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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 896/2025 proposta in via congiunta da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Fabrizio Rosati.
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea De Paola.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati serbando mutuo rispetto. 2) I figli minorenni saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno, dunque, congiuntamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione saranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza con i minori. I figli rimarranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, ove avranno fissata la loro residenza, ed il padre avrà ampia facoltà di vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico quando lo desideri previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, potrà vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico durante la settimana il martedì dall'orario di uscita di scuola, o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico, sino alla mattina successiva quando li condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico, tranne che lo stesso non sia impossibilitato a prenderli con sé per ragioni di lavoro o di salute e, comunque, sempre compatibilmente con le esigenze di salute, studio e delle attività ludiche e sportive dei minori. Inoltre, li vedrà e terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 19.00 del venerdì al lunedì mattina quando li condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e più specificamente: durante le vacanze pasquali verranno di anno in anno alternati i giorni di Pasqua e di Pasquetta e altri due giorni consecutivi durante le vacanze;
durante le vacanze scolastiche natalizie il padre trascorrerà con i minori una settimana, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
inoltre, di anno in anno verranno alternate tra i genitori anche giornate del 24 e del 25 dicembre, ferma restando la suddivisione del periodo natalizio come prevista. Durante le vacanze estive del mese di agosto il padre terrà con sé i figli per un periodo anche non continuativo di quindici giorni da comunicare alla madre entro il 30 di maggio. I compleanni dei minori e le altre festività saranno alternate, salvo che i figli non le trascorrano con entrambi i genitori. Compatibilmente con i propri impegni entrambi i genitori parteciperanno alle attività scolastiche e ludico-sportive dei minori quali a titolo esemplificativo: saggi, gare sportive, recite e feste di fine anno scolastico. Nel caso in cui per motivi di salute o per altri motivi i figli non possano lasciare l'abitazione coniugale, il padre potrà far loro visita nello stesso domicilio domestico. I ricorrenti si impegnano a far 2 conservare ai propri figli rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e specificatamente entrambi concedono reciprocamente la facoltà in favore dei nonni di provvedere direttamente al prelievo dei minori nei giorni ed orari stabiliti, così come la loro permanenza alternativa nelle rispettive abitazioni. Entrambi i genitori si impegnano a prelevare e ricondurre, personalmente o tramite persone di reciproca fiducia, i figli presso le rispettive abitazioni dei genitori. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita della prole. 3) La casa coniugale sita in Ladispoli (RM) alla via La Spezia n°129, di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1 rimarrà assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, essendosene il marito già allontanato da tempo asportando i propri effetti personali. 4) Il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ciascun mese la somma di €800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 400,00 per ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat. 5) Il marito corrisponderà alla moglie anche la quota di sua spettanza dell'assegno unico e universale erogato mensilmente dall'Inps per i figli a carico, autorizzando sin d'ora la moglie a farne richiesta per intero a suo favore all'Istituto erogante;
6) Il marito garantirà alla moglie ed ai figli la possibilità di usufruire della Carta di Libera Circolazione sulle linee di trasporto pubblico concessa al predetto quale dipendente delle Ferrovie dello Stato;
7) Il marito garantirà alla moglie ed ai figli la totale copertura assicurativa sanitaria (Polizza Prodotto Unico FASI-ASSIDAI n. 2807956) di cui lo stesso è titolare quale dipendente delle Ferrovie dello Stato;
8) Il marito si impegna a rifondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie per visite, interventi e cure inerenti il cane di famiglia, che rimarrà a vivere nella casa coniugale;
9) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli: non dovranno essere preventivamente concordate le spese per visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, per cure dentistiche presso strutture pubbliche, per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista, le tasse e imposte di istituti pubblici e università pubbliche, le spese per libri di testo, per lezioni private, per cancelleria, per gite scolastiche senza pernottamento e trasporti pubblici, nonché le spese per le attività sportive comprensive di abbigliamento ed attrezzatura, così come le spese per il vestiario necessario in occasione dei cambi stagione;
dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori tutte le altre spese come previste dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15/01/2015. 3 10) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, dunque, le stesse provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno. 11) Le parti si scambiano ampio e formale consenso per il rilascio ed i successivi rinnovi dei loro passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 896/2025 proposta in via congiunta da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Fabrizio Rosati.
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea De Paola.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati serbando mutuo rispetto. 2) I figli minorenni saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno, dunque, congiuntamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione saranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza con i minori. I figli rimarranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, ove avranno fissata la loro residenza, ed il padre avrà ampia facoltà di vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico quando lo desideri previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, potrà vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico durante la settimana il martedì dall'orario di uscita di scuola, o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico, sino alla mattina successiva quando li condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico, tranne che lo stesso non sia impossibilitato a prenderli con sé per ragioni di lavoro o di salute e, comunque, sempre compatibilmente con le esigenze di salute, studio e delle attività ludiche e sportive dei minori. Inoltre, li vedrà e terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 19.00 del venerdì al lunedì mattina quando li condurrà direttamente a scuola o presso l'abitazione materna alle ore 9.00 in periodo non scolastico;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e più specificamente: durante le vacanze pasquali verranno di anno in anno alternati i giorni di Pasqua e di Pasquetta e altri due giorni consecutivi durante le vacanze;
durante le vacanze scolastiche natalizie il padre trascorrerà con i minori una settimana, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
inoltre, di anno in anno verranno alternate tra i genitori anche giornate del 24 e del 25 dicembre, ferma restando la suddivisione del periodo natalizio come prevista. Durante le vacanze estive del mese di agosto il padre terrà con sé i figli per un periodo anche non continuativo di quindici giorni da comunicare alla madre entro il 30 di maggio. I compleanni dei minori e le altre festività saranno alternate, salvo che i figli non le trascorrano con entrambi i genitori. Compatibilmente con i propri impegni entrambi i genitori parteciperanno alle attività scolastiche e ludico-sportive dei minori quali a titolo esemplificativo: saggi, gare sportive, recite e feste di fine anno scolastico. Nel caso in cui per motivi di salute o per altri motivi i figli non possano lasciare l'abitazione coniugale, il padre potrà far loro visita nello stesso domicilio domestico. I ricorrenti si impegnano a far 2 conservare ai propri figli rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e specificatamente entrambi concedono reciprocamente la facoltà in favore dei nonni di provvedere direttamente al prelievo dei minori nei giorni ed orari stabiliti, così come la loro permanenza alternativa nelle rispettive abitazioni. Entrambi i genitori si impegnano a prelevare e ricondurre, personalmente o tramite persone di reciproca fiducia, i figli presso le rispettive abitazioni dei genitori. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita della prole. 3) La casa coniugale sita in Ladispoli (RM) alla via La Spezia n°129, di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1 rimarrà assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, essendosene il marito già allontanato da tempo asportando i propri effetti personali. 4) Il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ciascun mese la somma di €800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 400,00 per ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat. 5) Il marito corrisponderà alla moglie anche la quota di sua spettanza dell'assegno unico e universale erogato mensilmente dall'Inps per i figli a carico, autorizzando sin d'ora la moglie a farne richiesta per intero a suo favore all'Istituto erogante;
6) Il marito garantirà alla moglie ed ai figli la possibilità di usufruire della Carta di Libera Circolazione sulle linee di trasporto pubblico concessa al predetto quale dipendente delle Ferrovie dello Stato;
7) Il marito garantirà alla moglie ed ai figli la totale copertura assicurativa sanitaria (Polizza Prodotto Unico FASI-ASSIDAI n. 2807956) di cui lo stesso è titolare quale dipendente delle Ferrovie dello Stato;
8) Il marito si impegna a rifondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie per visite, interventi e cure inerenti il cane di famiglia, che rimarrà a vivere nella casa coniugale;
9) Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli: non dovranno essere preventivamente concordate le spese per visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, per cure dentistiche presso strutture pubbliche, per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista, le tasse e imposte di istituti pubblici e università pubbliche, le spese per libri di testo, per lezioni private, per cancelleria, per gite scolastiche senza pernottamento e trasporti pubblici, nonché le spese per le attività sportive comprensive di abbigliamento ed attrezzatura, così come le spese per il vestiario necessario in occasione dei cambi stagione;
dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori tutte le altre spese come previste dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15/01/2015. 3 10) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, dunque, le stesse provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno. 11) Le parti si scambiano ampio e formale consenso per il rilascio ed i successivi rinnovi dei loro passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone