Ordinanza cautelare 14 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2026, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2024, proposto da LA OC e VA CI, rappresentati e difesi dall’avvocato Mauro Germani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Artena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessia Sabene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione di acquisizione al patrimonio del Comune di Artena trascritta con atto amministrativo al numero di repertorio 809/17 del 2.11.2017, nota di trascrizione reg. gen. 3303, reg. part. n. 2448, non notificata alle parti attuali ricorrenti, ma così come appreso per estratto previa visura Conservatoria RR.II. Uff. prov. di Roma, Uff. terr. di Velletri in data 09.11.2023;
nonché di ogni altro atto prodromico alla stessa, antecedente e/o successivo e comunque connesso (ivi compresa l’ordinanza di demolizione, il verbale di inottemperanza e la determina di acquisizione finale).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Artena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RG GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 4 gennaio 2024 e depositato il 25 gennaio 2024, la sig.ra LA OC e il sig. VA CI sono insorti avverso la determinazione con cui il Comune di Artena ha acquisito gratuitamente al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’immobile di proprietà della prima distinto in catasto al foglio 9, particella 1001.
2. I ricorrenti, nel precisare che l’immobile è da tempo adibito ad abitazione del sig. CI e della sua famiglia, espongono di aver appreso dell’avvenuta adozione di tale provvedimento solo “ a seguito di una casuale visura presso la Conservatoria RR.II. eseguita in data 09.11.2023 ” e di avere, quindi, svolto una “ indagine specifica ” dalla quale è emerso che l’acquisizione è stata disposta in virtù di una risalente ordinanza di demolizione – n. 27 del 29 maggio 2017 – che, parimenti, affermano non essere stata notificata alla sig.ra OC.
2.1. Affidano quindi il ricorso ad unico motivo ricorso, rubricato “ Errore manifesto per omissione di atti di accertamento d’ufficio. Eccesso di potere e nullità dell’atto per violazione di legge. Carenza di istruttoria su un fatto fondamentale decisivo ” e articolato in distinti profili di censura.
3. Con ordinanza n. 583 del 14 febbraio 2024, pronunciata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare presentata in via incidentale, la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune intimato, al fine di acquisire, oltre ad una puntuale relazione sui fatti di causa, la documentazione attestante le notifiche dell’ordinanza di demolizione e della gravata determina di acquisizione, ove eseguite.
4. In data 7 marzo 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Artena, depositando una memoria difensiva e, tra gli altri, i seguenti documenti:
- l’ordinanza n. 27 del 29 maggio 2017, con cui l’ente locale ha ingiunto alla sig.ra LA OC la demolizione delle opere abusive realizzate sul terreno distinto in catasto al foglio 9, particella 1001 (per come ivi specificamente descritte), recante in calce la relata di notifica, eseguita nelle mani della stessa sig.ra OC in data 30 maggio 2017;
- il verbale di accertamento dell’inottemperanza a tale ordine di demolizione, redatto dalla Polizia Locale il 4 settembre 2017 e notificato in pari data alla sig.ra LA OC, come da relata di notifica riportata in calce;
- la determinazione n. 809 del 2 novembre 2017 oggetto dell’odierno ricorso, con la quale il Comune di Artena, preso atto dell’avvenuto accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 27 del 2017, giusta il suddetto verbale del 4 settembre 2017, ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, del “ manufatto in c.a. formato da due piani fuori terra con dimensioni di 10 m x 10 m distinto in catasto al fg. 9, part.lla 1001, sub 502 ”, delle altre opere ivi analiticamente descritte (l’ampliamento di cui al foglio 9, particella 1001, sub 501, e il manufatto di cui al foglio 9, particella 10001, sub 503, nonché il muro di contenimento in cemento armato insistente su quest’ultimo), dell’area di sedime dei manufatti e di tutta l’area di pertinenza avente una superficie catastale complessiva di mq 1268; in calce al provvedimento è riportata, anche in tal caso, la relata da cui risulta che la notifica è stata eseguita, nelle mani della sig.ra LA OC, in data 25 gennaio 2018.
5. Con ordinanza n. 1028 del 14 marzo 2024, la Sezione ha respinto l’ordinanza cautelare, esprimendo seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, in ragione dell’acquisizione della prova dell’avvenuta notifica del provvedimento impugnato, e ritenendo, comunque, carente il fumus boni iuris , tenuto conto della notifica alla ricorrente anche del presupposto ordine di demolizione.
6. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di profili di irricevibilità del gravame, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è irricevibile per tardività della notifica ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. e, comunque, infondato.
8. Risulta invero per tabulas che il gravato provvedimento di acquisizione, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è stato regolarmente notificato alla sig.ra LA OC in data 25 gennaio 2018, con la conseguenza che il termine per la notifica dell’impugnazione è venuto a scadere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a., il 26 marzo 2018.
9. Nel merito, il ricorso è infondato sulla scorta delle seguenti considerazioni.
9.1. I ricorrenti si dolgono innanzitutto dell’omessa notificazione della presupposta ordinanza di demolizione, dal che deriverebbe che “ tutta la successiva procedura risulta viziata e tamquam non esset quindi l’acquisizione ”.
Il motivo è infondato in punto di fatto, atteso che, come chiarito al precedente punto 4 della presente decisione, il Comune di Artena ha comprovato l’avvenuta notificazione dell’ordinanza di demolizione nelle mani della sig.ra OC, eseguita il 30 maggio 2017.
9.2. Sotto un ulteriore profilo, i ricorrenti lamentano che la determina di acquisizione impugnata sia stata adottata senza attendere l’esito delle procedure di perimetrazione delle zone abusive asseritamente in corso nel Comune di Artena.
In disparte la palese inconferenza del precedente giurisprudenziale richiamato a supporto della censura (concernente la ben diversa ipotesi del provvedimento di acquisizione adottato nonostante l’ottemperanza tardiva all’ordine di demolizione, su cui peraltro è poi intervenuta l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023), è sufficiente evidenziare, al fine di constatarne l’infondatezza, che l’ente locale, una volta accertata l’inottemperanza e il conseguente acquisto ope legis dell’opera al patrimonio comunale, è tenuto all’emanazione dell’atto di acquisizione secondo la rigida scansione del procedimento sanzionatorio edilizio predeterminata dal Legislatore, con preclusione a svolgere qualsiasi valutazione in ordine alla “ possibilità e probabilità di recupero ed immissione all’urbano ” dell’opera medesima. Tale circostanza, peraltro, è prospettata dalla stessa parte ricorrente in termini del tutto ipotetici, limitandosi questa ad affermare che “ non è escluso che anche la zona di competenza dei ricorrenti sia interessata a ciò ”.
9.3. Si rivela, infine, infondata anche la censura relativa alla mancata comunicazione del procedimento sanzionatorio edilizio in essere al sig. CI, il quale è residente nell’immobile e titolare delle relative utenze, oltre ad aver versato le imposte comunali.
La legge non prevede, infatti, alcun onere di comunicazione dell’ordinanza di demolizione nei confronti di soggetti diversi dal proprietario e del responsabile dell’abuso, individuati come destinatari dello stesso dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, sicché, essendo la sig.ra OC la titolare esclusiva del diritto di proprietà sugli immobili di cui si tratta ed essendo stata la stessa altresì individuata come responsabile, del tutto legittimamente il Comune di Artena ha notificato solo a lei l’ingiunzione demolitoria e la successiva determinazione di acquisizione.
10. In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività della notifica e, comunque, va respinto nel merito perché infondato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e, comunque, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Artena delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
RG GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG GI | AN AN |
IL SEGRETARIO