CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RT nato a Santa Maria a [...] il [...]
contro
: Ministero dell'economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di SI RT in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 21 gennaio 2015 al 9 febbraio 2015 in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, comma 2 ,110, 61 n.9, 535 cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n.203. Il rigetto dell’istanza è stato deciso sul presupposto che l’istante avesse tenuto un comportamento negligente e imprudente nel collaborare alla stesura di un bando di gara idoneo a realizzare una turbativa d’asta e, dopo l’applicazione della misura cautelare, nell’aver mentito in sede di interrogatorio. 2. RT SI propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 964 Anno 2026 Presidente: RE VA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 18/12/2025 2 La difesa censura, in primo luogo, il ragionamento della Corte territoriale laddove ha precisato che la decisione assolutoria non si è fondata sul medesimo materiale esaminato dal giudice della cautela. Per quanto concerne la colpa extraprocessuale, la difesa sostiene che l’unica colpa ascrivibile al ricorrente sarebbe quella di essere stato presente all’interno del suo ufficio unitamente al fatto di aver partecipato a una limitatissima parte di una conversazione, durata oltre due ore, tra PO SE, ossia il titolare dell’impresa beneficiata dalla turbativa d’asta, e Festa BA, ossia il Dirigente del SI, avente a oggetto il rinnovo della gara di appalto per la manutenzione degli ascensori dell’Azienda Ospedaliera di Caserta. Il giudice della riparazione ha valorizzato il contenuto delle conversazioni registrate dalla n. 3177 alla n. 3188 (rectius 3181), trascurando che nella sentenza vi è una nota, la n. 91, nella quale, a proposito del progressivo n. 3177, il capitano del Ros precisa che, per quanto a lui noto, SI RT non interviene quasi mai e comunque non dice a suo giudizio alcunchè di rilevante;
nella medesima nota si legge che il collegio ha convocato il perito, il quale si è corretto confermando la presenza di tre voci, concludendo che la voce del SI, certamente presente, non apporta alcun particolare contributo alla conversazione contraddistinta con il progressivo n. 3177. La motivazione, si assume, è contraddittoria nella parte in cui ritiene che nel giudizio di cognizione sia stato escluso l’elemento psicologico del dolo di turbata libertà degli incanti, sebbene la formula assolutoria fosse «per non aver commesso il fatto». La difesa evidenzia un passaggio dell’ordinanza in cui si fa riferimento a un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, probabile frutto di sovrascrittura di un precedente file. Si assume che le conversazioni che hanno portato alla condanna della coppia Festa-PO sono avvenute non in presenza del SI, che si è limitato a riportare i dati storici della vecchia gara di appalto e non ha dato l’apparenza di contiguità agli interessi dei due condannati. Quanto riportato nell’ordinanza a proposito della colpa extraprocessuale del SI non troverebbe alcuna giustificazione esterna, posto che l’istante si è limitato a svolgere attività di carattere esecutivo e di supporto rispetto alle richieste del suo superiore gerarchico, Festa BA, concretatesi in una ricerca di atti e nella manifestata esigenza di tagliare il 5% dell’importo dell’appalto in ossequio alla cosiddetta spending review senza fare ricorso a espressioni ambigue o a linguaggio criptico, senza frequentare soggetti poco raccomandabili e senza prendere parte alle conversazioni che hanno giustificato la condanna del PO e del Festa. 3 Per quanto concerne la colpa processuale, identificata dalla Corte territoriale nel mendacio, si osserva che il ricorrente ha negato di aver partecipato a tutte le conversazioni intercettate, in linea con il fatto che il giudice dell’assoluzione ha dato atto della sua presenza nel corso delle conversazioni dalla n. 3177 alla n. 3181, escludendo quelle dal n. 3182 al n. 3193, che hanno portato alla condanna degli altri. Si esclude che il SI abbia mentito circa la sua partecipazione alle conversazioni tra i correi. La difesa lamenta l’errore di percezione sul punto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato il 3 dicembre 2025 note difensive, allegando ordinanze di accoglimento dell’istanza di riparazione in favore dei coimputati NI LO e LO RT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi istruttori, non consentita in fase di legittimità. 2. La Corte territoriale ha, in primo luogo, sottolineato come il giudizio assolutorio sia intervenuto all’esito dell’acquisizione di una consistente prova documentale prodotta dal pubblico ministero, all’esito di una perizia trascrittiva delle intercettazioni, nonché dopo l’acquisizione dei verbali di interrogatorio di numerosi collaboratori di giustizia e di sommarie informazioni testimoniali nonché di verbali delle dichiarazioni rese da coimputati in procedimento connesso. Tale premessa, lungi dall’essere censurabile per vizio deducibile con il ricorso per cassazione, risulta utile a chiarire quale fosse il contesto indiziario che si presentava al giudice della cautela, nonché funzionale a verificare quali elementi siano stati confermati o esclusi all’esito del giudizio di cognizione. 