Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 20 gennaio 2023
Decreto cautelare 10 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00788/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2022, proposto da
Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;
contro
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 61° Stormo "C. Negri" Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Kairos, Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento di aggiudicazione dell’Aeronautica Militare 61° Stormo "C. Negri" Galatina del 16.6.2022 con cui è stato affidato alla controinteressata Cooperativa Kairos, in esito a gara ufficiosa M.E.P.A., l’appalto del servizio di gestione di un micro Nido aziendale con servizio mensa presso il 61° Stormo - Galatina (LE) - Anno educativo 2022/2023 - C.I.G. 9163603C68;
b) della nota prot. 13520 del 16.6.2022 con cui è stata comunicata alla Raggio di Sole la mancata aggiudicazione del servizio;
c) ove e per quanto lesivi, di tutti i verbali di gara;
d) ove e per quanto lesivo, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
e) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara, dei provvedimenti concernenti la fase di verifica di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria e di valutazione di quanto dichiarato in sede di offerta;
f) ove e per quanto lesiva, della lex specialis così come interpretata dalla S.A. ovvero in modo non escludente per la controinteressata;
g) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more stipulate, al fine del subentro della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa-Aeronautica Militare 61° Stormo "C. Negri" Galatina e di Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to L. Maruotti, in sostituzione dell'avv.to L. tozzi, e avv.to L. Mercurio, in sostituzione dell'avv.to A. Senatore;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso – essenzialmente – che:
- con riferimento ai primi due motivi di gravame (incentrati sull’omessa indicazione del costo della manodopera all’interno dell’offerta economica della Società Cooperativa controinteressata), mentre il modello M.E.P.A. non conteneva spazi in proposito, il modello di offerta economica allegato al bando - lettera di invito, ancorché editabile, non solo non contemplava alcuno spazio “dedicato” all’assolvimento dell’onere di indicare i costi della manodopera (né la lex specialis prevedeva tale specifico incombente) - circostanza già idonea ad ingenerare nei concorrenti dubbi sulla necessità o meno di indicare i predetti costi, esponendo gli stessi alla scelta tra l’omissione della indicazione prescritta dalla legge e il rischio di commettere un errore (potenzialmente implicante l’esclusione dalla gara), insito nel modificare moduli appositamente predisposti dall’Amministrazione - ma non contemplava neppure l’indicazione di un valore economico complessivo dell’offerta economica (rispetto al quale specificare il costo della manodopera), prevedendo, invece, soltanto l’indicazione di uno sconto unico percentuale sulle tariffe mensili full time e part time, per fasce di età dei bambini;
- con riferimento al terzo motivo di gravame (incentrato sull’anomalia dell’offerta della Società controinteressata), la Società Cooperativa ricorrente non ha dimostrato la inattendibilità della predetta offerta economica nel suo complesso (ossia l’offerta in perdita o inferiore ai salari minimi), né la erroneità o irragionevolezza delle (diverse) conclusioni cui è pervenuta la Stazione Appaltante resistente;
- con riferimento al quarto motivo di gravame (incentrato sull’errata assegnazione del punteggio all’offerta tecnica rispetto alle voci “Attività di Integrazione” ed “Attività di integrazione culturale”), la lex specialis (non impugnata in parte qua ) prevedeva, in sede di presentazione della domanda di gara e dell’offerta tecnica, solo un impegno, da parte delle singole imprese, a predisporre, un Piano Educativo Individualizzato, da produrre poi a valle del provvedimento di aggiudicazione da parte dell’impresa aggiudicataria, a pena di revoca dello stesso;
- con riferimento al quinto e al sesto motivo di gravame (incentrati sull’errata assegnazione del punteggio rispetto alla voce “PBLS-D (Pediatric Basic Life Support – Defibrillation)” e sulla violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) bis ed f) bis D. Lgs. n. 50/2016), la Società Cooperativa controinteressata ha prodotto, in sede di verifica dei requisiti, i corretti certificati PBLS-D in possesso di propri 7 dipendenti (aventi validità al momento prescritto dalla lex specialis ), nel mentre le iniziali imprecisioni nelle dichiarazioni rese in merito ai propri dipendenti in possesso dei certificati PBLS-D non sembrano integrare le fattispecie espulsive di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) ed f bis ), D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento al settimo motivo di gravame (incentrato sull’inammissibilità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria), la valutazione dell’offerta tecnica costituisce espressione ed esercizio di poteri tecnico discrezionali riservati alla Pubblica Amministrazione, sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo i casi di manifesta o macroscopica illogicità o di evidente irragionevolezza o errore inficiante l’operato della Stazione Appaltante e, comunque, nella specie, la Società Cooperativa controinteressata ha presentato la propria offerta tecnica secondo le previsioni della lex specialis (che non sembrano illegittime in parte qua ), nel mentre la domanda di annullamento dell’intera procedura di gara formulata in via subordinata da parte ricorrente appare infondata e non è comunque suscettibile di tutela in via cautelare;
- con riferimento all’ottavo motivo di gravame (incentrato sull’illegittimità della lex specialis nella parte in cui ha previsto l’assegnazione dell’intero punteggio tecnico secondo il sistema tabellare on/off), i criteri selettivi contestati appaiono legittimi anche alla stregua della ampia discrezionalità spettante alla Stazione Appaltante nella individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e, comunque, come sopra detto, la domanda di annullamento dell’intera procedura di gara formulata in via subordinata da parte ricorrente non è suscettibile di tutela in via cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO