Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 22 maggio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del trattazione scritta di cui procedimento di all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2342/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. V. Ponte)
CONTRO
Controparte_1
(Avv.ti M. Caggese e P. Andreana)
CONTRO
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127
ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti,
nonché i motivi a sostegno delle domande e le note di trattazione scritta, pronuncia la
seguente lettura
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
ricorso regolarmente notificato [...] Con
Parte 1 conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentir accertare e dichiarare la non ricorrenza della giusta causa per perché rientranteinsussistenza del fatto tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa, con conseguente illegittimità
del recesso intimatogli e conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione ed alla
corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello via dell'effettiva in reintegrazione;
subordinata per sentir accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento intimato e condannare la conseguentemente per sentir convenuta alla corresponsione di un'indennità
risarcitoria omnicomprensiva nella misura
massima di legge di ventiquattro mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla
[...]
il 18.11.2013 e di Controparte_2 essere passato, senza soluzione di continuità,
alle dipendenze della Controparte 1
a decorrere dal 13.5.2019 con
[...] contratto full-time e mansioni di operaio
(livello D2 livello CCNL metalmeccanici industria), esponeva di aver ricevuto una contestazione disciplinare in data 19.4.2023
con cui gli veniva addebitato il mancato
espletamento dell'incarico (consistente della marcatura di seggi, sfere e steli mediante
l'apposita penna ad aria compressa) nella
giornata del 18.4.2023. nel precisare che in quel Il Pt 1
aveva compreso l'urgenza frangente non
dell'ordine ricevuto per cui aveva continuato nello svolgimento del lavoro in cui era
intento, chiariva comunque di aver eseguito le due marcature richieste dal superiore al
momento della fine del turno, escludendo che,
come sostenuto dalla società, il seggio fosse divenuto inservibile per le modalità con cui
la marcatura era stata eseguita.
Il ricorrente, nel dare atto del successivo licenziamento, ne affermava l'illegittimità.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La società convenuta si costitutiva regolarmente in giudizio, resistendo alla
domanda di cui chiedeva il rigetto.
La datrice di lavoro ricostruiva il fatto,
precisando che il responsabile della
produzione, stante la presenza degli ispettori di un importante cliente, aveva chiesto al
ricorrente di procedere con urgenza alla
marcatura di alcuni componenti (seggi, sfere,
steli) delle valvole destinate al cliente al fine di sottoporli agli ispettori. La Controparte_1 aggiungeva che al ricorrente era stato richiesto di procedere alla incisione sulle valvole della
Parte servendosi di una penna ad aria scritta "1
attività che poteva essere portata compressa,
a termine in una mezz'ora. Ciò nonostante,
prima della fine del turno era stato riscontrato che il Pt 1 non aveva fatto di spiegazioni,alcunchè e, alla richiesta
aveva detto che doveva andare a casa, essendo terminato il turno.
Inoltre, il ricorrente, appena prima di uscire dal reparto, con atteggiamento rabbioso aveva impugnato la penna utilizzata per le incisioni
Parte,, e proceduto all'incisione della scritta "
su uno dei seggi destinati all'ispezione in non consono ed modo assolutamente inaccettabile.
convenuta, nel precisare di aver dovuto La
affidare il compito delle marcature ad altro operaio, evidenziava la gravità della condotta ed il fatto che il Pt 1 nel luglio 2022,
aveva già ricevuto due sanzioni disciplinari,
in particolare: due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di un violento alterco con un collega;
un richiamo scritto per aver abbandonato anticipatamente il lavoro. Concludeva per il rigetto del
ricorso.
La causa, istruita documentalmente testimonialmente, viene decisa all'odierna del procedimento di udienza all'esito all'art. 127 tertrattazione scritta di cui c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Al ricorrente, già assunto dalla
[...]
il 18.11.2013 e poi Controparte_2
passato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Controparte_1
[...] dal 13.5.2019 con contratto full-time e mansioni di operaio (livello D2 livello CCNL metalmeccanici industria), stato contestato quanto segue: "nel pomeriggio di martedì 18 aprile 2023, alle ore 16.20, il suo
Responsabile della produzione sig.
[…]
Parte 3 Le ha chiesto di procedere con la marcatura di seggi, sfere e steli con mediante l'utilizzo di apposita penna ad aria compresa
Parte per incisioni riportante la scritta al fine di evadere una commessa urgente della cliente Hyunday Engineering & Construction CO
Ltd, nostra commessa interna n. 230039. Lo
verso le 17:00 circa, si stesso Parte_3
è nuovamente recato in reparto per verificare l'avvenuto espletamento dell'incarico, ed ha
rilevato che Lei non aveva provveduto a quanto disposto. A seguito della richiesta di spiegazioni, Lei ha risposto di dover andare a casa, ha impugnato la penna elettrica e ha
disegnato su un seggio uno scarabocchio,
danneggiandolo volutamente. La Società,
pertanto, oltre ad aver constatato che il
è vista seggio era ormai inservibile, si
costretta a chiedere ad un collega di fermarsi oltre il normale orario al fine di completare la lavorazione assegnatale" (v. doc. 7 fasc.
ricorrente).
si giustificava negando il fatto, Il Pt 1
ma veniva licenziato per giusta causa il
25.4.2023 (v. doc.
8-9 fasc. ricorrente).
L'istruttoria testimoniale ha pienamente confermato gli addebiti ed in proposito il ex dipendente della teste Parte_3
convenuta che all'epoca era responsabile di produzione, ha riferito molto chiaramente che gli era stato chiesto dal responsabile della qualità di richiedere le marcature, con la
precisazione che la commessa era urgente essendovi in azienda gli ispettori del cliente
(v. dep. Parte 3
La marcatura, come precisato da altri testi, consiste nell'apposizione della sigla "PMI"
sui componenti verificati ovvero su quelli rispetto ai quali è stato eseguito un test di controllo del grado del materiale (v. dep.
Tes 1 e Tes 2
ha aggiunto che tale richiesta Il Parte 3
pervenne verso le 16.00-16.30 con la gli segnalazione tanto dell'urgenza, quanto della ispettori (v. dep. presenza degli
Parte_3 ).
Pertanto, il teste, quale responsabile del ricorrente e suo superiore gerarchico, si recò
dicendogli che "c'erano da marcareda lui questi seggi urgentemente" (v. dep.
Parte 3 ).
Verso le 16.50, ora in cui in genere gli operai finiscono la giornata, il Parte 3 tornò presso la postazione del Pt 1 constatando che i seggi "non erano stati marcati, nonostante si trattasse di
Parte 3un'attività veloce" (v. dep.
ha aggiunto che, a memoria, i Il Parte 3
seggi da marcare erano nell'ordine di 10-20 e che "per una marcatura ci vorrà un minuto a
seggio", precisando che venne incaricato il
ricorrente perché in quel momento era libero
(v. dep. Parte_3
In ordine a tali aspetti, il teste Tes 2
responsabile dipendente della convenuta come qualità, nel confermare che per la marcatura con la vibro-penna ci vuole all'incirca un
minuto a componente escludendo la preparazione preliminare, ha riferito che si trattava di 28
seggi e 14 sfere (v. dep. Tes_2
Infine, il dipendente della Tes 3
dal 2000 attualmente come resistente responsabile del montaggio e collaudo, ha
dichiarato che l'incarico delle marcature venne assegnato al ricorrente intorno alle
16.00 ed il turno sarebbe finito alle 17.00
(v. dep. Tes 3
confermando quanto riferito dal Il Tes 2
ha aggiunto che verso le 16.45 Parte_3 '
passò nell'area montaggio constatando che
"l'attività di marcatura non era stata fatta", cui segnalò la il motivo per cosa evidenziandogli che "serviva Parte 3 '
chiudere prima possibile" (v. dep Tes_2 e
Parte 3 ). Il Parte 3 come già precisato, si recò a sua volta nell'area montaggio chiedendo al [...]
Pt 1 perché non fossero state eseguite le
"nonostante fossero urgenti", mamarcature, non venne data una giustificazione plausibile, statanon è visto che nello specifico ricordata dal teste (v. dep. Parte 3
che, purIl teste ha comunque aggiunto mancando ancora 5 minuti alle 17.00, il ricorrente "era vestito e pronto per andare via" ed alla richiesta di spiegazioni "ha
preso la penna elettrica ed un seggio e ci ha fatto una marcatura, ma era uno scarabocchio", non era la classica marcatura che veniva fatta e secondo il "era un gesto Parte 3
trattava di una stizzoso e comunque si marcatura assolutamente inaccettabile dal cliente" (v. dep. Parte 3 ).
La foto in atti, non contestata dal ricorrente, mostra in effetti una marcatura sprecisa, non lineare, fatta evidentemente in maniera veloce e stizzosa (v. doc. 3 fasc.
resistente).
' inoltre, dopo aver chiarito Il Tes_4
specifica e le che per ogni cliente la
identificare il marcature servono ad componente, ha precisato che in quel caso "il cliente era molto pignolo", voleva che ogni componente della valvola fosse marcato per essere rintracciabile, ragion per cui la
marcatura doveva essere ben identificabile ed il ricorrente, essendo solito svolgere il lavoro di marcatura, sapeva come questa doveva essere fatta (v. dep. Parte 3 ).
il responsabileIn relazione a tale aspetto,
'del controllo qualità Tes_2 ha dichiarato che quel pezzo, per la mancanza di qualità
della marcatura, non l'avrebbe mostrato agli ispettori del cliente (che peraltro era
nuovo), ma l'avrebbe fatto molare e rifare (v.
dep. Tes 2 ).
Pertanto, benchè secondo il teste Tes 1
ormai pensionato dal 2019 si trattasse di una marcatura "accettabile", entrambi responsabili dell'epoca Tes_2
Parte 3 hanno ritenuto che non fosse presentabile al cliente.
Infine, stante l'urgenza della commessa,
marcature venne affidato in l'incarico delle
' il quale ha dichiarato giornata al Tes 3
di avervi impiegato circa tre quarti d'ora,
un'ora al massimo, a dimostrazione del fatto
che il ricorrente avrebbe potuto portare a
compimento tutto il lavoro prima della fine
della giornata lavorativa al massimo, con
irrilevante,un minimo ritardo, del tutto considerato che costui mai ha rappresentato,
neppure in questa sede, di impegni avere indifferibili (v. dep. Tes 3
Parte 3I testi, uno dei quali (il ormai non più dipendente della resistente e quindi particolarmente attendibile, si sono espressi hanno sostanzialmente in modo univoco,
la grave insubordinazione del confermato ricorrente. Costui, infatti, pur avendo ricevuto un ordine urgente, non l'ha minimamente iniziato, né si
è reso disponibile ad effettuarlo una volta
che gli sono chieste spiegazioni sulstate motivo per cui avesse fatto altro. in quel frangente è stato trovato Il Pt 1
già vestito e pronto a lasciare lo stabilimento, prima della fine del turno, e, preso dalla rabbia, pur conoscendo bene la finalità della marcatura, ha apposto su una
sigla scomposta,delle componenti una
giudicata impresentabile al cliente, lasciando poi il luogo di lavoro e costringendo un collega ad effettuare la lavorazione.
Il ricorrente, a sua discolpa, ha sostenuto di non aver compreso l'urgenza, ma tale circostanza è stata smentita espressamente dal suo superiore Parte_3 a cui l'urgenza era stata a sua volta rappresentata dal
Tes 2
E' poi abbastanza intuitivo che se si viene incaricati di un lavoro ad un'ora dalla fine del turno significa che questo ha carattere di urgenza.
Peraltro, il ricorrente era un operaio esperto a cui doveva essere noto che la marcatura veniva eseguita in presenza degli ispettori esterni del cliente e proprio per tale ragione deve essere effettuata con una certa cura.
I testi hanno pure univocamente riferito che quando ricevette l'ordine diil Pt 1
procedere alle marcature, aveva а sua disposizione il tempo necessario per eseguirle tutte o, quanto meno, una buona parte.
Inoltre, è comunque stato dimostrato che il
ricorrente non aveva eseguito alcuna marcatura e, poco prima della fine del turno, si era già
cambiato ed era pronto per lasciare lo stabilimento.
superiore gerarchico Infine, non appena il
evidenziò al Pt 1 che non aveva eseguito la lavorazione richiesta, cosuti, invece di scusarsi e di mettersi a disposizione per oltre procedervi, eventualmente trattenendosi l'orario (visto che non sono stati rappresentati impedimenti improcrastinabili), ha apposto con stizza una marcatura inaccettabile, ben sapendo che qualche collega, stante la non accettabilità della marcatura, avrebbe dovuto addirittura molare il pezzo prima di apporvene una decorosa.
l'istruttoria testimonialeIn definitiva, ha ampiamente dimostrato la grave in cui è incorso il insubordinazione ricorrente e che, in base alle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto,
legittima il licenziamento per giusta causa.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, "in tema di licenziamento disciplinare,
la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle
disposizioni dei superiori, ma ricomprende a pregiudicare qualsiasi comportamento atto l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale (Cass. n.
13411/2020). Inoltre, è stato specificato che va
escluso che il lavoratore possa, fuori dei casi di inadempimento totale del datore di lavoro e in mancanza di un eventuale avallo giudiziario, conseguibile anche in via d'urgenza, rifiutarsi di eseguire la
prestazione richiesta" (così, in motivazione,
cass. civ., ord. n. 1525/24).
La Suprema Corte ha pure chiarito che neppure a mansioni non l'eventuale adibizione rispondenti alla qualifica rivestita autorizza il lavoratore a rifiutare, apriopristicamente, lo svolgimento di tali mansioni, potendogli consentire solo di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza e
"conseguentemente, costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del
provvedimento disciplinare del licenziamento
il comportamento del per giusta causa, di eseguire la lavoratore che si rifiuti ritenendola estranea alla prestazione,
(così, cass. civ.qualifica di appartenenza" sent. n. 25313/07).
In definitiva, la condotta posta in essere dal
Pt 1 , per come sopra ricostruita all'esito di quanto univocamente emerso dall'istruttoria testimoniale, integra quella grave
insubordinazione che, in base alla disciplina della contrattazione collettiva, giustifica il licenziamento, a maggior ragione ove si consideri che il ricorrente era già stato
oggetto di due sanzioni disciplinari, una delle quali pari a due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a seguito di un fatto di una certa gravità rappresentato da un animato diverbio con il collega CP 3
[...] accompagnato da provocazioni reciproche
(v. doc. 7 fasc. resistente).
Sul punto, benchè la sanzione non sia stata impugnata, il teste Tes 5 dipendente della '
alla gestione resistente come addetto amministrativa e del personale, ha riferito di essere intervenuto, su richiesta di un
collega, ad alterco già iniziato, poiché i due
"stavano arrivando quasi alle mani" (v. dep.
Tes 5
considerato che "volavano parole" Il Tes 5
robusto", si è CP 3 è un po' "1 e che il frapposto tra i due per evitare che passassero alle vie di fatto, visto che "c'erano minacce verbali da parte di entrambi" (v. dep.
Tes_5
Nel caso dell'ultimo episodio, come già
evidenziato, il ricorrente non ha addotto alcuna valida giustificazione circa il mancato adempimento all'ordine di procedere con le
marcature, limitandosi ad affermare di non del compito l'urgenza aver compreso affidatogli.
è stata smentita circostanza Tuttavia, tale
dall'istruttoria, che pure ha dimostrato come in ogni caso il Pt 1 nel momento in cui è stato ripreso per l'inadempimento, non si è
reso disponibile a trattenersi in azienda per rimediare, reagendo invece con stizza consistita nell'apposizione di una marcatura
lasciando che la datrice diinaccettabile e lavoro dovesse chiedere ad un collega di provvedere ad eseguire tutte le marcature
inizialmente richieste al ricorrente.
Tali elementi danno quindi chiara contezza
della forte intenzionalità della condotta,
integrando l'ipotesi della grave insubordinazione, che, unitamente ai pregressi provvedimenti disciplinari, giustifica ampiamente il licenziamento irrogato.
La domanda non può dunque essere accolta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione del monocratica ed in funzione di giudice pronunciando sulla lavoro, definitivamente causa n. 2342/2023 R.G.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, сра e rimborso spese generali come
per legge;
Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini