TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 14/05/2025 e promossa
da
, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avvocato Libera Cesino, che Parte_1 unitamente e disgiuntamente all'avvocato Nino Longobardi del Foro di Torre Annunziata la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato in allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Mariella Sabatelli, CP_1
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Luisa Vignati giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV. LUISA
FRANCIOLI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Dichiarare ex art. 151 c.c. la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...] Parte_1
(PAK), cittadina pakistana, e residente in [...], cod. fisc.
, e nato il [...], cittadino pakistano e residente in C.F._1 CP_1
Turbigo (MI) alla via Sant'Uberto n. 22, (cod. fisc. ) con addebito esclusivo al C.F._2 sig. e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separatamente (cosa che gli stessi già CP_1
fanno).
2. Disporre l'affido della unica figlia, minorenne, di anni 3, alla ricorrente madre, con Persona_1
domiciliazione presso la stessa;
3. In via gradata, disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente della bambina presso la madre;
4. Disporre che la casa coniugale sita in Turbigo alla via Sant'Uberto n. 22 sia lasciata nella sola disponibilità dell' con obbligo per lo stesso di permettere alla ricorrente l'asporto di ogni CP_1
proprio oggetto e di ogni effetto personale e relativo alla bambina ancora ivi custodito.
5. Determinare le modalità per il padre di tenere saltuariamente con sé la bambina, disponendo che tali momenti di incontro avvengano solo all'esito del positivo esperimento di un percorso di genitorialità assistita e monitoraggio dell' al fine di mitigarne le violente pulsioni e la irascibilità CP_1 manifestata, e solo in maniera assistita con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti al fine di evitare che dagli stessi incontri possano derivare danni o pregiudizi alla bambina, escludendo il pernottamento per almeno i primi tre/sei mesi di vigenza dell'emanando provvedimento giudiziale.
6. Fissare a carico del coniuge CP_1
- un assegno mensile per il mantenimento della figlia nella misura non inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre alla contribuzione in ragione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia (extrascolastiche, mediche non mutuabili, ludico-sportive).
- in favore della un assegno mensile nella misura non inferiore ad € 700,00 (euro Parte_1
cinquecento/00), anche per darle la possibilità di trarre in locazione una piccola abitazione dove vivere e crescere la figlia.
7. Ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alla regolamentazione delle spese e competenze di lite.
8. Autorizzarsi il rilascio di passaporto per entrambi i coniugi ed anche per la figlia minorenne.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
pagina 2 di 13 All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., il sig. chiede che l'Il.mo Giudice adito, respinta ogni contraria CP_1 istanza, Voglia:
1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1999, residente in [...], e (C.F. ) nato in [...] il CP_1 C.F._2
10/03/1996, residente in [...], e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separatamente
2- Rigettare la domanda di addebito della separazione al sig. formulata da parte ricorrente in quanto infondata CP_1 per i motivi esposti
3- Disporre, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., la liberalizzazione delle visite padre/figlia, prevedendo che le visite avvengano presso la casa del padre in Turbigo, anche con pernottamento, secondo le modalità ed il calendario stabilito dal
Giudice o dai Servizi Sociali incaricati
4- Disporre che sia mantenuto l'attuale regime di affidamento della minore ai Servizi Sociali competenti, a maggior tutela della minore, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto per il padre di vederla liberamente secondo il seguente calendario che preveda un graduale ampliamento dei tempi di visita:
-disporre che il padre possa tenere con sé la figlia inizialmente tutti i sabati e/o le domeniche dalla mattina fino dopo cena e, in prospettiva, a weekend alternati, oltre a due giorni infrasettimanali (con orari da definire anche in base alla ubicazione della residenza della minore ed alla distanza dalla abitazione del padre); disporre che la figlia trascorra ad anni alterni con il padre e con la madre le festività natalizie e pasquali, nonché trascorra con ciascun genitore 15 gg di vacanza durante le ferie estive nei periodi da concordare
-ovvero, in subordine, disporre le visite libere padre/figlia, presso la casa del padre in Turbigo, anche con pernottamento, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Giudice o dai Servizi incaricati
5- Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore del sig. CP_1
6- Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario a favore della figlia minore dell'importo CP_1 di euro 250,00 mensili;
o in subordine, dell'importo maggiore o minore ritenuto equo, in ogni caso tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dello stesso e delle esigenze della minore, oltre al contributo alle spese straordinarie a favore della minore nella misura del 50% (secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano). Stabilire che l'Assegno unico e universale per la figlia sia percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7- Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della sig.ra dell'importo di euro 200,00 CP_1 Pt_1 mensili con decorrenza dalla uscita della ricorrente dalla Comunità protetta e dalla stipula di un contratto di locazione di immobile da adibire ad abitazione per sé e la minore ovvero, in subordine, determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della avuto riguardo alla situazione economica e patrimoniale del sig. ed alla capacità Pt_1 CP_1 lavorativa della Pt_1
8- Rigettare la richiesta di autorizzazione al rilascio di passaporto per la figlia minore e/o alla restituzione alla signora Pt_1 del passaporto pachistano della minore ora a mani della Autorità competente. Stabilire il divieto di espatrio per la minore.
In caso di riunione del procedimento de potestate r.g. n. 5283/2024 pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano al presente procedimento e con riguardo alle domande ivi formulate dalla ricorrente:
pagina 3 di 13 -respingere il ricorso per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale perché infondato e privo dei presupposti di legge, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate
-accertare che il convenuto ha sempre agito nell'interesse della minore e dichiarare che non sussistono motivi CP_1 di grave pregiudizio per la minore tali da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre né situazioni pregiudizievoli per la minore che possano giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale del padre
In ogni caso, con vittoria di spese di lite
-In via istruttoria, si chiede ammettersi l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testi indicati:
Con 1) Vero che ha seguito un corso gratuito di italiano on line messo a disposizione dalla sorella di Pt_1
[...]
detta , nel mese di dicembre 2020 ( ) ER2 ER3 Persona_2
2) Vero che nel dicembre 2020 la sig.ra si recava col marito presso l'Istituto superiore Torno Parte_1 CP_1 di Castano Primo, per informazioni per l'iscrizione a scuola (prof. ) Testimone_1
3) Vero che nel 2022 ha frequentato i laboratori di italiano organizzati dal gruppo (in Parte_1 Parte_2 collaborazione con la Biblioteca di Turbigo) presso il Centro Ricreativo di Turbigo (testi Testimone_2 Testimone_3
, , ) Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
ER 4) Vero che nel 2022, dopo la nascita di , si era iscritta, sempre tramite l'associazione Parte_1 Parte_2
, ad un nuovo corso di italiano (livello A1) al CPIA di Legnano (testi
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
5) Vero che la sig.ra sin dal 2021 aveva il proprio medico di base, nella persona della dott.ssa di Pt_1 Persona_4
Turbigo, dalla quale si è sempre recata in caso di necessità (dott.ssa ) Persona_4
6) Vero che quando è arrivata in Italia nel 2020 portava il velo ( , e Pt_1 Persona_2 Persona_5 Persona_6
7) Vero che nei primi mesi del 2021 toglieva il velo e vestiva con abiti occidentali ( Pt_1 Testimone_2 [...]
ER2
8) Vero che ricominciava a portare il velo a giugno 2023 dopo il ritorno dal soggiorno in Pakistan per sei Pt_1 mesi presso la sua famiglia ( ) Testimone_2 Persona_2
ER 9) Vero che la madre di su richiesta della sig.ra serviva i pasti in camera a per tutta la CP_1 Pt_1 Pt_1 ER gravidanza ed i primi 40 giorni dopo la nascita di ( , Persona_7 Persona_6 Persona_5 Testimone_8
Testimone_9
10) Vero che la sig.ra indicava alla suocera i cibi che voleva le fossero preparati ( Pt_1 Persona_7 Persona_6
) Persona_5 Testimone_8
11) Vero che in data 20.02.2022 veniva accompagnata in Ospedale per la visita già fissata di fine gravidanza Pt_1
( ) Persona_2
Con 12) Vero che il 22.02.2022 aveva la rottura delle acque e la accompagnava al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Legnano ( , e Persona_2 Persona_5 Persona_6
pagina 4 di 13 ER ER 13) Vero che subito dopo il parto e la nascita di e per i primi mesi, veniva aiutata dalla suocera, Parte_1 ER che si faceva carico di molte incombenze domestiche e della cura della piccola ( , ER6 Persona_2 Persona_5
e Persona_6
ER 14) Vero che subito dopo il parto e la nascita di e per i primi mesi trascorreva molto tempo della giornata Pt_1 in camera da letto (testi e;
Persona_6 Persona_7 Persona_5 Testimone_8 Testimone_9
15) Vero che nel giugno 2023 ha aiutato nella stesura del curriculum vitae per la ricerca di un lavoro ( Pt_1 [...]
ER2
16) Vero che ha scelto di lavorare per rendersi indipendente, si è preparata ed ha superato il test di ingresso per Pt_1 essere assunta presso il magazzino Amazon di OG ( Testimone_2 Persona_6 Persona_7 Persona_5
) Testimone_9 Testimone_8
17) Vero che da agosto 2023 andava a lavoro presso il magazzino Amazon di OG (NO) da sola in Pt_1 macchina ( Persona_6 Persona_7 Persona_5
18) Vero che nella primavera del 2022 usciva con anche la sera e si era creata una amicizia Testimone_2 Parte_1
( ) Testimone_2 Persona_2
19) Vero che nella primavera del 2022 ha aiutato a studiare la teoria per conseguire la patente di guida di tipo Pt_1
B ( Testimone_2
20) Vero che ad agosto 2022 ha aiutato a prepararsi per l'esame pratico di guida e la Persona_2 Pt_1 accompagnava per le prove di guida ( ) Persona_2
ER 21) Vero che era contrario alla rasatura dei capelli di ( ) CP_1 Persona_2
22) Vero che in data 24.6.2023 partecipa alla festa della associazione Soul Sisters per donne e bambini Pt_1 stranieri ( Testimone_9
23) Vero che nel 2023 mandava soldi alla famiglia di origine di in Pakistan ( ) CP_1 Parte_1 Persona_2
ER 24) Vero che a settembre 2023 consigliava a di iscrivere all'asilo nido ( ) Pt_1 Persona_2
25) Vero che in data 8 marzo 2024 ha partecipato alla cena per la festa della donna organizzata dal presso CP_2 la Pizzeria Calipso di Turbigo ed era presente anche ( Parte_1 Testimone_9
26) E' vero che in data 18, 19 e 20 aprile 2024 ha ospitato nella casa coniugale di Turbigo tre suoi amici Pt_1 provenienti dall'Inghilterra ( e due uomini) (testi Tes_10 Persona_2 Persona_6 Tes_11 [...]
) Testimone_12
27) Vero che in data 19 aprile 2024 portava i tre amici arrivati dall'Inghilterra ( e due uomini) da Pt_1 Tes_10 sola a fare una gita (teste ) Testimone_12
28) Vero che in data 19 e 20 aprile 2024 ho aiutato ad effettuare un lavoro idraulico nel bagno della sua CP_1 casa di Turbigo e ) Tes_13 Testimone_14
pagina 5 di 13 29) ) Vero che in data 20 aprile 2024 riceveva una chiamata dal padre di che la insultava ( Parte_1 Persona_6
) Persona_2
30) Vero che in data 22 aprile 2024 arrivano a casa i Carabinieri di Busto Garolfo. ( e CP_1 Testimone_9
, App. Sc. ) Testimone_8 Testimone_15
ER 31) Vero che in data 6 maggio 2024 aveva nascosto i documenti di ( ) Pt_1 Persona_2
ER 32) Vero che in data 10 maggio 2024 comunicava di voler partire per il Pakistan con e mostrava i Pt_1 ER biglietti aerei di sola andata per lei ed ( , Testimone_9 Persona_2 Persona_6 Tes_11
33) Vero che in data 10 maggio 2024 chiedeva di essere accompagnata la sera in aeroporto per partire per il Pt_1
Pakistan ( , Testimone_9 Persona_2 Persona_6 Tes_11
34) Vero che in data 10 maggio 2024 venivo contattata telefonicamente da che chiedeva un mio Testimone_9 ER parere legale in merito alla richiesta di di portare in Pakistan ( Pt_1 Tes_16
35) Vero che la sera del 10 maggio 2024 siamo andati dai Carabinieri di Castano Primo per segnalare che era Pt_1 ER uscita di casa e voleva partire per il Pakistan e portare via la minore ( , Testimone_9 Persona_2 Tes_11
[...]
36) Vero che dopo la partenza di ho contattato responsabile Azienda Sociale di Castano Primo Pt_1 Testimone_17 ER per segnalare la partenza della mamma di ( ) Testimone_17 Persona_2
ER 37) Vero che tra maggio e agosto 2024 ha visto tramite le videochiamate dal Pakistan( , Pt_1 Persona_2
Persona_6 Tes_11
Si indicano a testi:
residente in [...] Testimone_9
, residente in [...] Testimone_8
, residente in [...] Testimone_2
, residente in [...] Testimone_12
Prof. presso Ist. Torno, Castano Primo. Testimone_1
, residente in [...] Testimone_14
, residente in [...] Tes_13
residente in [...] Persona_2
residente in [...] Persona_5
(nonna) Turbigo – Via Sant Uberto, 22 Persona_6
residente in [...] Tes_16
pagina 6 di 13 presso Azienda Sociale di Castano Primo Testimone_17
Giovanna Concari, residente in Turbigo vicolo dello Sport, 17
, residente in Turbigo via Don Bossi, 10 Controparte_3
, residente in [...]vicolo dello Sport, 9 Testimone_5
, residente in [...] Testimone_6
presso Legnano via Cesare Cantù, 5 Testimone_7
Agente di P.G. App. Sc. C/O Stazione Carabinieri di Busto Garolfo, via Battaglia del Don n. 43 Testimone_15
Dott.ssa , con studio in Turbigo, via Volta n. 7 Persona_4
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE:
1) Mantenere l'affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
2) Mantenere il collocamento della minore con la madre nell'attuale comunità;
3) Delegare l'Ente affidatario alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlia nelle modalità ritenute maggiormente rispondenti maggiormente rispondenti all'interesse della minore;
4) Rimettendosi al giudizio del Presidente per le richieste economiche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente alla richiesta di pronunzia della separazione coniugale dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Nel contempo, non può accogliersi la richiesta avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere la declaratoria di addebito della separazione in capo al coniuge.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto specificato che: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 C.C. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
pagina 7 di 13 (Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 21245/2010).
Nel caso concreto, deve rilevarsi che i capitoli di prova orale articolati dalla ricorrente non sono stati ritenuti ammissibili perché vertenti su circostanze espresse in termini valutativi e generici, ossia formulate in modo da chiedere al teste di esprimere un giudizio piuttosto che esporre precisi fatti.
La versione dei fatti della ricorrente risulta, peraltro, poco attendibile anche alla stregua della relazione di servizio dei Carabinieri di Busto Garolfo dell'08/08/2024, che, intervenuti presso il domicilio coniugale, così scrivevano.
Gli stessi Servizi Sociali hanno fornito ulteriori elementi di dubbio in ordine alla credibilità della ricorrente, avendo così scritto:
pagina 8 di 13 Peraltro, non può sottacersi che il P.M. ha formulato al G.I,P. istanza di archiviazione motivata non solo dall'insussistenza degli estremi dell'abitualità insiti nel reato di cui all'art. 572 C.P. ma prima ancora dall'inesistenza di adeguati riscontri alle sue accuse.
pagina 9 di 13 Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole, deve confermarsi il provvedimento reso dal
ER Tribunale per i Minori in data 30/10/2024 avente ad oggetto l'affidamento della piccola (nata nel
2022) al Comune di residenza (attualmente Turbigo) alla luce di quanto relazionato dal Curatore
Speciale della minore, avv. Francioli, che ha riferito quanto segue:
“La minore continua ad essere collocata in comunità con la madre. Entrambe stanno bene e il loro rapporto è positivo. La madre si dimostra adeguata nella cura della figlia, è seguita da una psicologa presso Centro Antiviolenza e la valutazione psicodiagnostica è in fase di avvio.
Gli operatori hanno tuttavia osservato che la madre, pur essendo sempre adeguata ed amorevole con
ER
, mostra un atteggiamento ambivalente e talvolta superficiale rispetto al marito e ai procedimenti giudiziari in corso nei confronti dello stesso.
Per esempio, la signora non ha informato i Servizi Sociali riguardo alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
In particolare, sembra che la madre non abbia compreso pienamente l'entità delle accuse mosse
contro
ER il padre di , né le implicazioni legali della richiesta di affidamento esclusivo e della decadenza della responsabilità genitoriale. La madre inoltre non sembra avere particolare timore del marito, tanto da pubblicare fotografie della figlia, anche davanti all'asilo, senza prendere in considerazione il rischio che il marito riconosca i luoghi o ponga in essere eventuali comportamenti negativi.
Inoltre, come emerso nelle precedenti relazioni dei Servizi Sociali, la madre ha sempre descritto il padre come un genitore adeguato, che ha un buon legame affettivo con la figlia e che si è sempre comportato correttamente nei suoi confronti. Ciò nonostante chiede che venga dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
ER Per quanto riguarda il padre, le visite con presso lo Spazio Neutro stanno procedendo positivamente. La bambina appare molto legata al padre, con il quale ha instaurato un rapporto
pagina 10 di 13 affettuoso. Il signor è presente affettivamente e praticamente nella gestione della figlia. Gli CP_1
incontri iniziano con saluti affettuosi e proseguono con momenti di gioco. Gli operatori osservano che il padre si è sempre comportato in modo adeguato durante gli incontri”.
Tale valutazione trova riscontro nella relazione dei Servizi Sociali, che così scrivono:
Ne consegue che allo stato l'affidamento all'Ente costituisca la misura più idonea a salvaguardare il benessere della bambina, posto che nessuno dei due genitori, per ragioni differenti, appare allo stato un
ER solido punto di riferimento per .
Deve disporsi il collocamento della bambina presso la madre alla stregua della sua tenera età, prendendosi atto che la ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa coniugale.
Nel contempo, i Servizi Sociali dovranno provvedere alla regolamentazione delle visite paterne con modalità di immediata liberalizzazione, stante l'andamento positivo degli incontri, nonché al monitoraggio del nucleo familiare, su cui deve aprirsi una procedura di vigilanza.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, può porsi a carico del padre un contributo al
ER mantenimento di di € 300 rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato alla capacità reddituale del ricorrente ed al divario tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi.
In effetti, il resistente risulta percepire una retribuzione di € 1700 circa mensili, con cui deve far fronte al 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale di cui è comproprietario con la sorella (€ 759,40) ed alla rata di € 100 mensili relativa ad un finanziamento.
Deve, altresì, porsi a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di € 300 mensili fino al reperimento di un'attività lavorativa, onde contribuire alle spese relative alla locazione di un immobile, alla cui stipula effettiva lo stesso viene subordinato. ER Alla stregua del collocamento di presso la madre, può attribuirsi alla stessa l'intero assegno unico.
In considerazione della soccombenza della ricorrente sulle domande relative all'addebito ed all'affidamento della minore, deve condannarsi la stessa alla rifusione della metà delle spese di lite pagina 11 di 13 sostenute dalla controparte nell'importo liquidato in dispositivo, mentre il restante 50% viene compensato tra loro.
Alla stregua della conflittualità tra le parti, che ha reso necessaria la nomina dell'avv. Francioli, deve porsi a carico di entrambe le parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale della minore nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene il versamento diretto all'Erario a condizione della ER definitiva ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza la dimidiazione di legge alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi senza alcun addebito;
Parte_3
ER 2) Affida la minore al Comune di Turbigo per ogni scelta sanitaria, scolastica, ludico- sportiva, educativa e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, mantenendone il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo le modalità che l'Ente affidatario stabilirà ma con immediata liberalizzata;
3) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla controparte, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico di € 300 rivalutabile annualmente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla presente decisione, oltre il 50% delle spese mediche straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Pone a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di € 300 mensili rivalutabili annualmente, subordinatamente alla stipula di un contratto di locazione e fino al reperimento di un'attività lavorativa;
pagina 12 di 13 6) Condanna la ricorrente a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi nell'importo complessivo di € 4.000, oltre gli accessori di legge, mentre deve disporsi la compensazione del 50%;
7) Pone a carico di entrambi, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale per la minore, che si liquida in € 1500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della bambina al patrocinio a spese dello Stato;
8) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
9) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sulla minore , nata il [...], Persona_1
invitando i Servizi Sociali del Comune di Turbigo a relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi (prima relazione entro il 30/11/2025).
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Estensore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 14/05/2025 e promossa
da
, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avvocato Libera Cesino, che Parte_1 unitamente e disgiuntamente all'avvocato Nino Longobardi del Foro di Torre Annunziata la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato in allegato al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Mariella Sabatelli, CP_1
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Luisa Vignati giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV. LUISA
FRANCIOLI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Dichiarare ex art. 151 c.c. la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...] Parte_1
(PAK), cittadina pakistana, e residente in [...], cod. fisc.
, e nato il [...], cittadino pakistano e residente in C.F._1 CP_1
Turbigo (MI) alla via Sant'Uberto n. 22, (cod. fisc. ) con addebito esclusivo al C.F._2 sig. e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separatamente (cosa che gli stessi già CP_1
fanno).
2. Disporre l'affido della unica figlia, minorenne, di anni 3, alla ricorrente madre, con Persona_1
domiciliazione presso la stessa;
3. In via gradata, disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente della bambina presso la madre;
4. Disporre che la casa coniugale sita in Turbigo alla via Sant'Uberto n. 22 sia lasciata nella sola disponibilità dell' con obbligo per lo stesso di permettere alla ricorrente l'asporto di ogni CP_1
proprio oggetto e di ogni effetto personale e relativo alla bambina ancora ivi custodito.
5. Determinare le modalità per il padre di tenere saltuariamente con sé la bambina, disponendo che tali momenti di incontro avvengano solo all'esito del positivo esperimento di un percorso di genitorialità assistita e monitoraggio dell' al fine di mitigarne le violente pulsioni e la irascibilità CP_1 manifestata, e solo in maniera assistita con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti al fine di evitare che dagli stessi incontri possano derivare danni o pregiudizi alla bambina, escludendo il pernottamento per almeno i primi tre/sei mesi di vigenza dell'emanando provvedimento giudiziale.
6. Fissare a carico del coniuge CP_1
- un assegno mensile per il mantenimento della figlia nella misura non inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre alla contribuzione in ragione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia (extrascolastiche, mediche non mutuabili, ludico-sportive).
- in favore della un assegno mensile nella misura non inferiore ad € 700,00 (euro Parte_1
cinquecento/00), anche per darle la possibilità di trarre in locazione una piccola abitazione dove vivere e crescere la figlia.
7. Ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alla regolamentazione delle spese e competenze di lite.
8. Autorizzarsi il rilascio di passaporto per entrambi i coniugi ed anche per la figlia minorenne.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
pagina 2 di 13 All'esito dell'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., il sig. chiede che l'Il.mo Giudice adito, respinta ogni contraria CP_1 istanza, Voglia:
1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1999, residente in [...], e (C.F. ) nato in [...] il CP_1 C.F._2
10/03/1996, residente in [...], e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separatamente
2- Rigettare la domanda di addebito della separazione al sig. formulata da parte ricorrente in quanto infondata CP_1 per i motivi esposti
3- Disporre, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., la liberalizzazione delle visite padre/figlia, prevedendo che le visite avvengano presso la casa del padre in Turbigo, anche con pernottamento, secondo le modalità ed il calendario stabilito dal
Giudice o dai Servizi Sociali incaricati
4- Disporre che sia mantenuto l'attuale regime di affidamento della minore ai Servizi Sociali competenti, a maggior tutela della minore, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto per il padre di vederla liberamente secondo il seguente calendario che preveda un graduale ampliamento dei tempi di visita:
-disporre che il padre possa tenere con sé la figlia inizialmente tutti i sabati e/o le domeniche dalla mattina fino dopo cena e, in prospettiva, a weekend alternati, oltre a due giorni infrasettimanali (con orari da definire anche in base alla ubicazione della residenza della minore ed alla distanza dalla abitazione del padre); disporre che la figlia trascorra ad anni alterni con il padre e con la madre le festività natalizie e pasquali, nonché trascorra con ciascun genitore 15 gg di vacanza durante le ferie estive nei periodi da concordare
-ovvero, in subordine, disporre le visite libere padre/figlia, presso la casa del padre in Turbigo, anche con pernottamento, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Giudice o dai Servizi incaricati
5- Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore del sig. CP_1
6- Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario a favore della figlia minore dell'importo CP_1 di euro 250,00 mensili;
o in subordine, dell'importo maggiore o minore ritenuto equo, in ogni caso tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dello stesso e delle esigenze della minore, oltre al contributo alle spese straordinarie a favore della minore nella misura del 50% (secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano). Stabilire che l'Assegno unico e universale per la figlia sia percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7- Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della sig.ra dell'importo di euro 200,00 CP_1 Pt_1 mensili con decorrenza dalla uscita della ricorrente dalla Comunità protetta e dalla stipula di un contratto di locazione di immobile da adibire ad abitazione per sé e la minore ovvero, in subordine, determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della avuto riguardo alla situazione economica e patrimoniale del sig. ed alla capacità Pt_1 CP_1 lavorativa della Pt_1
8- Rigettare la richiesta di autorizzazione al rilascio di passaporto per la figlia minore e/o alla restituzione alla signora Pt_1 del passaporto pachistano della minore ora a mani della Autorità competente. Stabilire il divieto di espatrio per la minore.
In caso di riunione del procedimento de potestate r.g. n. 5283/2024 pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano al presente procedimento e con riguardo alle domande ivi formulate dalla ricorrente:
pagina 3 di 13 -respingere il ricorso per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale perché infondato e privo dei presupposti di legge, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate
-accertare che il convenuto ha sempre agito nell'interesse della minore e dichiarare che non sussistono motivi CP_1 di grave pregiudizio per la minore tali da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre né situazioni pregiudizievoli per la minore che possano giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale del padre
In ogni caso, con vittoria di spese di lite
-In via istruttoria, si chiede ammettersi l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testi indicati:
Con 1) Vero che ha seguito un corso gratuito di italiano on line messo a disposizione dalla sorella di Pt_1
[...]
detta , nel mese di dicembre 2020 ( ) ER2 ER3 Persona_2
2) Vero che nel dicembre 2020 la sig.ra si recava col marito presso l'Istituto superiore Torno Parte_1 CP_1 di Castano Primo, per informazioni per l'iscrizione a scuola (prof. ) Testimone_1
3) Vero che nel 2022 ha frequentato i laboratori di italiano organizzati dal gruppo (in Parte_1 Parte_2 collaborazione con la Biblioteca di Turbigo) presso il Centro Ricreativo di Turbigo (testi Testimone_2 Testimone_3
, , ) Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
ER 4) Vero che nel 2022, dopo la nascita di , si era iscritta, sempre tramite l'associazione Parte_1 Parte_2
, ad un nuovo corso di italiano (livello A1) al CPIA di Legnano (testi
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
5) Vero che la sig.ra sin dal 2021 aveva il proprio medico di base, nella persona della dott.ssa di Pt_1 Persona_4
Turbigo, dalla quale si è sempre recata in caso di necessità (dott.ssa ) Persona_4
6) Vero che quando è arrivata in Italia nel 2020 portava il velo ( , e Pt_1 Persona_2 Persona_5 Persona_6
7) Vero che nei primi mesi del 2021 toglieva il velo e vestiva con abiti occidentali ( Pt_1 Testimone_2 [...]
ER2
8) Vero che ricominciava a portare il velo a giugno 2023 dopo il ritorno dal soggiorno in Pakistan per sei Pt_1 mesi presso la sua famiglia ( ) Testimone_2 Persona_2
ER 9) Vero che la madre di su richiesta della sig.ra serviva i pasti in camera a per tutta la CP_1 Pt_1 Pt_1 ER gravidanza ed i primi 40 giorni dopo la nascita di ( , Persona_7 Persona_6 Persona_5 Testimone_8
Testimone_9
10) Vero che la sig.ra indicava alla suocera i cibi che voleva le fossero preparati ( Pt_1 Persona_7 Persona_6
) Persona_5 Testimone_8
11) Vero che in data 20.02.2022 veniva accompagnata in Ospedale per la visita già fissata di fine gravidanza Pt_1
( ) Persona_2
Con 12) Vero che il 22.02.2022 aveva la rottura delle acque e la accompagnava al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Legnano ( , e Persona_2 Persona_5 Persona_6
pagina 4 di 13 ER ER 13) Vero che subito dopo il parto e la nascita di e per i primi mesi, veniva aiutata dalla suocera, Parte_1 ER che si faceva carico di molte incombenze domestiche e della cura della piccola ( , ER6 Persona_2 Persona_5
e Persona_6
ER 14) Vero che subito dopo il parto e la nascita di e per i primi mesi trascorreva molto tempo della giornata Pt_1 in camera da letto (testi e;
Persona_6 Persona_7 Persona_5 Testimone_8 Testimone_9
15) Vero che nel giugno 2023 ha aiutato nella stesura del curriculum vitae per la ricerca di un lavoro ( Pt_1 [...]
ER2
16) Vero che ha scelto di lavorare per rendersi indipendente, si è preparata ed ha superato il test di ingresso per Pt_1 essere assunta presso il magazzino Amazon di OG ( Testimone_2 Persona_6 Persona_7 Persona_5
) Testimone_9 Testimone_8
17) Vero che da agosto 2023 andava a lavoro presso il magazzino Amazon di OG (NO) da sola in Pt_1 macchina ( Persona_6 Persona_7 Persona_5
18) Vero che nella primavera del 2022 usciva con anche la sera e si era creata una amicizia Testimone_2 Parte_1
( ) Testimone_2 Persona_2
19) Vero che nella primavera del 2022 ha aiutato a studiare la teoria per conseguire la patente di guida di tipo Pt_1
B ( Testimone_2
20) Vero che ad agosto 2022 ha aiutato a prepararsi per l'esame pratico di guida e la Persona_2 Pt_1 accompagnava per le prove di guida ( ) Persona_2
ER 21) Vero che era contrario alla rasatura dei capelli di ( ) CP_1 Persona_2
22) Vero che in data 24.6.2023 partecipa alla festa della associazione Soul Sisters per donne e bambini Pt_1 stranieri ( Testimone_9
23) Vero che nel 2023 mandava soldi alla famiglia di origine di in Pakistan ( ) CP_1 Parte_1 Persona_2
ER 24) Vero che a settembre 2023 consigliava a di iscrivere all'asilo nido ( ) Pt_1 Persona_2
25) Vero che in data 8 marzo 2024 ha partecipato alla cena per la festa della donna organizzata dal presso CP_2 la Pizzeria Calipso di Turbigo ed era presente anche ( Parte_1 Testimone_9
26) E' vero che in data 18, 19 e 20 aprile 2024 ha ospitato nella casa coniugale di Turbigo tre suoi amici Pt_1 provenienti dall'Inghilterra ( e due uomini) (testi Tes_10 Persona_2 Persona_6 Tes_11 [...]
