Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS- con cui è stata riconosciuta l’idoneità al servizio militare incondizionato nonostante le gravissime patologie sofferte per causa di servizio;
nonché del verbale -OMISSIS- del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-, deliberato in “prima istanza”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS-il sig. -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento n.-OMISSIS- con cui la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma – Comando Sanità e Veterinaria – lo ha giudicato idoneo al servizio militare, nei seguenti termini: “ 1) si idoneo al servizio militare incondizionato nell’Esercito Italiano. Monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente; 2) allo stato degli atti l’inabilità è determinata da infermità che per la patologia 1 risulta essere già dipendente da causa di servizio ”.
2. Deducendo l’illegittimità del provvedimento predetto, in uno al verbale -OMISSIS- del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-, deliberato in “prima istanza”, ne ha chiesto la caducazione, previa sospensione.
2.1. Il ricorrente ha preliminarmente esposto in fatto:
- di essere un militare con circa ventisette anni di servizio attivo nell’Esercito Italiano, attualmente impiegato presso il 232° Reggimento Trasmissioni di-OMISSIS-;
- di avere iniziato la sua esperienza con la leva militare nel 1996;
- dopo un periodo da volontario in ferma breve, di essere transitato nel 1999 nei ruoli del servizio permanente e, nel 2000, presso la Brigata-OMISSIS-;
- di essere stato impiegato in missione internazionale in Kosovo tra il 2000 e il 2001 per circa 5 mesi;
- di essere stato impiegato in Iraq nella scorta dei convogli nel 2003;
- di avere avvertito le prime problematiche all’udito (acufene) nel 2006, con diagnosi di “ ipoacusia neurosensoriale di stato lieve a sinistra ” diagnosticata dall’Ospedale Militare di -OMISSIS-;
- di avere presentato per questa patologia richiesta di dipendenza da causa di servizio, riconosciutagli nel 2018, senza tuttavia la concessione dell’equo indennizzo poiché non ascrivibile a tabella;
- di avere nel 2008 ottenuto la variazione matricolare nella nuova qualifica “scorta V.I.P.”, per poi essere inviato in -OMISSIS- in seno all’Operazione -OMISSIS-” come “operatore scorta” per circa 9 mesi, facendovi poi ritorno per altri 7 mesi circa nel 2010;
- di essere stato impiegato come scorta in-OMISSIS-, numerose volte a bordo di elicotteri o aerei “C130” con esposizione a rumore assordante, oltre che a bordo di mezzi blindati (VLTM; Lince), totalmente non insonorizzati;
- di essere stato nuovamente impiegato in -OMISSIS- con le medesime mansioni di scorta.
Il ricorrente ha dedotto, altresì, di avere assistito nel corso degli anni al progressivo aggravarsi delle proprie condizioni patologiche, le quali sono degenerate fino a comportargli l’utilizzo di apparecchi acustici. Su queste premesse, ha dichiarato:
- di avere ottenuto in data -OMISSIS- diagnosi di “ ipoacusia neurosensoriale di grado severo a sinistra, grave a destra, per le frequenze medio-alte ” da parte del Comando Forze Operative Sud – Poliambulatorio di -OMISSIS-;
- di avere ottenuto in data -OMISSIS- conferma della “ ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle frequenze acute, più accentuata a sinistra ” con diagnosi della -OMISSIS- presso l’Università degli Studi di -OMISSIS- la quale consigliava “ protesizzazione acustica bilaterale ”;
- di essere stato pertanto dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio per “ infermità/lesione che, sulla base degli atti disponibili, risultano esclusivamente SI dipendenti da causa di servizio ” in attesa di invio presso la Commissione Medica Ospedaliera;
- di avere altresì prodotto agli organi sanitari la relazione di consulenza audiologica del dott. -OMISSIS-;
- che, sorprendentemente, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-, come da verbale -OMISSIS- lo ha ritenuto idoneo al servizio militare incondizionato, pur diagnosticando “ ipoacusia neurosensoriale sinistra di medio/grave entità in caduta alle alte frequenze. Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale (H90) ”, e segnalando “ l’opportunità di verifica dei risultati dei suddetti controlli sanitari periodici di follow up O.R.L. e di invio al medico competente per eventuale cambio di mansione-incarico ”;
- che avverso il suddetto verbale, ha presentato ricorso gerarchico alla Commissione di Seconda Istanza la quale ha confermato l’idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, con provvedimento n. -OMISSIS-
2.2. Il ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo:
ECCESSO DI POTERE. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE; CARENZA DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 882, COMMA 2 E 923, DEL D.LGS. N. 66/2010 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 579, COMMA 1; 582 E 584, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 90/2010. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 834/1981, TABELLE A E B. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA SUI CRITERI E LE PROCEDURE DA ADOTTARE NELLA FORMULAZIONE DI DECISIONI SANITARIE E GIUDIZI MEDICO-LEGALI IN TEMA DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA E DI VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE PER IL PERSONALE DELLA FORZA ARMATA con il quale ha stigmatizzato l’illegittimità dei provvedimenti per violazione del d.lgs. n. 60/2010 e del relativo decreto applicativo di cui al d.P.R. n. 90/2010, la cui rigorosa applicazione avrebbe impedito l’affermazione del giudizio di idoneità al servizio militare. Il ricorrente ha dedotto altresì la necessità di una istruttoria a fronte di determinazioni, a suo avviso, completamente immotivate in ordine al raffronto patologia/mansioni il quale consentirebbe di appurare che il deficit uditivo esclude l’idoneità incondizionata al servizio militare.
3. Si è costituito il -OMISSIS- con memoria di stile depositata in data -OMISSIS-
Con separata memoria del -OMISSIS-, l’amministrazione ha più ampiamente dedotto in merito alla infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, osservando come le istanze del ricorrente siano state oggetto di una attenta e scrupolosa istruttoria e il provvedimento di idoneità al servizio sia pienamente legittimo. L’amministrazione resistente ha altresì osservato che il provvedimento impugnato ha natura vincolata, non potendo in nessun modo discostarsi dal giudizio tecnico espresso dall’organo medico competente ad esprimersi sulla rilevanza delle patologie. Inoltre, nel caso di specie, si sarebbero pronunciati in senso conforme ben due organi collegiali medici, sia in primo grado che in seconda istanza.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare avanzata dall’odierno ricorrente “ tenuto conto che il pregiudizio lamentato appare suscettibile di essere superato attraverso la valutazione del medico del corpo, come emerge dalla lettura degli stessi atti impugnati, i quali, invero, oltre ad aver segnalato l’opportunità di verifica dei risultati dei controlli sanitari, hanno espressamente invitato il medico competente a valutare un eventuale cambio di mansioni/incarico compatibile con la diagnosticata ipoacusia ”.
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le seguenti motivazioni.
6.1. Ad avviso del Collegio, la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica è suffragata dalle risultanze di esame obiettivo e accertamenti clinici strumentali come documentati nel verbale -OMISSIS- in cui è dato compiutamente conto dei singoli passaggi della visita specialistica cui è stato sottoposto il sig. -OMISSIS- e che ha dato luogo a una diagnosi di “ ipoacusia neurosensoriale di medio/grave entità in caduta sulle alte frequenze ” con giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato espresso all’unanimità.
6.2. Le evidenziate circostanze inducono a ritenere, sulla base delle risultanze dell’effettuata visita specialistica – fondata su valutazioni e conclusioni che, alla stregua degli elementi sopra riportati, risultano complete e logicamente condivisibili – come nel caso di specie non emergano, rispetto agli elementi dedotti in ricorso e posti alla base delle formulate doglianze, profili di inattendibilità della valutazione compiuta dalla competente Commissione medica.
6.3. Sul punto può richiamarsi, in particolare, il consolidato orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa, al quale il Collegio intende aderire, nel cui contesto è stato affermato che le valutazioni della preposta Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, basata su cognizioni della scienza medica e specialistica e secondo parametri di giudizio pertinenti alla specifica disciplina approntata nel contesto di riferimento, e come tale sindacabile in sede giudiziale solo in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 17 giugno 2024, n. -OMISSIS-, in specie punti 9 e 10, e Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. -OMISSIS- punti 13.1-13.2), quali ipotesi nella specie non dimostrate.
6.4. Ne discende l’impossibilità di sostituire a tale valutazione – non rivelandosi la stessa, per le ragioni sopra esposte, inficiata da manifesta illogicità ovvero da evidente travisamento fattuale – la valutazione propria di consulenti di parte (in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. -OMISSIS-; sent. n.-OMISSIS- e sent. n. -OMISSIS-).
7. Per le ragioni esposte, il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.
8. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.