3. La vicenda esaminata ha condotto alla condanna del Dirigente responsabile del Dipartimento di ingegneria ospedaliera presso l’Azienda sanitaria Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Festa BA, e di PO SE, titolare di una società che, in virtù di un bando e di una procedura di gara alterati, ha potuto vincere l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell’ospedale. In tale contesto, RT SI, in qualità di ingegnere del medesimo Dipartimento, risultava, in base 4 alle intercettazioni telefoniche e ambientali, aver coadiuvato il Dirigente a cucire il bando «su misura» della società di SE PO. La Corte territoriale ha evidenziato come la sentenza assolutoria, pur ritenendo che il materiale acquisito non fosse sufficiente a giudicare il SI responsabile del reato, non ha negato quanto emergente dalle conversazioni intercettate, limitandosi a porre l’accento sulla carenza di potere decisionale da parte dell’istante, che eseguiva le disposizioni del superiore BA Festa. Il tenore delle conversazioni intercettate, indipendentemente dalla rilevanza penale dei dialoghi, è stato valutato dal giudice della riparazione come indicativo di una condotta gravemente colposa del SI, che avrebbe fornito le sue conoscenze ed esperienze nel settore per raggiungere il risultato voluto dai correi Festa e PO, ossia per fare in modo di consentire al PO di vincere la gara di appalto. A pag. 5 dell’ordinanza si legge che il giudice dell’assoluzione ha ritenuto accertata la presenza del SI alle riunioni tra Festa e PO, carpite in intercettazione ambientale, nel corso delle quali venivano decisi i requisiti per l’assegnazione della gara da indicare nel bando. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, peraltro con riguardo al solo segmento intercettivo recante il n. 3177, il giudice della riparazione ha prestato attenzione anche al contenuto delle note presenti nella sentenza assolutoria, desumendone l’accertata presenza del SI nel contesto dei decisivi incontri intercettati. 4. La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del compendio intercettivo esaminato dalla Corte territoriale, negando che al SI siano state fornite le coordinate necessarie per la costruzione del bando su misura della società da favorire per l’aggiudicazione del servizio, o specificando che l’esigenza di ridurre l’importo dell’appalto fosse funzionale alla spending review piuttosto che, come si legge nell’ordinanza, per consentire alla società del PO di poter partecipare alla gara. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto assolutamente chiaro che il SI abbia apportato le proprie competenze tecniche nel corso delle riunioni volte a scrivere il bando di gara nella consapevolezza dell’intento del Festa e del PO, osservando come intanto il ricorrente avrebbe potuto essere utile in quanto fosse a conoscenza del risultato che si intendeva perseguire. A tal fine si menziona lo specifico argomento nella definizione degli importi da mettere a gara sia per la parte di manutenzione ordinaria che straordinaria previo accordo con lo stesso PO con l’obiettivo di escludere a priori la possibilità di offerte più favorevoli. Si menziona altresì la conversazione ambientale n. 3179 in cui viene registrato un diretto dialogo tra RT SI e SE PO in assenza 5 del Festa, nel frattempo uscito dall’ufficio, sottolineando come poi il bando fosse stato pubblicato con i requisiti previamente concordati con il PO. Nell’ordinanza si sottolinea anche come l’interpretazione di tali dialoghi non sia stata in alcun modo contraddetta nella pronuncia assolutoria, motivata piuttosto sul presupposto che le decisioni di quanto oggetto di trattative con il PO dipendessero dal Dirigente del SI e non fossero dunque imputabili a quest’ultimo. Il ragionamento svolto dalla Corte risulta pienamente in linea con la formula assolutoria, ancorché a pag. 7 si sia poi presupposta l’esclusione dell’elemento psicologico del dolo;
tale errore, che va corretto ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., non inficia la logicità del provvedimento, che ha valorizzato come il SI si sia prestato a farsi strumentalizzare per ammantare di legittimità il bando di gara, in realtà calibrato per garantire l’aggiudicazione al PO. 5. In linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso in esame si sono valorizzate come condotte gravemente colpose quelle violative di regole deontologiche del pubblico dipendente, considerate sinergiche rispetto all’adozione della misura cautelare (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 02; Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01). 6. Da tali considerazioni consegue, logicamente, la legittimità del provvedimento anche nella parte in cui ha evidenziato il mendacio quale condotta endoprocessuale con riferimento al fatto che, nel corso dell’interrogatorio del 28 gennaio 2015, l’istante negava di aver partecipato in modo costante e attivo a tutte le conversazioni intercettate, a fronte del riscontro dato dalle intercettazioni a disposizione del giudice della cautela. La pronuncia, anche per tale profilo, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 – 01). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 6 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO VA RE
contro
: Ministero dell'economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di SI RT in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 21 gennaio 2015 al 9 febbraio 2015 in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, comma 2 ,110, 61 n.9, 535 cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n.203. Il rigetto dell’istanza è stato deciso sul presupposto che l’istante avesse tenuto un comportamento negligente e imprudente nel collaborare alla stesura di un bando di gara idoneo a realizzare una turbativa d’asta e, dopo l’applicazione della misura cautelare, nell’aver mentito in sede di interrogatorio. 2. RT SI propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 964 Anno 2026 Presidente: RE VA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 18/12/2025 2 La difesa censura, in primo luogo, il ragionamento della Corte territoriale laddove ha precisato che la decisione assolutoria non si è fondata sul medesimo materiale esaminato dal giudice della cautela. Per quanto concerne la colpa extraprocessuale, la difesa sostiene che l’unica colpa ascrivibile al ricorrente sarebbe quella di essere stato presente all’interno del suo ufficio unitamente al fatto di aver partecipato a una limitatissima parte di una conversazione, durata oltre due ore, tra PO SE, ossia il titolare dell’impresa beneficiata dalla turbativa d’asta, e Festa BA, ossia il Dirigente del SI, avente a oggetto il rinnovo della gara di appalto per la manutenzione degli ascensori dell’Azienda Ospedaliera di Caserta. Il giudice della riparazione ha valorizzato il contenuto delle conversazioni registrate dalla n. 3177 alla n. 3188 (rectius 3181), trascurando che nella sentenza vi è una nota, la n. 91, nella quale, a proposito del progressivo n. 3177, il capitano del Ros precisa che, per quanto a lui noto, SI RT non interviene quasi mai e comunque non dice a suo giudizio alcunchè di rilevante;
nella medesima nota si legge che il collegio ha convocato il perito, il quale si è corretto confermando la presenza di tre voci, concludendo che la voce del SI, certamente presente, non apporta alcun particolare contributo alla conversazione contraddistinta con il progressivo n. 3177. La motivazione, si assume, è contraddittoria nella parte in cui ritiene che nel giudizio di cognizione sia stato escluso l’elemento psicologico del dolo di turbata libertà degli incanti, sebbene la formula assolutoria fosse «per non aver commesso il fatto». La difesa evidenzia un passaggio dell’ordinanza in cui si fa riferimento a un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, probabile frutto di sovrascrittura di un precedente file. Si assume che le conversazioni che hanno portato alla condanna della coppia Festa-PO sono avvenute non in presenza del SI, che si è limitato a riportare i dati storici della vecchia gara di appalto e non ha dato l’apparenza di contiguità agli interessi dei due condannati. Quanto riportato nell’ordinanza a proposito della colpa extraprocessuale del SI non troverebbe alcuna giustificazione esterna, posto che l’istante si è limitato a svolgere attività di carattere esecutivo e di supporto rispetto alle richieste del suo superiore gerarchico, Festa BA, concretatesi in una ricerca di atti e nella manifestata esigenza di tagliare il 5% dell’importo dell’appalto in ossequio alla cosiddetta spending review senza fare ricorso a espressioni ambigue o a linguaggio criptico, senza frequentare soggetti poco raccomandabili e senza prendere parte alle conversazioni che hanno giustificato la condanna del PO e del Festa. 3 Per quanto concerne la colpa processuale, identificata dalla Corte territoriale nel mendacio, si osserva che il ricorrente ha negato di aver partecipato a tutte le conversazioni intercettate, in linea con il fatto che il giudice dell’assoluzione ha dato atto della sua presenza nel corso delle conversazioni dalla n. 3177 alla n. 3181, escludendo quelle dal n. 3182 al n. 3193, che hanno portato alla condanna degli altri. Si esclude che il SI abbia mentito circa la sua partecipazione alle conversazioni tra i correi. La difesa lamenta l’errore di percezione sul punto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato il 3 dicembre 2025 note difensive, allegando ordinanze di accoglimento dell’istanza di riparazione in favore dei coimputati NI LO e LO RT. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi istruttori, non consentita in fase di legittimità. 2. La Corte territoriale ha, in primo luogo, sottolineato come il giudizio assolutorio sia intervenuto all’esito dell’acquisizione di una consistente prova documentale prodotta dal pubblico ministero, all’esito di una perizia trascrittiva delle intercettazioni, nonché dopo l’acquisizione dei verbali di interrogatorio di numerosi collaboratori di giustizia e di sommarie informazioni testimoniali nonché di verbali delle dichiarazioni rese da coimputati in procedimento connesso. Tale premessa, lungi dall’essere censurabile per vizio deducibile con il ricorso per cassazione, risulta utile a chiarire quale fosse il contesto indiziario che si presentava al giudice della cautela, nonché funzionale a verificare quali elementi siano stati confermati o esclusi all’esito del giudizio di cognizione. 3. La vicenda esaminata ha condotto alla condanna del Dirigente responsabile del Dipartimento di ingegneria ospedaliera presso l’Azienda sanitaria Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Festa BA, e di PO SE, titolare di una società che, in virtù di un bando e di una procedura di gara alterati, ha potuto vincere l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell’ospedale. In tale contesto, RT SI, in qualità di ingegnere del medesimo Dipartimento, risultava, in base 4 alle intercettazioni telefoniche e ambientali, aver coadiuvato il Dirigente a cucire il bando «su misura» della società di SE PO. La Corte territoriale ha evidenziato come la sentenza assolutoria, pur ritenendo che il materiale acquisito non fosse sufficiente a giudicare il SI responsabile del reato, non ha negato quanto emergente dalle conversazioni intercettate, limitandosi a porre l’accento sulla carenza di potere decisionale da parte dell’istante, che eseguiva le disposizioni del superiore BA Festa. Il tenore delle conversazioni intercettate, indipendentemente dalla rilevanza penale dei dialoghi, è stato valutato dal giudice della riparazione come indicativo di una condotta gravemente colposa del SI, che avrebbe fornito le sue conoscenze ed esperienze nel settore per raggiungere il risultato voluto dai correi Festa e PO, ossia per fare in modo di consentire al PO di vincere la gara di appalto. A pag. 5 dell’ordinanza si legge che il giudice dell’assoluzione ha ritenuto accertata la presenza del SI alle riunioni tra Festa e PO, carpite in intercettazione ambientale, nel corso delle quali venivano decisi i requisiti per l’assegnazione della gara da indicare nel bando. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, peraltro con riguardo al solo segmento intercettivo recante il n. 3177, il giudice della riparazione ha prestato attenzione anche al contenuto delle note presenti nella sentenza assolutoria, desumendone l’accertata presenza del SI nel contesto dei decisivi incontri intercettati. 4. La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del compendio intercettivo esaminato dalla Corte territoriale, negando che al SI siano state fornite le coordinate necessarie per la costruzione del bando su misura della società da favorire per l’aggiudicazione del servizio, o specificando che l’esigenza di ridurre l’importo dell’appalto fosse funzionale alla spending review piuttosto che, come si legge nell’ordinanza, per consentire alla società del PO di poter partecipare alla gara. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto assolutamente chiaro che il SI abbia apportato le proprie competenze tecniche nel corso delle riunioni volte a scrivere il bando di gara nella consapevolezza dell’intento del Festa e del PO, osservando come intanto il ricorrente avrebbe potuto essere utile in quanto fosse a conoscenza del risultato che si intendeva perseguire. A tal fine si menziona lo specifico argomento nella definizione degli importi da mettere a gara sia per la parte di manutenzione ordinaria che straordinaria previo accordo con lo stesso PO con l’obiettivo di escludere a priori la possibilità di offerte più favorevoli. Si menziona altresì la conversazione ambientale n. 3179 in cui viene registrato un diretto dialogo tra RT SI e SE PO in assenza 5 del Festa, nel frattempo uscito dall’ufficio, sottolineando come poi il bando fosse stato pubblicato con i requisiti previamente concordati con il PO. Nell’ordinanza si sottolinea anche come l’interpretazione di tali dialoghi non sia stata in alcun modo contraddetta nella pronuncia assolutoria, motivata piuttosto sul presupposto che le decisioni di quanto oggetto di trattative con il PO dipendessero dal Dirigente del SI e non fossero dunque imputabili a quest’ultimo. Il ragionamento svolto dalla Corte risulta pienamente in linea con la formula assolutoria, ancorché a pag. 7 si sia poi presupposta l’esclusione dell’elemento psicologico del dolo;
tale errore, che va corretto ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., non inficia la logicità del provvedimento, che ha valorizzato come il SI si sia prestato a farsi strumentalizzare per ammantare di legittimità il bando di gara, in realtà calibrato per garantire l’aggiudicazione al PO. 5. In linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso in esame si sono valorizzate come condotte gravemente colpose quelle violative di regole deontologiche del pubblico dipendente, considerate sinergiche rispetto all’adozione della misura cautelare (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689 – 02; Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01). 6. Da tali considerazioni consegue, logicamente, la legittimità del provvedimento anche nella parte in cui ha evidenziato il mendacio quale condotta endoprocessuale con riferimento al fatto che, nel corso dell’interrogatorio del 28 gennaio 2015, l’istante negava di aver partecipato in modo costante e attivo a tutte le conversazioni intercettate, a fronte del riscontro dato dalle intercettazioni a disposizione del giudice della cautela. La pronuncia, anche per tale profilo, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 – 01). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 6 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO VA RE