Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1454 del ruolo generale degli affari contenziosi civili sezione famiglia dell'anno 2024, avente ad oggetto interdizione, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
VERDE il 24/11/1968 residente in [...]49 FORLÌ, rappresentata e difesa dall'Avv. AURELIANO GIANLUCA, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in VIA CASTIGLIONE 7 BOLOGNA;
RICORRENTE
Nella sua qualità di madre di:
(C.F. nato a Persona_1 C.F._2
FORLÌ (FC) il 13/10/2003, residente a [...]
INTERDICENDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Forlì
INTERVENTORE EX LEGE
residente in [...], C.F. n. , con ogni CodiceFiscale_3 conseguenza di legge”.
Con l'intervento del P.M. in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, la ricorrente Parte_1
ha chiesto pronunciarsi l'interdizione del figlio
[...] Persona_1
, nato a [...] il [...], celibe, assumendo che lo stesso, affetto sin
[...]
dalla nascita da “encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio nelle acquisizioni” con capacità “complessiva residua «abolita» e «non suscettibile di variazioni in rapporto ad interventi riabilitativi e di sostegno»” e perciò stesso riconosciuto portatore di handicap grave (verbali Asl di accertamento di invalidità civile del 17/06/2005 e del 17/07/2008, doc.
1), risulta totalmente privo di autonomia e bisognoso di cure anche per le più banali necessità fisiologiche oltre che di soccorso in occasione delle frequenti crisi epilettiche.
Disposta la notifica ai parenti dell'interdicendo e la comunicazione al P.M. per il suo intervento, all'udienza del 24/09/2024 si è proceduto quindi, innanzi al G.I., all'audizione della ricorrente madre, della sorella dell'interdicendo e Persona_2
all'esame di e, non necessitando ulteriore attività Persona_1
istruttoria, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate a verbale per come sopra integralmente trascritte, senza il termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale da intendersi implicitamente rinunciato.
*** ***
1. Preliminarmente deve darsi atto di quanto dichiarato da parte ricorrente sul padre dell'interdicendo ovvero che “il padre di lo ha abbandonato da quando è nato;
da Per_1
allora non abbiamo avuto più alcun tipo di rapporto con lui e non sappiamo dove viva”
(così a verbale di udienza del 24/09/2024), laddove, rispetto agli ulteriori legittimati (parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo atto), si prende atto di quanto dichiarato da parte istante a verbale d'udienza del 24/09/2024 “Gli unici parenti in Italia di mio figlio siamo io e la sorella, altri parenti sono le miei sorelle che vivono a Capoverde”. 2. Passando all'esame del merito, occorre rilevare in punto di diritto come il novellato art. 414 cod. civ. (L. 9 gennaio 2004, n. 6) abbia sovvertito l'approccio metodologico alla risoluzione del problema della misura tutelare da adottare, delegando all'istituto dell'interdizione un ruolo “residuale” configurabile solo allorquando il suo utilizzo appaia indispensabile al fine della più adeguata protezione del soggetto debole cui sia stata già riconosciuta una infermità di carattere abituale, limitativa in modo assoluto della sua capacità di intendere e di volere.
L' “adeguatezza della protezione” interviene dunque quale presupposto ultroneo (rispetto alla infermità abituale e che sia limitativa in modo assoluto) determinante in senso restrittivo della potestà del giudice di disporre sull'interdizione, ritenuta misura tutelare riservata a quelle sole ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
La Suprema Corte ha chiarito sul punto che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto senza che sia necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto. Infatti, l'amministrazione di sostegno “ha la finalità di offrire, a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigente, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26.10.2011, n. 22332; Cass. civ. Sez. I, 12.06.2006, n. 13584; Cass. civ. Sez. I, 11.09.2015, n. 17962; Cass. civ. Sez. VI, ordinanza
26.07.2018, n. 19866).
La giurisprudenza ha poi chiarito che, per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
Ciò premesso, venendo al caso concreto, le risultanze processuali - ed in particolare la documentazione medica versata in atti - hanno ampiamente comprovato l'esistenza di uno stato di abituale ed irreversibile infermità dell'interdicendo a causa delle patologie e disturbi da cui è affetto - encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio nelle acquisizioni -
e la conseguente sua incapacità di provvedere ai propri interessi. Dai certificati medici versati in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, risulta altresì più specificamente che
è stato riconosciuto invalido civile e percepisce indennità Persona_1 di accompagnamento dichiarata dalla madre a verbale d'udienza del 24/09/2024 pari ad €
1.200,00 mensili.
Nel corso dell'esame diretto (che rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice) l'interdicendo, in sedia a rotelle e con gli occhi chiusi, ha emesso continuamente lo stesso suono e non ha risposto alle domande formulate dal giudice.
La ricorrente e la di lei figlia (sorella di , sul punto della interazione del Per_2 Per_1
ragazzo, ha dichiarato: “ non parla e non ha mai parlato fin dalla nascita;
non siamo Per_1
in grado di dire quanto capisca delle domande che gli vengono rivolte. Non sappiamo se è in grado di vedere in quanto i tentativi di sottoporlo a visita oculistica non hanno avuto successo. Siamo noi ad occuparci interamente di e ad assisterlo in tutti gli atti della Per_1
vita quotidiana. Comunicano con lui attraverso alcune parole chiave in quanto ci Per_1
sente. ha crisi epilettiche quotidiane”. Per_1
Ritenuto soddisfatto il requisito della limitata, in modo definitivo, capacità del soggetto debole deve tuttavia operarsi l'ulteriore valutazione (al fine della dichiarazione della richiesta interdizione) della necessità di una “adeguata protezione” che legittimi il giudice all'adozione di siffatta massima misura ablativa.
Orbene, nel caso di specie, sebbene sia affetto da una grave patologia che ex se Per_1
legittimerebbe la pronuncia di interdizione -come dimostrato dalla documentazione medica prodotta e dall'esame diretto dell'interdicendo- non risulta tuttavia essere titolare di un patrimonio di notevole consistenza o di complessa gestione -atteso che percepisce esclusivamente l'indennità di accompagnamento dell'importo di €. 1.200,00 mensili-; risiede con la madre e la sorella in Forlì, nella casa di famiglia di Via Alessandro Manzoni
49 ed è dunque circondato dall'affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di contrasti.
In conclusione, alla luce della nuova disciplina delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la domanda di di Parte_1
interdizione del figlio maggiorenne deve essere rigettata potendosi ritenere adeguatamente tutelate e soddisfatte le attuali esigenze di vita e di salute dell'interdicendo con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza.
A mente del novellato art. 418 c.c. ultimo comma: “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”. Pertanto, respinta l'istanza di interdizione e opportunamente considerato che la tutela di
[...]
può essere realizzata applicando lo strumento di tutela Persona_1
alternativo della amministrazione di sostegno (cfr. l'art. 418, 3° co., c.c.), va disposta la trasmissione di copia degli atti al giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti di competenza, senza che sia necessario adottare provvedimenti urgenti non essendo stata evidenziata nel ricorso alcuna situazione che richieda un intervento immediato.
Nulla sulle spese processuali, stante la natura e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe avente ad oggetto domanda di interdizione di Persona_1 proposta con ricorso depositato il 24/06/2024, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda di interdizione nei confronti di;
Persona_1
- DISPONE la trasmissione di copia degli atti al Giudice tutelare in sede per quanto di competenza;
- NULLA sulle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella Camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel est.
d.ssa Alessandra Medi