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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. PIAZZOLI SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], TR C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
Per : “Voglia che l'ill.mo Presidente, respinta ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) addebitare la separazione al signor;
TR
1 c) disporre l'affidamento super esclusivo alla ricorrente dei figli minori, (c.f. ), Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e (c.f. ) nato a [...], con collocamento Persona_2 C.F._4 degli stessi presso la madre;
d) disporre a carico del signor il versamento di euro 200,00 mensili per ciascun TR Per_ Per_ figlio, a titolo di mantenimento, anche in favore di e ora maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della signora;
disporre altresì che il Parte_1 signor concorra al 70% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico, che si Parte_2 Per_ Per_ Per renderanno necessarie per i figli , , e secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Per_2 adottato dal Tribunale di Bergamo.
L'assegno unico relativamente ai figli spetterà al 100% alla signora mentre le detrazioni fiscali Parte_1 saranno come per legge a carico di entrambi i genitori nella ragione del 50% ciascuno;
Per e) disporre che il padre (ormai irreperbiledal 2023) possa vedere e frequentare i figli e previo Per_2 accordo con la signora e a seguito di congruo preavviso, tenendo in considerazione i desideri e le PT inclinazioni degli stessi, stante la particolare situazione come descritta sia nel ricorso introduttivo e confermata dalla ricorrente all'udienza tenutasi il 13.03.2024;
f) disporre che la casa coniugale, di proprietà del signor , sita a Treviglio (Bg), via L. Da Vinci CP_1
n. 49 resti assegnata alla ricorrente, con tutto quanto la arreda, ad esclusione degli effetti personali del signor
; Parte_2
g) disporre a carico del signor il versamento di euro 200,00 in favore della signora CP_1 PT
, a titolo di mantenimento, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10
[...] di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della signora PT
h) disporre, a garanzia del credito vantato dalla ricorrente per l'assegno di mantenimento dei figli, come disposto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo il 14.03.2024, e mai corrisposto dal resistente contumace, il sequestro dei seguenti immobili di proprietà del resistente, così identificati:
Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 708;
- Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 709;
- Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 711;
- Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 710;
- Casirate d'Adda, via Verdi, n. 7, categoria A/3, foglio 11, particella 1813, sub 5;
- Casirate d'Adda, via Lodi, categoria C/2, foglio 11, particella 1813, sub 7;
- Treviglio,via Leonardo da Vinci n. 49 (immobile in cui risiede la ricorrente con i figli), categoria A/3, foglio
28, particella 928, sub 705;
2 - Treviglio,via Leonardo da Vinci n. 49, categoria C/6, foglio 28, particella 8884, sub 3;
- Treviglio, Piazzale Giuseppe Mazzini n. 1, categoria A/2, foglio 27, particelle 3537, sub
710. e ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la relativa trascrizione nei registri immobiliari;
i) ordinare, a garanzia del credito vantato dalla ricorrente per l'assegno di mantenimento dei figli, come disposto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo il 14.03.2024, e mai corrisposto dal resistente contumace, ai conduttori che occupano gli immobili del signor come identificati nell'indagine CP_1 di Polizia Giudiziaria disposta dal Giudice nella fase istruttoria, il versamento del canone previsto nei diversi contratti a favore della signora o comunque disporre il sequestro e/o ogni altro provvedimento Parte_1 ritenuto opportuno di tutte le somme ricavate dal resistente a fronte di detti contratti di locazione, in favore della signora e dei figli a titolo di mantenimento”; Parte_1
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.08.2023, , premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio con il convenuto in Egitto in data 23.06.2003 (trascritto registri stato civile Comune di
Treviglio n. 166, parte II, serie C, Anno 2021), dalla cui unione erano nati 4 figli il 28.05.2004, Per_3 Per_4 Per_ il 1.09.2005, il 26.11.2010 e nato il [...], si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando Per_2 di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e formulava le domande accessorie.
A fondamento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, l'attrice esponeva: che aveva contratto matrimonio con il convenuto in Egitto in data 23.06.2003 (trascritto registri stato civile Comune di Treviglio n. Per_ 166, parte II, serie C, Anno 2021); che erano nati 4 figli il 28.05.2004, il 1.09.2005, il Per_3 Per_4
26.11.2010 e il 13.08.2017; che la casa coniugale era un appartamento in proprietà esclusiva del Per_2 convenuto sito in TREVIGLIO, Via Leonardo Da Vinci n. 49; che, durante la convivenza coniugale, il marito teneva frequentemente un atteggiamento umiliante e denigratorio con condotte aggressive e violente;
che era stata costretta a sporgere denuncia-querela il 19.06.2021; che, con sentenza n. 1277/2022 del Tribunale di
Bergamo ex art. 444 c.p.p. al convenuto veniva applicata la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di cui agli artt. 572, 61 comma 1, n. 11-quinquies c.p., nonché per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 582
e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p.; che il convenuto non si era mai occupato dei figli personalmente;
che il convenuto aveva lasciato la casa coniugale a luglio 2017; che, da luglio 2017 a dicembre 2020, il marito pagava direttamente le spese della famiglia come forma di mantenimento;
che, da gennaio 2021 a giugno 2021, il marito versava mensilmente la somma di euro 700,00; che, da luglio 2021 a ottobre 2022, pagava il minor importo di euro 400,00; che, da novembre 2022, si era reso di fatto irreperibile;
che, da quando si era reso irreperibile, non pagava alcunché per il mantenimento della prole;
che la stessa era priva di un'occupazione e svolgeva lavori saltuari come domestica;
che il figlio aveva una disabilità cognitiva, con la conseguente necessità di Per_2
3 cura logopedica, per cui gli era stata riconosciuta un'invalidità del 70% e il diritto all'indennità di accompagnamento pari a euro 520,00 al mese (versata sul libretto postale intestato alla madre); che il convenuto era proprietario di una serie di immobili;
che dal mese di ottobre 2022, il convenuto non aveva più visto i figli, interrompendo poco dopo anche i contatti telefonici.
All'udienza di comparizione del 13.03.2024, il Giudice relatore, rilevata la rituale notificazione del ricorso- decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire la parte attrice, che confermava il contenuto TR Per_ del ricorso, precisando che, nell'estate del 2022, il marito aveva portato con sé il figlio in Egitto e che, a ottobre 2022, non essendo padre e figlio ancora rientrati, stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, la stessa, con l'ausilio del suo avvocato, chiedeva al coniuge di riportare il figlio in Italia in modo da consentire allo stesso di frequentare la scuola e che il padre, riscontrava la richiesta, mandando il figlio in Italia insieme a un soggetto terzo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, con ordinanza del 14.03.2024, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori e disponeva un'indagine tramite la competente Guardia di Finanza,
rinviando la causa all'udienza del 29.05.2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.05.2024, il Giudice relatore disponeva un'integrazione della delega di indagini, autorizzando la Guardia di Finanza a provvedere per il tramite della competente
[...]
