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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1244/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. LASCARI MAURO e DRUDI CHIARA con domicilio eletto presso lo studio del primo in RIMINI VIA FLAMINIA 187/L APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. PERRONE Controparte_1 P.IVA_1
MARCO ERNESTO con domicilio eletto presso il suo studio in FORLÌ VIALE VITTORIO VENETO 102
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 521/2022 DEL TRIBUNALE DI RIMINI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 08.04.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e difesa, in riforma, totale e/o parziale, dell'impugnata sentenza, IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del
, in persona del Sindaco pro-tempore, e per l'effetto Controparte_2
- CONDANNARE il , in persona del Sindaco pro-tempore, al CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore Sig. , quantificabili in Parte_1 Pt_
€ 78.417,85 nell' introduttivo, o quella diversa somma Parte_2 maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre alle somme per la locazione dell'immobile per le mensilità successive al maggio 2019 sino al trasferimento definitivo del bene, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al saldo effettivo, oltre ad € 208,65 per spese tassazione atti giudiziari, € 4.560,00 per spese notarili ed ogni altra spesa successiva ed occorrenda.
- CONDANNARE in ogni caso il al pagamento di tutte le spese (anche di Controparte_1 mediazione) e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio. ISTANZE ISTRUTTORIE […]”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, - in via principale: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 521/2022 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto e tutte le domande in esso contenute siccome inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte nel presente giudizio;
- in via subordinata istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di remissione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie come da seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. del primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Coi compensi e spese, oltre 15% rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a. di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 521/2022, pubblicata in data 31.05.2022, il Tribunale di Rimini dichiarava l'inammissibilità delle domande che aveva proposto nei confronti del Parte_1 [...]
per ottenere in via principale l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. CP_1 dell'obbligo di concludere il contratto per il trasferimento della proprietà dell'immobile pubblico ad uso scuola elementare sito in via Pedrolara n. 48, di cui era risultato aggiudicatario in data 12.05.1992 in esito a gara pubblica, oltre al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e/o extra- contrattuale che quantificava in € 78.417,85 o quella diversa somma di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi;
in subordine chiedeva la risoluzione ex art. 1453 c.c. dell'impegno negoziale derivante dal provvedimento di aggiudicazione, con restituzione della somma di € 35.119,07 oltre interessi legali ed oltre al risarcimento dei danni.
2.
Osservava il primo giudice che l'attore risultava, invero, già proprietario del bene de quo sin dalla data di approvazione dei verbali di aggiudicazione e che l'eventuale stipulazione del rogito notarile era da considerarsi mero atto dichiarativo dell'effetto traslativo già prodottosi. Di conseguenza, non era imputabile alcuna responsabilità da inadempimento in capo al né tantomeno poteva CP_1 ritenersi fondata la domanda risarcitoria avanzata da per non aver avuto la disponibilità Pt_1 materiale del bene a seguito dell'aggiudicazione, anche in conseguenza dell'acquisita disponibilità materiale dell'immobile sin dall'anno 2010. Parimenti inammissibili venivano dichiarate le ulteriori domande volte a contestare lo stato dei luoghi e la consistenza del bene acquistato, per la presenza di manufatti antecedenti alla pubblicazione del bando, posto che tali censure dovevano essere fatte valere innanzi al giudice amministrativo ed erano comunque infondate nel merito in quanto la vendita era a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
3.
Con atto di citazione notificato via PEC in data 30.6.2022 ppellava innanzi a questa Corte Pt_1 formulando n. 4 motivi.
Ritualmente costituito il chiedeva il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva e delle istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'8.4.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
In corso di causa le parti davano atto che in data 6.11.2023 avevano stipulato l'atto notarile di compravendita a ministero Dr. notaio in Rimini. Persona_1
4.
Preliminarmente va precisato che in esito alla stipula notarile in data 6.11.2023 (doc. G prodotto dall'appellante con note scritte dep. 7.4.2025) è cessata la materia del contendere quanto alla domanda principale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ed il contenzioso si è ridotto alle richieste risarcitorie, come emerge dalle conclusioni infine precisate per l'appellante che non riproducono la domanda ex art. 2932 c.c. Il contenzioso, dunque, residua solo per la domanda risarcitoria a titolo contrattuale o extracontrattuale sull'assunto che per il perfezionamento del vincolo fosse comunque necessario l'atto notarile, su cui infra nell'esame dei motivi di appello.
5.
Con il primo motivo rubricato “errata dichiarazione di inammissibilità della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932” l'appellante deduce l'erronea valutazione del primo giudice laddove ha ritenuto che osse proprietario del bene pur in assenza di rogito notarile. Pt_1
Lamenta, reiterando argomenti già svolti in primo grado, che il mero verbale di aggiudicazione non era idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà in favore dell'aggiudicatario e che era invece necessaria la stipula del contratto innanzi al notaio, in quanto unico atto idoneo a trasferire la proprietà ed a consentire le trascrizioni nei pubblici registri.
Il motivo è superato in esito alla stipula notarile avvenuta in data 6.11.2023, non avendo l'appellante più interesse ad una declaratoria ex art. 2932 c.c.
6.
Con il secondo motivo rubricato “errata esclusione della responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) in capo al . Errato diniego della richiesta di risarcimento dei Controparte_1 danni” l'appellante si duole del fatto che il si era sottratto, sino al 6.11.2023, ai doveri CP_1 contrattuali su di esso gravanti per permettere il trasferimento della proprietà a mezzo della stipula dell'atto notarile, che nell'area di pertinenza dell'immobile oggetto di compravendita erano stati realizzati abusi edilizi e che il bene trasferito risultava per caratteristiche e condizioni difforme rispetto a quello effettivamente promesso in vendita, con conseguente diminuito valore commerciale dell'immobile.
In sostanza l'appellante reitera gli argomenti già svolti in primo grado addossando all'ente la responsabilità per il ritardo nell'adempimento – che riconduce solo alla stipula dell'atto notarile nel 2023 – e per difformità antecedenti all'aggiudicazione e abusi edilizi riscontrati solo alla presa di possesso solo nel 2010 realizzati dal precedente detentore circostanze di cui ritiene CP_3 responsabile, a vario titolo, il per la sua omessa vigilanza e inazione. CP_1
Rappresenta, a sostegno, che nonostante la declaratoria del primo giudice non aveva potuto ottenere la trascrizione del proprio diritto per il diniego del Conservatore competente essendo il “titolo non idoneo” e che il solo a distanza di anni e dopo la proposizione dell'appello era finalmente CP_1 addivenuto a rogito.
Il motivo è infondato.
Circa il ritardo nell'adempimento, anche a voler ritenere che con il verbale di aggiudicazione del 1992 e le successive delibere di Giunta (n. 206/1992) e di consiglio comunale (n. 66/1992) non si fosse perfezionato il trasferimento della proprietà, va senz'altro affermato che l'aggiudicazione “definitiva” ai sensi degli artt. 16 R.D. 2440/1923 e 88 e 89 R.D. 827/1924 è avvenuta con delibere di Giunta n. 77 del 31.3.2010 (doc. 8) e n. 290 del 22.9.2010 (doc. 12) che per relationem, mediante richiamo della delibera consiliare del 30.7.1992 n. 66, compiutamente identificavano l'immobile oggetto di trasferimento (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 14592 del 26.5.2021).
Nei contratti con la P.A. mediante aggiudicazione a seguito di asta pubblica o licitazione privata, infatti, è con la definitiva aggiudicazione che si conclude l'iter di perfezionamento del vincolo contrattuale (cfr. Cassazione civile , sez. I , 06/05/2016 , n. 9136) e l'espressa previsione nel bando e/o nella successiva aggiudicazione della stipula non è significativa del differimento del trasferimento in assenza di espressa volontà della P.A. (cfr. Cassazione civile , sez. I , 13/10/2014 , n. 21593) Dunque fino al 2010 non è certamente ipotizzabile alcun inadempimento da parte dell'ente territoriale per la mancata stipula;
d'altronde in tale fase era pendente il contenzioso amministrativo promosso dall' sicchè bene ha fatto l'ente a non dare corso ad ulteriore esecuzione dell'accordo di CP_3 trasferimento di cui alle delibere del 1992.
Certo è che con l'aggiudicazione definitiva nel 2010 è senz'altro avvenuto il trasferimento della proprietà dell'immobile ai sensi della normativa citata.
