Articolo 15 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 marzo 1989
Art. 15. (Comunicazioni delle decisioni del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine) 1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. In caso di irreperibilita', la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989