, e rinviava la causa all'udienza del 5.07.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter CP_2
c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 9.07.2024, il Giudice relatore disponeva un'ulteriore integrazione della delega di indagini tramite la Guardia di Finanza e rinviava la causa all'udienza del 4.09.2024; all'esito dell'udienza del 4.09.2024, il Giudice relatore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione in data
29.01.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e assegnava i termini di cui all'art. 473-bis.
28 c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31.01.2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito
4 dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_5
Sul punto, deve premettersi che e Parte_1 CP_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Egitto in data 23.06.2003 (registri stato civile Comune di Treviglio, n.
[...]
166, parte II, serie C, Anno 2021). Per_ Dall'unione delle parti sono nati quattro figli: il 28.05.2004, il 1.09.2005, il 26.11.2010 Per_3 Per_4
e il 13.08.2017. Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, stante il contegno processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sull'addebito della separazione
ha formulato domanda di addebito della separazione a Parte_1 [...]
, adducendo che questi, durante il matrimonio, avrebbe tenuto un comportamento TR contrario ai doveri famigliari, per aver tenuto una condotta “sempre più aggressiva e violenta, degenerando in ripetuti episodi di percosse con pugni e schiaffi contro la moglie, perpetratisi e, anzi, aggravatisi, anche dopo la nascita dei figli”, tanto che la stessa sporgeva denuncia-querela in data 19.06.2021, da cui originava il procedimento n. 7295/2021 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, con la quale, il G.U.P. di Bergamo, dott.ssa Maria Luisa Mazzola, applicava a
, imputato per il delitto di cui agli artt. 81, cpv, 582 e 585 in relazione TR all'art. 576 n. 5 c.p., nonché per il delitto di cui all'art. 612, comma primo e secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte attrice è fondata.
5 Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, all'addebito della separazione a fronte delle condotte violente perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (v. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351) e che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona” (v. Cassazione civile sez. I,
30/05/2016, n.11142), orientamento a cui si è conformato anche la giurisprudenza di merito (v. Tribunale
Bergamo sez. I, 06/10/2023, n.2035, secondo cui “le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo la separazione - in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza -, ma anche
l'addebitabilità della stessa all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambi i coniugi”; v. Tribunale Pisa sez. I, 29/09/2023, n.1195, secondo cui “gli atti di violenza fisica costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare già da soli la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge che li ha perpetrati e ciò anche se si sia trattato di un unico episodio”; v. Corte appello Bari sez. I, 09/11/2022, n.1628, secondo cui “in materia di
6 separazione dei coniugi, in caso di violenze fisiche, queste anche se si concretano in un unico episodio di percosse giustificano oltre che la pronuncia di separazione personale anche la declaratoria di addebitabilità all'autore. Anzi in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze,
e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito della separazione, l'attrice ha prodotto la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, con la quale, il G.U.P. di Bergamo, dott.ssa Maria Luisa Mazzola, ha applicato a , imputato TR per il delitto di cui agli artt. 81, cpv, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p., nonché per il delitto di cui all'art. 612, comma primo e secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
Invero, con tale pronuncia, il G.U.P. di Bergamo ha escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in ragione: della denuncia-querela sporta da
[...]
in data 19.06.2021; del rapporto di Pronto Soccorso n. 015233 rilasciato a nome Parte_3 dell'attrice in data 19.06.2021 dal Presidio Ospedaliero di Treviglio-Caravaggio; del decreto n. 1052/2017
R.G.C.C. emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 30.04.2019; del referto rilasciato in data
19.06.2021 dal Presidio Ospedaliero di Treviglio-Caravaggio; dell'annotazione di P.G. della Questura di
Bergamo del 18.06.2021; del verbale di s.i.t. rese il 18.06.2021 dall'attrice; del verbale di s.i.t. rese da Tes_1 il 19.06.2021; dell'annotazione di P.G. della Questura di Bergamo del 30.06.2021; del verbale di s.i.t.
[...] rese dall'attrice il 22.06.2021; della relazione dell'ufficio Servizi alla Persona e Assistenza Sociale del Comune di Treviglio del 23.06.2021 in relazione al nucleo famigliare del convenuto;
dell'annotazione di P.G. della
Questura di Bergamo relativa all'intervento effettuato il 27.04.2017; della copia delle certificazioni mediche relative agli accessi presso il reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio redatti a nome dell'attrice, da cui emergeva pacificamente che il convenuto, dal 2012 al 2017, reiterando condotte violente, sia fisiche, che verbali, maltrattava la moglie apostrofandola in lingua araba con frasi dal tenore “stronza, figlia di un cane, figlia di puttana”, sminuendola davanti ai conoscenti, scagliandole addosso degli oggetti (ad esempio, un telefono cellulare), non permettendole di avere del denaro proprio e, dunque, un'autonomia propria, prendendola a schiaffi, pugni e calci sul volto, sulla schiena e sulle gambe, anche alla presenza dei figli minori, e, almeno in due occasioni, nell'aprile del 2017 e nel giugno del 2017, nonostante la moglie fosse in gravidanza, cagionandole lesioni personali consistite rispettivamente in “contusione escoriata labbro superiore;
contusione spalla dx;
trauma contusivo quadranti addominali dx in gravida”, giudicate guaribili in quindici giorni e
“contusione escoriata zigomo dx., contusione con ecchimosi padiglione auricolare sin e regionale cervicale ant, distorsione cervicale con contrattura muscolatura, contusione guance”, giudicate guaribili in quindici giorni. Il G.U.P. di Bergamo ha poi ritenute pacifiche anche le minacce rivolte dal convenuto all'attrice, in quanto si era rivolto alla medesima, proferendo in lingua araba, frasi del tenore “questo è l'ultimo giorno della tua vita;
io ti ammazzo, non mi interessa se poi vado in carcere”.
7 Quanto alla valenza, nel presente procedimento civile, della sentenza di patteggiamento in discorso, giova richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 40796 del 20.12.2021, alla cui stregua “nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento”.
Orbene, è la stessa sentenza del G.U.P. di Bergamo sopra richiamata, mediante l'elencazione analitica ed esaustiva degli atti di indagine (tra cui, i verbali di s.i.t. dell'attrice e I plurimi referti di Pronto Soccorso) posti a fondamento dell'esclusione dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., a fornire indizi gravi, precisi e concordanti da cui potersi inferire, nel presente procedimento civile, la prova, in via presuntiva, del fatto che abbia concretamente TR commesso gravi aggressioni fisiche e reiterate minacce verbali in danno di Parte_1
, in palese spregio ai doveri coniugali.
[...]
Oltre alla sentenza del G.U.P. di Bergamo sopra richiamata, ritiene il Collegio che assumano rilevanza probatoria nel presente giudizio anche le dichiarazioni rese in udienza dall'attrice “l'ultima volta che ho visto mio marito risale al 2021, lui non viveva in casa già dal 2017. L'ultima volta che ci siamo visti nel novembre del 2021, quando sono andata in ufficio dell'agenzia di viaggi per chiedere a mio marito se potessi subentrargli nella gestione dell'attività ma lui ha reagito male lanciandomi addosso oggetti e abbiamo urlato. Preciso che il giorno successivo al litigio, siamo andati insieme dalla commercialista perché volevo liberarmi delle quote della società ma anche in quel' occasione lui ha imposto la sua visione, quindi non se ne è fatto nulla. Da quel giorno non vedo, né sento mio marito (…). Nel processo che si è concluso con la sentenza di patteggiamento allegata in atti mi ero costituita parte civile. Quanto ai fatti di cui alla sentenza di patteggiamento, non mi sento pronta a parlarne, ho già affrontato un processo penale e c'è anche la denuncia. Su indicazione del mio avvocato segnalo che il fatto più brutto è che mio marito mi ha picchiata anche quando ero incinta del figlio più piccolo”, dalle quali emerge chiaramente l'indole violenta e prevaricatrice del marito in danno della moglie e come l'attrice sia rimasta visibilmente scossa e turbata in conseguenza degli agiti violenti del medesimo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio dimostrata la grave violazione dei doveri coniugali perpetrata dal convenuto, al quale è stata, infatti, applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per aver commesso il delitto di cui agli artt. 81, cpv, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p., nonché il delitto di cui all'art. 612, comma primo e secondo, c.p.c., in danno della moglie: le aggressioni fisiche e verbali commesse dal convenuto in danno della moglie – da ritenersi provate per presunzioni alle luce di tutti i rilevi sopra esposti – per la gravità che le connota, costituiscono evidentemente la causa della intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, dovendosi pertanto pronunciare l'addebito della separazione a
. TR
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
8 Per quanto riguarda i provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale, in via preliminare, ritiene il Collegio che, a fronte della completezza del quadro probatorio in atti, l'ascolto dei figli minori non sia necessario, né rispondente all'interesse dei medesimi.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 14.03.2024, il Giudice relatore ha disposto l'affido c.d. super- esclusivo dei minori alla madre e, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha domandato la conferma dell'affido super-esclusivo.
A tal proposito, ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 14.03.2024, atteso che l'istruttoria processuale ha confermato che il convenuto non soltanto non provvede al mantenimento della prole dal 2022, ma che anche, da più di due anni, lo stesso ha tagliato ogni rapporto con i figli, anche di tipo telefonico, lasciando pertanto la madre, di fatto, totalmente sola nella gestione dei figli. Risulta pertanto evidente il totale disinteresse del padre per i minori e la condizione di assoluta inidoneità di rispetto TR all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale: il disinteresse del convenuto è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale del medesimo. Egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, oltre ai fatti gravi di cui alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di
Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, anche la persistente violazione dell'obbligo di mantenimento,
l'assenza di qualsivoglia comunicazione genitoriale in conseguenza dell'abbandono da parte del padre della casa famigliare, e, per quanto sopra detto, l'assenza di contatti e di rapporti tra il padre e i figli.
, per contro, sin dalla nascita dei figli e anche da quando il marito se ne Parte_1
è andato via di casa, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, occupandosi in modo esclusivo della cura degli stessi e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze degli stessi nella vita quotidiana, avendo anche deciso prontamente di sporgere denuncia-querela nei confronti del marito, dimostrando, in tal modo, di essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio, come già evidenziato dal Giudice relatore, che il regime che meglio corrisponde nel caso concreto all'interesse dei minori sia quello dell'affido c.d. super- esclusivo alla madre, la quale già assiste i minori quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e
9 necessità: deve pertanto essere disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante il quadro emerso e le difficoltà di comunicazioni tra le parti;
la madre potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minorenne in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, a fronte della sentenza ex art. 444
c.p.p. del G.U.P. di Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, sopra richiamata, e della documentata assenza di rapporti padre-figli, quantomeno, dal 2022, deve essere disposto che, nell'ipotesi in cui il padre facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli minori, TR potrà vedere i figli minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del medesimo e nel rispetto della volontà dei minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale
conferma dell'affido super-esclusivo dei minori alla madre, discende che la casa famigliare debba essere CP_3 assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice, dove i figli sono sempre rimasti a vivere con la madre, così da garantire agli stessi la conservazione dell'habitat in cui vivono ormai da anni e preservare le loro abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c., che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sul mantenimento della prole
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (v. Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio agli atti.
10 Ritiene il Collegio che, nonostante l'indagine disposta dal Giudice relatore tramite la competente Guardia di
Finanza sulle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali di , TR debbano essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 14.03.2024, e ciò anche in considerazione delle conclusioni rassegnate da , la quale ha domandato, Parte_1 anche all'esito della predetta indagine tributaria, di confermare il contributo di euro 200,00 al mese per ciascun figlio minore e per le figlie maggiorenni economicamente non indipendenti. Per_ Con particolare riguardo alle figlie nata il [...] e nata il [...], nel ricorso introduttivo, Per_4
Per_ l'attrice ha dedotto che non era economicamente indipendente in quanto aveva appena terminato l'ultimo anno dell'Istituto Linguistico Galileo Galilei di Caravaggio e che a settembre avrebbe iniziato a frequentare l'università presso la facoltà di Lingue e Culture Moderne dell'università di Bergamo e che avrebbe Per_4 terminato il quarto anno dell'Istituto tecnico “Oberdan” di Treviglio.
Sul punto, sovviene il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, secondo l'orientamento condiviso «compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento». Inoltre, «l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età». In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica «l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari
o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 23/01/2024, n.2259), con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne grava sul genitore richiedente e che il sindacato in merito all'assolvimento di tale onere probatorio deve essere modulato in ragione dell'età del figlio.
Orbene, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età delle ragazze, entrambe neomaggiorenni, l'onere della prova riguardante la sussistenza nel caso concreto dei requisiti dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, debba essere inteso senza particolare rigore, potendosi pertanto presumere che, in Per_ considerazione dell'età e dell'allegazione in merito alla scelta di di frequentare l'università, nonché della Per circostanza che ha appena terminato gli studi presso la scuola superiore, entrambe le figlie e , Per_4 Per_4
11 le quali peraltro risultano essere ancora inserite nello stato di famiglia della madre, con la quale convivono tutt'ora (v. doc. 6), non siano economicamente indipendenti, con il conseguente diritto della madre a percepire dal padre un contributo anche per il mantenimento delle medesime.
Dunque, ritiene il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile euro 200,00 al mese per ciascun figlio minore e per le figlie maggiorenni economicamente non indipendenti (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), somma costantemente ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Sull'assegno di mantenimento per il coniuge
Per quanto concerne la richiesta di un assegno di mantenimento avanzata dalla parte attrice, si richiama in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno” (v. Cassazione civile sez. I,
12/12/2023, n. 34728). Pertanto, in sede di separazione, l'assegno di cui all'art. 156 c.c. ha la finalità precipua di garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza al coniuge che non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione, in presenza di una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Trattasi, però, di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato.
Ciò premesso, dagli atti di causa è emerso che non ha mai svolto alcuna Parte_1 attività lavorativa e che, allo stato, vive, di fatto, dell'assegno unico (pari a euro 840,00 al mese), degli aiuti della e degli esigui proventi dell'attività di pulizia svolta in via saltuaria (per circa euro 150,00 al mese). CP_4
Con riguardo a , dalla relazione depositata dalla Guardia di Finanza, TR
Compagnia di Treviglio, è emerso: che, nel 2019, il convenuto ha percepito un reddito complessivo di euro
21.507,00 (con un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.647,00, PF 2020); che, nel 2020, ha percepito un reddito complessivo di euro 14.188,00 (con un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro
12 1.150,00, PF 2021); che lo stesso non ha invece presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni 2021 e
2023; che è titolare di nove beni immobili (v. pp. 4-5, relazione depositata l'11.05.2024); che, nel 2021, ha concluso un contratto di locazione, in qualità di locatore, di un immobile ad uso abitativo, senza indicazione del valore del canone;
che, nel 2023, ha concluso un contratto di locazione in qualità di locatore per un valore annuo dichiarato pari a euro 5.400,00; che, nel 2024, risulta locatore in tre contratti con valore annuo dichiarato rispettivamente di euro 6.900,00, di euro 4.200,00, e di euro 5.400,00; che, quanto agli estratti conto, non sono emersi redditi significativi (v. p. 6, relazione depositata l'11.05.2024).
Ritiene il Collegio che, dagli atti di causa, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in udienza, nonché dalle relazioni depositate dalla Guardia di Finanza, sia emersa una situazione di oggettiva disparità reddituale tra i coniugi, potendo il convenuto contare stabilmente, oltre che sul reddito da lavoro, anche sui redditi percepiti in conseguenza della stipula di contratti locazione per gli immobili di proprietà dello stesso, mentre l'attrice vive, di fatto, dei sussidi statali e degli aiuti economici della , oltre che degli esigui proventi dell'attività CP_4 lavorativa svolta in via del tutto saltuaria, con la conseguenza che deve concludersi che, a fronte dell'età dell'attrice e dell'assenza di significative esperienze lavorative della stessa, Parte_1 non dispone di mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Ne consegue
[...] che risulta equo e congruo, anche in considerazione della durata del matrimonio, porre a carico di
[...]
l'obbligo di versare a , per il mantenimento TR Parte_1 della stessa ai sensi dell'art. 156 c.c., entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Sul sequestro dei beni
L'attrice ha domandato di disporre, a garanzia del credito vantato per l'assegno di mantenimento della prole, e mai corrisposto dal convenuto dichiarato contumace, il sequestro dei beni immobili di proprietà di
[...]
. TR
Si deve premettere che, in base all'art. 473-bis. 36 c.p.c., il creditore, cui spetti la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, potrebbe chiedere di autorizzare il sequestro di beni del debitore.
Sul punto, vale la pena osservare che, per consolidata giurisprudenza, il sequestro conservativo dei beni del genitore obbligato al mantenimento non ha natura propriamente cautelare in quanto presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato e non richiede il "periculum in mora" essendo sufficiente il solo inadempimento
(giurisprudenza elaborata nella vigenza della precedente disciplina ma applicabile anche all'attuale, v. Cass. civ.
Sez. I, 28.05.2004, n. 10273; Cass. civ sez. 1, 12.5.1998 n. 4776).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'inadempimento di rispetto TR all'obbligo di mantenimento della prole, portato dal titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. del 14.03.2024, risulta pienamente provato;
ne consegue che, in considerazione dell'inadempimento dell'obbligato, la domanda deve essere accolta, disponendo il sequestro sui beni immobili dell'obbligato, spettando poi alla parte attrice individuare i beni sui quali eseguire la cautela.
13 Venendo ora al quantum del sequestro, valutata l'entità del contributo per il mantenimento per i due figli minori e per le due figlie maggiorenni economicamente non indipendenti (200,00 euro al mese per ciascun figlio, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale), contributo destinato ad essere corrisposto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutti e quattro i figli (età che, in assenza di allegazioni specifiche, ai fini della mera quantificazione della misura in discorso, potrebbe indicarsi presuntivamente nel raggiungimento del 22° anno di età per ciascun figlio), considerata la mancata contribuzione del convenuto anche alle spese straordinarie, tali elementi portano il Collegio a ritenere congrua la determinazione del quantum del sequestro nella somma complessiva di euro 76.800,00 (euro 38.400,00 per euro 21.600,00 per Saif, Per_2 Per_ euro 9.600,00 per ed euro 7.200,00 per ). Per_4
Sulle altre domande
L'attrice ha altresì domandato di ordinare ai conduttori che occupano gli immobili di proprietà di
[...]
il versamento del canone previsto nei diversi contratti a favore di TR [...]
. Tale domanda deve essere rigettata, atteso che l'art. 473-bis. 37 c.p.c. stabilisce Parte_1 che “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”, dovendo l'attrice agire direttamente nei confronti dei terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al convenuto.
Per quanto riguarda la domanda relativa all'assegno unico, atteso che l'art. 6, comma quarto, del Decreto legislativo del 29/12/2021 n. 230 dispone “l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, CP_5
a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”, il Collegio non può che limitarsi a prendere atto del fatto che l'assegno unico spetta ex lege per intero al genitore affidatario.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio
14 2002, n. 115, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 TR
, i quali hanno contratto matrimonio in Egitto in data 23.06.2003 (registri stato civile
[...]
Comune di Treviglio, n. 166, parte II, serie C, Anno 2021); addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c. al marito TR
;
[...] Per_ affida i figli minori nato il [...] e nato il [...] in [...] esclusiva alla madre che li Per_2 terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
dispone che, qualora il padre facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli minori, CP_1
potrà vedere i figli minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e
[...] CP_1 con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del medesimo e nel rispetto della volontà dei minori;
assegna la casa familiare sita in TREVIGLIO, Via Leonardo Da Vinci n. 49, alla madre;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, TR
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e delle due figlie maggiorenni, economicamente non indipendenti, mediante il versamento a , entro il 5 di ogni mese, a mezzo Parte_1 di bonifico bancario, dell'importo mensile di 800,00 euro (200,00 euro al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
15 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, TR
l'obbligo di versare a , a titolo di mantenimento per il coniuge ex art. Parte_1
156, comma primo, c.c., entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat); dà atto che l'assegno unico spetta ex lege per intero al genitore affidatario;
dispone ex art. 473-bis. 36 c.p.c. a garanzia del credito vantato da per il Parte_1 mantenimento dei figli minori e delle figlie maggiorenni economicamente non indipendenti, il sequestro dei
16 beni immobili intestati a , fino alla concorrenza dell'importo di euro TR
76.800,00; rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione;
condanna alla rifusione delle spese di lite di TR Parte_1
, liquidate in euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva
[...] se dovuta, mediante versamento all'erario, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
TREVIGLIO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. PIAZZOLI SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], TR C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
Per : “Voglia che l'ill.mo Presidente, respinta ogni contraria istanza ed Parte_1 eccezione:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) addebitare la separazione al signor;
TR
1 c) disporre l'affidamento super esclusivo alla ricorrente dei figli minori, (c.f. ), Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e (c.f. ) nato a [...], con collocamento Persona_2 C.F._4 degli stessi presso la madre;
d) disporre a carico del signor il versamento di euro 200,00 mensili per ciascun TR Per_ Per_ figlio, a titolo di mantenimento, anche in favore di e ora maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della signora;
disporre altresì che il Parte_1 signor concorra al 70% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico, che si Parte_2 Per_ Per_ Per renderanno necessarie per i figli , , e secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Per_2 adottato dal Tribunale di Bergamo.
L'assegno unico relativamente ai figli spetterà al 100% alla signora mentre le detrazioni fiscali Parte_1 saranno come per legge a carico di entrambi i genitori nella ragione del 50% ciascuno;
Per e) disporre che il padre (ormai irreperbiledal 2023) possa vedere e frequentare i figli e previo Per_2 accordo con la signora e a seguito di congruo preavviso, tenendo in considerazione i desideri e le PT inclinazioni degli stessi, stante la particolare situazione come descritta sia nel ricorso introduttivo e confermata dalla ricorrente all'udienza tenutasi il 13.03.2024;
f) disporre che la casa coniugale, di proprietà del signor , sita a Treviglio (Bg), via L. Da Vinci CP_1
n. 49 resti assegnata alla ricorrente, con tutto quanto la arreda, ad esclusione degli effetti personali del signor
; Parte_2
g) disporre a carico del signor il versamento di euro 200,00 in favore della signora CP_1 PT
, a titolo di mantenimento, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10
[...] di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della signora PT
h) disporre, a garanzia del credito vantato dalla ricorrente per l'assegno di mantenimento dei figli, come disposto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo il 14.03.2024, e mai corrisposto dal resistente contumace, il sequestro dei seguenti immobili di proprietà del resistente, così identificati:
Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 708;
- Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 709;
- Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 711;
- Arcene, via Umberto I, n. 15, categoria A/4, foglio 4, particella 224, sub 710;
- Casirate d'Adda, via Verdi, n. 7, categoria A/3, foglio 11, particella 1813, sub 5;
- Casirate d'Adda, via Lodi, categoria C/2, foglio 11, particella 1813, sub 7;
- Treviglio,via Leonardo da Vinci n. 49 (immobile in cui risiede la ricorrente con i figli), categoria A/3, foglio
28, particella 928, sub 705;
2 - Treviglio,via Leonardo da Vinci n. 49, categoria C/6, foglio 28, particella 8884, sub 3;
- Treviglio, Piazzale Giuseppe Mazzini n. 1, categoria A/2, foglio 27, particelle 3537, sub
710. e ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la relativa trascrizione nei registri immobiliari;
i) ordinare, a garanzia del credito vantato dalla ricorrente per l'assegno di mantenimento dei figli, come disposto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo il 14.03.2024, e mai corrisposto dal resistente contumace, ai conduttori che occupano gli immobili del signor come identificati nell'indagine CP_1 di Polizia Giudiziaria disposta dal Giudice nella fase istruttoria, il versamento del canone previsto nei diversi contratti a favore della signora o comunque disporre il sequestro e/o ogni altro provvedimento Parte_1 ritenuto opportuno di tutte le somme ricavate dal resistente a fronte di detti contratti di locazione, in favore della signora e dei figli a titolo di mantenimento”; Parte_1
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.08.2023, , premesso che aveva Parte_1 contratto matrimonio con il convenuto in Egitto in data 23.06.2003 (trascritto registri stato civile Comune di
Treviglio n. 166, parte II, serie C, Anno 2021), dalla cui unione erano nati 4 figli il 28.05.2004, Per_3 Per_4 Per_ il 1.09.2005, il 26.11.2010 e nato il [...], si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando Per_2 di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e formulava le domande accessorie.
A fondamento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, l'attrice esponeva: che aveva contratto matrimonio con il convenuto in Egitto in data 23.06.2003 (trascritto registri stato civile Comune di Treviglio n. Per_ 166, parte II, serie C, Anno 2021); che erano nati 4 figli il 28.05.2004, il 1.09.2005, il Per_3 Per_4
26.11.2010 e il 13.08.2017; che la casa coniugale era un appartamento in proprietà esclusiva del Per_2 convenuto sito in TREVIGLIO, Via Leonardo Da Vinci n. 49; che, durante la convivenza coniugale, il marito teneva frequentemente un atteggiamento umiliante e denigratorio con condotte aggressive e violente;
che era stata costretta a sporgere denuncia-querela il 19.06.2021; che, con sentenza n. 1277/2022 del Tribunale di
Bergamo ex art. 444 c.p.p. al convenuto veniva applicata la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di cui agli artt. 572, 61 comma 1, n. 11-quinquies c.p., nonché per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 582
e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p.; che il convenuto non si era mai occupato dei figli personalmente;
che il convenuto aveva lasciato la casa coniugale a luglio 2017; che, da luglio 2017 a dicembre 2020, il marito pagava direttamente le spese della famiglia come forma di mantenimento;
che, da gennaio 2021 a giugno 2021, il marito versava mensilmente la somma di euro 700,00; che, da luglio 2021 a ottobre 2022, pagava il minor importo di euro 400,00; che, da novembre 2022, si era reso di fatto irreperibile;
che, da quando si era reso irreperibile, non pagava alcunché per il mantenimento della prole;
che la stessa era priva di un'occupazione e svolgeva lavori saltuari come domestica;
che il figlio aveva una disabilità cognitiva, con la conseguente necessità di Per_2
3 cura logopedica, per cui gli era stata riconosciuta un'invalidità del 70% e il diritto all'indennità di accompagnamento pari a euro 520,00 al mese (versata sul libretto postale intestato alla madre); che il convenuto era proprietario di una serie di immobili;
che dal mese di ottobre 2022, il convenuto non aveva più visto i figli, interrompendo poco dopo anche i contatti telefonici.
All'udienza di comparizione del 13.03.2024, il Giudice relatore, rilevata la rituale notificazione del ricorso- decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, dichiarava la contumacia di e procedeva a sentire la parte attrice, che confermava il contenuto TR Per_ del ricorso, precisando che, nell'estate del 2022, il marito aveva portato con sé il figlio in Egitto e che, a ottobre 2022, non essendo padre e figlio ancora rientrati, stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, la stessa, con l'ausilio del suo avvocato, chiedeva al coniuge di riportare il figlio in Italia in modo da consentire allo stesso di frequentare la scuola e che il padre, riscontrava la richiesta, mandando il figlio in Italia insieme a un soggetto terzo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, con ordinanza del 14.03.2024, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori e disponeva un'indagine tramite la competente Guardia di Finanza,
rinviando la causa all'udienza del 29.05.2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.05.2024, il Giudice relatore disponeva un'integrazione della delega di indagini, autorizzando la Guardia di Finanza a provvedere per il tramite della competente
[...]
, e rinviava la causa all'udienza del 5.07.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter CP_2
c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 9.07.2024, il Giudice relatore disponeva un'ulteriore integrazione della delega di indagini tramite la Guardia di Finanza e rinviava la causa all'udienza del 4.09.2024; all'esito dell'udienza del 4.09.2024, il Giudice relatore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione in data
29.01.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e assegnava i termini di cui all'art. 473-bis.
28 c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 31.01.2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito
4 dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_5
Sul punto, deve premettersi che e Parte_1 CP_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Egitto in data 23.06.2003 (registri stato civile Comune di Treviglio, n.
[...]
166, parte II, serie C, Anno 2021). Per_ Dall'unione delle parti sono nati quattro figli: il 28.05.2004, il 1.09.2005, il 26.11.2010 Per_3 Per_4
e il 13.08.2017. Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, stante il contegno processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sull'addebito della separazione
ha formulato domanda di addebito della separazione a Parte_1 [...]
, adducendo che questi, durante il matrimonio, avrebbe tenuto un comportamento TR contrario ai doveri famigliari, per aver tenuto una condotta “sempre più aggressiva e violenta, degenerando in ripetuti episodi di percosse con pugni e schiaffi contro la moglie, perpetratisi e, anzi, aggravatisi, anche dopo la nascita dei figli”, tanto che la stessa sporgeva denuncia-querela in data 19.06.2021, da cui originava il procedimento n. 7295/2021 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, con la quale, il G.U.P. di Bergamo, dott.ssa Maria Luisa Mazzola, applicava a
, imputato per il delitto di cui agli artt. 81, cpv, 582 e 585 in relazione TR all'art. 576 n. 5 c.p., nonché per il delitto di cui all'art. 612, comma primo e secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla parte attrice è fondata.
5 Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, all'addebito della separazione a fronte delle condotte violente perpetrate da un coniuge in danno dell'altro, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (v. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351) e che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona” (v. Cassazione civile sez. I,
30/05/2016, n.11142), orientamento a cui si è conformato anche la giurisprudenza di merito (v. Tribunale
Bergamo sez. I, 06/10/2023, n.2035, secondo cui “le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo la separazione - in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza -, ma anche
l'addebitabilità della stessa all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambi i coniugi”; v. Tribunale Pisa sez. I, 29/09/2023, n.1195, secondo cui “gli atti di violenza fisica costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare già da soli la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge che li ha perpetrati e ciò anche se si sia trattato di un unico episodio”; v. Corte appello Bari sez. I, 09/11/2022, n.1628, secondo cui “in materia di
6 separazione dei coniugi, in caso di violenze fisiche, queste anche se si concretano in un unico episodio di percosse giustificano oltre che la pronuncia di separazione personale anche la declaratoria di addebitabilità all'autore. Anzi in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze,
e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”).
Ciò premesso, nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito della separazione, l'attrice ha prodotto la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, con la quale, il G.U.P. di Bergamo, dott.ssa Maria Luisa Mazzola, ha applicato a , imputato TR per il delitto di cui agli artt. 81, cpv, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p., nonché per il delitto di cui all'art. 612, comma primo e secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
Invero, con tale pronuncia, il G.U.P. di Bergamo ha escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in ragione: della denuncia-querela sporta da
[...]
in data 19.06.2021; del rapporto di Pronto Soccorso n. 015233 rilasciato a nome Parte_3 dell'attrice in data 19.06.2021 dal Presidio Ospedaliero di Treviglio-Caravaggio; del decreto n. 1052/2017
R.G.C.C. emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 30.04.2019; del referto rilasciato in data
19.06.2021 dal Presidio Ospedaliero di Treviglio-Caravaggio; dell'annotazione di P.G. della Questura di
Bergamo del 18.06.2021; del verbale di s.i.t. rese il 18.06.2021 dall'attrice; del verbale di s.i.t. rese da Tes_1 il 19.06.2021; dell'annotazione di P.G. della Questura di Bergamo del 30.06.2021; del verbale di s.i.t.
[...] rese dall'attrice il 22.06.2021; della relazione dell'ufficio Servizi alla Persona e Assistenza Sociale del Comune di Treviglio del 23.06.2021 in relazione al nucleo famigliare del convenuto;
dell'annotazione di P.G. della
Questura di Bergamo relativa all'intervento effettuato il 27.04.2017; della copia delle certificazioni mediche relative agli accessi presso il reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio redatti a nome dell'attrice, da cui emergeva pacificamente che il convenuto, dal 2012 al 2017, reiterando condotte violente, sia fisiche, che verbali, maltrattava la moglie apostrofandola in lingua araba con frasi dal tenore “stronza, figlia di un cane, figlia di puttana”, sminuendola davanti ai conoscenti, scagliandole addosso degli oggetti (ad esempio, un telefono cellulare), non permettendole di avere del denaro proprio e, dunque, un'autonomia propria, prendendola a schiaffi, pugni e calci sul volto, sulla schiena e sulle gambe, anche alla presenza dei figli minori, e, almeno in due occasioni, nell'aprile del 2017 e nel giugno del 2017, nonostante la moglie fosse in gravidanza, cagionandole lesioni personali consistite rispettivamente in “contusione escoriata labbro superiore;
contusione spalla dx;
trauma contusivo quadranti addominali dx in gravida”, giudicate guaribili in quindici giorni e
“contusione escoriata zigomo dx., contusione con ecchimosi padiglione auricolare sin e regionale cervicale ant, distorsione cervicale con contrattura muscolatura, contusione guance”, giudicate guaribili in quindici giorni. Il G.U.P. di Bergamo ha poi ritenute pacifiche anche le minacce rivolte dal convenuto all'attrice, in quanto si era rivolto alla medesima, proferendo in lingua araba, frasi del tenore “questo è l'ultimo giorno della tua vita;
io ti ammazzo, non mi interessa se poi vado in carcere”.
7 Quanto alla valenza, nel presente procedimento civile, della sentenza di patteggiamento in discorso, giova richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 40796 del 20.12.2021, alla cui stregua “nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento”.
Orbene, è la stessa sentenza del G.U.P. di Bergamo sopra richiamata, mediante l'elencazione analitica ed esaustiva degli atti di indagine (tra cui, i verbali di s.i.t. dell'attrice e I plurimi referti di Pronto Soccorso) posti a fondamento dell'esclusione dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., a fornire indizi gravi, precisi e concordanti da cui potersi inferire, nel presente procedimento civile, la prova, in via presuntiva, del fatto che abbia concretamente TR commesso gravi aggressioni fisiche e reiterate minacce verbali in danno di Parte_1
, in palese spregio ai doveri coniugali.
[...]
Oltre alla sentenza del G.U.P. di Bergamo sopra richiamata, ritiene il Collegio che assumano rilevanza probatoria nel presente giudizio anche le dichiarazioni rese in udienza dall'attrice “l'ultima volta che ho visto mio marito risale al 2021, lui non viveva in casa già dal 2017. L'ultima volta che ci siamo visti nel novembre del 2021, quando sono andata in ufficio dell'agenzia di viaggi per chiedere a mio marito se potessi subentrargli nella gestione dell'attività ma lui ha reagito male lanciandomi addosso oggetti e abbiamo urlato. Preciso che il giorno successivo al litigio, siamo andati insieme dalla commercialista perché volevo liberarmi delle quote della società ma anche in quel' occasione lui ha imposto la sua visione, quindi non se ne è fatto nulla. Da quel giorno non vedo, né sento mio marito (…). Nel processo che si è concluso con la sentenza di patteggiamento allegata in atti mi ero costituita parte civile. Quanto ai fatti di cui alla sentenza di patteggiamento, non mi sento pronta a parlarne, ho già affrontato un processo penale e c'è anche la denuncia. Su indicazione del mio avvocato segnalo che il fatto più brutto è che mio marito mi ha picchiata anche quando ero incinta del figlio più piccolo”, dalle quali emerge chiaramente l'indole violenta e prevaricatrice del marito in danno della moglie e come l'attrice sia rimasta visibilmente scossa e turbata in conseguenza degli agiti violenti del medesimo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio dimostrata la grave violazione dei doveri coniugali perpetrata dal convenuto, al quale è stata, infatti, applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per aver commesso il delitto di cui agli artt. 81, cpv, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p., nonché il delitto di cui all'art. 612, comma primo e secondo, c.p.c., in danno della moglie: le aggressioni fisiche e verbali commesse dal convenuto in danno della moglie – da ritenersi provate per presunzioni alle luce di tutti i rilevi sopra esposti – per la gravità che le connota, costituiscono evidentemente la causa della intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, dovendosi pertanto pronunciare l'addebito della separazione a
. TR
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
8 Per quanto riguarda i provvedimenti in punto di responsabilità genitoriale, in via preliminare, ritiene il Collegio che, a fronte della completezza del quadro probatorio in atti, l'ascolto dei figli minori non sia necessario, né rispondente all'interesse dei medesimi.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 14.03.2024, il Giudice relatore ha disposto l'affido c.d. super- esclusivo dei minori alla madre e, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha domandato la conferma dell'affido super-esclusivo.
A tal proposito, ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 14.03.2024, atteso che l'istruttoria processuale ha confermato che il convenuto non soltanto non provvede al mantenimento della prole dal 2022, ma che anche, da più di due anni, lo stesso ha tagliato ogni rapporto con i figli, anche di tipo telefonico, lasciando pertanto la madre, di fatto, totalmente sola nella gestione dei figli. Risulta pertanto evidente il totale disinteresse del padre per i minori e la condizione di assoluta inidoneità di rispetto TR all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale: il disinteresse del convenuto è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale del medesimo. Egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, oltre ai fatti gravi di cui alla sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di
Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, anche la persistente violazione dell'obbligo di mantenimento,
l'assenza di qualsivoglia comunicazione genitoriale in conseguenza dell'abbandono da parte del padre della casa famigliare, e, per quanto sopra detto, l'assenza di contatti e di rapporti tra il padre e i figli.
, per contro, sin dalla nascita dei figli e anche da quando il marito se ne Parte_1
è andato via di casa, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, occupandosi in modo esclusivo della cura degli stessi e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze degli stessi nella vita quotidiana, avendo anche deciso prontamente di sporgere denuncia-querela nei confronti del marito, dimostrando, in tal modo, di essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio, come già evidenziato dal Giudice relatore, che il regime che meglio corrisponde nel caso concreto all'interesse dei minori sia quello dell'affido c.d. super- esclusivo alla madre, la quale già assiste i minori quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e
9 necessità: deve pertanto essere disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante il quadro emerso e le difficoltà di comunicazioni tra le parti;
la madre potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minorenne in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti e della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, a fronte della sentenza ex art. 444
c.p.p. del G.U.P. di Bergamo n. 1722/2022, pubblicata il 22.12.2022, sopra richiamata, e della documentata assenza di rapporti padre-figli, quantomeno, dal 2022, deve essere disposto che, nell'ipotesi in cui il padre facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli minori, TR potrà vedere i figli minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del medesimo e nel rispetto della volontà dei minori.
Sull'assegnazione della casa coniugale
conferma dell'affido super-esclusivo dei minori alla madre, discende che la casa famigliare debba essere CP_3 assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice, dove i figli sono sempre rimasti a vivere con la madre, così da garantire agli stessi la conservazione dell'habitat in cui vivono ormai da anni e preservare le loro abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337-sexies c.c., che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Le spese condominiali ordinarie e le utenze restano a carico del genitore assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse e le imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso.
Sul mantenimento della prole
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (v. Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio agli atti.
10 Ritiene il Collegio che, nonostante l'indagine disposta dal Giudice relatore tramite la competente Guardia di
Finanza sulle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali di , TR debbano essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 14.03.2024, e ciò anche in considerazione delle conclusioni rassegnate da , la quale ha domandato, Parte_1 anche all'esito della predetta indagine tributaria, di confermare il contributo di euro 200,00 al mese per ciascun figlio minore e per le figlie maggiorenni economicamente non indipendenti. Per_ Con particolare riguardo alle figlie nata il [...] e nata il [...], nel ricorso introduttivo, Per_4
Per_ l'attrice ha dedotto che non era economicamente indipendente in quanto aveva appena terminato l'ultimo anno dell'Istituto Linguistico Galileo Galilei di Caravaggio e che a settembre avrebbe iniziato a frequentare l'università presso la facoltà di Lingue e Culture Moderne dell'università di Bergamo e che avrebbe Per_4 terminato il quarto anno dell'Istituto tecnico “Oberdan” di Treviglio.
Sul punto, sovviene il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, secondo l'orientamento condiviso «compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento». Inoltre, «l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età». In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica «l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari
o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 23/01/2024, n.2259), con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne grava sul genitore richiedente e che il sindacato in merito all'assolvimento di tale onere probatorio deve essere modulato in ragione dell'età del figlio.
Orbene, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età delle ragazze, entrambe neomaggiorenni, l'onere della prova riguardante la sussistenza nel caso concreto dei requisiti dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, debba essere inteso senza particolare rigore, potendosi pertanto presumere che, in Per_ considerazione dell'età e dell'allegazione in merito alla scelta di di frequentare l'università, nonché della Per circostanza che ha appena terminato gli studi presso la scuola superiore, entrambe le figlie e , Per_4 Per_4
11 le quali peraltro risultano essere ancora inserite nello stato di famiglia della madre, con la quale convivono tutt'ora (v. doc. 6), non siano economicamente indipendenti, con il conseguente diritto della madre a percepire dal padre un contributo anche per il mantenimento delle medesime.
Dunque, ritiene il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile euro 200,00 al mese per ciascun figlio minore e per le figlie maggiorenni economicamente non indipendenti (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), somma costantemente ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Sull'assegno di mantenimento per il coniuge
Per quanto concerne la richiesta di un assegno di mantenimento avanzata dalla parte attrice, si richiama in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno” (v. Cassazione civile sez. I,
12/12/2023, n. 34728). Pertanto, in sede di separazione, l'assegno di cui all'art. 156 c.c. ha la finalità precipua di garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza al coniuge che non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione, in presenza di una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Trattasi, però, di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato.
