Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1983/2024 promossa da:
(c.f. ), con sede in Napoli, Viale Gramsci n°17/B, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa- Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti Giampiero Di Lorenzo (c.f.
) ed Emanuele Di Monte (c.f. ) ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli alla Galleria Umberto I n° 27, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Parte attrice opponente
Contro
C.F. e P.I. , con sede in Milano (MI), Viale Sarca nr. 226, in CP_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. , CP_2 elettivamente domiciliata in Torino, Via Avigliana n. 40, presso lo Studio dell'avv. Paolo Andreone ( ) che la rappresenta e difende in forza di C.F._3 procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e diritto espresse in narrativa, in quanto ingiusto e illegittimo, oltre che sicuramente errato nella quantificazione, dovendosi necessariamente decurtare € 5.313,57# per le note di credito già riconosciute da ma mai emesse;
CP_1
In via principale,
- accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto § pronunciare CP_1 sentenza di accertamento negativo del credito della § condannare la CP_1 CP_1 al risarcimento dei danni in favore della quantificati in €
[...] Parte_1
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In via subordinata,
- accertare e dichiarare l'inadempimento parziale delle obbligazioni assunte dalla e per l'effetto § dichiarare la riduzione del corrispettivo dovuto, ferma la CP_1 decurtazione della cifra di € 5.313,57# per le note di credito già concordate e mai emesse;
In ogni caso,
- condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della parte opponente.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Previa eventuale declaratoria in fatto e diritto ritenuta opportuna;
Richiamati tutti gli atti di causa, le produzioni, le deduzioni e contestazioni contenute anche nelle note scritte d'udienza; Ribadita la proposta transattiva contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 17.04.2024; In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare l'inammissibilità per tardività del deposito della seconda integrativa ex art. 171 ter cpc di parte avversa effettuato il 10.06.2024 e non entro il termine perentorio del 07.06.2024, con espunzione dei documenti prodotti ai nnrr. 5 e 6 e rigetto dell'istanza di rimessione in termini ex adverso formulata;
Richiamata la terza memoria ex art. 171 ter cpc del 16.06.2024, dichiarare parte attrice opponente decaduta dalle istanze istruttorie di prova orale, Parte_1 non avendo formulato alcun capitolo di prova né indicato testimoni;
Nel merito: respingere integralmente l'avversaria opposizione per tutti i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano nr. 16967/2023 del 08/11/2023 - RG. nr. 33037/2023 - notificato in data 21/11/2023; In ogni caso: Accertare e dichiarare che la , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli è debitrice nei confronti della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Milano della somma di € 15.467,96 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dì delle singole scadenze al saldo e, per l'effetto, condannarla al pagamento di detta somma o veriore somma accertanda e determinanda in corsa di causa oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dì delle singole scadenze sino al dì del dovuto;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%,CPA e IVA come per legge del presente giudizio e ancor prima quelle già liquidate nel procedimento monitorio Rg. nr. 33037/2023 (D.I. nr. 16967/2023 dell' 08/11/2023).
pagina 2 di 4 In via istruttoria:
- Ci si oppone alla richiesta di CTU di controparte, in quanto non riguardante, ex art. 61 cpc, profili di competenza tecnica ma indirizzata a supplire gli oneri probatori gravanti su controparte;
- Ammettersi i capitoli di prova dedotti con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc del 07.06.2024, dal nr. 1 al nr. 19, con i testi ivi indicati;
capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 16967/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 8.11.2023 (e successivamente notificato in data 21.11.2023) con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.467,96, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di merce. L'opponente contestava la mancanza di prova del credito azionato, l'inadempimento e la violazione del canone di buona fede da parte dell'opposta, inadempimento che era stato causa di danni per e di cui veniva chiesto il risarcimento, infine la Parte_1 mancata emissione di note di credito da parte di Chiedeva pertanto la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo, l'accertamento del grave inadempimento dell'opposta con conseguente risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, vinte le spese. Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Depositate le memorie integrative, senza alcuna attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.1.2025.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Occorre innanzitutto precisare che l'eccezione svolta da parte opponente di mancanza di prova scritta alla base del decreto ingiuntivo è infondata. Il ricorso per ingiunzione è infatti corredato da fatture elettroniche e diffida di pagamento e dunque deve ritenersi che lo stesso sia stato emesso in base ai presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. Risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti che in data 11.4.2022 le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto la fornitura da parte di di beni che CP_1 avrebbe commercializzato al dettaglio tramite uno store on line. La durata Parte_1 del contratto era prorogata sino al 10.4.2024. L'opponente lamenta che ad un certo momento, arbitrariamente, metteva il CP_1 Pt_3 sito così impedendo a di continuare a vendere i prodotti. Questo Parte_1 comportava danni all'opponente. Inoltre, non emetteva le note di credito già CP_1 concordate tra le parti. La fornitura della merce di cui alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione non risulta essere mai stata contestata dalla parte opponente.
pagina 3 di 4 Anche parte opposta non ha mai contestato a alcun inadempimento Parte_1 nel corso del rapporto contrattuale, diverso dal mancato pagamento da ultimo delle fatture azionate.
opponendosi al decreto ingiuntivo, ha lamentato come detto Parte_1
l'inadempimento di che avrebbe, del tutto arbitrariamente ed unilateralmente, CP_1 deciso di mettere offline il sito e-commerce grazie al quale poteva Parte_1 trarre i ricavi, mediante le vendite dei prodotti CP_1
Tale lagnanza risulta del tutto infondata proprio sulla base del doc. 4 prodotto dall'opponente da cui si evince al contrario che la gestione del sito era di spettanza di come sempre sostenuto dalla parte opposta. D'altro canto ciò si Parte_1 evince anche dal testo contrattuale. si era obbligata a mettere a disposizione di CP_1 il sito e-commerce, ma la gestione era poi riservata all'opponente, Parte_1 come viene confermato dal doc. 4 da cui si evince che chiedeva a CP_1 Parte_1 di mettere off-line il sito, cosa che evidentemente non poteva effettuare da sé. Di conseguenza la ragione posta a base del mancato pagamento delle fatture azionate risulta del tutto insussistente. In ordine alle note di credito, occorre osservare che la documentazione in atti (in particolare docc. 7-8-9 opposta) non consente di ritenere che allo stato Parte_1 vanti un credito nei confronti di Al di là della tardività del deposito del doc. 6
[...] CP_1 di parte opponente, da cui peraltro non è possibile evincere alcunchè, facendo il documento riferimento a non meglio specificati “scarti inutilizzabili”, non vi è prova che abbia ricevuto merce scaduta, invendibile perché danneggiata o Parte_1 comunque da restituire, non essendovi alcuna documentazione a conforto. Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 3.386,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge
Milano, 8.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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