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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 761/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 4637/2021, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
1 TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di , nato a [...] Parte_5 Persona_1
(CE), il 21.12.1955 e deceduto in Santa Maria Capua Vetere il 3.3.2024, rappresentato e difeso, giusto mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Concetta di Gennaro, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Vicinale S. Maria del Pianto Torre Tre E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. I. De Benedictis ed elettivamente domiciliato come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.2.2023, il de cuius , premesso di Persona_1 essere percettore dal marzo 2020 della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento che gli veniva revocata a seguito di visita di revisione del 16.03.2021, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 4637/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Nelle more del giudizio, in data 3.3.2024, il ricorrente decedeva e si costituivano in prosecuzione gli eredi reiterando le medesime richieste già formulate dalla de cuius (cfr. atto di intervento volontario). Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, ritenuta l'opportunità di rinnovare la ctu, in data odierna, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.12.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 16.1.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 6.2.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non
2 commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che la ctu della fase di atp non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui era affetto il de cuius, pienamente documentate, sottostimandole ed escludendo la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio all'indennità di accompagnamento senza somministrare alcun test. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha rinnovato le operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un diverso ctu. Il consulente, svolta la perizia sugli atti non avendo potuto sottoporre il de cuius a visita medica a causa del decesso, sulla base della documentazione allegata ha ritenuto che il fosse affetto da “Ca neuroendocrino polmonare sottoposto a RT ed in attuale follow-up Per_1 negativo;
pregressa resezione epatica parziale per epatocarcinoma moderatamente differenziato;
pregressa TURV per K vescicale;
cardiopatia ipertensiva;
diabete mellito tipo II” (cfr. relazione peritale), concludendo che tali patologie “oltre a determinare una totale e permanente invalidità, abbia contestualmente cagionato una impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente a partire dal mese di Agosto del 2023”. In relazione alla decorrenza ha precisato: “La certificazione in atti non permette di confutare i giudizi medico-legali espressi in precedenza sia dalla Commissione che dall'ausiliario CP_1 del Giudice in sede di ATP;
la visita peritale sarebbe stata indispensabile al fine di una accurata valutazione del ricorrente ai giorni nostri ed anche al fine di una richiesta di approfondimento specialistico (anche per nuova valutazione del;
non essendo più possibile procedere in tale senso, rimane la Per_2 sola possibilità di ipotizzare le condizioni cliniche del de cuius laddove chi ci ha preceduto ha avuto contezza di persona di tali condizioni. La citata documentazione permette di affermare che a Gennaio del 2023 (visita oncologica del 12/01/23) tale indice era del 50%; tale dato esclude senza ombra di dubbio la sussistenza, in tale epoca, delle motivazioni medico-legali per concedere il beneficio della indennità di accompagnamento. A tal punto la citata ipotesi sull'andamento dell'estrinsecazione clinica della patologia nei mesi successivi alla visita oncologica (mancando agli atti ulteriore certificazione clinica): la patologia è andata gradatamente peggiorando tanto da determinare dopo circa 14 mesi dalla visita oncologica l'exitus; è a tal punto verosimile pensare che a partire da un periodo intermedio (Agosto 2023) tra i due elementi in nostro possesso (visita oncologica del 12/01/23 e il decesso avvenuto in data 03/03/24) si sia verificata la condizione clinica che, nel cagionare l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, abbia determinato i presupposti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento” Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
3 Le contestazioni proposte da parte ricorrente e ribadite anche all'odierna udienza, pur essendo puntuali, appaiono tuttavia inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che – sottolineando ancora una volta di aver potuto purtroppo basare le proprie conclusioni sull'esame della sola documentazione agli atti - ha risposto alle osservazioni rese in modo puntuale, ben argomentando che il beneficio – inizialmente riconosciuto – sia stato poi revocato in seguito ad un miglioramento delle condizioni cliniche, sia pure per un determinato lasso di tempo, dovuto alla somministrazione della terapia che ha determinato dei benefici certamente sino al gennaio 2023 quando l'oncologo attestava un per poi evidentemente riaggravarsi Persona_3 successivamente fino a determinarne il decesso. Infatti il ctu ha ulteriormente precisato che dall'analisi della documentazione agli atti emerge che – dopo il riconoscimento del beneficio da parte dell' nel 2020 dovuto al CP_1 momento “acuto” della malattia, in cui il ricorrente era stato sottoposto a trattamenti curativi altamente compromettenti la sua autonomia - il quadro clinico subiva un
“miglioramento” dovuto alla somministrazione della terapia sia pur per “ farlo migliorare… per un lasso di tempo… che ha GIUSTIFICATO, in sede di revisione e nelle epoche ad essa successive, il solo riconoscimento dello stato inabilitante ma non del beneficio dell'accompagnamento, la obiettività attestata dal CTU in sede di ATP che, in data 03/08/22, certificava buone condizioni cliniche con normale ed autonoma deambulazione e normotono-trofismo della muscolatura, segno di uso costante e quotidiano della stessa e, ancora, l'attestazione dell'oncologo che a Gennaio 2023, nel certificare un Karnofsky 50%, confermava l'insussistenza delle motivazioni medico-legali per la concessione del citato beneficio”. Ha poi richiamato le osservazioni già evidenziate secondo cui “La citata documentazione permette di affermare che a Gennaio del 2023 (visita oncologica del 12/01/23) tale indice era del 50%; tale dato esclude senza ombra di dubbio la sussistenza, in tale epoca, delle motivazioni medico-legali per concedere il beneficio della indennità di accompagnamento. A tal punto la citata ipotesi sull'andamento dell'estrinsecazione clinica della patologia nei mesi successivi alla visita oncologica (mancando agli atti ulteriore certificazione clinica): la patologia è andata gradatamente peggiorando tanto da determinare dopo circa 14 mesi dalla visita oncologica l'exitus; è a tal punto verosimile pensare che a partire da un periodo intermedio (Agosto 2023) tra i due elementi in nostro possesso (visita oncologica del 12/01/23 e il decesso avvenuto in data 03/03/24) si sia verificata la condizione clinica che, nel cagionare l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, abbia determinato i presupposti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento” concludendo e ribadendo che in assenza di ulteriore documentazione, il beneficio può essere retrodatato all'agosto 2023. In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, era bisognevole di assistenza continua non essendo in Persona_1 grado di compiere gli atti quotidiani della vita dall'agosto 2023 sino all'exitus (03.03.2024).
4 Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto che il requisito sanitario è maturato successivamente alla proposizione del ricorso in opposizione, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, il de cuius Per_1
bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti
[...] quotidiani della vita dall'agosto 2023 al 03.03.2024; b) dichiara le spese di lite compensate;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di , nato a [...] Parte_5 Persona_1
(CE), il 21.12.1955 e deceduto in Santa Maria Capua Vetere il 3.3.2024, rappresentato e difeso, giusto mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Concetta di Gennaro, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Vicinale S. Maria del Pianto Torre Tre E
in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. I. De Benedictis ed elettivamente domiciliato come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.2.2023, il de cuius , premesso di Persona_1 essere percettore dal marzo 2020 della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento che gli veniva revocata a seguito di visita di revisione del 16.03.2021, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 4637/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Nelle more del giudizio, in data 3.3.2024, il ricorrente decedeva e si costituivano in prosecuzione gli eredi reiterando le medesime richieste già formulate dalla de cuius (cfr. atto di intervento volontario). Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, ritenuta l'opportunità di rinnovare la ctu, in data odierna, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.12.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 16.1.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 6.2.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non
2 commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che la ctu della fase di atp non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui era affetto il de cuius, pienamente documentate, sottostimandole ed escludendo la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio all'indennità di accompagnamento senza somministrare alcun test. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha rinnovato le operazioni peritali mediante conferimento dell'incarico ad un diverso ctu. Il consulente, svolta la perizia sugli atti non avendo potuto sottoporre il de cuius a visita medica a causa del decesso, sulla base della documentazione allegata ha ritenuto che il fosse affetto da “Ca neuroendocrino polmonare sottoposto a RT ed in attuale follow-up Per_1 negativo;
pregressa resezione epatica parziale per epatocarcinoma moderatamente differenziato;
pregressa TURV per K vescicale;
cardiopatia ipertensiva;
diabete mellito tipo II” (cfr. relazione peritale), concludendo che tali patologie “oltre a determinare una totale e permanente invalidità, abbia contestualmente cagionato una impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente a partire dal mese di Agosto del 2023”. In relazione alla decorrenza ha precisato: “La certificazione in atti non permette di confutare i giudizi medico-legali espressi in precedenza sia dalla Commissione che dall'ausiliario CP_1 del Giudice in sede di ATP;
la visita peritale sarebbe stata indispensabile al fine di una accurata valutazione del ricorrente ai giorni nostri ed anche al fine di una richiesta di approfondimento specialistico (anche per nuova valutazione del;
non essendo più possibile procedere in tale senso, rimane la Per_2 sola possibilità di ipotizzare le condizioni cliniche del de cuius laddove chi ci ha preceduto ha avuto contezza di persona di tali condizioni. La citata documentazione permette di affermare che a Gennaio del 2023 (visita oncologica del 12/01/23) tale indice era del 50%; tale dato esclude senza ombra di dubbio la sussistenza, in tale epoca, delle motivazioni medico-legali per concedere il beneficio della indennità di accompagnamento. A tal punto la citata ipotesi sull'andamento dell'estrinsecazione clinica della patologia nei mesi successivi alla visita oncologica (mancando agli atti ulteriore certificazione clinica): la patologia è andata gradatamente peggiorando tanto da determinare dopo circa 14 mesi dalla visita oncologica l'exitus; è a tal punto verosimile pensare che a partire da un periodo intermedio (Agosto 2023) tra i due elementi in nostro possesso (visita oncologica del 12/01/23 e il decesso avvenuto in data 03/03/24) si sia verificata la condizione clinica che, nel cagionare l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, abbia determinato i presupposti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento” Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
3 Le contestazioni proposte da parte ricorrente e ribadite anche all'odierna udienza, pur essendo puntuali, appaiono tuttavia inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che – sottolineando ancora una volta di aver potuto purtroppo basare le proprie conclusioni sull'esame della sola documentazione agli atti - ha risposto alle osservazioni rese in modo puntuale, ben argomentando che il beneficio – inizialmente riconosciuto – sia stato poi revocato in seguito ad un miglioramento delle condizioni cliniche, sia pure per un determinato lasso di tempo, dovuto alla somministrazione della terapia che ha determinato dei benefici certamente sino al gennaio 2023 quando l'oncologo attestava un per poi evidentemente riaggravarsi Persona_3 successivamente fino a determinarne il decesso. Infatti il ctu ha ulteriormente precisato che dall'analisi della documentazione agli atti emerge che – dopo il riconoscimento del beneficio da parte dell' nel 2020 dovuto al CP_1 momento “acuto” della malattia, in cui il ricorrente era stato sottoposto a trattamenti curativi altamente compromettenti la sua autonomia - il quadro clinico subiva un
“miglioramento” dovuto alla somministrazione della terapia sia pur per “ farlo migliorare… per un lasso di tempo… che ha GIUSTIFICATO, in sede di revisione e nelle epoche ad essa successive, il solo riconoscimento dello stato inabilitante ma non del beneficio dell'accompagnamento, la obiettività attestata dal CTU in sede di ATP che, in data 03/08/22, certificava buone condizioni cliniche con normale ed autonoma deambulazione e normotono-trofismo della muscolatura, segno di uso costante e quotidiano della stessa e, ancora, l'attestazione dell'oncologo che a Gennaio 2023, nel certificare un Karnofsky 50%, confermava l'insussistenza delle motivazioni medico-legali per la concessione del citato beneficio”. Ha poi richiamato le osservazioni già evidenziate secondo cui “La citata documentazione permette di affermare che a Gennaio del 2023 (visita oncologica del 12/01/23) tale indice era del 50%; tale dato esclude senza ombra di dubbio la sussistenza, in tale epoca, delle motivazioni medico-legali per concedere il beneficio della indennità di accompagnamento. A tal punto la citata ipotesi sull'andamento dell'estrinsecazione clinica della patologia nei mesi successivi alla visita oncologica (mancando agli atti ulteriore certificazione clinica): la patologia è andata gradatamente peggiorando tanto da determinare dopo circa 14 mesi dalla visita oncologica l'exitus; è a tal punto verosimile pensare che a partire da un periodo intermedio (Agosto 2023) tra i due elementi in nostro possesso (visita oncologica del 12/01/23 e il decesso avvenuto in data 03/03/24) si sia verificata la condizione clinica che, nel cagionare l'impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, abbia determinato i presupposti per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento” concludendo e ribadendo che in assenza di ulteriore documentazione, il beneficio può essere retrodatato all'agosto 2023. In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, era bisognevole di assistenza continua non essendo in Persona_1 grado di compiere gli atti quotidiani della vita dall'agosto 2023 sino all'exitus (03.03.2024).
4 Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto che il requisito sanitario è maturato successivamente alla proposizione del ricorso in opposizione, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, il de cuius Per_1
bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti
[...] quotidiani della vita dall'agosto 2023 al 03.03.2024; b) dichiara le spese di lite compensate;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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