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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. R.G. 3332/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Ercolano 8, presso lo studio dell'avv. CP_1
Gennaro Del Gaudio, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro in carica;
NTroparte_2
-convenuto contumace-
Conclusioni per la ricorrente: “1) previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonchè del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, accertare e CP_3 dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015, in forza dei contratti a tempo determinato dettagliati al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere alla Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 2) per l'effetto, ordinare e NT condannare il , in persona del l.r.p.t., ad assegnare alla Dott.ssa direttamente CP_1
o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stato legato da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro
2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; 3) condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
4) munire la sentenza di clausola come per legge.”.
NT Conclusioni per il : nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 15.7.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo NTroparte_2
NT NT
”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2019/2020: dal 24.9.2019 al 30.06.2020, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2020/2021: dal 23.09.2020 al 30.06.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/2022: dal 6.09.2021 al 31.8.2022, Supplenza annuale;
- a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 30.06.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024, Supplenza annuale.
La ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del
NT tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
NT L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida della ricorrente del 25.06.2024, doc. 9 del ricorso.
NT Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. NT Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente dal difensore della ricorrente, che ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso ed ha chiesto la distrazione delle spese a suo favore.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con i contratti a termine sopra indicati.
E', altresì, pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai suddetti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere
NT percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che la ricorrente non sia “uscita dal sistema scolastico” atteso che la medesima risulta immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1.9.2023, come da contratto a tempo indeterminato del 11.9.2024, depositato in data 22.3.2025.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 163/2024 pubbl. il 06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”; - si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso,
l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
NT
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
NT 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che: - l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema
NT educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico, in quanto immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023.
3. Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, dev'essere accolta, in relazione ai seguenti anni scolastici:
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (ove il beneficio non sia già stato riconosciuto ex lege) e, dunque, per 5 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed Pt_1
interesse legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce
NT della serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del , in base alla soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto della ricorrente, sig.ra ad usufruire della prestazione di CP_1 cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, qualora non erogato ex lege e, dunque, per 5 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in NTroparte_2 persona del pro-tempore, ad assegnare alla ricorrente la “carta elettronica per CP_5
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori,
- condanna, altresì, il , in persona del NTroparte_2
Ministro pro-tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida in euro
1.030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso del C.U. qualora effettivamente versato e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Gennaro Del
Gaudio, antistatario.
Genova, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Giovanna Golinelli