) Testimone_12
27) Vero che in data 19 aprile 2024 portava i tre amici arrivati dall'Inghilterra ( e due uomini) da Pt_1 Tes_10 sola a fare una gita (teste ) Testimone_12
28) Vero che in data 19 e 20 aprile 2024 ho aiutato ad effettuare un lavoro idraulico nel bagno della sua CP_1 casa di Turbigo e ) Tes_13 Testimone_14
pagina 5 di 13 29) ) Vero che in data 20 aprile 2024 riceveva una chiamata dal padre di che la insultava ( Parte_1 Persona_6
) Persona_2
30) Vero che in data 22 aprile 2024 arrivano a casa i Carabinieri di Busto Garolfo. ( e CP_1 Testimone_9
, App. Sc. ) Testimone_8 Testimone_15
ER 31) Vero che in data 6 maggio 2024 aveva nascosto i documenti di ( ) Pt_1 Persona_2
ER 32) Vero che in data 10 maggio 2024 comunicava di voler partire per il Pakistan con e mostrava i Pt_1 ER biglietti aerei di sola andata per lei ed ( , Testimone_9 Persona_2 Persona_6 Tes_11
33) Vero che in data 10 maggio 2024 chiedeva di essere accompagnata la sera in aeroporto per partire per il Pt_1
Pakistan ( , Testimone_9 Persona_2 Persona_6 Tes_11
34) Vero che in data 10 maggio 2024 venivo contattata telefonicamente da che chiedeva un mio Testimone_9 ER parere legale in merito alla richiesta di di portare in Pakistan ( Pt_1 Tes_16
35) Vero che la sera del 10 maggio 2024 siamo andati dai Carabinieri di Castano Primo per segnalare che era Pt_1 ER uscita di casa e voleva partire per il Pakistan e portare via la minore ( , Testimone_9 Persona_2 Tes_11
[...]
36) Vero che dopo la partenza di ho contattato responsabile Azienda Sociale di Castano Primo Pt_1 Testimone_17 ER per segnalare la partenza della mamma di ( ) Testimone_17 Persona_2
ER 37) Vero che tra maggio e agosto 2024 ha visto tramite le videochiamate dal Pakistan( , Pt_1 Persona_2
Persona_6 Tes_11
Si indicano a testi:
residente in [...] Testimone_9
, residente in [...] Testimone_8
, residente in [...] Testimone_2
, residente in [...] Testimone_12
Prof. presso Ist. Torno, Castano Primo. Testimone_1
, residente in [...] Testimone_14
, residente in [...] Tes_13
residente in [...] Persona_2
residente in [...] Persona_5
(nonna) Turbigo – Via Sant Uberto, 22 Persona_6
residente in [...] Tes_16
pagina 6 di 13 presso Azienda Sociale di Castano Primo Testimone_17
Giovanna Concari, residente in Turbigo vicolo dello Sport, 17
, residente in Turbigo via Don Bossi, 10 Controparte_3
, residente in [...]vicolo dello Sport, 9 Testimone_5
, residente in [...] Testimone_6
presso Legnano via Cesare Cantù, 5 Testimone_7
Agente di P.G. App. Sc. C/O Stazione Carabinieri di Busto Garolfo, via Battaglia del Don n. 43 Testimone_15
Dott.ssa , con studio in Turbigo, via Volta n. 7 Persona_4
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE:
1) Mantenere l'affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
2) Mantenere il collocamento della minore con la madre nell'attuale comunità;
3) Delegare l'Ente affidatario alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlia nelle modalità ritenute maggiormente rispondenti maggiormente rispondenti all'interesse della minore;
4) Rimettendosi al giudizio del Presidente per le richieste economiche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente alla richiesta di pronunzia della separazione coniugale dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Nel contempo, non può accogliersi la richiesta avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere la declaratoria di addebito della separazione in capo al coniuge.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto specificato che: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 C.C. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
pagina 7 di 13 (Cass. n. 8873/2012; Cass. n. 21245/2010).
Nel caso concreto, deve rilevarsi che i capitoli di prova orale articolati dalla ricorrente non sono stati ritenuti ammissibili perché vertenti su circostanze espresse in termini valutativi e generici, ossia formulate in modo da chiedere al teste di esprimere un giudizio piuttosto che esporre precisi fatti.
La versione dei fatti della ricorrente risulta, peraltro, poco attendibile anche alla stregua della relazione di servizio dei Carabinieri di Busto Garolfo dell'08/08/2024, che, intervenuti presso il domicilio coniugale, così scrivevano.
Gli stessi Servizi Sociali hanno fornito ulteriori elementi di dubbio in ordine alla credibilità della ricorrente, avendo così scritto:
pagina 8 di 13 Peraltro, non può sottacersi che il P.M. ha formulato al G.I,P. istanza di archiviazione motivata non solo dall'insussistenza degli estremi dell'abitualità insiti nel reato di cui all'art. 572 C.P. ma prima ancora dall'inesistenza di adeguati riscontri alle sue accuse.
pagina 9 di 13 Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole, deve confermarsi il provvedimento reso dal
ER Tribunale per i Minori in data 30/10/2024 avente ad oggetto l'affidamento della piccola (nata nel
2022) al Comune di residenza (attualmente Turbigo) alla luce di quanto relazionato dal Curatore
Speciale della minore, avv. Francioli, che ha riferito quanto segue:
“La minore continua ad essere collocata in comunità con la madre. Entrambe stanno bene e il loro rapporto è positivo. La madre si dimostra adeguata nella cura della figlia, è seguita da una psicologa presso Centro Antiviolenza e la valutazione psicodiagnostica è in fase di avvio.
Gli operatori hanno tuttavia osservato che la madre, pur essendo sempre adeguata ed amorevole con
ER
, mostra un atteggiamento ambivalente e talvolta superficiale rispetto al marito e ai procedimenti giudiziari in corso nei confronti dello stesso.
Per esempio, la signora non ha informato i Servizi Sociali riguardo alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
In particolare, sembra che la madre non abbia compreso pienamente l'entità delle accuse mosse
contro
ER il padre di , né le implicazioni legali della richiesta di affidamento esclusivo e della decadenza della responsabilità genitoriale. La madre inoltre non sembra avere particolare timore del marito, tanto da pubblicare fotografie della figlia, anche davanti all'asilo, senza prendere in considerazione il rischio che il marito riconosca i luoghi o ponga in essere eventuali comportamenti negativi.
Inoltre, come emerso nelle precedenti relazioni dei Servizi Sociali, la madre ha sempre descritto il padre come un genitore adeguato, che ha un buon legame affettivo con la figlia e che si è sempre comportato correttamente nei suoi confronti. Ciò nonostante chiede che venga dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
ER Per quanto riguarda il padre, le visite con presso lo Spazio Neutro stanno procedendo positivamente. La bambina appare molto legata al padre, con il quale ha instaurato un rapporto
pagina 10 di 13 affettuoso. Il signor è presente affettivamente e praticamente nella gestione della figlia. Gli CP_1
incontri iniziano con saluti affettuosi e proseguono con momenti di gioco. Gli operatori osservano che il padre si è sempre comportato in modo adeguato durante gli incontri”.
Tale valutazione trova riscontro nella relazione dei Servizi Sociali, che così scrivono:
Ne consegue che allo stato l'affidamento all'Ente costituisca la misura più idonea a salvaguardare il benessere della bambina, posto che nessuno dei due genitori, per ragioni differenti, appare allo stato un
ER solido punto di riferimento per .
Deve disporsi il collocamento della bambina presso la madre alla stregua della sua tenera età, prendendosi atto che la ricorrente ha rinunciato all'assegnazione della casa coniugale.
Nel contempo, i Servizi Sociali dovranno provvedere alla regolamentazione delle visite paterne con modalità di immediata liberalizzazione, stante l'andamento positivo degli incontri, nonché al monitoraggio del nucleo familiare, su cui deve aprirsi una procedura di vigilanza.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, può porsi a carico del padre un contributo al
ER mantenimento di di € 300 rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato alla capacità reddituale del ricorrente ed al divario tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi.
In effetti, il resistente risulta percepire una retribuzione di € 1700 circa mensili, con cui deve far fronte al 50% della rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale di cui è comproprietario con la sorella (€ 759,40) ed alla rata di € 100 mensili relativa ad un finanziamento.
Deve, altresì, porsi a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di € 300 mensili fino al reperimento di un'attività lavorativa, onde contribuire alle spese relative alla locazione di un immobile, alla cui stipula effettiva lo stesso viene subordinato. ER Alla stregua del collocamento di presso la madre, può attribuirsi alla stessa l'intero assegno unico.
In considerazione della soccombenza della ricorrente sulle domande relative all'addebito ed all'affidamento della minore, deve condannarsi la stessa alla rifusione della metà delle spese di lite pagina 11 di 13 sostenute dalla controparte nell'importo liquidato in dispositivo, mentre il restante 50% viene compensato tra loro.
Alla stregua della conflittualità tra le parti, che ha reso necessaria la nomina dell'avv. Francioli, deve porsi a carico di entrambe le parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale della minore nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene il versamento diretto all'Erario a condizione della ER definitiva ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza la dimidiazione di legge alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi senza alcun addebito;
Parte_3
ER 2) Affida la minore al Comune di Turbigo per ogni scelta sanitaria, scolastica, ludico- sportiva, educativa e relativa al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, mantenendone il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo le modalità che l'Ente affidatario stabilirà ma con immediata liberalizzata;
3) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla controparte, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno periodico di € 300 rivalutabile annualmente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla presente decisione, oltre il 50% delle spese mediche straordinarie secondo le disposizioni della Corte di Appello di Milano;
4) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
5) Pone a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie di € 300 mensili rivalutabili annualmente, subordinatamente alla stipula di un contratto di locazione e fino al reperimento di un'attività lavorativa;
pagina 12 di 13 6) Condanna la ricorrente a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi nell'importo complessivo di € 4.000, oltre gli accessori di legge, mentre deve disporsi la compensazione del 50%;
7) Pone a carico di entrambi, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale per la minore, che si liquida in € 1500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della bambina al patrocinio a spese dello Stato;
8) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
9) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sulla minore , nata il [...], Persona_1
invitando i Servizi Sociali del Comune di Turbigo a relazionare al Giudice Tutelare ogni 6 mesi (prima relazione entro il 30/11/2025).
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Estensore
pagina 13 di 13