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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16239/2018 R.G. proposto da EDIL MAR MA SAVERIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 131, presso l’avv. Andrea Camporota, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia TA Pistola – RICORRENTE– contro IA IT, domiciliata in Corigliano, Contrada Mazzari, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro, con domicilio eletto in Roma presso la Corte di Cassazione. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza n. 2158/2017 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 04/12/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24.1.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto: pagamento Civile Sent. Sez. 2 Num. 7265 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 13/03/2023 2 di 7 Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Udito l’avv. TA Pistola. FATTI DI CAUSA 1. TA PU ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di NO avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2006, emesso a favore della Edilmar S.R.L. per il pagamento della somma di € 3.173,27 oltre accessori, a titolo di contributo forfettario per le spese e gli oneri di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria ed altri corrispettivi degli immobili descritti in atti. L’opponente aveva lamentato che la società venditrice aveva unilateralmente inserito nel contratto di vendita la clausola che obbligava l'opponente a versare la somma di lire 895.000 quale contributo forfettario alle spese, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT ed ulteriormente maggiorata del 5% annuo, clausola da considerarsi nulla, perché comportava una crescita illimitata dell'obbligazione. Aveva infine dedotto che non era stata svolta alcuna manutenzione o vigilanza sulle parti comuni, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni all’immobile di sua proprietà causati da infiltrazioni d’acqua. Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, negando la sola spettanza della maggiorazione del 5% sul compenso. TA PU ha impugnato la decisione, chiedendone l’integrale riforma;
la Edilmar s.r.l. ha interposto impugnazione incidentale per ottenere la condanna al pagamento della maggiorazione del 5% sul compenso forfettario. All’esito, con sentenza 2158/2017 la Corte di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado, riconoscendo la validità della clausola limitatamente alla rivalutazione annuale del 3 di 7 compenso secondo gli indici Istat, quale legittima espressione dell’autonomia della parti, reputando priva di causa l'ulteriore maggiorazione del 5% poiché non ricollegabile ad alcuna controprestazione aggiuntiva, affermando che non poteva ritenersi meritevole di tutela l’attribuzione unilaterale di un diritto “nell'ipotesi in cui non risulti il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale”. Per la cassazione della sentenza la Edil MA MAino ER s.r.l. propone ricorso affidato ad un unico motivo. TA PU resiste con controricorso. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 5034/2020. Le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile. L’impugnazione è stata proposta dalla Edil MA s.r.l. in luogo della Edil MA s.a.s., che è stata parte del giudizio di merito. Trattandosi di mera trasformazione di una società di persone in società di capitali e di un mero mutamento formale, la nuova società è legittimata a ricorrere in cassazione, non essendosi verificata una vicenda estintiva e la correlativa creazione di un soggetto diverso dall’originaria parte processuale (Cass. s.u. 23019/2007; Cass. 9569/2007; Cass. 21961/2010). Va peraltro considerato che al fine di evitare l'inammissibilità del ricorso in cassazione, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare la propria "legitimatio ad causam" e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del 4 di 7 proprio dante causa, principio che trova applicazione anche nel caso di mera trasformazione della società che era stata parte del giudizio di appello. Tale prova è consentita nel giudizio di legittimità mediante la produzione documentale nelle forme prescritte dall'art. 372 c.p.c., qualora la relativa questione sia stata sollevata per la prima volta in cassazione, prova che la ricorrente ha fornito mediante la visura camerale depositata unitamente alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., comprovante la continuità tra nuova e vecchia società. Quanto all’omessa notificazione dei documenti attestanti l’avvenuta trasformazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., va evidenziato che, come detto, la visura è stata allegata alla memoria ex art. 380 bis, comma secondo, c.p.c. depositata in termini, atto che la resistente ha potuto esaminare nel rispetto del contraddittorio (Cass. 12151/2007). Inoltre la causa è stata successivamente rimessa in pubblica udienza prima della quale la resistente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., prendendo posizione sulla questione dibattuta, pur non avendo partecipato alla discussione (Cass. 24893/2021; Cass. 21729/2013; Cass. Cass. s.u. 450/2000; Cass. 14729/2013), essendo sanata ogni irregolarità. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1322 e 1227 c.c. sostenendo che la maggiorazione del 5% sul compenso annuale trovava giustificazione causale nelle prestazioni di custodia, sorveglianza e manutenzione poste a carico della ricorrente ed era espressione di autonomia contrattuale, rispondendo all’intento di adeguare il corrispettivo al progressivo aumento dei costi. Il motivo è fondato. La Corte di merito, pur reputando valida la determinazione del compenso a forfait per i servizi di sorveglianza e manutenzione 5 di 7 previsti dal contratto di vendita, nonché la clausola di rivalutazione annuale del prezzo secondo indici Istat, ha giudicato priva di causa l’ulteriore maggiorazione del 5%, poiché non ricollegabile ad alcuna controprestazione ulteriore rispetto a quelle già concordate dai contraenti. Come dedotto in ricorso, appare anzitutto svalutato il dato letterale del contratto, ove l’incremento percentuale è chiaramente contemplato quale elemento di determinazione e variazione nel tempo del compenso dell’unitaria controprestazione dei servizi di manutenzione e sorveglianza promesse dalla società. La detta maggiorazione percentuale integrava un meccanismo di progressivo incremento del corrispettivo forfettario, agganciata ad un criterio predeterminato ed idoneo ad incidere sull’equilibrio economico del contratto, unitamente (– ed in cumulo rispetto -) alle previste variazioni annue del potere di acquisto (potendo la sola rivalutazione annuale secondo indici Istat risultare di modesta entità, tale da non compensare pienamente, nella valutazione dei contraenti, l’opera prestata dalla società), trovando ugualmente giustificazione causale nello scambio sinallagmatico delle rispettive prestazioni. Non costituiva – quindi - una prestazione unilaterale non corrispettiva, apparendo espressione della libera autonomia delle parti in un settore non governato da norme inderogabili quanto alla determinazione del corrispettivo, operando quale clausola di salvaguardia del valore intrinseco della prestazione (Cass. 4468/1985). Si è già affermata – con riferimento alle locazioni commerciali - la validità di clausole di determinazione del corrispettivo secondo misure contrattualmente stabilite, differenziate nel loro importo, pur in presenza di disposizioni inderogabili dirette a circoscrivere 6 di 7 l’operatività dei meccanismi di rivalutazione del canone (cfr. Cass. 33884/2021, secondo cui devono ritenersi legittimi - alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per detti immobili - tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del contratto, predeterminino il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti stabiliscano consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella originariamente prevista, ove non dirette ad eludere il limite dell’art. 32 L. 392/1978; conformi, tra le tante, Cass. 22908/2016; Cass. 20014/2016; Cass. 10834/2011; Cass. 19475/2005; Cass. 1070/2000; Cass. 5632/1997; Cass. 7973/1997). In assenza – nello specifico settore considerato – di più penetranti limitazioni alla libera autonomia delle parti riguardo alla determinazione del contenuto economico del rapporto o ai meccanismi di aggiornamento o incremento del prezzo, non poteva ritenersi illegittima la previsione della concorrente operatività sia dell’incremento agganciato a percentuali predeterminate in misura fissa, sia del criterio di aggiornamento secondo gli indici Istat. La censura – che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, non solleva questioni di mero fatto, addebitando alla Corte di merito non solo un errore di interpretazione del contratto, ma anche di aver ritenuto illegittima la previsione di distinti meccanismi di incremento del corrispettivo, se non giustificati, ciascuno di essi, da prestazioni contrattuali autonome - è pertanto meritevole di accoglimento. 7 di 7 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
la Edilmar s.r.l. ha interposto impugnazione incidentale per ottenere la condanna al pagamento della maggiorazione del 5% sul compenso forfettario. All’esito, con sentenza 2158/2017 la Corte di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado, riconoscendo la validità della clausola limitatamente alla rivalutazione annuale del 3 di 7 compenso secondo gli indici Istat, quale legittima espressione dell’autonomia della parti, reputando priva di causa l'ulteriore maggiorazione del 5% poiché non ricollegabile ad alcuna controprestazione aggiuntiva, affermando che non poteva ritenersi meritevole di tutela l’attribuzione unilaterale di un diritto “nell'ipotesi in cui non risulti il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale”. Per la cassazione della sentenza la Edil MA MAino ER s.r.l. propone ricorso affidato ad un unico motivo. TA PU resiste con controricorso. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 5034/2020. Le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile. L’impugnazione è stata proposta dalla Edil MA s.r.l. in luogo della Edil MA s.a.s., che è stata parte del giudizio di merito. Trattandosi di mera trasformazione di una società di persone in società di capitali e di un mero mutamento formale, la nuova società è legittimata a ricorrere in cassazione, non essendosi verificata una vicenda estintiva e la correlativa creazione di un soggetto diverso dall’originaria parte processuale (Cass. s.u. 23019/2007; Cass. 9569/2007; Cass. 21961/2010). Va peraltro considerato che al fine di evitare l'inammissibilità del ricorso in cassazione, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare la propria "legitimatio ad causam" e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del 4 di 7 proprio dante causa, principio che trova applicazione anche nel caso di mera trasformazione della società che era stata parte del giudizio di appello. Tale prova è consentita nel giudizio di legittimità mediante la produzione documentale nelle forme prescritte dall'art. 372 c.p.c., qualora la relativa questione sia stata sollevata per la prima volta in cassazione, prova che la ricorrente ha fornito mediante la visura camerale depositata unitamente alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., comprovante la continuità tra nuova e vecchia società. Quanto all’omessa notificazione dei documenti attestanti l’avvenuta trasformazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., va evidenziato che, come detto, la visura è stata allegata alla memoria ex art. 380 bis, comma secondo, c.p.c. depositata in termini, atto che la resistente ha potuto esaminare nel rispetto del contraddittorio (Cass. 12151/2007). Inoltre la causa è stata successivamente rimessa in pubblica udienza prima della quale la resistente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., prendendo posizione sulla questione dibattuta, pur non avendo partecipato alla discussione (Cass. 24893/2021; Cass. 21729/2013; Cass. Cass. s.u. 450/2000; Cass. 14729/2013), essendo sanata ogni irregolarità. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1322 e 1227 c.c. sostenendo che la maggiorazione del 5% sul compenso annuale trovava giustificazione causale nelle prestazioni di custodia, sorveglianza e manutenzione poste a carico della ricorrente ed era espressione di autonomia contrattuale, rispondendo all’intento di adeguare il corrispettivo al progressivo aumento dei costi. Il motivo è fondato. La Corte di merito, pur reputando valida la determinazione del compenso a forfait per i servizi di sorveglianza e manutenzione 5 di 7 previsti dal contratto di vendita, nonché la clausola di rivalutazione annuale del prezzo secondo indici Istat, ha giudicato priva di causa l’ulteriore maggiorazione del 5%, poiché non ricollegabile ad alcuna controprestazione ulteriore rispetto a quelle già concordate dai contraenti. Come dedotto in ricorso, appare anzitutto svalutato il dato letterale del contratto, ove l’incremento percentuale è chiaramente contemplato quale elemento di determinazione e variazione nel tempo del compenso dell’unitaria controprestazione dei servizi di manutenzione e sorveglianza promesse dalla società. La detta maggiorazione percentuale integrava un meccanismo di progressivo incremento del corrispettivo forfettario, agganciata ad un criterio predeterminato ed idoneo ad incidere sull’equilibrio economico del contratto, unitamente (– ed in cumulo rispetto -) alle previste variazioni annue del potere di acquisto (potendo la sola rivalutazione annuale secondo indici Istat risultare di modesta entità, tale da non compensare pienamente, nella valutazione dei contraenti, l’opera prestata dalla società), trovando ugualmente giustificazione causale nello scambio sinallagmatico delle rispettive prestazioni. Non costituiva – quindi - una prestazione unilaterale non corrispettiva, apparendo espressione della libera autonomia delle parti in un settore non governato da norme inderogabili quanto alla determinazione del corrispettivo, operando quale clausola di salvaguardia del valore intrinseco della prestazione (Cass. 4468/1985). Si è già affermata – con riferimento alle locazioni commerciali - la validità di clausole di determinazione del corrispettivo secondo misure contrattualmente stabilite, differenziate nel loro importo, pur in presenza di disposizioni inderogabili dirette a circoscrivere 6 di 7 l’operatività dei meccanismi di rivalutazione del canone (cfr. Cass. 33884/2021, secondo cui devono ritenersi legittimi - alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per detti immobili - tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del contratto, predeterminino il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti stabiliscano consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella originariamente prevista, ove non dirette ad eludere il limite dell’art. 32 L. 392/1978; conformi, tra le tante, Cass. 22908/2016; Cass. 20014/2016; Cass. 10834/2011; Cass. 19475/2005; Cass. 1070/2000; Cass. 5632/1997; Cass. 7973/1997). In assenza – nello specifico settore considerato – di più penetranti limitazioni alla libera autonomia delle parti riguardo alla determinazione del contenuto economico del rapporto o ai meccanismi di aggiornamento o incremento del prezzo, non poteva ritenersi illegittima la previsione della concorrente operatività sia dell’incremento agganciato a percentuali predeterminate in misura fissa, sia del criterio di aggiornamento secondo gli indici Istat. La censura – che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, non solleva questioni di mero fatto, addebitando alla Corte di merito non solo un errore di interpretazione del contratto, ma anche di aver ritenuto illegittima la previsione di distinti meccanismi di incremento del corrispettivo, se non giustificati, ciascuno di essi, da prestazioni contrattuali autonome - è pertanto meritevole di accoglimento. 7 di 7 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda