Rigetto
Sentenza 25 settembre 2009
Parere definitivo 29 dicembre 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 29/12/2009, n. 7527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7527 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 07527/2009 e data 29/12/2009
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 28 ottobre 2009
NUMERO AFFARE 03653/2009
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da DI AL avverso le operazioni elettorali effettuate nel periodo ottobre-novembre 2008 dalle Province Autonome della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 0004975 P-1.5.2.4.20.5 del 17 settembre 2009, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari regionali, ha chiesto il parere sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Giuseppe Minicone;
PREMESSO:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 2009, il sig. AL IO, nella dichiarata veste di segretario pro tempore del Comitato Difesa Autonomia (CDA), ha impugnato “la consulta elettorale, effettuata disgiuntamente nel periodo ottobre-novembre 2008 dalle Province Autonome della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", deducendo la violazione all'art. 48 dello Statuto di Autonomia di detta Regione e, altresì, per la Provincia Autonoma di Trento, “una violazione alle norme elettorali, per aver fatto coincidere il giorno delle elezioni, con una grande manifestazione dell'ANA”.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento delle elezioni di ottobre-novembre 2008, per il rinnovo dei Consigli Provinciali delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri , nel trasmettere il ricorso in parola per il parere di competenza, ne ha eccepito l’inammissibilità, in quanto la materia elettorale rientrerebbe nella competenza esclusiva dei Tribunali amministrativi regionali, essendo assoggettata ad uno speciale rito di impugnazione, incompatibile con il ricorso straordinario.
In ogni caso il ricorso sarebbe inammissibile per mancata individuazione dei provvedimenti impugnati.
CONSIDERATO:
1. Il dott. AL IO ricorre genericamente contro la “consulta elettorale effettuata disgiuntamente nel periodo ottobre-novembre 2008 dalle Province Autonome della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” per il rinnovo dei Consigli Provinciali, chiedendo l’annullamento delle elezioni.
Benché egli non indichi gli atti specificamente impugnati, deve ritenersi, in ragione della circostanza che il gravame è stato proposto successivamente alla proclamazione degli eletti (intervenuta il 22 novembre 2008), che lo stesso sia diretto cumulativamente sia contro il decreto di convocazione dei comizi, sia nei confronti delle successive operazioni elettorali, in quanto invalide in via derivata.
Ora, è orientamento consolidato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. St., V Sez., 2 marzo 2009, n. 1194) che il ricorso straordinario è ammesso solo contro il decreto di convocazione dei comizi, mentre non può essere utilmente attivato per ottenere tutela contro le operazioni successive del procedimento elettorale.
Ed invero, tale preclusione si fonda su tre insuperabili motivi, individuati dalla giurisprudenza:
1) perché le operazioni elettorali successive al decreto di convocazione dei comizi, per evidenti esigenze di celerità, debbono essere impugnate entro un unico termine breve, decorrente peraltro dalla proclamazione degli eletti (Cons. Stato, Ad. plen., 24 novembre 2005 n. 10), incompatibile con la disciplina dettata dal D.P.R. n. 1199 del 1971;
2) perché la giurisdizione amministrativa in materia elettorale è "esclusiva", intesa la qualificazione non nel senso tradizionale di giurisdizione estesa anche ai diritti soggettivi, ma nell’accezione di sistema di tutela giuridica chiuso e in sé ristretto e tale da escludere, per l’appunto, ogni altra forma di difesa amministrativa e giurisdizionale;
3) perché la struttura del procedimento sul ricorso straordinario non consente, diversamente dal rito giurisdizionale, la proposizione delle eccezionali azioni popolari previste dalla legge, azioni che, invece, non sono esperibili nei confronti del decreto di convocazione dei comizi (cfr. Cons. St., V Sez., 26 maggio 1989 n. 324).
2. Sennonché, una volta affermato che il ricorso straordinario in parola è certamente inammissibile nella parte in cui si appunta contro le operazioni elettorali, riservate, come si è detto, alla sola cognizione del giudice amministrativo, ne consegue, ineluttabilmente, l’improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso, nella parte rivolta contro il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
E ciò, in quanto, non si applica al procedimento elettorale la regola della caducazione automatica, secondo cui l’annullamento di un atto amministrativo implica, qualora esso costituisca l’unico presupposto dei successivi, anche l’eliminazione giuridica di questi ultimi.
La richiamata regola non si attaglia, infatti, al caso di un atto, come la proclamazione degli eletti, che conferisca uno status a soggetti non qualificabili come parti necessarie nel giudizio avente ad oggetto l’atto presupposto (la convocazione dei comizi).
In altri termini, l’annullamento del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ove eventualmente disposto, dispiegherebbe un effetto soltanto invalidante, e non anche caducante, sull’atto di proclamazione degli eletti, per la cui rimozione dal mondo giuridico, sarebbe stata necessaria una rituale impugnativa, avanti al giudice amministrativo, seguendo le regole processuali proprie di questo in materia elettorale.
3. Deve, dunque, concludersi che il ricorso straordinario in esame, nella parte in cui può ricevere ingresso (impugnazione del decreto di indizione dei comizi elettorali), è, comunque, improcedibile per mancata proposizione di un rituale ricorso giurisdizionale avverso l’atto di proclamazione degli eletti.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso, in parte sia dichiarato inammissibile e, in parte, sia dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Minicone | Vincenzo Sammarco |
IL SEGRETARIO