Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 544/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5693/2019 del 24 dicembre 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Tenente Ingrao Giovanni n. 2, nonché elettiva-
[...]
mente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Giovanni Apolloni che lo rappre-
senta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: - P.I.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in viale Europa n. 190,
elettivamente domiciliata presso la propria Area Legale Territoriale Sud2 di
Palermo nonché rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Motta per mandato conferito con atto notarile
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle Controparte_1
obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto ed aventi ad oggetto le spedi-
zioni Quick Pack Europe dei giorni 24 febbraio 2016, 26 febbraio 2016 e 18
marzo 2016, mai consegnate ai destinatari né restituite al mittente-appellante;
per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 5693/2019 e, con-
seguentemente, condannare , in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore, a risarcire all'ing. la somma di Parte_1
€9.500,00, pari all'importo complessivo assicurato dei tre plichi, o alla diversa somma che risulterà di giustizia, comunque non inferiore ad €8.000,00 corri-
spondente al valore commerciale dei francobolli “Gronchi rosa” per come emerge dalla quotazione risultante dalle riviste specializzate già in atti, oltre agli accessori di legge dalla data delle singole spedizioni al saldo effettivo;
infine, condannare , in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro tempore, altresì, al pagamento delle spese di entrambi i gradi giudizio da distrarre ex art. 93 Cpc allo scrivente procuratore che le ha anticipate.
Per l'appellata
Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di civile di
Palermo, con integrale rigetto delle domande del primo grado del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giu-
dizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 5693/2019 del 24 dicembre 2019, il Tribunale di
Palermo ha respinto la domanda di , che aveva chiesto la Parte_1
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2 condanna di a risarcirgli il danno, per complessivi €9.500,00, Controparte_1
conseguente al mancato recapito di tre plichi contenenti francobolli da colle-
zione.
A fondamento della decisione, l'adìto giudice ha affermato:
- che non potessero «dirsi acquisiti elementi sufficienti a far ritenere che il sig. [avesse] inserito, nei plichi spediti per il tramite di Pt_1 Controparte_1
i francobolli del valore per il quale ha chiesto il risarcimento;
[...]
- che non sussistessero «elementi sufficienti per potere assumere che il sig. [avesse] reclamato il mancato recapito tempestivamente, e quindi Pt_1
entro i termini di cui alle condizioni generali di cui al servizio Quick Pack Eu-
rope».
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' dal Pt_1
canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 14 febbraio 2025 sono stati concessi termini di trentacinque giorni e di altri venti giorni per il deposito,
rispettivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. L'odierno appellante affida l'impugnazione a due snodi, corrispon-
denti ai due profili motivazionali che hanno indotto il Tribunale a respingere la richiesta di risarcimento:
- nel primo si sofferma sulle ragioni della tempestività e della corret-
tezza delle modalità con cui erano stati avanzati i reclami (pagg.
5-8 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio);
- nel secondo deduce che «il vettore appellato mai [aveva] contestato la circostanza che i plichi contenessero, tra l'altro, dei francobolli di valore» (pag.
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3 8 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio).
2.1. Orbene, a prescindere dall'approfondimento della prima questione,
si osserva che la seconda va respinta, con il conseguente rigetto dell'intero gra-
vame.
2.2. Sul punto relativo al contenuto dei plichi, il Tribunale ha così mo-
tivato: «Quanto all'assunto inserimento nei plichi dei francobolli di valore vi è
soltanto quanto riferito dallo stesso al momento della spedizione, ma Pt_1
smentito dal documento trasmesso dall'agenzia delle dogane (doc.1 della me-
moria di parte convenuta), dal quale è risultato che all'interno di uno dei plichi
oggetto del presente, contrariamente a quanto indicato nella ricevuta di invio
sono stati rinvenuti soltanto “due dolci panettoni, come dichiarati dal cliente”».
2.2.1. L'appellante afferma che, invece, non aveva negato CP_1
che i plichi contenessero anche francobolli di valore, giacché – così deduce –
detta società avendo piuttosto sostenuto «che trattavasi di oggetti la cui spedi-
zione non sarebbe stata consentita».
2.2.2. Tale deduzione è infondata.
Invero, già al momento di costituirsi in giudizio in primo grado,
[...]
eccepì, fra l'altro, che «la domanda risarcitoria formulata dall'attore CP_1
risulta[va] solo labialmente dedotta e non provata», e ciò perché – così si legge a pag. 7 della comparsa di risposta della stessa società – «il sig. non Pt_1
[aveva] mai prodotto alcuna fattura o documentazione comprovante il valore della merce inserita [nel] plico, non potendosi certo reputare documentazione a tal uopo idonea le copie di francobolli prodotti nel fascicolo di controparte (trat-
tasi di immagini agevolmente reperibili nei siti internet)».
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4 Dunque, l'odierna appellata, convenuta in primo grado, nel contestare che fosse stato dimostrato il valore dei beni spediti, aveva implicitamente (ma inequivocabilmente) contestato (anche) che l' avesse spedito Pt_1 Pt_2
chi rosa” (trattandosi di prodotti notoriamente di alto valore).
2.3. Né questa Corte si esime dall'evidenziare alcune circostanze ano-
male della vicenda in esame.
2.3.1. La prima: come già esposto, il primo giudice ha osservato che l'affermato inserimento, nei plichi, di alcuni francobolli di valore era stato
«smentito dal documento trasmesso dall'Agenzia delle Dogane (doc.1 della memoria di parte convenuta), dal quale [era] risultato che all'interno di uno dei plichi oggetto del presente, contrariamente a quanto indicato nella ricevuta di invio [erano] stati rinvenuti soltanto “due dolci panettoni, come dichiarati dal
cliente”».
A fronte di tale rilievo, l'appellante si limita a sostenere che esso «altro non significa che tutto il resto, e i francobolli per primi, [erano] stati trafugati»:
circostanza, quest'ultima, solo dedotta ma non provata in alcun modo (non ri-
sulta che sia stato aperto un procedimento, almeno contro ignoti, a seguito di denuncia penale contro possibili autori del reato), sicché questa Corte non può
non ritenere come vero il fatto che in almeno uno dei pacchi non erano stati inseriti francobolli;
il che rende inevitabilmente non credibile l'affermato inse-
rimento di francobolli di valore negli altri due pacchi.
2.3.2. La seconda: nel primo grado di questo giudizio l'appellante ha prodotto tre documenti a firma di tale il quale dichiarava di ven- Persona_1
dere all'odierno appellante, nelle tre diverse date indicate in quei documenti,
ogni volta quattro francobolli “Gronchi rosa”. E tuttavia, a parte il fatto che
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5 quei documenti non hanno data certa (sicché non può affermarsi che gli stessi siano stati redatti prima delle spedizioni), va evidenziato che a ciascuno di que-
gli atti era sempre allegata una copia dei documenti di colui che si dichiarava venditore, ma mai dei francobolli (nel totale di dodici) che venivano asserita-
mente venduti.
2.3.3. La terza: appare singolare la circostanza che l'appellante non ab-
bia prodotto copia dei documenti (assegni e/o bonifici bancari) con cui avrebbe pagato ogni singolo acquisto, ossia 3.500,00 euro ciascuno (per un totale di
10.500,00), essendo lecito ritenere che qualunque venditore avveduto effettui il pagamento di quei rilevanti importi mediante strumenti che gli consentano di precostituirsi la prova dell'avvenuto adempimento in caso di contestazione dell'alienante (peraltro, in quelle dichiarazioni si parla di «prezzo pattuito», ma non anche di somme versate né delle relative modalità delle dationes).
2.3.4. Infine – riprendendosi un argomento esposto da a CP_1
pag. 5 della propria comparsa di costituzione in questo grado) –, non può non sottolinearsi che appare francamente implausibile ipotizzare che l'appellante possa aver continuato a rivolgersi allo stesso spedizioniere per inviare oggetti di valore ancora il 18 marzo 2016, sebbene le due precedenti di oltre venti giorni prima (del 24 e del 26 febbraio) non fossero pervenute al destinatario nei tempi indicati nelle condizioni generali del servizio de quo, ossia entro «3-5 giorni più quello di spedizione» (così pag. 5 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio).
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
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6 4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellante al rim-
borso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, te-
nuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presup-
posti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Palermo n. 5693/2019 del 24 dicembre 2019, respinge il gravame;
condanna al rimborso, all'appellata, delle spese di Parte_1
questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €3.966,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente im-
pugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 16 aprile 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
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7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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