 eredi di , e (in qualità di eredi di Parte_2 CP_15 Controparte_16
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[...] Persona_1 Controparte_7 [...]
e (quali eredi di e CP_8 Controparte_9 Persona_2 CP_10
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[...] CP_19 Controparte_20
1) rigetta, per le causali di cui in parte motiva, le domande di parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra parte attrice e i terzi intervenuti, da un lato, e i convenuti
[...]
e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
pagina 14 di 15 dall'altro, nella misura di 1/3 – complessivamente determinate in € 545,00 per Per_5 anticipazioni ed € 10.860,00 per onorario oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge – e pone la restante parte a carico di tali convenuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e i terzi intervenuti e i convenuti contumaci e CP_10 CP_19 Controparte_20
4) pone le spese di CTU di cui al par. 14.2 della motivazione a carico dei condividenti in parti uguali
5) pone le spese di CTU di cui al par. 14.3. della motivazione a carico dei convenuti CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
[...]
ER, così deciso nella camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Presidente Dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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