Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Est.
3) dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 2710 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA (RC) il 15/06/1989) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nato a [...] l'[...]), entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. LAURO GROTTO GAETANO, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in ROMA, alla VIA PIAZZA MAZZINI N.8, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato l'01/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07/09/2017, proponendo
-considerato che con decreto del 18/11/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11/03/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 06/03/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria in data 07/09/2017; b) dal matrimonio è nata una figlia: Per_1
(30/10/2021), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. per il parere in data 20.11.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato l'01/10/2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 377, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2017, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata in Via Ranieri n. 9 – 89135 Reggio Calabria unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_1 nell'interesse della figlia minore , ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso Per_1
fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. fissa la propria residenza a Reggio Calabria;
Parte_2
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3.la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna ed il Per_1
padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, in conformità ovviamente alle esigenze lavorative connesse alla funzione di Ispettore di Polizia di
Stato, che ha svolto al momento del deposito del ricorso nella città di Piacenza e dal
10 gennaio 2025 a Reggio Calabria;
4/a) il padre, non appena a conoscenza di poter usufruire di giorni di ferie concessi dall'amministrazione- Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S. concorda con la madre le modalità di visita ottimali nel week end, mentre le previsioni di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali sono sempre condizionate dalle incombenze connesse al lavoro e dalle ferie a disposizione: sul punto Parte_1
concorda pienamente confermando la massima disponibilità a venire
[...]
incontro alle esigenze lavorative oggettive di;
Parte_2
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, Ferragosto ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ovvero quello concordato liberamente tra le parti;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo due settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno non appena saranno conosciuti i giorni di ferie concessi dall'Amministrazione dell'Interno.
5. spese e mantenimento sono indicate in base al reddito di in modo Parte_2
da consentite anche allo stesso una vita dignitosa e con l'auspicio che presto anche riuscirà a trovare un lavoro;
Parte_1
5bis continuerà a pagare l'importo di euro 1.380/00 Parte_2
(euromilletrecentoottanta/00) per il mutuo relativo all'acquisto dell'appartamento suddetto, ove è fissata la residenza, ogni tre mesi e le spese condominiali pari ad euro
250/00 (euro 250) ogni quattro mesi;
5ter verserà a tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 pari nel complesso ad € 300/00 (eurotrecento/00) mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5 quater verserà a tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento euro
100/00 (eurocento/00);
5 quinquies le spese straordinarie verranno suddivise fra le parti secondo le esigenze della figlia;
Per_1 6. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, comunque saranno fra gli stessi indicate ed accordate:
6/a) le spese per la retta scolastica-asilo e di quanto ad essa connesso, quelle per le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) sulle spese per l'iscrizione alla scuola e, poi, eventualmente all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., e quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, si baseranno sul preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Pt_2
verserà a tramite accredito in c/c entro e non oltre il
[...] Parte_1
giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100/00
(eurocento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
8. Ad oggi non esistono altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci fra le parti;
9. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”; Per_1
- rilevato che il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 sexies le spese delle utenze domestiche e dell'assicurazione dell'autovettura di restano a carico di;
Parte_1 Parte_2