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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all' udienza del 23 gennaio 2025 mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 563/2024R.G. Lavoro e vertente
TRA
( rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Domenico Francesco Donato ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli
Scipioni n. 256B, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Massimo Velli ed elett.te domiciliata in alla via Aldo Pini n. CP_1
10, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la fondatezza della sanzione disciplinare inflitta dalla datrice con provvedimento ASLAV- CP_1
0107560-2023 del 29.11.2023 Fascicolo 126/2023, con cui è stata comminata la sanzione di €#500# (cinquecento) di multa per le violazioni contestate. La Cont resistente i è costituita.
La domanda va rigettata.
2) La contestazione mossa è chiara e specifica, apparendone evidente l'oggetto, consistente nella assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni indicati, tanto che sul punto già nella fase amministrativa sono state sviluppate argomentazioni difensive.
1 Al lavoratore sono state contestate le assenze ingiustificate per i giorni 17.7, 18.7.,
19.7, 20.7, 21.7, 24.7, 25.7, 26.7 e 28.7, 28.8, 29.8., 30.8, 31.8, 01.9, 04.9, 05.9,
06.9, 07.9, 08.9 dell'anno 2023.
3) Con la missiva recante data 07.02.2023 il inoltrava alla datrice la Pt_1 comunicazione, testualmente, della circostanza che “sarà sottoposto a cure riabilitative nell'anno 2023”. Nella memoria, la comunicazione, che contiene anche la riserva di avanzare successiva autorizzazione in riferimento ai singoli periodi, viene indicata come domanda di cui all'art. 7 Dlgs 119/2011.
Con la successiva missiva dello 04.5.2023 il ricorrente ha indicato le singole giornate destinate alle cure, chiedendo di essere autorizzato a sottoporvisi.
Cont Con la missiva dello 04.7.2023 la resistente ha comunicato al ricorrente
“l'impossibilità di fruire di congedo … per il periodo luglio-settembre 2023”.
4) A mente dell'art. 7 Dlgs 119/2011, 1) …i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
5) Nel caso di specie, la , datrice di lavoro, ha negato il congedo. CP_1
Nonostante ciò, il ricorrente ha ritenuto di assentarsi comunque dal lavoro, ritenendo, così in ricorso, che la possibilità di fruire del congedo non richieda alcuna autorizzazione, trattandosi di attività vincolata, per cui sussistendone i presupposti, come nel caso di specie, l'istanza va necessariamente accolta.
6) In termini generali, anche a fronte di un ordine di servizio illegittimo il lavoratore è tenuto a fornire la prestazione richiesta, poiché gli è fatto obbligo di attenersi alle disposizioni datoriali, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 del Codice civile.
“Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l'accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma (la illegittimità del provvedimento datoriale) non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in
2 via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e
2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dall'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/01” (Cass. 9736/2018).
Il lavoratore “… non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e
2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost. e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l'inadempimento di quest'ultimo sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo…”
(Cass. 831 del 19 gennaio 2016)
5) Nel caso di specie, la necessità di sottoporsi a cure era affermata sin dallo 09
Gennaio 2023, data della certificazione medica a firma dott. , allegata Per_1
alla prima istanza, nella quale si attestava la necessità di cure e riabilitazione, essendo il lavoratore invalido nella misura del 51%. Va quindi esclusa ogni e qualsivoglia necessità di effettuare inderogabilmente quelle cure nei giorni finali luglio ed agosto 2023, né viene rappresentato qualsivoglia motivo che renda quelle cure indifferibili nelle giornate in cui erano state programmate, programmazione che del resto risale, come detto dallo stesso ricorrente, almeno allo 04.5.2023.
Non vi è modo di ritenere che, programmate da oltre due mesi, quelle cure fossero indifferibili, e che quindi dopo il diniego comunicatogli il si sia trovato Pt_1
nella necessità di disattendere il provvedimento datoriale, che, legittimamente o illegittimamente che sia, negandogli la possibilità di fruire di cure gli ha imposto di fornire la prestazione.
Illegittimamente, quindi, il si è assentato dal lavoro. Pt_1
Al rigetto della domanda segue la condanna di delle spese di Parte_1
lite a favore di , spese che in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, CP_1 vanno liquidate nella somma di €#800# (ottocento), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 563/2024 R.G. Lavoro, e proposta da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa CP_1
così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, spese che liquida nella somma di €#800# (ottocento), oltre spese CP_1
generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 23 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all' udienza del 23 gennaio 2025 mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 563/2024R.G. Lavoro e vertente
TRA
( rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Domenico Francesco Donato ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli
Scipioni n. 256B, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Massimo Velli ed elett.te domiciliata in alla via Aldo Pini n. CP_1
10, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la fondatezza della sanzione disciplinare inflitta dalla datrice con provvedimento ASLAV- CP_1
0107560-2023 del 29.11.2023 Fascicolo 126/2023, con cui è stata comminata la sanzione di €#500# (cinquecento) di multa per le violazioni contestate. La Cont resistente i è costituita.
La domanda va rigettata.
2) La contestazione mossa è chiara e specifica, apparendone evidente l'oggetto, consistente nella assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni indicati, tanto che sul punto già nella fase amministrativa sono state sviluppate argomentazioni difensive.
1 Al lavoratore sono state contestate le assenze ingiustificate per i giorni 17.7, 18.7.,
19.7, 20.7, 21.7, 24.7, 25.7, 26.7 e 28.7, 28.8, 29.8., 30.8, 31.8, 01.9, 04.9, 05.9,
06.9, 07.9, 08.9 dell'anno 2023.
3) Con la missiva recante data 07.02.2023 il inoltrava alla datrice la Pt_1 comunicazione, testualmente, della circostanza che “sarà sottoposto a cure riabilitative nell'anno 2023”. Nella memoria, la comunicazione, che contiene anche la riserva di avanzare successiva autorizzazione in riferimento ai singoli periodi, viene indicata come domanda di cui all'art. 7 Dlgs 119/2011.
Con la successiva missiva dello 04.5.2023 il ricorrente ha indicato le singole giornate destinate alle cure, chiedendo di essere autorizzato a sottoporvisi.
Cont Con la missiva dello 04.7.2023 la resistente ha comunicato al ricorrente
“l'impossibilità di fruire di congedo … per il periodo luglio-settembre 2023”.
4) A mente dell'art. 7 Dlgs 119/2011, 1) …i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
5) Nel caso di specie, la , datrice di lavoro, ha negato il congedo. CP_1
Nonostante ciò, il ricorrente ha ritenuto di assentarsi comunque dal lavoro, ritenendo, così in ricorso, che la possibilità di fruire del congedo non richieda alcuna autorizzazione, trattandosi di attività vincolata, per cui sussistendone i presupposti, come nel caso di specie, l'istanza va necessariamente accolta.
6) In termini generali, anche a fronte di un ordine di servizio illegittimo il lavoratore è tenuto a fornire la prestazione richiesta, poiché gli è fatto obbligo di attenersi alle disposizioni datoriali, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 del Codice civile.
“Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l'accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma (la illegittimità del provvedimento datoriale) non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in
2 via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e
2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dall'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/01” (Cass. 9736/2018).
Il lavoratore “… non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e
2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost. e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l'inadempimento di quest'ultimo sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo…”
(Cass. 831 del 19 gennaio 2016)
5) Nel caso di specie, la necessità di sottoporsi a cure era affermata sin dallo 09
Gennaio 2023, data della certificazione medica a firma dott. , allegata Per_1
alla prima istanza, nella quale si attestava la necessità di cure e riabilitazione, essendo il lavoratore invalido nella misura del 51%. Va quindi esclusa ogni e qualsivoglia necessità di effettuare inderogabilmente quelle cure nei giorni finali luglio ed agosto 2023, né viene rappresentato qualsivoglia motivo che renda quelle cure indifferibili nelle giornate in cui erano state programmate, programmazione che del resto risale, come detto dallo stesso ricorrente, almeno allo 04.5.2023.
Non vi è modo di ritenere che, programmate da oltre due mesi, quelle cure fossero indifferibili, e che quindi dopo il diniego comunicatogli il si sia trovato Pt_1
nella necessità di disattendere il provvedimento datoriale, che, legittimamente o illegittimamente che sia, negandogli la possibilità di fruire di cure gli ha imposto di fornire la prestazione.
Illegittimamente, quindi, il si è assentato dal lavoro. Pt_1
Al rigetto della domanda segue la condanna di delle spese di Parte_1
lite a favore di , spese che in base ai criteri di cui al D.M 147/2022, CP_1 vanno liquidate nella somma di €#800# (ottocento), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 563/2024 R.G. Lavoro, e proposta da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa CP_1
così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, spese che liquida nella somma di €#800# (ottocento), oltre spese CP_1
generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 23 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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