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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 25 settembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 431/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Venditto presso ilo Parte_1
quale domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I°
Opponente
E
CP_
in proprio e quale mandatario della in persona del l.r.p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Minicucci e domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositati entrambi il 27.01.2022 regolarmente notificati alla parte resistente il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 071 2021 9008746403 000 notificato alla data del 22.12.2021 impugnando n. 5 avvisi di addebito per il mancato pagamento di contributi CP_ previdenziali dovuti all' eccependo la prescrizione del credito vantato CP_ dall' . Solo per uno di essi, l'avviso di addebito n. 371 2017 0007269286 000 , eccepiva la mancata notifica dell'avviso di addebito e pertanto si concretizzava la prescrizione per le annualità dal 2007 al 2013.
Col secondo ricorso riunito a quello con RG431/2021 impugnava la cartella di CP_ pagamento n. 371 2021 00067874901 000 con cui l' richiedeva il mancato pagamento dei contributi previdenziale per il periodo dal 01/2019 al 12 /2019 eccependo l'inesistenza del credito in quanto la parte ricorrente alla data del
09.10.2017 cessava la propria partita IVA di cui era titolare a far data dal
31.08.2017 ed inviata successivamente all'Agenzia delle Entrate dalla data del
09.10. ciò posto chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali in essi contenuti. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa . CP_ Si Costituiva in giudizio l' il quale chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda, oltre ad eccepire l'infondatezza delle eccezioni formali in quanto del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto. Contestava in toto la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto essendo stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta per intero sulla scorta delle CP_ motivazioni che seguono. La documentazione prodotta dall' in merito all'avviso di addebito n. 371 2017 0007260286 000 attesta l'avvenuta regolare notifica della stessa
.Dalla cartolina postale l'avviso di addebito in contestazione risulta ,infatti, regolarmente notificato all'indirizzo di residenza del ricorrente a mani di persone che si trovavano sul luogo di consegna dei documenti postali.. Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dal procuratore paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza. L'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione “, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo CP_ dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” . Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo). La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010). Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è CP_ avvalso a giusto titolo l' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982.
La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che: “Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra CP_ la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Ciò posto l'Ente previdenziale, avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito agli avvisi di addebito impugnati che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge
20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che “
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e ,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale ( Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n.
30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto.
In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass.
4193/2010). La Corte di cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, CP_ n.17141). Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alla notifica dell' avviso di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi per la infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della regolare notifica dell'atto interruttivo prodotto. Per cui acclarata la rituale notifica dell' avviso di addebito, di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito al predetto avviso di addebito . Giova ricordare il principio di carattere generale (in virtù del disposto di Cass. SU n. 23397/2016) secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Come evidenziato dai Giudici nell'occasione detto principio si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative , perché i crediti recati dalle cartelle di pagamento, tutte notificate tra il 27.11.2015 al 28.09.2017 non sarebbero prescritti. In particolare non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione degli avvisi di addebito riportati in ricorso. Pertanto, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente tenuto conto anche che gli avvisi di addebito sono stati notificati in un arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione. Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine quinquennale. Ciò posto risultano pertanto non prescritti i crediti portati nell' avviso di addebito n. 371 2015 09007639406 CP_1
000 notificato il 27.11.2015 ; l'avviso di addebito n. 371 2015 0008249461 000 notificato il 21.11.2015 e l'avviso di addebito n. 3781 2016 0001384529 notificato il
11.05.2016 e l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9008746403 000 notificato il
22.12.2021 in un arco temporale non sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale dovendosi applicare i termini di sospensione della normativa emergenziale. Discorso che non ha valenza in merito all'avviso di addebito n. 371
2013 0008286392 000 notificato alla data del 16.01.2014 essendo trascorsi i cinque anni per la maturazione della prescrizione dalla notifica dell'avviso di addebito alla notifica dell'intimazione di pagamento e non applicandosi i termini di sospensione della normativa emergenziale. ,
In merito all'avviso di addebito non 371 2021 0006774901 000 il ricorrente proponeva ricorso avverso un avviso di addebito effettuato dall' , dal CP_1
quale emergeva un debito per contributi commercianti non versati e relativi alle annualità 01/2019 al 12/2019. A tal fine, produceva in giudizio documentazione comprovante la cessazione della propria attività lavorativa avvenuta in data 07.10.2017 , con decorrenza dal 31.08.2017, giusto certificato di cancellazione dell'Agenzia delle Entrate . Il ricorrente, quindi, riteneva di non essere tenuto al versamento di alcuna somma richiesta per gestione commercianti relativamente al periodo dal CP_1
01/2018 al 12/2019 , ossia successivamente alla cessazione dell'attività commerciale avvenuta in data 07.10.2017 , stante il venir meno dei presupposti per il versamento dei contributi, dovuti a tal titolo, per l'iscrizione nella “gestione commercianti”. Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, (richiamata, tra l'altro, dallo stesso ricorrente), in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria. A tale orientamento hanno aderito diversi
Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez.
Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n. 3928/2015). Nel caso che ci riguarda, il ricorrente depositava in giudizio visura della CCIAA, nonché richiesta di cancellazione e certificato di cancellazione, utili a comprovare la cessazione dell'attività avvenuta in data 07.10.2017 . Al contrario, l' non forniva alcun elemento a fondamento della propria CP_3
pretesa creditoria. Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi al periodo dal 01/2019 al 12/2019 e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso
Il ricorso avviso pertanto, parzialmente accolto . Le spese di lite stante la reciproca soccombenza vengono integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta parzialmente la domanda dichiarando non prescritti gli avvisi di addebito n.
371 2015 000 76394506 000 ; n. 371 2015 0008249461 000; n. 371 2016 0001384529
000
- Accoglie la domanda in merito all'avviso di n. 371 2013 0008286392 e l'avviso di addebito n. 371 2021 0006774901 000 e dichiara prescritto i crediti in essi contenuti;
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Nola lì 25.09.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 25 settembre 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 431/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Venditto presso ilo Parte_1
quale domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I°
Opponente
E
CP_
in proprio e quale mandatario della in persona del l.r.p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Minicucci e domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositati entrambi il 27.01.2022 regolarmente notificati alla parte resistente il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 071 2021 9008746403 000 notificato alla data del 22.12.2021 impugnando n. 5 avvisi di addebito per il mancato pagamento di contributi CP_ previdenziali dovuti all' eccependo la prescrizione del credito vantato CP_ dall' . Solo per uno di essi, l'avviso di addebito n. 371 2017 0007269286 000 , eccepiva la mancata notifica dell'avviso di addebito e pertanto si concretizzava la prescrizione per le annualità dal 2007 al 2013.
Col secondo ricorso riunito a quello con RG431/2021 impugnava la cartella di CP_ pagamento n. 371 2021 00067874901 000 con cui l' richiedeva il mancato pagamento dei contributi previdenziale per il periodo dal 01/2019 al 12 /2019 eccependo l'inesistenza del credito in quanto la parte ricorrente alla data del
09.10.2017 cessava la propria partita IVA di cui era titolare a far data dal
31.08.2017 ed inviata successivamente all'Agenzia delle Entrate dalla data del
09.10. ciò posto chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la prescrizione dei crediti previdenziali in essi contenuti. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa . CP_ Si Costituiva in giudizio l' il quale chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda, oltre ad eccepire l'infondatezza delle eccezioni formali in quanto del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto. Contestava in toto la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto essendo stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta per intero sulla scorta delle CP_ motivazioni che seguono. La documentazione prodotta dall' in merito all'avviso di addebito n. 371 2017 0007260286 000 attesta l'avvenuta regolare notifica della stessa
.Dalla cartolina postale l'avviso di addebito in contestazione risulta ,infatti, regolarmente notificato all'indirizzo di residenza del ricorrente a mani di persone che si trovavano sul luogo di consegna dei documenti postali.. Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dal procuratore paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza. L'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione “, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo CP_ dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” . Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo). La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010). Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è CP_ avvalso a giusto titolo l' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982.
La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che: “Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra CP_ la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Ciò posto l'Ente previdenziale, avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito agli avvisi di addebito impugnati che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge
20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che “
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e ,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale ( Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n.
30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto.
In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass.
4193/2010). La Corte di cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, CP_ n.17141). Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alla notifica dell' avviso di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi per la infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della regolare notifica dell'atto interruttivo prodotto. Per cui acclarata la rituale notifica dell' avviso di addebito, di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito al predetto avviso di addebito . Giova ricordare il principio di carattere generale (in virtù del disposto di Cass. SU n. 23397/2016) secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Come evidenziato dai Giudici nell'occasione detto principio si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative , perché i crediti recati dalle cartelle di pagamento, tutte notificate tra il 27.11.2015 al 28.09.2017 non sarebbero prescritti. In particolare non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione degli avvisi di addebito riportati in ricorso. Pertanto, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente tenuto conto anche che gli avvisi di addebito sono stati notificati in un arco temporale in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione. Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine quinquennale. Ciò posto risultano pertanto non prescritti i crediti portati nell' avviso di addebito n. 371 2015 09007639406 CP_1
000 notificato il 27.11.2015 ; l'avviso di addebito n. 371 2015 0008249461 000 notificato il 21.11.2015 e l'avviso di addebito n. 3781 2016 0001384529 notificato il
11.05.2016 e l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9008746403 000 notificato il
22.12.2021 in un arco temporale non sufficiente ad interrompere la prescrizione quinquennale dovendosi applicare i termini di sospensione della normativa emergenziale. Discorso che non ha valenza in merito all'avviso di addebito n. 371
2013 0008286392 000 notificato alla data del 16.01.2014 essendo trascorsi i cinque anni per la maturazione della prescrizione dalla notifica dell'avviso di addebito alla notifica dell'intimazione di pagamento e non applicandosi i termini di sospensione della normativa emergenziale. ,
In merito all'avviso di addebito non 371 2021 0006774901 000 il ricorrente proponeva ricorso avverso un avviso di addebito effettuato dall' , dal CP_1
quale emergeva un debito per contributi commercianti non versati e relativi alle annualità 01/2019 al 12/2019. A tal fine, produceva in giudizio documentazione comprovante la cessazione della propria attività lavorativa avvenuta in data 07.10.2017 , con decorrenza dal 31.08.2017, giusto certificato di cancellazione dell'Agenzia delle Entrate . Il ricorrente, quindi, riteneva di non essere tenuto al versamento di alcuna somma richiesta per gestione commercianti relativamente al periodo dal CP_1
01/2018 al 12/2019 , ossia successivamente alla cessazione dell'attività commerciale avvenuta in data 07.10.2017 , stante il venir meno dei presupposti per il versamento dei contributi, dovuti a tal titolo, per l'iscrizione nella “gestione commercianti”. Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, (richiamata, tra l'altro, dallo stesso ricorrente), in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria. A tale orientamento hanno aderito diversi
Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez.
Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n. 3928/2015). Nel caso che ci riguarda, il ricorrente depositava in giudizio visura della CCIAA, nonché richiesta di cancellazione e certificato di cancellazione, utili a comprovare la cessazione dell'attività avvenuta in data 07.10.2017 . Al contrario, l' non forniva alcun elemento a fondamento della propria CP_3
pretesa creditoria. Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi al periodo dal 01/2019 al 12/2019 e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso
Il ricorso avviso pertanto, parzialmente accolto . Le spese di lite stante la reciproca soccombenza vengono integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta parzialmente la domanda dichiarando non prescritti gli avvisi di addebito n.
371 2015 000 76394506 000 ; n. 371 2015 0008249461 000; n. 371 2016 0001384529
000
- Accoglie la domanda in merito all'avviso di n. 371 2013 0008286392 e l'avviso di addebito n. 371 2021 0006774901 000 e dichiara prescritto i crediti in essi contenuti;
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Nola lì 25.09.2025
il GOT Lavoro
dott. Aristide Perrino