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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 991 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 991 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VILLA FILOMENA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/05/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 5.07.2014, a Cattolica (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 7.01.2016 e 4.12.2020,
i figli e CP_2 CP_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportando una lieve modifica relativamente alla gestione dei figli minori, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.Il Signor rimarrà nella casa familiare, di sua proprietà; la Controparte_1
Signora dal 01.10.2025 ha trasferito la propria residenza presso l'immobile sito in Parte_1
Cattolica (RN) Via Genova n. 20 condotto in locazione. Il trasferimento dei minori ancora in tenera età presso altra abitazione assieme alla madre consentirà comunque a questi ultimi di continuare a vivere in un ambiente idoneo e nel contempo di mantenere il legame con la casa familiare ove vivono attualmente stante la permanenza del padre.
2. I minori e al fine di non avere mutamenti nell'assegnazione della scuola in base allo CP_2 CP_3 stradario e visto l'affidamento condiviso, manterranno, salvo accordo contrario dei coniugi, la residenza presso la casa familiare.
3. I genitori sono consapevoli del fatto che i figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità.
4. I genitori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di CP_2
e esercitandone separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di CP_3 ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nel corso della permanenza di e con ciascuno di loro;
le decisioni di maggiore interesse quali, ad esempio, quelle relative CP_2 CP_3 all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i medesimi si terranno reciprocamente aggiornati, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di e Cesare. CP_2
5. Gestione dei figli
Quanto alle modalità frequentazione dei minori, si seguirà tendenzialmente il seguente schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Giuli pernottamento TI a scuola TI a scuola a
+pernottamento
+pernottamento
+accompagnam
+accompagnam ento a scuola ento a scuola AT TI a scuola
TI a scuola TI a scuola eo
+accompagnam
+pernottamento
+pernottamento ento a scuola
+accompagnam
+accompagnam ento a scuola ento a scuola
In ogni caso, durante la settimana, nel periodo scolastico, i minori verranno accompagnati a scuola dal genitore con cui hanno pernottato la sera precedente.
Il sabato e la domenica i minori staranno con i genitori con il principio di alternanza, nel senso che una settimana staranno con la madre il sabato e con il padre la domenica e la settimana successiva con il padre il sabato e con la madre la domenica.
Sono sempre fatti salvi possibili accordi migliorativi e virtuosi condivisi tra loro nell'interesse precipuo dei figli in considerazione anche della loro età e tenendo conto di prestare sempre attenzione anche alle loro richieste.
Le Festività (come da calendario) saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza annuale (oppure alternando pranzo/cena del giorno festivo con i genitori).
In occasione di eventi che riguardino i figli (feste di compleanno, cerimonie, ecc...) saranno presenti, laddove possibile, entrambi i genitori;
nell'impossibilità sarà presente il genitore che, in quel giorno e per calendario, avrà con sé i figli.
Può essere previsto anche un tempo più prolungato e continuativo trascorso con uno solo dei genitori purché comunicato all'altro con un preavviso di almeno quindici giorni. Così come l'eventuale viaggio programmato e pensato con i figli, dovrà essere comunicato all'altro genitore almeno con quindici giorni di preavviso.
6. Mantenimento figli minori.
Sulle spese ordinarie:
In considerazione della permanenza pressoché equiparata presso ciascun genitore, il mantenimento da parte dei Signori e avverrà con il principio del Parte_1 CP_1
"mantenimento c.d. diretto", con la conseguenza che le spese ordinarie verranno pagate dal genitore che in quel momento avrà con sé i figli.
Sulle spese straordinarie:
I genitori convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo le modalità e la tipologia disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna che si allega (cfr. Doc. 5).
Fiscalità I figli minori saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori.
L'assegno universale sarà percepito dalla Signora Parte_1
7. I genitori acconsentono reciprocamente all'espatrio dei figli minori per motivi turistici o di svago. I genitori, pertanto, si impegnano a fornire tutta la documentazione e/o firme necessarie per il rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli.
8. Questioni patrimoniali tra i coniugi
Avendo entrambi i coniugi equivalenti opportunità di lavoro ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti, rinunciano ad avanzare reciproche pretese per assegni di mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere alle proprie necessità.
Pertanto i coniugi separandi confermano di essere attualmente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo ragione e/o causa in relazione agli intercorsi rapporti coniugali.
Le autovetture rimarranno in esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari.
9. Con la sottoscrizione del presente atto, fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di ed come sopra indicate, le parti dichiarano di non avere altro a pretendere CP_3 CP_2 reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa. Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
10. Per il futuro i ricorrenti si impegnano di tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte I Anno 2014 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 991 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VILLA FILOMENA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/05/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 5.07.2014, a Cattolica (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 7.01.2016 e 4.12.2020,
i figli e CP_2 CP_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportando una lieve modifica relativamente alla gestione dei figli minori, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.Il Signor rimarrà nella casa familiare, di sua proprietà; la Controparte_1
Signora dal 01.10.2025 ha trasferito la propria residenza presso l'immobile sito in Parte_1
Cattolica (RN) Via Genova n. 20 condotto in locazione. Il trasferimento dei minori ancora in tenera età presso altra abitazione assieme alla madre consentirà comunque a questi ultimi di continuare a vivere in un ambiente idoneo e nel contempo di mantenere il legame con la casa familiare ove vivono attualmente stante la permanenza del padre.
2. I minori e al fine di non avere mutamenti nell'assegnazione della scuola in base allo CP_2 CP_3 stradario e visto l'affidamento condiviso, manterranno, salvo accordo contrario dei coniugi, la residenza presso la casa familiare.
3. I genitori sono consapevoli del fatto che i figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità.
4. I genitori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di CP_2
e esercitandone separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di CP_3 ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nel corso della permanenza di e con ciascuno di loro;
le decisioni di maggiore interesse quali, ad esempio, quelle relative CP_2 CP_3 all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i medesimi si terranno reciprocamente aggiornati, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di e Cesare. CP_2
5. Gestione dei figli
Quanto alle modalità frequentazione dei minori, si seguirà tendenzialmente il seguente schema:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Giuli pernottamento TI a scuola TI a scuola a
+pernottamento
+pernottamento
+accompagnam
+accompagnam ento a scuola ento a scuola AT TI a scuola
TI a scuola TI a scuola eo
+accompagnam
+pernottamento
+pernottamento ento a scuola
+accompagnam
+accompagnam ento a scuola ento a scuola
In ogni caso, durante la settimana, nel periodo scolastico, i minori verranno accompagnati a scuola dal genitore con cui hanno pernottato la sera precedente.
Il sabato e la domenica i minori staranno con i genitori con il principio di alternanza, nel senso che una settimana staranno con la madre il sabato e con il padre la domenica e la settimana successiva con il padre il sabato e con la madre la domenica.
Sono sempre fatti salvi possibili accordi migliorativi e virtuosi condivisi tra loro nell'interesse precipuo dei figli in considerazione anche della loro età e tenendo conto di prestare sempre attenzione anche alle loro richieste.
Le Festività (come da calendario) saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza annuale (oppure alternando pranzo/cena del giorno festivo con i genitori).
In occasione di eventi che riguardino i figli (feste di compleanno, cerimonie, ecc...) saranno presenti, laddove possibile, entrambi i genitori;
nell'impossibilità sarà presente il genitore che, in quel giorno e per calendario, avrà con sé i figli.
Può essere previsto anche un tempo più prolungato e continuativo trascorso con uno solo dei genitori purché comunicato all'altro con un preavviso di almeno quindici giorni. Così come l'eventuale viaggio programmato e pensato con i figli, dovrà essere comunicato all'altro genitore almeno con quindici giorni di preavviso.
6. Mantenimento figli minori.
Sulle spese ordinarie:
In considerazione della permanenza pressoché equiparata presso ciascun genitore, il mantenimento da parte dei Signori e avverrà con il principio del Parte_1 CP_1
"mantenimento c.d. diretto", con la conseguenza che le spese ordinarie verranno pagate dal genitore che in quel momento avrà con sé i figli.
Sulle spese straordinarie:
I genitori convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli secondo le modalità e la tipologia disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna che si allega (cfr. Doc. 5).
Fiscalità I figli minori saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori.
L'assegno universale sarà percepito dalla Signora Parte_1
7. I genitori acconsentono reciprocamente all'espatrio dei figli minori per motivi turistici o di svago. I genitori, pertanto, si impegnano a fornire tutta la documentazione e/o firme necessarie per il rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli.
8. Questioni patrimoniali tra i coniugi
Avendo entrambi i coniugi equivalenti opportunità di lavoro ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti, rinunciano ad avanzare reciproche pretese per assegni di mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere alle proprie necessità.
Pertanto i coniugi separandi confermano di essere attualmente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo ragione e/o causa in relazione agli intercorsi rapporti coniugali.
Le autovetture rimarranno in esclusiva proprietà dei rispettivi intestatari.
9. Con la sottoscrizione del presente atto, fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di ed come sopra indicate, le parti dichiarano di non avere altro a pretendere CP_3 CP_2 reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa. Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
10. Per il futuro i ricorrenti si impegnano di tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte I Anno 2014 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi