CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 7468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7468 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7473/2019 R.G. proposto da: IORI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio dell’avvocato TOCCI ANTONIO ([...]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ex lege la rappresenta e difende. -resistente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 7468 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 15/03/2023 2 di 11 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5594/2018 depositata il 08/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ANNA IA SO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La controversia è relativa all’avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate Territorio - Ufficio Provinciale di Roma 1, aveva rettificato la rendita immobiliare proposta da TT IO nella dichiarazione DOCFA dal medesimo presentata il 4/9/2014, relativamente ad immobile sito in Genzano (RM), Via Riccardo Lombardi n.3, oggetto di lavori di ristrutturazione. La CTR del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo correttamente motivato l'avviso di attribuzione della rendita catastale, in quanto basato sui dati catastali indicati nella denuncia DOCFA presentata dalla società contribuente, sulla stima diretta eseguita dall’Ufficio, atto conosciuto e comunque facilmente conoscibile dal contribuente, essendo inserito in un procedimento a struttura fortemente partecipata, e sui valori rilevati per immobili con analoghe caratteristiche siti nel Comune di ubicazione del bene. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui non replica l'intimata Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 11 Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 53, 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR obliterato la circostanza, risultante documentalmente, che l’atto di appello notificato risultava assolutamente non conferente alla fattispecie oggetto di causa atteso che allegati con i messaggi PEC spediti al difensore e domiciliatario, dott. Giorgio Maielli, erano stati recapitati, in formato file (pdf.p7m), documenti riferibili ad atto di gravame riguardante altra causa, definita con sentenza n. 13107/2017 della Commissione tributari provinciale di Roma, intentata da diverso contribuente. Deduce, altresì, che erroneamente la CTR ha presupposto sufficiente che l’atto di appello depositato con il fascicolo telematico formato dall’appellate Agenzia delle entrate fosse quello effettivamente conferente al giudizio, stante anche l’inesistenza della relativa notificazione. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 53, comma2, 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, 24 e 111 Cost., per non avere la CTR rilevato e dichiarato l’inammissibilità dell’appello per palese difformità tra l’originale notificato e la copia depositata ai fini della costituzione in giudizio, essendo la parte appellata nell’impossibilità di venire a conoscenza dei motivi di gravame e di difendersi. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 e 3, l. n. 241 del 1990, per avere la CTR ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di classamento e determinazione della maggiore rendita catastale pur in mancanza di allegazione della stima diretta compiuta dall’Ufficio, neppure riprodotta nell’atto nel suo contenuto essenziale, 4 di 11 essendosi fatto uso anche di metodologie comparative senza alcuna indicazione di elementi identificativi. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che la relazione tecnica erariale si limitava a riferire di precedenti determinazioni estimative di immobili asseritamente aventi caratteristiche analoghe assunte, in sede di stima diretta, a comparazione. Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ., 111 cost., per motivazione perplessa e meramente apparente in quanto basata su dati assolutamente contraddittori che non esplicitano l’iter seguito dal giudicante circa la ritenuta congruità della stima erariale. Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ., 111 cost., per avere la CTR basato la ritenuta congruità della stima erariale su elementi del tutto avulsi dalla fattispecie concreta, stante il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, ad immobili siti nel diverso Comune di Roma. Con il settimo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che l’unità immobiliare in contestazione è ubicata a Genzano e che anche gli immobili da assumere in comparazione devono avere elementi di <> e, quindi essere ubicati <>. 5 di 11 Con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 36, comma 1, 37, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, 28, 30, d.P.R. n. 1142 del 1949, 1, comma 244, l. n. 190 del 2014, sostenendo che la CTR non aveva dato rilievo alla circostanza che l'Ufficio aveva determinato la rendita catastale mediante metodologie comparative e sulla base di valori di mercato riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona ma, in realtà, ubicati in un Comune affatto diverso da quello dell’unità immobiliare oggetto di causa. Le prime due censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, non sono fondate. Occorre evidenziare subito che il ricorso in appello dell'Amministrazione finanziaria è stato redatto e notificato in forma digitale e che la notifica è stata effettuata a mezzo PEC presso il dott. Giorgio Maielli, domiciliatario del contribuente. Quindi l'Agenzia delle Entrate ha depositato nel fascicolo processuale ì documenti digitali riportanti il ricorso e l'attestazione di consegna, sempre mediante modalità telematica, per cui neppure ricorre l'ipotesi che il notificante abbia estratto una copia analogica dell'originale telematico ed abbia depositato tale copia in atti. Lo stesso ricorrente riferisce, del resto, che il ricorso contenuto nel fascicolo telematico è l’atto che correttamente riguarda la controversia oggetto di causa e che l’allora appellato si era costituito in giudizio <<richiedendo la conferma della sentenza impugnata>> (v. “svolgimento in fatto” della sentenza n. 5594/I/18 della CTR del Lazio). Questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 981/2023) che il deposito telematico di un documento telematico, secondo le previsioni dell'ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce trattandosi di atto nativo digitale che ove sia prodotto in giudizio in tale forma, 6 di 11 mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, non pone, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, alcun problema di conformità dell'atto così depositato all'originale dal momento che lo stesso non viene prodotto in "copia" bensì in originale. Pertanto, del tutto correttamente la CTR ha escluso la inammissibilità del ricorso in appello atteso che le cause d’inammissibilità dell’atto processuale vanno intese restrittivamente e non ricorre neppure la prospettata ipotesi di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado (documento nativo digitale) eseguita al difensore domiciliatario di controparte, non solo perché, come già detto, il difensore dell'Amministrazione finanziaria non avrebbe dovuto attestare l'autenticità del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, tutti prodotti in forma digitale, ma anche perché non risulta integrata un'ipotesi di inesistenza né alcuna compromissione del diritto di difesa di parte appellata è configurabile, avuto riguardo al fatto che la stessa si è costituita nel giudizio <<chiedendo la conferma della sentenza impugnata>> e, dunque, che è stato raggiunto il risultato della conoscenza dell'atto e, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., il conseguimento dello scopo proprio dell'atto medesimo (Cass. Sez. Un., n. 7665/2016). La terza e la quarta censura non sono fondate. Il ricorrente, a torto, si duole del fatto che la CRT del Lazio abbia ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento catastale, considerato che la decisione impugnata è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<in tema di classamento immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 75, e d.m. 19 aprile 1994, 701 (cosiddetta docfa), ed in base ad una stima diretta 7 11 eseguita dall'ufficio, l'obbligo motivazione dell'avviso dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi elementi che, ragione struttura fortemente partecipativa stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, quale, quindi, raffronto quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni classificazione tutelarsi ricorso alle commissioni tributarie.>> (tra le altre, Cass. n. 2268/2014). Ancora, nella sentenza n. 23237/2014 la Corte ha precisato che <<l'obbligo di motivazione dell'avviso classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio l'eventuale discrasia tra rendita proposta derivi da una valutazione tecnica sul valore economico beni classati, mentre, in caso contrario, dovrà essere più approfondita specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto difesa delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso>>. Nella fattispecie in esame l’avviso impugnato, che parte ricorrente ha avuto cura di riprodurre in ossequio al principio di autosufficienza del motivo d’impugnazione, non solo contiene la descrizione dell’unità immobiliare, <<trattasi di ristorante della catena burger king, si rettifica il valore (proposto con la docfa) valori utilizzati dall’ufficio per unità immobiliari similari presenti nella zona>>, ma riporta chiaramente il criterio estimativo applicato per determinare la rendita catastale nonché l’epoca censuaria di riferimento (1988/98), né la stima diretta (che trova applicazione per gli immobili classificati nel gruppo catastale D) risulta concretamente incentrata su “elementi di fatto” differenti da 8 di 11 quelli proposti dal contribuente ma piuttosto frutto di una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico del bene. La relazione tecnica, della quale si lamenta l’omessa allegazione da parte dell’Uffici, costituisce, altresì, <<un atto conosciuto e comunque prontamente facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso classamento non si traduce difetto motivazione>> (Cass. n. 17971/2018). Non appare superfluo sottolineare che va tenuto distinto il profilo afferente la validità formale dell’atto (al quale si riferisce il rispetto dell’obbligo di motivazione), dal profilo, logicamente ulteriore e certamente di natura meritale, afferente la correttezza della stima, avuto riguardo al valore venale di mercato di un determinato immobile ed alla effettiva significanza parametrica degli <<immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche>> considerati dall’Ufficio sulla scorta di <>. Ne discende che qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo, a seguito della procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come appunto avviene per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima integra essa stessa il presupposto motivazionale dell'avviso di classamento e, nel contempo, esprime un giudizio sul valore economico dei beni classati (di natura eminentemente tecnica) in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cass. n. 17971/2018 cit.). Le censura veicolate dal quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso, anch’esse scrutinabili congiuntamente per ragioni 9 di 11 di connessione, meritano accoglimento nei termini di seguito precisati. Il ricorrente, in buona sostanza, lamenta che la rendita catastale proposta, pari ad euro 8.036, non si discostava da quella calcolata sulla base della “metodologia del costo” di cui alla Circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio, essendo il costo di riproduzione pari ad euro 7.428, ed ancora che la CTR, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, non aveva preso in alcuna considerazione la <<consulenza tecnica di parte asseverata mediante giuramento (…) dall’arch. claudia bernoni>>, che la stessa parte ricorrente ha avuto cura di riprodurre, sia pure sinteticamente, in ossequio al principio di autosufficienza del motivo d’impugnazione. E’ principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 3104/2021) quello secondo cui <<nella stessa zona>>. Nel caso di specie, il giudice di appello non si è conformato alla decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva dato rilievo alla mancata presa di posizione dell’Agenzia delle entrate ai <<rilievi tecnici addotti dal consulente di parte per corroborare la stima operata contribuente>>, e tanto a fronte di una rendita catastale attribuita <<superiore di più del doppio (rispetto) a quella proposta>>, ma si è limitato apoditticamente ad osservare <<che l’ufficio (…) ha fatto 10 di 11 riferimento ad analoghi immobili siti nel comune roma, ove è ubicato l’immobile>>. L’Amministrazione finanziaria si pone, dinanzi al giudice tributario, sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima di un immobile redatta dall'Ufficio tecnico erariale, o da altro organo tecnico dell'Amministrazione, come quella prodotta agli atti di causa, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto (Cass. n. 9357/2015). E’ altrettanto indiscutibile, poi, che anche una perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, il quale può elevarla a fondamento della decisione, per cui è sempre necessario che il giudicante spieghi le ragioni per le quali ritiene corretta, o non corretta, o soltanto non convincente, tale perizia, e nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non consente di ricostruire, avuto riguardo alle puntuali contestazioni dello IO, anche con riferimento alla diversità dei <> comparati, avendo il giudice di appello acriticamente fatto proprie le conclusioni dell’Ufficio, senza alcun cenno alla eventuale documentazione che le supporta. In conclusione, la sentenza impugnata merita di essere cassata con rinvio alla Corte di ST di II Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché vengano emendate le rilevate carenze della decisione ed altresì regolamentate le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di 11 di 11 ST Tributaria di II Grado del Lazio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 marzo
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di 11 di 11 ST Tributaria di II Grado del Lazio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 marzo