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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1396/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LOLLO MARZIA e dell'avv. LISET SIMONE, con elezione di domicilio in VIA ROMA n. 15, 33080 PRATA DI PORDENONE (PN), presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casarsa della Delizia (PN)
in data 08/02/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
1 1. dichiarare, previa sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e, pertanto, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo o assegno di mantenimento;
3. spese di lite rifuse in caso di opposizione.
***
DOMANDA DI SCIGLIMENTO DEL MATRIMONIO
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e decorsi i termini di legge previsti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., Voglia l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale rimettere la causa nel ruolo e fissare la data dell'udienza di prima comparizione delle parti, designare il Giudice relatore e, accertata la perdurata mancanza di convivenza tra i coniugi e la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di divorzio, previa sentenza parziale sullo status, Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 8.02.2003 nel
Comune di Casarsa della Delizia (PN) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2003, parte 1, numero 2, e dichiarare i coniugi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo o assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite rifuse in caso di opposizione”.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025, ha chiesto Parte_2
la pronuncia della separazione dal coniuge, con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in data 08/02/2003, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda,
che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a tal punto che dal mese di gennaio 2024 ha deciso di trasferirsi presso altra abitazione, per cui risulta usufruttuaria, sita in San Daniele del Friuli.
2 Parte ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza di comparizione del giorno 01/12/2025 le parti sono comparse personalmente. Il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice relatore ha avuto esito negativo. Il convenuto, pur presente, non si è costituito in giudizio,
ed è stato dichiarato contumace. Infine, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale proposta da
[...]
merita di essere accolta, posto che l'indisponibilità Parte_1
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
La parte ricorrente, con ricorso introduttivo, ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questa – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Casarsa della Controparte_1
Delizia (PN), in data 08/02/2003;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - (registro degli atti di
3 matrimonio dell'anno 2003, atto n. 2, parte I);
3) spese alla sentenza definitiva;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1396/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LOLLO MARZIA e dell'avv. LISET SIMONE, con elezione di domicilio in VIA ROMA n. 15, 33080 PRATA DI PORDENONE (PN), presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casarsa della Delizia (PN)
in data 08/02/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
1 1. dichiarare, previa sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e, pertanto, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo o assegno di mantenimento;
3. spese di lite rifuse in caso di opposizione.
***
DOMANDA DI SCIGLIMENTO DEL MATRIMONIO
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e decorsi i termini di legge previsti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., Voglia l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale rimettere la causa nel ruolo e fissare la data dell'udienza di prima comparizione delle parti, designare il Giudice relatore e, accertata la perdurata mancanza di convivenza tra i coniugi e la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di divorzio, previa sentenza parziale sullo status, Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 8.02.2003 nel
Comune di Casarsa della Delizia (PN) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2003, parte 1, numero 2, e dichiarare i coniugi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo o assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
Spese di lite rifuse in caso di opposizione”.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025, ha chiesto Parte_2
la pronuncia della separazione dal coniuge, con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in data 08/02/2003, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda,
che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a tal punto che dal mese di gennaio 2024 ha deciso di trasferirsi presso altra abitazione, per cui risulta usufruttuaria, sita in San Daniele del Friuli.
2 Parte ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza di comparizione del giorno 01/12/2025 le parti sono comparse personalmente. Il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice relatore ha avuto esito negativo. Il convenuto, pur presente, non si è costituito in giudizio,
ed è stato dichiarato contumace. Infine, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale proposta da
[...]
merita di essere accolta, posto che l'indisponibilità Parte_1
delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è
protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
La parte ricorrente, con ricorso introduttivo, ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questa – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Casarsa della Controparte_1
Delizia (PN), in data 08/02/2003;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - (registro degli atti di
3 matrimonio dell'anno 2003, atto n. 2, parte I);
3) spese alla sentenza definitiva;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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