Ne consegue che il successivo atto notarile, stipulato solo nel 2023, non era necessario a fini traslativi della proprietà, ma solo per consentire il superamento del diniego di trascrizione frapposto dal competente Conservatore dei RRII (all. E parte appellante).
Va dunque esclusa ogni responsabilità dell'ente per la stipula dell'atto notarile solo nel 2023.
Del pari non è prospettabile alcuna responsabilità risarcitoria, a qualsivoglia titolo, del per CP_1 gli eventuali abusi edilizi realizzati dall' nelle more dell'aggiudicazione definitiva e prima CP_3 del rilascio nel 2010, non solo perché realizzati appunto dal terzo detentore dell'immobile in base a titolo anteriore (all' l'immobile era stato assegnato per motivi di indigenza nel 1983) ma, CP_3 soprattutto, perché a dire dello stesso appellante, detti abusi erano già stati condonati nel 2001 a seguito di domanda di sanatoria presentata dall' in data 28.2.1995 (cfr. atto di appello aff. 17). CP_3
Parimenti non è provata la pretesa anteriorità rispetto all'aggiudicazione della diversa consistenza dell'area pertinenziale a causa della presenza di marciapiede e strada pubblica, tenuto conto che la planimetria allegati agli atti di aggiudicazione è quella redatta e asseverata dal geom. in CP_4 data 11.3.1991 in occasione di denuncia al Catasto urbano del 1991 (doc. 1 primo grado), CP_1 la cui fedeltà e rispondenza allo stato dei luoghi non è certo confutabile sulla base di estemporanea e assertiva valutazione di cui alla perizia di parte (geom. doc. 24). Per_2
A definitivo conforto va rilevato che nel rogito (doc. G appellante) l'immobile viene identificato sulla base della predetta planimetria depositata in Catasto il 3 settembre 1991 del geom. di cui CP_4 viene nuovamente attestata la conformità allo stato di fatto da altro professionista (geom. e CP_5 la conformità alle risultanze dei Registri immobiliari da parte del notaio “per quanto storicamente accertabile”, senza alcuna contestazione o riserva da parte degli acquirenti in relazione a presunte difformità; inoltre la vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova e segue tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, accessori, dipendenze, pertinenze e servitù, se e come legalmente esistenti, il tutto come da sempre possedute dal Comune di . CP_1
Va dunque esclusa ogni responsabilità del per omessa custodia dell'immobile fino CP_1 all'aggiudicazione definitiva e riferita ogni eventuale condotta illecita al detentore dell'immobile.
Peraltro, il condono degli abusi, senza alcun esborso da parte dell'appellante, esclude altresì la configurabilità di una qualunque responsabilità per pretesa diminuzione del valore commerciale dell'immobile. 7.
Con il terzo motivo rubricato “omessa pronuncia in merito alla subordinata richiesta di risoluzione del contratto” l'appellante lamenta che il primo giudice nulla ha disposto in riferimento alla domanda di risoluzione per grave inadempimento del CP_1
Il motivo è infondato perché assorbito dal rigetto dei precedenti, fondandosi, ancora, sulle pretese difformità dei luoghi e/o abusi edilizi rispetto a quanto fatto oggetto di aggiudicazione.
8.
Con il quarto motivo rubricato “errata ed iniqua condanna alle spese legali” l'appellante si duole della ripartizione delle spese processuali. In particolare, deduce che vi erano i presupposti per la compensazione e che si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento delle parti;
che, comunque, la somma di condanna alle spese era iniqua considerando il mancato svolgimento dell'attività istruttoria.
Il motivo è infondato.
Correttamente il primo giudice ha seguito il criterio della soccombenza.
Sul quantum di condanna l'appellante neppure enuncia quali sarebbero i parametri da adottare per la corretta liquidazione;
la statuizione comunque è conforme ai parametri ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa parametrato alla domanda risarcitoria di € 78.417,85 oltre rivalutazione e interessi.
9.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di appello notificato in data 30.6.2022, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 521 pubblicata il 31.5.2022
CONDANNA al rimborso in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 Sindaco pro-tempore delle spese del grado di appello, che liquida in € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 12.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1244/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. LASCARI MAURO e DRUDI CHIARA con domicilio eletto presso lo studio del primo in RIMINI VIA FLAMINIA 187/L APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall' Avv. PERRONE Controparte_1 P.IVA_1
MARCO ERNESTO con domicilio eletto presso il suo studio in FORLÌ VIALE VITTORIO VENETO 102
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 521/2022 DEL TRIBUNALE DI RIMINI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 08.04.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e difesa, in riforma, totale e/o parziale, dell'impugnata sentenza, IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del
, in persona del Sindaco pro-tempore, e per l'effetto Controparte_2
- CONDANNARE il , in persona del Sindaco pro-tempore, al CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore Sig. , quantificabili in Parte_1 Pt_
€ 78.417,85 nell' introduttivo, o quella diversa somma Parte_2 maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre alle somme per la locazione dell'immobile per le mensilità successive al maggio 2019 sino al trasferimento definitivo del bene, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al saldo effettivo, oltre ad € 208,65 per spese tassazione atti giudiziari, € 4.560,00 per spese notarili ed ogni altra spesa successiva ed occorrenda.
- CONDANNARE in ogni caso il al pagamento di tutte le spese (anche di Controparte_1 mediazione) e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio. ISTANZE ISTRUTTORIE […]”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, - in via principale: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 521/2022 e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto e tutte le domande in esso contenute siccome inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte nel presente giudizio;
- in via subordinata istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di remissione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie come da seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. del primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Coi compensi e spese, oltre 15% rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a. di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 521/2022, pubblicata in data 31.05.2022, il Tribunale di Rimini dichiarava l'inammissibilità delle domande che aveva proposto nei confronti del Parte_1 [...]
per ottenere in via principale l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. CP_1 dell'obbligo di concludere il contratto per il trasferimento della proprietà dell'immobile pubblico ad uso scuola elementare sito in via Pedrolara n. 48, di cui era risultato aggiudicatario in data 12.05.1992 in esito a gara pubblica, oltre al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e/o extra- contrattuale che quantificava in € 78.417,85 o quella diversa somma di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi;
in subordine chiedeva la risoluzione ex art. 1453 c.c. dell'impegno negoziale derivante dal provvedimento di aggiudicazione, con restituzione della somma di € 35.119,07 oltre interessi legali ed oltre al risarcimento dei danni.
2.
Osservava il primo giudice che l'attore risultava, invero, già proprietario del bene de quo sin dalla data di approvazione dei verbali di aggiudicazione e che l'eventuale stipulazione del rogito notarile era da considerarsi mero atto dichiarativo dell'effetto traslativo già prodottosi. Di conseguenza, non era imputabile alcuna responsabilità da inadempimento in capo al né tantomeno poteva CP_1 ritenersi fondata la domanda risarcitoria avanzata da per non aver avuto la disponibilità Pt_1 materiale del bene a seguito dell'aggiudicazione, anche in conseguenza dell'acquisita disponibilità materiale dell'immobile sin dall'anno 2010. Parimenti inammissibili venivano dichiarate le ulteriori domande volte a contestare lo stato dei luoghi e la consistenza del bene acquistato, per la presenza di manufatti antecedenti alla pubblicazione del bando, posto che tali censure dovevano essere fatte valere innanzi al giudice amministrativo ed erano comunque infondate nel merito in quanto la vendita era a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
3.
Con atto di citazione notificato via PEC in data 30.6.2022 ppellava innanzi a questa Corte Pt_1 formulando n. 4 motivi.
Ritualmente costituito il chiedeva il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva e delle istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'8.4.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
In corso di causa le parti davano atto che in data 6.11.2023 avevano stipulato l'atto notarile di compravendita a ministero Dr. notaio in Rimini. Persona_1
4.
Preliminarmente va precisato che in esito alla stipula notarile in data 6.11.2023 (doc. G prodotto dall'appellante con note scritte dep. 7.4.2025) è cessata la materia del contendere quanto alla domanda principale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ed il contenzioso si è ridotto alle richieste risarcitorie, come emerge dalle conclusioni infine precisate per l'appellante che non riproducono la domanda ex art. 2932 c.c. Il contenzioso, dunque, residua solo per la domanda risarcitoria a titolo contrattuale o extracontrattuale sull'assunto che per il perfezionamento del vincolo fosse comunque necessario l'atto notarile, su cui infra nell'esame dei motivi di appello.
5.
Con il primo motivo rubricato “errata dichiarazione di inammissibilità della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932” l'appellante deduce l'erronea valutazione del primo giudice laddove ha ritenuto che osse proprietario del bene pur in assenza di rogito notarile. Pt_1
Lamenta, reiterando argomenti già svolti in primo grado, che il mero verbale di aggiudicazione non era idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà in favore dell'aggiudicatario e che era invece necessaria la stipula del contratto innanzi al notaio, in quanto unico atto idoneo a trasferire la proprietà ed a consentire le trascrizioni nei pubblici registri.
Il motivo è superato in esito alla stipula notarile avvenuta in data 6.11.2023, non avendo l'appellante più interesse ad una declaratoria ex art. 2932 c.c.
6.
Con il secondo motivo rubricato “errata esclusione della responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) in capo al . Errato diniego della richiesta di risarcimento dei Controparte_1 danni” l'appellante si duole del fatto che il si era sottratto, sino al 6.11.2023, ai doveri CP_1 contrattuali su di esso gravanti per permettere il trasferimento della proprietà a mezzo della stipula dell'atto notarile, che nell'area di pertinenza dell'immobile oggetto di compravendita erano stati realizzati abusi edilizi e che il bene trasferito risultava per caratteristiche e condizioni difforme rispetto a quello effettivamente promesso in vendita, con conseguente diminuito valore commerciale dell'immobile.
In sostanza l'appellante reitera gli argomenti già svolti in primo grado addossando all'ente la responsabilità per il ritardo nell'adempimento – che riconduce solo alla stipula dell'atto notarile nel 2023 – e per difformità antecedenti all'aggiudicazione e abusi edilizi riscontrati solo alla presa di possesso solo nel 2010 realizzati dal precedente detentore circostanze di cui ritiene CP_3 responsabile, a vario titolo, il per la sua omessa vigilanza e inazione. CP_1
Rappresenta, a sostegno, che nonostante la declaratoria del primo giudice non aveva potuto ottenere la trascrizione del proprio diritto per il diniego del Conservatore competente essendo il “titolo non idoneo” e che il solo a distanza di anni e dopo la proposizione dell'appello era finalmente CP_1 addivenuto a rogito.
Il motivo è infondato.
Circa il ritardo nell'adempimento, anche a voler ritenere che con il verbale di aggiudicazione del 1992 e le successive delibere di Giunta (n. 206/1992) e di consiglio comunale (n. 66/1992) non si fosse perfezionato il trasferimento della proprietà, va senz'altro affermato che l'aggiudicazione “definitiva” ai sensi degli artt. 16 R.D. 2440/1923 e 88 e 89 R.D. 827/1924 è avvenuta con delibere di Giunta n. 77 del 31.3.2010 (doc. 8) e n. 290 del 22.9.2010 (doc. 12) che per relationem, mediante richiamo della delibera consiliare del 30.7.1992 n. 66, compiutamente identificavano l'immobile oggetto di trasferimento (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 14592 del 26.5.2021).
Nei contratti con la P.A. mediante aggiudicazione a seguito di asta pubblica o licitazione privata, infatti, è con la definitiva aggiudicazione che si conclude l'iter di perfezionamento del vincolo contrattuale (cfr. Cassazione civile , sez. I , 06/05/2016 , n. 9136) e l'espressa previsione nel bando e/o nella successiva aggiudicazione della stipula non è significativa del differimento del trasferimento in assenza di espressa volontà della P.A. (cfr. Cassazione civile , sez. I , 13/10/2014 , n. 21593) Dunque fino al 2010 non è certamente ipotizzabile alcun inadempimento da parte dell'ente territoriale per la mancata stipula;
d'altronde in tale fase era pendente il contenzioso amministrativo promosso dall' sicchè bene ha fatto l'ente a non dare corso ad ulteriore esecuzione dell'accordo di CP_3 trasferimento di cui alle delibere del 1992.
Certo è che con l'aggiudicazione definitiva nel 2010 è senz'altro avvenuto il trasferimento della proprietà dell'immobile ai sensi della normativa citata.
Ne consegue che il successivo atto notarile, stipulato solo nel 2023, non era necessario a fini traslativi della proprietà, ma solo per consentire il superamento del diniego di trascrizione frapposto dal competente Conservatore dei RRII (all. E parte appellante).
Va dunque esclusa ogni responsabilità dell'ente per la stipula dell'atto notarile solo nel 2023.
Del pari non è prospettabile alcuna responsabilità risarcitoria, a qualsivoglia titolo, del per CP_1 gli eventuali abusi edilizi realizzati dall' nelle more dell'aggiudicazione definitiva e prima CP_3 del rilascio nel 2010, non solo perché realizzati appunto dal terzo detentore dell'immobile in base a titolo anteriore (all' l'immobile era stato assegnato per motivi di indigenza nel 1983) ma, CP_3 soprattutto, perché a dire dello stesso appellante, detti abusi erano già stati condonati nel 2001 a seguito di domanda di sanatoria presentata dall' in data 28.2.1995 (cfr. atto di appello aff. 17). CP_3
Parimenti non è provata la pretesa anteriorità rispetto all'aggiudicazione della diversa consistenza dell'area pertinenziale a causa della presenza di marciapiede e strada pubblica, tenuto conto che la planimetria allegati agli atti di aggiudicazione è quella redatta e asseverata dal geom. in CP_4 data 11.3.1991 in occasione di denuncia al Catasto urbano del 1991 (doc. 1 primo grado), CP_1 la cui fedeltà e rispondenza allo stato dei luoghi non è certo confutabile sulla base di estemporanea e assertiva valutazione di cui alla perizia di parte (geom. doc. 24). Per_2
A definitivo conforto va rilevato che nel rogito (doc. G appellante) l'immobile viene identificato sulla base della predetta planimetria depositata in Catasto il 3 settembre 1991 del geom. di cui CP_4 viene nuovamente attestata la conformità allo stato di fatto da altro professionista (geom. e CP_5 la conformità alle risultanze dei Registri immobiliari da parte del notaio “per quanto storicamente accertabile”, senza alcuna contestazione o riserva da parte degli acquirenti in relazione a presunte difformità; inoltre la vendita è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova e segue tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, accessori, dipendenze, pertinenze e servitù, se e come legalmente esistenti, il tutto come da sempre possedute dal Comune di . CP_1
Va dunque esclusa ogni responsabilità del per omessa custodia dell'immobile fino CP_1 all'aggiudicazione definitiva e riferita ogni eventuale condotta illecita al detentore dell'immobile.
Peraltro, il condono degli abusi, senza alcun esborso da parte dell'appellante, esclude altresì la configurabilità di una qualunque responsabilità per pretesa diminuzione del valore commerciale dell'immobile. 7.
Con il terzo motivo rubricato “omessa pronuncia in merito alla subordinata richiesta di risoluzione del contratto” l'appellante lamenta che il primo giudice nulla ha disposto in riferimento alla domanda di risoluzione per grave inadempimento del CP_1
Il motivo è infondato perché assorbito dal rigetto dei precedenti, fondandosi, ancora, sulle pretese difformità dei luoghi e/o abusi edilizi rispetto a quanto fatto oggetto di aggiudicazione.
8.
Con il quarto motivo rubricato “errata ed iniqua condanna alle spese legali” l'appellante si duole della ripartizione delle spese processuali. In particolare, deduce che vi erano i presupposti per la compensazione e che si sarebbe dovuto tenere conto del comportamento delle parti;
che, comunque, la somma di condanna alle spese era iniqua considerando il mancato svolgimento dell'attività istruttoria.
Il motivo è infondato.
Correttamente il primo giudice ha seguito il criterio della soccombenza.
Sul quantum di condanna l'appellante neppure enuncia quali sarebbero i parametri da adottare per la corretta liquidazione;
la statuizione comunque è conforme ai parametri ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa parametrato alla domanda risarcitoria di € 78.417,85 oltre rivalutazione e interessi.
9.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di appello notificato in data 30.6.2022, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 521 pubblicata il 31.5.2022
CONDANNA al rimborso in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 Sindaco pro-tempore delle spese del grado di appello, che liquida in € 7.160,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 12.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina