Sentenza 9 settembre 2004
Massime • 1
Nel contratto di apertura di credito bancario, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l'ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/09/2004, n. 18182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18182 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2004 |
Testo completo
ORIGINALE M REPUBBLICA ITALIANA IN N18182/04 LA CORTE S IR MA Oggetto DICHIARAZIONE TARDIVA SEZIONE PRIMA CIVILE DI CREDITO (ART. 101 L.F.) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 30025/01 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Cron. 20046 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere- Rep.4328 Dott.Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 05/05/04 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT FA TI inFRANCESCO, persona del Avvocato D'Amato elettivamente Curatore Alfonso domiciliata in ROMA VIA PIETRO GIANNONE 10, presso l'avvocato CARLO CAIANIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO BIANCHI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CARIPLO SPA, ORA BCIINTESA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso ANTONIETTA 2004 in ROMA VIA TREBBIA 3, l'avvocato 1103 CASSESE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO 1 BIANCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente 391/00 della Corte d'Appello di avverso la sentenza n. SALERNO, depositata il 11/10/00; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 05/05/2004 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato BIANCHI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato BIANCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il in personaP.M. del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde richiese, con domanda avanzate nelle forme di cui all'art. 101 1.f., richiede che fos- se ammesso al passivo del fallimento di TI CE, titolare della ditta YL " il credito di lire n 186.866.894 assistito da garanzia ipotecaria e derivan- te dall' anticipazione mediante apertura di credito di originarie lire 100.000.000 concessa al TI con rogito del 13.09.1982 per notar ZA, cui era seguita il 25.09 successivo l'iscrizione dell'ipoteca.
2 - Nel giudizio seguito alla contestazione del cura- tore, quest'ultimo reiterò le ragioni della sua opposi- Sostenne che con la zione all'ammissione del credito. domanda tardiva l'Istituto bancario duplicava la pro- pria ragione di credito;
dedusse che l'anticipazione del credito era stata concessa per R coprire lo sco- perto di conto corrente già in essere presso la Carialo e che le ragoni creditorie della istante erano state già esaminate nelle operazioni di formazione dello sta- to passivo al quale la banca era stata ammessa came chirografaria;
eccepì, inoltre, la non opponibilità al Ц fallimento della documentazione prodotta dalla istante. L'adito Tribunale di Vallo della Lucania, con sen- tenza del 05.02.1993, pur disattendendo la tesi della curatela circa la duplicazione del credito, respinse la domanda di ammissione al passivo con la motivazione che " non vi era la prova che l'erogazione al TI della somma di lire 100.000.000 era avvenuta prima del- la dichiarazione di fallimento sentenza del 22.05.1986 ) in quanto la quietanza rilasciata dal TI al momento dell'erogazione non era opponibile al falli- mento ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. W perché priva di data. La Corte di Appello di Salerno, adita con gravame dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde " Ca riplo S.p.a. ", che già in primo grado si era costitui- ta quale soggetto subentrato alla istante Sezione di Credito Fondiario, con sentenza emessa in data 11.10.2000, riformò la sentenza del Tribunale avendo ritenuto provata l'anteriorità al fallimento somma e con essa l'anteriorità dell'erogazione della della quietanza. Avverso la sentenza, la Curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, al quale resiste la 5 Cassa con controricorso. Motivi della decisione La Corte di merito, con la sentenza ora impugnata, ha dato atto dell'anteriorità al fallimento ( dichiara- to con sentenza del 22.05.1986 ) della stipulazione del contratto di apertura di credito con garanzia ipoteca- ria, avvenuta con il suddetto rogito del 13.09.1982, ricavandone l'opponibilità al fallimento del contratto medesimo. Ha tuttavia precisato, richiamando alcune pronunce di questa Corte ( la n. 6594 del 1981 e la n. 1688 del 1973 ) che nel contratto di anticipazione mediante apertura di credito l'accreditato diventa debitore del- la banca quando utilizza le somme messe a sua disposi- zione " • Ha poi ritenuto che l'assunto della RI, se- 4 condo la quale l'erogazione della somma di 100 milioni di lire era avvenuta in data 23.12.1982, era stata pro- vata nel giudizio attraverso a) le deposizioni dei " dipendenti della Carialostessa nel senso che l'anticipazione fondiaria sopra indicata era stata ac- creditata sul conto corrente della YL, di cui il TI era titolare, il data 23.12.1982, come da contabi- le di credito allegata agli atti e confermata "; b) la copia autentica dell'estratto del conto corrente n. 5499/1 n dove l'accredito era registrato in data 23.12.1982 ", la nota contabile confermata dai suddetti testimoni, la copia del bilancio della YL al 31.12.1984 " nel quale era riportato il debito fondia- c) il decreto ingiuntivo rio di lire 100 milioni " del 24.01.1984 "passato in giudicato " che la Ca- avvalendosi dell'estratto conto riplo aveva ottenuto non contestato, nel quale era riportato l'accredito della somma di lire 100 milioni. Ha tratto poi la con- clusione, conseguente alla premessa in diritto circa l'ammissibilità di ogni prova in ordine alla data della quietanza, giusta il disposto del Comma 3° dell'art. 2704 c.C., che una volta accertata l'anteriorità al somma in esecuzione fallimento dell'erogazione della ne restava accertata anche la dell'apertura di credito data - corrispondente a quella dell'operazione, dunque - della quietanza. il 23.12.1982 La stessa Corte ha poi disaminato e ritenuto in- fondata la tesi della " nullità, per frode al- la legge ( art. 1344 c.c. ) del contratto di anticipa- zione mediante diapertura credito " riproposta " se anche la Caria- curatela, secondo la quale dalla lo avesse effettivamente erogato un mutuo fondiario al TI, tale operazione si sarebbe risolta in un mero gi- ro contabile in quanto la somma sarebbe transitata sul a coprire lo scoperto, con conto corrente andando l'effetto di far acquisire alla Carialo il rango privilegiato del proprio credito chirografario " Sul punto la Corte di merito ha osservato, tra l'altro, che nessuna norma imperativa aveva violato la RI nello stipulare con il TI il contratto suddetto, ri- salente, peraltro, a molti anni ( nel 1982 ) prima del- intervenuta il la dichiarazione di fallimento, 24.05.1986 " La curatela ricorrente censura la sentenza con due mezzi di cassazione, come segue rubricati e svolti. Con il primo è denunciata la " violazione e fal- sa applicazione dell'art. 1344 c.c. e degli artt. 52, 92 e 110 1.f. " Il motivo in realtà contiene due distinte censu- re. 6 La prima censura attione al mancato rilievo del carattere fraudolento, nel senso di cui all'art. 1344 del contratto di anticipazione bancaria in que- C.C., stione, caratterizzato, secondo l'assunto, dal fine di apprestare una garanzia ipotecaria al credito chirogra- fario della Carialo, derivante dallo scoperto di conto con l'intento e, dunque, posto in essere corrente, eludere l'inefficacia degli atti in frode di alterare la par condicio credito- ai creditori “ rum " Tale censura è infondata. Correttamente la Corte di merito ha escluso che il contratto in questione avesse ih costituito il mezzo per eludere l'applicazione di una la stessa ri- norma imperativa e del resto, " frode n non più che nel- corrente ad individuare la la lesione della par condicio creditorum, a tutela del- la quale la legge fallimentare appresta altri e speci- fici mezzi. Nella giurisprudenza di questa Corte non si negano effetti giuridici validi alla costituzione, in sede di apertura di credito, di una garanzia ipote- caria in favore della banca da parte di un cliente che sia già debitore per saldo passivo relativo ad al- tro contratto regolato in conto corrente salva la - revocabilità della garanzia medesima ex art. 67 comma primo della legge fallimentare ( v. Cass. n.2742 del 1994 ed altre conformi ). La seconda censura che è svolta nel senso che sentenza impugnata ha posto in non cale, violando la così gli artt. 1813 e 1852 c.c., la disciplina propria del contratto di anticipazione bancaria e le disposi- zioni dettate in tema di operazioni bancarie in conto corrente, nella misura in cui non ha tenuto nel debito conto, da un canto il momento perfezionativo dell'anticipazione, da ottenersi esclusivamente median- te la traditio rei, e dall'altro la ( non ) disponibi- lità da parte del correntista della somma ( laddove ) effettivamente mutuata " tema può essere Ц Tale censura, per l'unicità del disaminata in uno al secondo motivo di ricorso che, ru- bricato come " omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione avuto riguardo all'art. 2704 C.C. " addebita alla Corte di Appello di aver mancato di ac- certare " se la somma asseritamente erogata a titolo di anticipazione fondiaria fosse stata effettivamente messa a disposizione del fallito " atteso che ngli stessi documenti esibiti dalla banca avevano avuto esclusivamente ad oggetto l'atto dell'erogazione, non il fatto della stessa, perché la prova formale dell'anticipazione fondiaria proveniente dalla banca non aveva minimamente corroborato l'effettiva e concre- ta messa a disposizione delle somme dal mutuante al mu- tuatario " ed ancora di aver erroneamente richia- mato l'art. 2704 c.c. in presenza di una quietanza del applicandosi invece detta norma tutto priva di data, e non all' in- all' accertamento della data non certa serimento della data non apposta " • Tali censure non meritano accoglimento. Con riferimento al contratto di cui all'art. 1842 apertura di credito bancario ) e, del resto ri- C.C. chiamandosi espressamente alle ricordate pronunce di questa Corte, i giudici dell'appello hanno ben indivi- duato in quello dell'utilizzazione da parte somme messe a sua disposizione is dell'accreditato delle il momento in cui l'accreditato medesimo si costitui- sce debitore della banca e questa diviene, a sua volta e contestualmente, creditrice. E altrettanto corretto è che sia stato assunto a decisivo thema pro- bandum, proprio muovendo dall' inopponibilità della quietanza rilasciata dal TI perché priva di da- ta, quello dell' alanteriorità fallimento dell'erogazione ( così la sentenza impugnata a pag. ) della somma messa a disposizione del TI con il contratto. E' vero anche che la prova del fatto suddetto non avrebbe potuto essere tratta dai soli documenti 9 contabili prodotti in giudizio dalla banca e relativi all'operazione, atteso che da questi null'altro si evinceva, secondo quanto la stessa sentenza pone in ri- lievo, se non l'avvenuto ( in data 13.09.1982 ) ac- creditamento sul conto corrente della YL n. di 100 milioni di lire ogget- 5499/1 della Saxuma to del contratto di apertura di credito circo- stanza questa che realtàin sarebbe stata insuf- ficiente ed inidonea a dar prova dell'effettività da parte del TI, dell'utilizzazione della somma circostanza di fatto che la ossia di quella decisiva stesa Corte, correttamente, aveva indicato come oggetto precipuo della prova. E' utile qui richia- mare il principio di diritto, che consegue alla in- dividuazione nei termini di cui sopra del momento di insorgenza del debito dell'accreditato e del corrispon- dente credito dell'accreditante, secondo il quale " nel contratto di apertura di credito, la semplice anno- tazione in conto corrente della somma messa a disposi- zione del cliente non concretizza l'ipotesi della tra- dizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna e il vero rapporto obbligato- rio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi cre- ditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione ( 10 in tal senso la sentenza di questa Corte n. 1688 del 1973 dalla quale non v'è ragione ora di discostarsi ). E tuttavia la prova dell' utilizzazione da parte del TI, in epoca anteriore alla dichiarazione del suo fallimento, della somma accreditata la Corte di Ap- non suddetti documenti pello ha tratto soltanto dai più strettamente bancari ( l'estratto conto e la nota contabile ) bensì anche dalla circostanza che la posizione debitoria conseguente all'utilizzazione della somma di lire 100 milioni risultava iscritta - in ordine alla h nel bilancio 1984 della YL. Tale risultanza documentale quale ( e alla relativa valutazione fattane dalla Corte nessuna specifica la curatela di Appello ) censura ricorrente ha formulato - correttamente è stata ritenuta idonea ( anche a prescindere dalla conse- temporale della quietanza priva guente collocazione di data ) dar prova, nel concorso degli altri elementi, dell'anteriorità al fallimento di quel credito ipotecario, derivante dall'eseguito con- tratto ai anticipazione bancaria, del quale la RI chiedeva l'ammissione al passivo. Il bilan- cio, al pari di ogni altra scrittura dell'imprenditore ( art. 2709 c.c. ) è, infatti, documento ben idoneo - la cui valutazione resta affi- a fornire la prova 11 data al prudente apprezzamento del giudice di merito in ordine ai debiti dell'imprenditore medesimo ( v. la sentenza di questa Corte n. 2148 del 1983 ). Anche tale secondo motivo di ricorso resta dunque rigettato. La ricorrente ha, inoltre, " eccepito la " violazione da parte della sentenza impugnata delle nor- me disciplinanti il calcolo degli interessi da parte dell'istituto bancario in sede di ammi mmissione al passivo come quantificati nella sentenza, eccezione questa già proposta nella domanda subordinata della Curatela nel giudizio di merito di secondo grado “ • dev'essere La materia cui la censura rivolta inam- ritenuta nuova " onde la censura stessa missibile. Ed invero, né la Corte di Appello ha deciso alcunché relativamente agli interessi, se non l'estensione agli stessi del grado ipotecario, ai sen- si dell'art. 2855 comma secondo cod. civ. e i conse- guenti diritti nella ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'art. 54 1.f., l'una e l'altra norma espressamente enunciate nella motivazione;
né dalla sentenza ri- - relativa ai cri- sulta che la suddetta questione teri di computo e alla quantificazione finale degli in- - abbia formato oggetto del giudizio di teressi gravame. 12 Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.900,00 di cui 100,00 per esborsi e 2.800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come dovuti per legge. Così deciso addì 5 maggio 2004 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di cassa- 4. - zione. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Wal Celentano рибил пр CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA Prima Sezione Civile (Dr. Filomena Parone) Depositato in Cancelleria "9 SET. 2004 IL CANCELLIERE J LFUNZIONARIO DI CANCELLERIA Dr. Filomena Parana) 13