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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. PI OL NA, all'udienza del 24/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3086 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NAZZARO IDA , giusta procura in atti;
- ricorrente opponente- contro definita (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
con sede legale in Torino alla Via Monte di Controparte_3
Pietà 34, codice fiscale difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Angelo P.IVA_1
FO e RI CO;
- resistente opposto–
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/06/2023 , ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2023, emesso dal Tribunale di Velletri in data 26 febbraio 2023, con il quale le è ingiunto il pagamento della somma di €243.813,75, oltre interessi e spese, in favore del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Sanpaolo, per indebita percezione di CP_2 trattamento pensionistico sostitutivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 maggio 2016.
La notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Pomezia, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione della destinataria e invio della raccomandata informativa, risultata ricevuta dalla
Sig.ra in data 18 aprile 2023, come da avviso di ricevimento prodotto in atti. Pt_1
L'opponente ha dedotto la nullità della notifica, sostenendo di aver avuto effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in data 2 maggio 2023, allorché ha ritirato l'atto presso la Casa Comunale.
Ha altresì proposto querela di falso avverso la cartolina A/R informativa, contestando la veridicità della data di ricezione. Il Fondo si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, nonché l'infondatezza nel merito delle doglianze avversarie, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
È stata espletata istruttoria documentale ed è stata dichiarata l'inammissibilità della querela di falso quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal
Fondo opposto, per essere stata l'opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente proposta.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, comma 1 e 645, comma 1 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione che deve essere notificato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 643 c.p.c..
Ora, poiché la presente controversia ha ad oggetto crediti da prestazione previdenziale,
l'opposizione si propone davanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e segue il rito lavoro, sicché ai fini della tempestività della stessa occorre aver riguardo alla data del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò premesso, risulta documentalmente che il decreto ingiuntivo, in uno al ricorso, è stato notificato all'odierna opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante affissione alla Casa comunale e invio della raccomandata informativa A/R n. 66841470149-5 1.4.2023, ricevuta il 18.4.2023 Pt_2
(cfr. in atti).
Parte opponente dal canto suo sostiene l'ammissibilità della spiegata opposizione, deducendo Contr di aver ricevuto la notifica de qua in data 2.5.2023 e proponendo querela di falso avverso la suddetta.
A tal proposito, la cartolina attestante la consegna della suindicata raccomandata è stata esibita, nell'originale del suo duplicato, all'udienza del 7.5.2024 e il Tribunale, che ne ha verificato l'autenticità disponendone l'acquisizione al fascicolo d'ufficio e dichiarando inammissibile la proposta querela di falso, per le ragioni meglio esplicitate nell'ordinanza del 20.5.2024, di cui si darà atto infra.
Ora, è pur vero che può esser proposta opposizione tardiva, ma l'art. 650 c.p.c. subordina l'ammissibilità di tale rimedio alla prova della mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, ai fini della ammissibilità dell'opposizione tardiva, non sia sufficiente dedurre l'irregolarità della notificazione, ma occorre altresì dare dimostrazione del diverso e successivo momento in cui l'opponente è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del
21/08/2018).
L'onere della prova del momento esatto in cui il decreto ingiuntivo è stato conosciuto dall'opponente, che invoca il vizio di notifica, è stato di recente ribadito da altra pronunzia ove si afferma che “è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità” (Cass.
Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024).
Ebbene, applicando al caso odierno i suesposti principi normativi e giurisprudenziali, non può non rilevarsi che parte opponente non ha fornito la prova del momento e della modalità con la quale
è venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo in data successiva a quella della sua conoscibilità la quale va fatta coincidere, per costante giurisprudenza, con il momento di ricezione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. .
Si ha cura di trascrivere i passaggi salienti di una rilevante pronunzia di legittimità sul punto:
“Le notifiche ex art.140 cod. proc. civ. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art.
8, comma 4, I. n. 890 del 1982: le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore;
viceversa, l'art. 140 cod. proc. civ., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, perché il legislatore ordinario non è tenuto ad uniformare il trattamento processuale di situazioni soltanto assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.
A tali conclusioni è giunta, la stessa Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., posta per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. proprio per la parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto inammissibile il confronto con la disciplina prevista dall'art. 8, comma 4, I. 20 novembre 1982, n. 890 - secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con cui si avvisa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore - perché le situazioni disciplinate non sono omogenee e la diversa disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza.
In particolare, l'art. 140 del cod. proc. civ., per come dichiarato costituzionalmente illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento di notificazione, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario dell'atto, della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stesso, in tal modo ponendo l'accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto del medesimo;
conseguentemente, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza effettiva.
La previsione di un termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, si collega, invece, non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa
e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell'iter notificatorio (Corte cost.
220/2016; Cass. Sez. 2, n. 6089 del 04/03/2020 (Cass. Civ., sez. 2, n.16383/2023).
Ciò posto, non poteva bastare, per superare la presunzione di conoscibilità dell'atto opposto in data 18.4.2023 la sola querela di falso, pur proposta dalla ricorrente-opponente nei confronti della cartolina A/R della raccomandata informativa, ma ritenuta inammissibile perché il suo esito non sarebbe stato comunque decisivo ai fini della decisione del presente giudizio in mancanza della succitata prova della diversa e alternativa modalità con cui la opponente sarebbe venuta realmente a conoscenza del decreto ingiuntivo, in epoca successiva al 18.4.2023 (in termini, con condivisibile ragionamento logico giuridico, v. Corte d'Appello di Palermo n. 155/2024).
A questo punto, risulta di palmare evidenza che la notifica del decreto ingiuntivo n. 86/2023 si è perfezionata in data 18.4.2023.
Ora, da tale data decorreva il termine di quaranta giorni entro cui l'attore avrebbe dovuto proporre l'opposizione, mercé la notifica dell'atto di citazione.
Tuttavia, dal momento che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato telematicamente in data 12.6.2023, lo stesso risulta irrimediabilmente tardivo, dal ché discende l'inammissibilità della spiegata opposizione, ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri medi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate (parametri minimi per la sola fase istruttoria/trattazione, data l'assenza di attività istruttoria in senso stretto).
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1 Controparte_5
(già ,
[...] Controparte_3 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 12/06/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 86/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna al pagamento, in favore del Fondo Pensione a Parte_1
Prestazione definita del Gruppo (già Fondo Pensione Complementare per il Controparte_2
Personale del , delle spese del giudizio che liquida in euro 4.237,00 oltre Controparte_3 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 24/11/2025 .
Il Giudice
PI OL NA