Ciò premesso, dagli atti di causa è emerso che non ha mai svolto alcuna Parte_1 attività lavorativa e che, allo stato, vive, di fatto, dell'assegno unico (pari a euro 840,00 al mese), degli aiuti della e degli esigui proventi dell'attività di pulizia svolta in via saltuaria (per circa euro 150,00 al mese). CP_4
Con riguardo a , dalla relazione depositata dalla Guardia di Finanza, TR
Compagnia di Treviglio, è emerso: che, nel 2019, il convenuto ha percepito un reddito complessivo di euro
21.507,00 (con un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.647,00, PF 2020); che, nel 2020, ha percepito un reddito complessivo di euro 14.188,00 (con un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro
12 1.150,00, PF 2021); che lo stesso non ha invece presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni 2021 e
2023; che è titolare di nove beni immobili (v. pp. 4-5, relazione depositata l'11.05.2024); che, nel 2021, ha concluso un contratto di locazione, in qualità di locatore, di un immobile ad uso abitativo, senza indicazione del valore del canone;
che, nel 2023, ha concluso un contratto di locazione in qualità di locatore per un valore annuo dichiarato pari a euro 5.400,00; che, nel 2024, risulta locatore in tre contratti con valore annuo dichiarato rispettivamente di euro 6.900,00, di euro 4.200,00, e di euro 5.400,00; che, quanto agli estratti conto, non sono emersi redditi significativi (v. p. 6, relazione depositata l'11.05.2024).
Ritiene il Collegio che, dagli atti di causa, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in udienza, nonché dalle relazioni depositate dalla Guardia di Finanza, sia emersa una situazione di oggettiva disparità reddituale tra i coniugi, potendo il convenuto contare stabilmente, oltre che sul reddito da lavoro, anche sui redditi percepiti in conseguenza della stipula di contratti locazione per gli immobili di proprietà dello stesso, mentre l'attrice vive, di fatto, dei sussidi statali e degli aiuti economici della , oltre che degli esigui proventi dell'attività CP_4 lavorativa svolta in via del tutto saltuaria, con la conseguenza che deve concludersi che, a fronte dell'età dell'attrice e dell'assenza di significative esperienze lavorative della stessa, Parte_1 non dispone di mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Ne consegue
[...] che risulta equo e congruo, anche in considerazione della durata del matrimonio, porre a carico di
[...]
l'obbligo di versare a , per il mantenimento TR Parte_1 della stessa ai sensi dell'art. 156 c.c., entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Sul sequestro dei beni
L'attrice ha domandato di disporre, a garanzia del credito vantato per l'assegno di mantenimento della prole, e mai corrisposto dal convenuto dichiarato contumace, il sequestro dei beni immobili di proprietà di
[...]
. TR
Si deve premettere che, in base all'art. 473-bis. 36 c.p.c., il creditore, cui spetti la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, potrebbe chiedere di autorizzare il sequestro di beni del debitore.
Sul punto, vale la pena osservare che, per consolidata giurisprudenza, il sequestro conservativo dei beni del genitore obbligato al mantenimento non ha natura propriamente cautelare in quanto presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato e non richiede il "periculum in mora" essendo sufficiente il solo inadempimento
(giurisprudenza elaborata nella vigenza della precedente disciplina ma applicabile anche all'attuale, v. Cass. civ.
Sez. I, 28.05.2004, n. 10273; Cass. civ sez. 1, 12.5.1998 n. 4776).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'inadempimento di rispetto TR all'obbligo di mantenimento della prole, portato dal titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. del 14.03.2024, risulta pienamente provato;
ne consegue che, in considerazione dell'inadempimento dell'obbligato, la domanda deve essere accolta, disponendo il sequestro sui beni immobili dell'obbligato, spettando poi alla parte attrice individuare i beni sui quali eseguire la cautela.
13 Venendo ora al quantum del sequestro, valutata l'entità del contributo per il mantenimento per i due figli minori e per le due figlie maggiorenni economicamente non indipendenti (200,00 euro al mese per ciascun figlio, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale), contributo destinato ad essere corrisposto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutti e quattro i figli (età che, in assenza di allegazioni specifiche, ai fini della mera quantificazione della misura in discorso, potrebbe indicarsi presuntivamente nel raggiungimento del 22° anno di età per ciascun figlio), considerata la mancata contribuzione del convenuto anche alle spese straordinarie, tali elementi portano il Collegio a ritenere congrua la determinazione del quantum del sequestro nella somma complessiva di euro 76.800,00 (euro 38.400,00 per euro 21.600,00 per Saif, Per_2 Per_ euro 9.600,00 per ed euro 7.200,00 per ). Per_4
Sulle altre domande
L'attrice ha altresì domandato di ordinare ai conduttori che occupano gli immobili di proprietà di
[...]
il versamento del canone previsto nei diversi contratti a favore di TR [...]
. Tale domanda deve essere rigettata, atteso che l'art. 473-bis. 37 c.p.c. stabilisce Parte_1 che “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”, dovendo l'attrice agire direttamente nei confronti dei terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al convenuto.
Per quanto riguarda la domanda relativa all'assegno unico, atteso che l'art. 6, comma quarto, del Decreto legislativo del 29/12/2021 n. 230 dispone “l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, CP_5
a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”, il Collegio non può che limitarsi a prendere atto del fatto che l'assegno unico spetta ex lege per intero al genitore affidatario.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio
14 2002, n. 115, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 TR
, i quali hanno contratto matrimonio in Egitto in data 23.06.2003 (registri stato civile
[...]
Comune di Treviglio, n. 166, parte II, serie C, Anno 2021); addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c. al marito TR
;
[...] Per_ affida i figli minori nato il [...] e nato il [...] in [...] esclusiva alla madre che li Per_2 terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
dispone che, qualora il padre facesse ritorno e intendesse coltivare la relazione con i figli minori, CP_1
potrà vedere i figli minori soltanto in modalità protetta, secondo le indicazioni e
[...] CP_1 con la necessaria supervisione dei Servizi Sociali, previa valutazione delle capacità genitoriali del medesimo e nel rispetto della volontà dei minori;
assegna la casa familiare sita in TREVIGLIO, Via Leonardo Da Vinci n. 49, alla madre;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, TR
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e delle due figlie maggiorenni, economicamente non indipendenti, mediante il versamento a , entro il 5 di ogni mese, a mezzo Parte_1 di bonifico bancario, dell'importo mensile di 800,00 euro (200,00 euro al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
15 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, TR
l'obbligo di versare a , a titolo di mantenimento per il coniuge ex art. Parte_1
156, comma primo, c.c., entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indici Istat); dà atto che l'assegno unico spetta ex lege per intero al genitore affidatario;
dispone ex art. 473-bis. 36 c.p.c. a garanzia del credito vantato da per il Parte_1 mantenimento dei figli minori e delle figlie maggiorenni economicamente non indipendenti, il sequestro dei
16 beni immobili intestati a , fino alla concorrenza dell'importo di euro TR
76.800,00; rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione;
condanna alla rifusione delle spese di lite di TR Parte_1
, liquidate in euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva
[...] se dovuta, mediante versamento all'erario, a condizione della permanenza dei requisiti di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
TREVIGLIO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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