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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in via Rossini n. 19, Carmagnola presso lo studio delle avv.te
AVERSA GIUSEPPINA e GENTA MARIA CRISTINA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2
21/06/1981.
Dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale in None Via Torino 44, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata al signor unitamente a mobili ed arredi, con l'esclusione del giardino e del garage che CP_1 continueranno ad essere utilizzati anche dalla signora Il signor i impegna a versare CP_2 CP_1 alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 18 di ogni mese l'importo mensile di € CP_2
300,00 a titolo di indennità per l'occupazione del bene comune;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.
PRENDE ATTO che il signor i impegna a vivere nella predetta unità abitativa da solo anche CP_1 qualora instauri nuovo legame sentimentale.
PRENDE ATTO che, qualora la signora nel futuro abbia necessità abitative, i coniugi sin da CP_2 oggi si dichiarano disponibili ad accordarsi affinché la casa coniugale possa essere utilizzata da entrambi, venendo a questo punto meno l'assegnazione della casa coniugale al signor CP_1
PRENDE ATTO che l'autovettura FIAT PUNTO con targa EB956GD di proprietà del signor CP_1 è a costui assegnata;
l'autovettura FIAT PUNTO con targa BW253FY di proprietà della signora CP_2
è a costei assegnata.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed in ragione di ciò, rinunciano reciprocamente a richieste di carattere economico.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni ulteriore questione economica e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in via Rossini n. 19, Carmagnola presso lo studio delle avv.te
AVERSA GIUSEPPINA e GENTA MARIA CRISTINA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2
21/06/1981.
Dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale in None Via Torino 44, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata al signor unitamente a mobili ed arredi, con l'esclusione del giardino e del garage che CP_1 continueranno ad essere utilizzati anche dalla signora Il signor i impegna a versare CP_2 CP_1 alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 18 di ogni mese l'importo mensile di € CP_2
300,00 a titolo di indennità per l'occupazione del bene comune;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.
PRENDE ATTO che il signor i impegna a vivere nella predetta unità abitativa da solo anche CP_1 qualora instauri nuovo legame sentimentale.
PRENDE ATTO che, qualora la signora nel futuro abbia necessità abitative, i coniugi sin da CP_2 oggi si dichiarano disponibili ad accordarsi affinché la casa coniugale possa essere utilizzata da entrambi, venendo a questo punto meno l'assegnazione della casa coniugale al signor CP_1
PRENDE ATTO che l'autovettura FIAT PUNTO con targa EB956GD di proprietà del signor CP_1 è a costui assegnata;
l'autovettura FIAT PUNTO con targa BW253FY di proprietà della signora CP_2
è a costei assegnata.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed in ragione di ciò, rinunciano reciprocamente a richieste di carattere economico.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni ulteriore questione economica e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3