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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10452/2024 R.G., avente ad oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Sabino Fabio De Meo,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di
Polizia Metropolitana,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 10.10.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 256, 257, 258, datate 5.9.2024, e nn.
262 e 263, datate 24.9.2024, con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso Ambientale della - a seguito dei sopralluoghi di effettuati nel Controparte_1 Parte_2
2020 presso i Comuni di Molfetta (5.5.2020), Putignano (16.1.2020), Persona_1
Per_ (9.1.2020), (9.11.2020) e Santeramo in Colle (6.5.2020) - ha ingiunto alla ricorrente il pagamento complessivo di euro 15.054,25, quale sanzione per la violazione dei limiti allo scarico degli impianti di depurazione al servizio degli abitati suindicati. In particolare, la ricorrente ha chiesto di annullare le ordinanze opposte o, in subordine, ridurre l'importo ingiunto, deducendo la nullità delle stesse per difetto di competenza della sia sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 135 D. Controparte_1 lgs. n. 152/2006 sia sulla scorta di quanto previsto successivamente dalla L. CP_2
n. 32/2022 a decorrere dalla sua entrata in vigore (1.1.2023).
[...]
Con decreto depositato il 20.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione del
14.5.2025.
La si è costituita il 30.4.2025, contestando le avverse Controparte_1 difese e pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 14.5.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
L'unico motivo di opposizione, con cui si lamenta la nullità delle ordinanze opposte per incompetenza della a seguito dell'entrata in vigore della Controparte_1
Legge n. 32/2022, è infondato. CP_2
Infatti, va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la , nel disciplinare CP_2 il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente previsto tra i compiti delegati alle IN (e quindi alle Città
Metropolitane) “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”;
- la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla
[...]
non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, Controparte_1 rappresentato dal D. lgs. n. 152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n.
396/2022);
- con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta CP_2 tale delega alle Province (ora ), riconoscendo pertanto il potere Controparte_1 sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando tuttavia la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo;
- poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons.
Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato,
Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio
1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252;
Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla sulla scorta della legislazione anteriore, Controparte_1 al momento della pronuncia delle ordinanze oggetto di opposizione l'ente competente all'emissione delle stesse era unicamente la non essendo la CP_2 [...]
più titolare di alcun potere sanzionatorio a partire dall'1.1.2023; CP_1
- va però osservato che, nelle more del giudizio, la L. n. 7 del 30.5.2025 CP_2
(pubblicata nel B.U.R.P. del 30.5.2025) con l'art. 43 ha stabilito che: <
1. All'articolo
28, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), dopo la lettera l), sono inserite le seguenti: “m) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs.
152/1999, con esclusione di quelle relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato, la cui competenza sanzionatoria è esercitata dalla Regione, competente al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio
2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012); n) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate di cui alla lettera m) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.”.
2. All'articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1bis. Nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, per
l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs. 152/1999: a) se la violazione è accertata entro l'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e
Bilancio pluriennale 2023-2025 della (legge di stabilità regionale 2023)), CP_2 la competenza sanzionatoria permane in capo alla provincia territorialmente competente, comprese le violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato;
b) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 7 della l. r. 32/2022 e sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla c) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in CP_2 vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla provincia territorialmente competente, con esclusione delle violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato.>>;
- pertanto, con la predetta L.R. all'art. 43 c. 2 – costituente ius superveniens – è stato espressamente previsto che nella fattispecie oggetto di causa, relativamente alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 32/2022, la potestà sanzionatoria spetta alla : quanto alla retroattività della disposizione normativa citata, Controparte_1 contestata dall'opponente (cfr. note di trattazione per l'udienza del 9.7.2025), l'art. 11 della preleggi ha per il legislatore regionale lo stesso significato che ha per quello statale, con la possibilità, per l'uno e per l'altro, di emanare, con esclusione della materia penale
(art. 25 Cost.), norme legislative alle quali può essere attribuita efficacia retroattiva (Corte cost. 713/1988; n. 19/1989; n. 376/2004); il divieto di retroattività della legge non riveste rilievo costituzionale, sicché il legislatore, sia statale sia regionale, può emanare norme aventi efficacia retroattiva, purché la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti;
nella specie, è evidente che il legislatore regionale non è intervenuto sulla struttura dell'illecito o sulla sanzione, ma solo sull'indicazione dell'ente competente ad emettere la sanzione in ordine a fatti accertati prima dell'entrata in vigore della L.R. n.
32/2022, senza incidere su interessi costituzionalmente protetti.
Pertanto, in virtù di ciò, l'opposizione deve essere rigettata, né sussistono i presupposti per la riduzione delle sanzioni comminate, già calcolate nella misura del minimo edittale.
In considerazione della circostanza che la L.R. n. 7/2025, dirimente ai fini dell'esito del giudizio, è entrata in vigore successivamente all'introduzione dello stesso giudizio
(c.d. ius superveniens), sussistono evidenti ragioni ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10452/2024 R.G., avente ad oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Sabino Fabio De Meo,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di
Polizia Metropolitana,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 10.10.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 256, 257, 258, datate 5.9.2024, e nn.
262 e 263, datate 24.9.2024, con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso Ambientale della - a seguito dei sopralluoghi di effettuati nel Controparte_1 Parte_2
2020 presso i Comuni di Molfetta (5.5.2020), Putignano (16.1.2020), Persona_1
Per_ (9.1.2020), (9.11.2020) e Santeramo in Colle (6.5.2020) - ha ingiunto alla ricorrente il pagamento complessivo di euro 15.054,25, quale sanzione per la violazione dei limiti allo scarico degli impianti di depurazione al servizio degli abitati suindicati. In particolare, la ricorrente ha chiesto di annullare le ordinanze opposte o, in subordine, ridurre l'importo ingiunto, deducendo la nullità delle stesse per difetto di competenza della sia sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 135 D. Controparte_1 lgs. n. 152/2006 sia sulla scorta di quanto previsto successivamente dalla L. CP_2
n. 32/2022 a decorrere dalla sua entrata in vigore (1.1.2023).
[...]
Con decreto depositato il 20.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione del
14.5.2025.
La si è costituita il 30.4.2025, contestando le avverse Controparte_1 difese e pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 14.5.2025 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
L'unico motivo di opposizione, con cui si lamenta la nullità delle ordinanze opposte per incompetenza della a seguito dell'entrata in vigore della Controparte_1
Legge n. 32/2022, è infondato. CP_2
Infatti, va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la , nel disciplinare CP_2 il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente previsto tra i compiti delegati alle IN (e quindi alle Città
Metropolitane) “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”;
- la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla
[...]
non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, Controparte_1 rappresentato dal D. lgs. n. 152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n.
396/2022);
- con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta CP_2 tale delega alle Province (ora ), riconoscendo pertanto il potere Controparte_1 sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando tuttavia la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo;
- poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons.
Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato,
Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio
1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252;
Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla sulla scorta della legislazione anteriore, Controparte_1 al momento della pronuncia delle ordinanze oggetto di opposizione l'ente competente all'emissione delle stesse era unicamente la non essendo la CP_2 [...]
più titolare di alcun potere sanzionatorio a partire dall'1.1.2023; CP_1
- va però osservato che, nelle more del giudizio, la L. n. 7 del 30.5.2025 CP_2
(pubblicata nel B.U.R.P. del 30.5.2025) con l'art. 43 ha stabilito che: <
1. All'articolo
28, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), dopo la lettera l), sono inserite le seguenti: “m) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs.
152/1999, con esclusione di quelle relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato, la cui competenza sanzionatoria è esercitata dalla Regione, competente al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio
2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012); n) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate di cui alla lettera m) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.”.
2. All'articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1bis. Nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, per
l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs. 152/1999: a) se la violazione è accertata entro l'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e
Bilancio pluriennale 2023-2025 della (legge di stabilità regionale 2023)), CP_2 la competenza sanzionatoria permane in capo alla provincia territorialmente competente, comprese le violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato;
b) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 7 della l. r. 32/2022 e sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla c) se la violazione è accertata successivamente all'entrata in CP_2 vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla provincia territorialmente competente, con esclusione delle violazioni relative agli impianti di depurazione del Servizio idrico integrato.>>;
- pertanto, con la predetta L.R. all'art. 43 c. 2 – costituente ius superveniens – è stato espressamente previsto che nella fattispecie oggetto di causa, relativamente alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 32/2022, la potestà sanzionatoria spetta alla : quanto alla retroattività della disposizione normativa citata, Controparte_1 contestata dall'opponente (cfr. note di trattazione per l'udienza del 9.7.2025), l'art. 11 della preleggi ha per il legislatore regionale lo stesso significato che ha per quello statale, con la possibilità, per l'uno e per l'altro, di emanare, con esclusione della materia penale
(art. 25 Cost.), norme legislative alle quali può essere attribuita efficacia retroattiva (Corte cost. 713/1988; n. 19/1989; n. 376/2004); il divieto di retroattività della legge non riveste rilievo costituzionale, sicché il legislatore, sia statale sia regionale, può emanare norme aventi efficacia retroattiva, purché la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti;
nella specie, è evidente che il legislatore regionale non è intervenuto sulla struttura dell'illecito o sulla sanzione, ma solo sull'indicazione dell'ente competente ad emettere la sanzione in ordine a fatti accertati prima dell'entrata in vigore della L.R. n.
32/2022, senza incidere su interessi costituzionalmente protetti.
Pertanto, in virtù di ciò, l'opposizione deve essere rigettata, né sussistono i presupposti per la riduzione delle sanzioni comminate, già calcolate nella misura del minimo edittale.
In considerazione della circostanza che la L.R. n. 7/2025, dirimente ai fini dell'esito del giudizio, è entrata in vigore successivamente all'introduzione dello stesso giudizio
(c.d. ius superveniens), sussistono evidenti ragioni ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore