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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 136/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
TI (GO) in via Nazionale n. 10 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mazza attrice contro
) nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
TI (GO) in via Primo Maggio, n. 8 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Mosetti e dall'avv.
Alfonsodavide D'Angelo convenuto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“NEL MERITO, in via principale:
1. Accertare e dichiarare che il convenuto non è titolare del diritto di servitù di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo, passaggio di reti e di collegamenti per impiantistiche interrate sul punto del fondo dominante sub p.c.n. 750/10 ove attualmente insistono i cavi elettrici e/o telefonici e/o di differente specie dello stesso e, per l'effetto, condannarlo alla rimozione di detti cavi e/o al loro spostamento all'interno della porzione di fondo a ciò specificamente destinata siccome riportata nel piano tavolare di servitù sub G.T. 1351/2014, oltre al ripristino dello stato dei luoghi allo status quo ante ed al risarcimento del danno nella misura che il giudice riterrà equa e/o di giustizia;
2. Accertare e dichiarare che la siepe di lauroceraso insistente sul confine tra la proprietà della signora e quella del sig. Pt_1
è stata piantumata in violazione delle distanze previste dall'art. 892 co. 2 c.c., ossia ad una distanza inferiore a quella CP_1
pagina 1 di 8 di un metro dal confine e, per l'effetto, condannare il convenuto alla rimozione di tale siepe, oltre al CP_1 risarcimento del danno nella misura che il giudice riterrà equa e/o di giustizia.
NEL MERITO, in via subordinata:
Accertare che la siepe di cui è causa, per la sua attuale altezza e carenza di potatura ha pregiudicato e pregiudica tutt'ora il fondo dell'attrice siccome ne limita il passaggio di aria, luce e soleggiamento e, per l'effetto, condannare il convenuto alla riduzione di detta siepe nei limiti di sagoma confacenti al diritto, oltre al risarcimento del danno nella misura che il Giudice riterrà equa e/o di giustizia.
In ogni caso, spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.”
Per i convenuti costituiti:
“In via principale nel merito:
Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice per le ragioni di cui in narrativa.
Condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. 3 c. al pagamento, a favore del sig. di una somma equitativamente Pt_1 CP_1 determinata.
In ogni caso spese di causa interamente rifuse.
In via istruttoria:
Come da memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3.
Non avendo il CTU ottemperato ai propri obblighi previsti per legge:
- Si chiede, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., di provvedere alla rinnovazione delle indagini quantomeno del secondo quesito formulato dal Tribunale atteso che il Consulente non solo non ha fornito risposte alle osservazioni di parte resistente (meglio indicate, e qui da intendersi integralmente richiamate, nelle note scritte di udienza dd. 20.02.2024) ma non ha neppure ottemperato alla richiesta del Giudice.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di essere nuda proprietaria Parte_1 dell'immobile identificato con la P.T. 2099 c.t. 1 del Comune Catastale di SA, NZ TI (GO),
p.c.n. 750/10 in forza di contratto di donazione dd. 29/10/2014 Not. Rep. 13515 concluso Persona_1 con il di lei marito , contratto con il quale veniva altresì costituito il diritto di usufrutto in Controparte_2 capo a , ossia la di lei madre (doc. 1 parte attrice). CP_3
Confinanti con la p.c.n. 750/10 vi sono le p.c.n. 750/11 e 750/9 di proprietà di convenuto. CP_1
A peso dell'immobile di proprietà dell'attrice è tavolarmente iscritto, sempre in forza del medesimo contratto dd. 29/10/2014, il diritto di servitù, come meglio descritto nel piano tavolare di servitù sub G.N.
1351/2014 (doc. 2 parte attrice), il quale prevede il “passaggio a piedi e con qualunque mezzo nonché di passaggio di reti e di collegamenti per impiantistiche interrate” in favore del fondo di cui alla p.c.n. 750/11 (PT. 1062) di proprietà del convenuto (doc. 3) e a peso delle p.c 750/10 e 750/9. CP_1
pagina 2 di 8 La medesima servitù risulta altresì riportata nel contratto di permuta dd. 31/10/2014 intervenuto tra e in forza del quale quest'ultimo è divenuto proprietario delle p.c.n. Controparte_2 CP_1
750/08, 750/9 e 750/11 del comune di SA NZ TI.
L'attrice lamenta che il convenuto avrebbe installato sul fondo servente di proprietà dell'attrice dei cavi interrati per l'alimentazione elettrica ad esclusivo uso proprio su una porzione di fondo diversa da quella gravata dalla servitù di passaggio risultante nei vari atti.
Il convenuto avrebbe altresì piantumato in prossimità del confine tra la sua proprietà e quella dell'attrice, ossia tra le p.c. 750/10 e 750/11, una siepe di lauroceraso ad una distanza di circa 50 cm dalla recinzione di confine in rete metallica, siepe che ha un'altezza ben superiore a 3 metri, in violazione dell'art. 892 co. 2 c.c. applicabile al caso di specie.
La siepe non rispetta le distanze previste dalla legge, è mantenuta a un'altezza superiore a quella consentita e così crea un danno alla proprietà dell'attrice in termini di diminuzione di luce, aria, soleggiamento.
L'attrice formulava pertanto domanda volte a ottenere l'accertamento che il convenuto non è titolare di una servitù di passaggio sul suo fondo con le modalità concretamente esercitate, chiedendo la condanna al ripristino dello stato di diritto, che la siepe non rispetta le distanze e le altezze legali, chiedendo così il ripristino dello stato di diritto anche con riguardo alla siepe, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva contestando la ricostruzione avversaria. CP_1 riferiva di essere divenuto proprietario delle pp.cc. n. 750/8, 750/9 e 750/11 in P.C. 1062 CP_1 del C.C. di SA NZ TI (GO) in virtù di contratto di permuta dd. 31.10.2014 a rogito del Notaio di Gradisca d'Isonzo (GO), registrato in Gorizia il 28.11.2014, concluso con il precedente Persona_1 proprietario . Controparte_2
Il convenuto sosteneva che al momento della conclusione della permuta insisteva sulla p.c. 750/10, di proprietà dell'attrice, un pozzetto ispezionabile, contenente dei cavi elettrici, che partendo dalla p.c. 750/9 attraversavano la p.c. 750/10 per poi raggiungere la p.c. 750/11.
Per sei anni il convenuto utilizzava pacificamente e senza contestazioni di sorta i cavi interrati per l'alimentazione elettrica che, partendo dalla p.c. 750/9, di proprietà del convenuto, attraversano la p.c.
750/10, di proprietà dell'odierna attrice, per raggiungere la p.c. 750/11, tanto che, nel corso del 2019, le parti di comune accordo procedevano alla sostituzione dei cavi dell'impianto elettrico insistente sul fondo di proprietà dell'attrice.
Circa la siepe, essa è formata da lauroceraso che è un arbusto e pertanto può essere piantato a 50 cm di distanza dal confine e raggiungere un'altezza massima di 2,5m come in effetti risulta nel caso concreto.
Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domande avversarie e formulava infine domanda ex art. 96
c.p.c..
pagina 3 di 8 La causa veniva istruita documentalmente, venivano sentiti dei testi e veniva espletata una CTU. Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'attrice contesta al convenuto di aver proceduto a installare sul fondo servente di proprietà dell'attrice
(p.c.n. 750/10) dei cavi interrati per l'alimentazione elettrica ad esclusivo uso del fondo di proprietà del convenuto (p.c.n. 750/11) su una porzione di fondo diversa da quella gravata dalla servitù di passaggio tavolarmente iscritta.
Il convenuto, pur non contestando la circostanza che l'attuale percorso dei cavi elettrici si trova in una zona diversa rispetto a quella risultante dal diritto di servitù tavolarmente iscritto, ha eccepito di non aver installato nessun nuovo cavo, avendo semplicemente continuato a usufruire dei cavi già presenti nel momento in cui la proprietà dei tre fondi gli veniva trasferita da . Controparte_2
In sostanza, pacifica l'esistenza di un diritto di servitù tavolarmente iscritto e con le caratteristiche indicate dall'attrice, il convenuto eccepiva l'esistenza di un ulteriore servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) avente ad oggetto il passaggio dei cavi elettrici così come erano stati predisposti dal precedente unico proprietario di tutte le p.c.n. oggetto di causa, ossia Controparte_2 inizialmente unico proprietario delle p.c.n. 750/8, 750/9, 750/10 e 750/11.
Tanto premesso, sussistono gli elementi costitutivi della domanda dell'attrice in quanto è pacifico tra le parti che, in effetti, il convenuto stia utilizzando dei cavi elettrici che per raggiungere il proprio fondo p.c.n.
750/11 passano per il fondo dell'attrice p.c.n. 750/10 secondo un percorso diverso rispetto a quello indicato nel diritto di servitù tavolarmente iscritto.
Tuttavia, il convenuto ha eccepito la legittimità di tale situazione in quanto corrispondente all'esercizio di un altro e diverso diritto di servitù di passaggio sorto per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).
Il convenuto, a ben vedere, non ha chiesto che venisse accertato tale costituzione bensì si è limitato a sollevare la questione e a chiedere di conseguenza il rigetto della domanda attorea.
La difesa del convenuto deve essere pertanto qualificata come eccezione riconvenzionale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale
[…] non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, quello dell'eccezione riconvenzionale, al rigetto della domanda proposta dall'attore; solo in tale ipotesi […] non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto, il quale può allegare fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare
l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande (per tutte cfr. Cass. 05/03/2019, n.
6318)” (Cassazione Civile, Sez. 3, 07 novembre 2023, n. 31010).
pagina 4 di 8 Il convenuto ha infatti dedotto dei fatti che, se provati, rappresentano un fatto impeditivo della domanda dell'attrice in quanto attribuirebbero legittimità all'utilizzo da parte del convenuto di un determinato percorso per il passaggio dei cavi elettrici sul fondo dell'attrice.
Trattandosi di fatto impeditivo, l'onere della prova grava sul convenuto.
Si ritiene che in effetti la prova sia stata raggiunta.
Pacifico tra le parti che tutti i fondi oggetto di causa fossero inizialmente di un unico proprietario,
, il quale in brevissimo tempo ha trasferito all'attrice il fondo p.c.n. 750/10 (contratto di Controparte_2 donazione di data 29.10.2014) e al convenuto i fondi p.c.n. 750/8, 750/9 e 750/11 (contratto di permuta di data 31.10.2014).
Con riferimento al percorso dei cavi elettrici asseritamente già insistenti sul fondo dell'attrice secondo il percorso indicato dal convenuto, gli stessi testi citati dall'attrice hanno riferito che “nelle foto sub doc 10 e
10.1, che preciso, ho scattato io, si vede il tubo bianco orizzontale che porta all'interno i cavi elettrici. Preciso che la foto rappresenta la situazione com'era prima che il sig. li spostasse ed effettivamente li interrasse. Ricordo di aver fatto vedere CP_1 la foto a dicendogli che così come erano i cavi elettrici non potevano stare in quanto il tubo bianco correva in parallelo a CP_1 un tubo nero dove scorre l'acqua. Successivamente li ha interrati facendoli passare per il pozzetto che era in disuso, lo si vede nelle stesse foto in basso, al centro, è quello verde rettangolare. Preciso che l'abitazione nella foto è quella che adesso è di proprietà di mia moglie .” (teste , udienza del 11.7.2023, sottolineatura della Parte_1 Controparte_2 scrivente). In sostanza il teste riferisce che i cavi avevano una certa posizione prima che intervenisse
[...]
e che questi siano stati poi spostati e interrati perché aveva fatto presente che CP_1 Parte_2 così non potevano stare. avrebbe allora fatto passare i cavi per un pozzetto già esistente, CP_1 anche se in disuso, nella proprietà dell'attrice, pozzetto che nelle medesime foto esibite al teste (e dallo stesso scattate) si trova a pochissima distanza dalla posizione originaria dei cavi.
Già con questa testimonianza è evidente che:
1. i cavi avevano una certa posizione ben prima che
[...] intervenisse;
2. i cavi sono stati spostati su sollecitazione di (marito dell'attrice e CP_1 Controparte_2 proprietaria del fondo);
3. i cavi sono stati allora fatti passare per un pozzetto che già c'era;
4. tale pozzetto
è posizionato sul fondo dell'attrice e, soprattutto, a poca distanza dal percorso precedente.
È evidente che se la distanza tra percorso precedente (in parallelo sulla rete, come si vede dalle foto su menzionate) e nuovo percorso (tramite il pozzetto verde sempre in foto, in basso al centro) è ridotta, non può certamente affermarsi che il percorso precedente fosse corrispondente a quello individuato dal diritto di servitù tavolarmente iscritto, ciò anche solo se si tiene conto del fatto che il percorso dei cavi com'è oggi corre sul lato che confina con la p.c.n. 750/5 (si veda l'allegato 1 della CTU) mentre il percorso della servitù di passaggio presente al tavolare corre sul lato esattamente opposto (sul confine con la p.c.n. 752/6, si veda ancora l'allegato 1 della CTU unitamente all'allegato 4).
pagina 5 di 8 Anzi, la vicinanza su evidenziata dà prova del fatto che il percorso attuale (cavi interrati tramite pozzetto verde) si trovi sostanzialmente nella medesima fascia di terreno di quello rappresentato dalle foto docc. nn.
10 e 10.1 (fascicolo parte attrice) che, si ribadisce, rappresenta il percorso precedente.
E allora, è evidente che già prima i cavi erano posizionati su una fascia di terreno (quella a confine con la p.c.n. 750/5) diversa rispetto a quello della servitù di passaggio formalmente esistente e, precisamente, lungo il lato opposto (sul confine con la p.c.n. 752/6).
La seconda teste, cognata dell'attrice, ha riferito che “ricordo che si trattava di maggio 2016 Testimone_1 per concomitanti problemi di salute personali. Mia mamma, ossia , si era lamentata perché i cavi che correvano CP_4 dentro il tubo bianco erano vicini all'altro tubo dove scorreva l'acqua per annaffiare il giardino ed era anche appoggiato al muretto di sua proprietà, quindi voleva che venisse spostato da lì. So che dopo averlo detto a (preciso che se ne è occupata CP_1 mia mamma assieme a mio fratello) questi si era detto disposto a spostarli e infatti così è stato. Mia cognata mi ha poi fatto vedere che i cavi passano ora per il pozzetto che si vede nella foto coperto da un rettangolo verde” (udienza 11.7.2023).
In sostanza, anche questa teste ha confermato che i cavi avevano una certa posizione e che sono stati interrati proprio e solo su esplicita richiesta e indicazione di , marito della proprietaria del Controparte_2 fondo servente p.c.n. 750/10.
Lo spostamento dei cavi dal confine al pozzetto interrato è avvenuto, tra l'altro, con la collaborazione delle parti (“So che dopo averlo detto a (preciso che se ne è occupata mia mamma assieme a mio fratello) questi si era detto CP_1 disposto a spostarli e infatti così è stato.” udienza 11.7.2023): è provato che proprio il marito Testimone_1 dell'attrice, precedente proprietario di tutti i fondi, si è interfacciato con il convenuto affinché quest'ultimo interrasse i cavi.
Un tanto appare in effetti ragionevole quanto, all'opposto, appare poco plausibile quanto affermato dall'attrice, ossia che avesse proceduto ad installare dei cavi interrati sul fondo dell'attrice CP_1
(implicitamente senza il suo benestare, circostanza che fonda la domanda actio negatoria servitutis): è infatti incomprensibile, in assenza di ulteriori precisazioni (che l'attrice non ha fornito), come il convenuto avrebbe potuto installare sul fondo altrui dei cavi interrati senza la collaborazione della proprietaria del fondo stesso anche solo per permettergli di accedere al fondo.
Tutto quanto sopra esposto dà conto pertanto della fondatezza dell'eccezione riconvenzionale del convenuto.
Risulta infatti che i cavi elettrici avessero, già da prima che divenisse proprietario dei fondi 750/11 e CP_1
750/9, un certo percorso (quello che si vede nelle foto 10 e 10.1 ed esibite ai testi all'udienza del 11.7.2023
e che collima con l'indicazione datane dal CTU nell'allegato 1), percorso che non corrisponde a quello di cui alla servitù di passaggio tavolarmente iscritta.
pagina 6 di 8 Il precedente proprietario era unico per tutti i fondi, compresi quelli che a seguito dei trasferimenti sono divenuti di proprietà dell'attrice (p.c.n. 750/10, fondo servente) e del convenuto (p.c.n. 750/11 e 750/9, per quanto di interesse, fondo dominante). A seguito della divisione dei fondi, quelle opere (installazione dei cavi) hanno fatto sì che venisse a costituirsi ope legis una servitù di passaggio quantomeno a carico della p.c.n. 750/10 e a beneficio del fondo di cui alla p.c.n. 750/11.
Le opere sono certamente visibili (tubazioni contenenti cavi elettrici), tant'è che vengono ritratte nelle foto di cui ai docc. nn. 10 e 10.1 di parte attrice.
La giurisprudenza ha inoltre affermato che la regola della reciprocità prevista ex art. 1062, comma 2, c.c., non esclude la configurabilità di situazioni nelle quali l'asservimento assuma, invece, carattere unilaterale, dovendosi valutare, caso per caso, le caratteristiche del vincolo funzionale, o rapporto di subordinazione, esistente tra le porzioni del fondo prima della cessazione della loro appartenenza ad un unico proprietario
(Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18583 del 30/06/2023).
Nel caso di specie, a causa della particolare conformazione dei fondi ora appartenenti a diversi proprietari, della posizione dell'impianto ENEL sulla pubblica via e dell'oggetto della servitù di passaggio,
l'asservimento risulta solo a carico della p.c.n. 750/10 in quanto è tramite questo fondo che i cavi elettrici riescono ad arrivare sino alla p.c.n. 750/11 mentre non è presente un asservimento a parti invertite.
Irrilevante che di tale servitù non si fosse dato atto nel contratto di donazione della p.c.n. 750/10 in quanto la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018).
Infine, lo spostamento dei cavi dall'originario percorso a quello attuale è stato determinato (secondo quanto hanno riferito gli stessi testi attorei) da una richiesta proveniente dal precedente proprietario, marito dell'attuale proprietaria, ed è stato materialmente eseguito evidentemente con la collaborazione dell'attuale proprietaria e, pertanto, con il suo quantomeno implicito benestare. Il nuovo percorso interrato (quello che passa per il pozzetto verde) non risulta comportare un aggravamento dell'esercizio della servitù rispetto a quello precedente. Si rileva pertanto la rispondenza di quanto avvenuto rispetto a quanto previsto dagli artt.
1065-1068 c.c..
pagina 7 di 8 In conclusione, l'eccezione riconvenzionale del convenuto è fondata con conseguente rigetto dell'actio negatoria servitutis promossa dall'attrice.
Anche le ulteriori domande svolte dall'attrice e relative alla siepe sono infondate.
La CTU ha infatti permesso di accertare, anche tramite documentazione fotografica, che la siepe di
è piantumata a circa 45-50 cm dal confine e che non supera l'altezza di 2,5m. Parte_3
Le foto eseguite dallo stesso CTU (allegato 2 alla perizia) danno infatti conto delle fattezze della siepe che, in effetti, seppur costituita da una pianta che potenzialmente raggiunge dimensioni importanti, è invero contenuta e mantenuta in modo tale che non risulta che si sia sviluppata in vero e proprio albero.
Si ritiene pertanto che la siepe, così come in concreto conformata, non viola il disposto dell'art. 892 co. 1 n.
3 c.c. applicabile al caso concreto.
Anche la distanza dal confine che il CTU ha indicato in 45-50 cm è conforme alla norma in quanto, si ritiene, un lieve scostamento di qualche centimetro in qualche parte della siepe è tollerabile soprattutto se si tiene conto del fatto che, come è ovvio, le piante crescono e così il fusto si ingrossa, andando a occupare quei pochi centimetri in più rispetto a quelli occupati in sede di piantumazione.
La domanda di risarcimento del danno è pertanto anch'essa infondata, anche tenuto conto della mancata allegazione sufficientemente specifica del danno conseguenza asseritamente patito e che non può essere in re ipsa.
Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, ai valori medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da 5.200 € a 26.000 €). Spese di CTU a definitivo carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande dell'attrice;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in 5.000 Parte_1 CP_1
€ per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge;
- spese di CTU a definitivo carico di . Parte_1
Gorizia, li 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
TI (GO) in via Nazionale n. 10 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mazza attrice contro
) nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
TI (GO) in via Primo Maggio, n. 8 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Mosetti e dall'avv.
Alfonsodavide D'Angelo convenuto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“NEL MERITO, in via principale:
1. Accertare e dichiarare che il convenuto non è titolare del diritto di servitù di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo, passaggio di reti e di collegamenti per impiantistiche interrate sul punto del fondo dominante sub p.c.n. 750/10 ove attualmente insistono i cavi elettrici e/o telefonici e/o di differente specie dello stesso e, per l'effetto, condannarlo alla rimozione di detti cavi e/o al loro spostamento all'interno della porzione di fondo a ciò specificamente destinata siccome riportata nel piano tavolare di servitù sub G.T. 1351/2014, oltre al ripristino dello stato dei luoghi allo status quo ante ed al risarcimento del danno nella misura che il giudice riterrà equa e/o di giustizia;
2. Accertare e dichiarare che la siepe di lauroceraso insistente sul confine tra la proprietà della signora e quella del sig. Pt_1
è stata piantumata in violazione delle distanze previste dall'art. 892 co. 2 c.c., ossia ad una distanza inferiore a quella CP_1
pagina 1 di 8 di un metro dal confine e, per l'effetto, condannare il convenuto alla rimozione di tale siepe, oltre al CP_1 risarcimento del danno nella misura che il giudice riterrà equa e/o di giustizia.
NEL MERITO, in via subordinata:
Accertare che la siepe di cui è causa, per la sua attuale altezza e carenza di potatura ha pregiudicato e pregiudica tutt'ora il fondo dell'attrice siccome ne limita il passaggio di aria, luce e soleggiamento e, per l'effetto, condannare il convenuto alla riduzione di detta siepe nei limiti di sagoma confacenti al diritto, oltre al risarcimento del danno nella misura che il Giudice riterrà equa e/o di giustizia.
In ogni caso, spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.”
Per i convenuti costituiti:
“In via principale nel merito:
Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice per le ragioni di cui in narrativa.
Condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. 3 c. al pagamento, a favore del sig. di una somma equitativamente Pt_1 CP_1 determinata.
In ogni caso spese di causa interamente rifuse.
In via istruttoria:
Come da memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2 e 3.
Non avendo il CTU ottemperato ai propri obblighi previsti per legge:
- Si chiede, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., di provvedere alla rinnovazione delle indagini quantomeno del secondo quesito formulato dal Tribunale atteso che il Consulente non solo non ha fornito risposte alle osservazioni di parte resistente (meglio indicate, e qui da intendersi integralmente richiamate, nelle note scritte di udienza dd. 20.02.2024) ma non ha neppure ottemperato alla richiesta del Giudice.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di essere nuda proprietaria Parte_1 dell'immobile identificato con la P.T. 2099 c.t. 1 del Comune Catastale di SA, NZ TI (GO),
p.c.n. 750/10 in forza di contratto di donazione dd. 29/10/2014 Not. Rep. 13515 concluso Persona_1 con il di lei marito , contratto con il quale veniva altresì costituito il diritto di usufrutto in Controparte_2 capo a , ossia la di lei madre (doc. 1 parte attrice). CP_3
Confinanti con la p.c.n. 750/10 vi sono le p.c.n. 750/11 e 750/9 di proprietà di convenuto. CP_1
A peso dell'immobile di proprietà dell'attrice è tavolarmente iscritto, sempre in forza del medesimo contratto dd. 29/10/2014, il diritto di servitù, come meglio descritto nel piano tavolare di servitù sub G.N.
1351/2014 (doc. 2 parte attrice), il quale prevede il “passaggio a piedi e con qualunque mezzo nonché di passaggio di reti e di collegamenti per impiantistiche interrate” in favore del fondo di cui alla p.c.n. 750/11 (PT. 1062) di proprietà del convenuto (doc. 3) e a peso delle p.c 750/10 e 750/9. CP_1
pagina 2 di 8 La medesima servitù risulta altresì riportata nel contratto di permuta dd. 31/10/2014 intervenuto tra e in forza del quale quest'ultimo è divenuto proprietario delle p.c.n. Controparte_2 CP_1
750/08, 750/9 e 750/11 del comune di SA NZ TI.
L'attrice lamenta che il convenuto avrebbe installato sul fondo servente di proprietà dell'attrice dei cavi interrati per l'alimentazione elettrica ad esclusivo uso proprio su una porzione di fondo diversa da quella gravata dalla servitù di passaggio risultante nei vari atti.
Il convenuto avrebbe altresì piantumato in prossimità del confine tra la sua proprietà e quella dell'attrice, ossia tra le p.c. 750/10 e 750/11, una siepe di lauroceraso ad una distanza di circa 50 cm dalla recinzione di confine in rete metallica, siepe che ha un'altezza ben superiore a 3 metri, in violazione dell'art. 892 co. 2 c.c. applicabile al caso di specie.
La siepe non rispetta le distanze previste dalla legge, è mantenuta a un'altezza superiore a quella consentita e così crea un danno alla proprietà dell'attrice in termini di diminuzione di luce, aria, soleggiamento.
L'attrice formulava pertanto domanda volte a ottenere l'accertamento che il convenuto non è titolare di una servitù di passaggio sul suo fondo con le modalità concretamente esercitate, chiedendo la condanna al ripristino dello stato di diritto, che la siepe non rispetta le distanze e le altezze legali, chiedendo così il ripristino dello stato di diritto anche con riguardo alla siepe, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva contestando la ricostruzione avversaria. CP_1 riferiva di essere divenuto proprietario delle pp.cc. n. 750/8, 750/9 e 750/11 in P.C. 1062 CP_1 del C.C. di SA NZ TI (GO) in virtù di contratto di permuta dd. 31.10.2014 a rogito del Notaio di Gradisca d'Isonzo (GO), registrato in Gorizia il 28.11.2014, concluso con il precedente Persona_1 proprietario . Controparte_2
Il convenuto sosteneva che al momento della conclusione della permuta insisteva sulla p.c. 750/10, di proprietà dell'attrice, un pozzetto ispezionabile, contenente dei cavi elettrici, che partendo dalla p.c. 750/9 attraversavano la p.c. 750/10 per poi raggiungere la p.c. 750/11.
Per sei anni il convenuto utilizzava pacificamente e senza contestazioni di sorta i cavi interrati per l'alimentazione elettrica che, partendo dalla p.c. 750/9, di proprietà del convenuto, attraversano la p.c.
750/10, di proprietà dell'odierna attrice, per raggiungere la p.c. 750/11, tanto che, nel corso del 2019, le parti di comune accordo procedevano alla sostituzione dei cavi dell'impianto elettrico insistente sul fondo di proprietà dell'attrice.
Circa la siepe, essa è formata da lauroceraso che è un arbusto e pertanto può essere piantato a 50 cm di distanza dal confine e raggiungere un'altezza massima di 2,5m come in effetti risulta nel caso concreto.
Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domande avversarie e formulava infine domanda ex art. 96
c.p.c..
pagina 3 di 8 La causa veniva istruita documentalmente, venivano sentiti dei testi e veniva espletata una CTU. Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
L'attrice contesta al convenuto di aver proceduto a installare sul fondo servente di proprietà dell'attrice
(p.c.n. 750/10) dei cavi interrati per l'alimentazione elettrica ad esclusivo uso del fondo di proprietà del convenuto (p.c.n. 750/11) su una porzione di fondo diversa da quella gravata dalla servitù di passaggio tavolarmente iscritta.
Il convenuto, pur non contestando la circostanza che l'attuale percorso dei cavi elettrici si trova in una zona diversa rispetto a quella risultante dal diritto di servitù tavolarmente iscritto, ha eccepito di non aver installato nessun nuovo cavo, avendo semplicemente continuato a usufruire dei cavi già presenti nel momento in cui la proprietà dei tre fondi gli veniva trasferita da . Controparte_2
In sostanza, pacifica l'esistenza di un diritto di servitù tavolarmente iscritto e con le caratteristiche indicate dall'attrice, il convenuto eccepiva l'esistenza di un ulteriore servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) avente ad oggetto il passaggio dei cavi elettrici così come erano stati predisposti dal precedente unico proprietario di tutte le p.c.n. oggetto di causa, ossia Controparte_2 inizialmente unico proprietario delle p.c.n. 750/8, 750/9, 750/10 e 750/11.
Tanto premesso, sussistono gli elementi costitutivi della domanda dell'attrice in quanto è pacifico tra le parti che, in effetti, il convenuto stia utilizzando dei cavi elettrici che per raggiungere il proprio fondo p.c.n.
750/11 passano per il fondo dell'attrice p.c.n. 750/10 secondo un percorso diverso rispetto a quello indicato nel diritto di servitù tavolarmente iscritto.
Tuttavia, il convenuto ha eccepito la legittimità di tale situazione in quanto corrispondente all'esercizio di un altro e diverso diritto di servitù di passaggio sorto per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).
Il convenuto, a ben vedere, non ha chiesto che venisse accertato tale costituzione bensì si è limitato a sollevare la questione e a chiedere di conseguenza il rigetto della domanda attorea.
La difesa del convenuto deve essere pertanto qualificata come eccezione riconvenzionale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale
[…] non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, quello dell'eccezione riconvenzionale, al rigetto della domanda proposta dall'attore; solo in tale ipotesi […] non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto, il quale può allegare fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare
l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande (per tutte cfr. Cass. 05/03/2019, n.
6318)” (Cassazione Civile, Sez. 3, 07 novembre 2023, n. 31010).
pagina 4 di 8 Il convenuto ha infatti dedotto dei fatti che, se provati, rappresentano un fatto impeditivo della domanda dell'attrice in quanto attribuirebbero legittimità all'utilizzo da parte del convenuto di un determinato percorso per il passaggio dei cavi elettrici sul fondo dell'attrice.
Trattandosi di fatto impeditivo, l'onere della prova grava sul convenuto.
Si ritiene che in effetti la prova sia stata raggiunta.
Pacifico tra le parti che tutti i fondi oggetto di causa fossero inizialmente di un unico proprietario,
, il quale in brevissimo tempo ha trasferito all'attrice il fondo p.c.n. 750/10 (contratto di Controparte_2 donazione di data 29.10.2014) e al convenuto i fondi p.c.n. 750/8, 750/9 e 750/11 (contratto di permuta di data 31.10.2014).
Con riferimento al percorso dei cavi elettrici asseritamente già insistenti sul fondo dell'attrice secondo il percorso indicato dal convenuto, gli stessi testi citati dall'attrice hanno riferito che “nelle foto sub doc 10 e
10.1, che preciso, ho scattato io, si vede il tubo bianco orizzontale che porta all'interno i cavi elettrici. Preciso che la foto rappresenta la situazione com'era prima che il sig. li spostasse ed effettivamente li interrasse. Ricordo di aver fatto vedere CP_1 la foto a dicendogli che così come erano i cavi elettrici non potevano stare in quanto il tubo bianco correva in parallelo a CP_1 un tubo nero dove scorre l'acqua. Successivamente li ha interrati facendoli passare per il pozzetto che era in disuso, lo si vede nelle stesse foto in basso, al centro, è quello verde rettangolare. Preciso che l'abitazione nella foto è quella che adesso è di proprietà di mia moglie .” (teste , udienza del 11.7.2023, sottolineatura della Parte_1 Controparte_2 scrivente). In sostanza il teste riferisce che i cavi avevano una certa posizione prima che intervenisse
[...]
e che questi siano stati poi spostati e interrati perché aveva fatto presente che CP_1 Parte_2 così non potevano stare. avrebbe allora fatto passare i cavi per un pozzetto già esistente, CP_1 anche se in disuso, nella proprietà dell'attrice, pozzetto che nelle medesime foto esibite al teste (e dallo stesso scattate) si trova a pochissima distanza dalla posizione originaria dei cavi.
Già con questa testimonianza è evidente che:
1. i cavi avevano una certa posizione ben prima che
[...] intervenisse;
2. i cavi sono stati spostati su sollecitazione di (marito dell'attrice e CP_1 Controparte_2 proprietaria del fondo);
3. i cavi sono stati allora fatti passare per un pozzetto che già c'era;
4. tale pozzetto
è posizionato sul fondo dell'attrice e, soprattutto, a poca distanza dal percorso precedente.
È evidente che se la distanza tra percorso precedente (in parallelo sulla rete, come si vede dalle foto su menzionate) e nuovo percorso (tramite il pozzetto verde sempre in foto, in basso al centro) è ridotta, non può certamente affermarsi che il percorso precedente fosse corrispondente a quello individuato dal diritto di servitù tavolarmente iscritto, ciò anche solo se si tiene conto del fatto che il percorso dei cavi com'è oggi corre sul lato che confina con la p.c.n. 750/5 (si veda l'allegato 1 della CTU) mentre il percorso della servitù di passaggio presente al tavolare corre sul lato esattamente opposto (sul confine con la p.c.n. 752/6, si veda ancora l'allegato 1 della CTU unitamente all'allegato 4).
pagina 5 di 8 Anzi, la vicinanza su evidenziata dà prova del fatto che il percorso attuale (cavi interrati tramite pozzetto verde) si trovi sostanzialmente nella medesima fascia di terreno di quello rappresentato dalle foto docc. nn.
10 e 10.1 (fascicolo parte attrice) che, si ribadisce, rappresenta il percorso precedente.
E allora, è evidente che già prima i cavi erano posizionati su una fascia di terreno (quella a confine con la p.c.n. 750/5) diversa rispetto a quello della servitù di passaggio formalmente esistente e, precisamente, lungo il lato opposto (sul confine con la p.c.n. 752/6).
La seconda teste, cognata dell'attrice, ha riferito che “ricordo che si trattava di maggio 2016 Testimone_1 per concomitanti problemi di salute personali. Mia mamma, ossia , si era lamentata perché i cavi che correvano CP_4 dentro il tubo bianco erano vicini all'altro tubo dove scorreva l'acqua per annaffiare il giardino ed era anche appoggiato al muretto di sua proprietà, quindi voleva che venisse spostato da lì. So che dopo averlo detto a (preciso che se ne è occupata CP_1 mia mamma assieme a mio fratello) questi si era detto disposto a spostarli e infatti così è stato. Mia cognata mi ha poi fatto vedere che i cavi passano ora per il pozzetto che si vede nella foto coperto da un rettangolo verde” (udienza 11.7.2023).
In sostanza, anche questa teste ha confermato che i cavi avevano una certa posizione e che sono stati interrati proprio e solo su esplicita richiesta e indicazione di , marito della proprietaria del Controparte_2 fondo servente p.c.n. 750/10.
Lo spostamento dei cavi dal confine al pozzetto interrato è avvenuto, tra l'altro, con la collaborazione delle parti (“So che dopo averlo detto a (preciso che se ne è occupata mia mamma assieme a mio fratello) questi si era detto CP_1 disposto a spostarli e infatti così è stato.” udienza 11.7.2023): è provato che proprio il marito Testimone_1 dell'attrice, precedente proprietario di tutti i fondi, si è interfacciato con il convenuto affinché quest'ultimo interrasse i cavi.
Un tanto appare in effetti ragionevole quanto, all'opposto, appare poco plausibile quanto affermato dall'attrice, ossia che avesse proceduto ad installare dei cavi interrati sul fondo dell'attrice CP_1
(implicitamente senza il suo benestare, circostanza che fonda la domanda actio negatoria servitutis): è infatti incomprensibile, in assenza di ulteriori precisazioni (che l'attrice non ha fornito), come il convenuto avrebbe potuto installare sul fondo altrui dei cavi interrati senza la collaborazione della proprietaria del fondo stesso anche solo per permettergli di accedere al fondo.
Tutto quanto sopra esposto dà conto pertanto della fondatezza dell'eccezione riconvenzionale del convenuto.
Risulta infatti che i cavi elettrici avessero, già da prima che divenisse proprietario dei fondi 750/11 e CP_1
750/9, un certo percorso (quello che si vede nelle foto 10 e 10.1 ed esibite ai testi all'udienza del 11.7.2023
e che collima con l'indicazione datane dal CTU nell'allegato 1), percorso che non corrisponde a quello di cui alla servitù di passaggio tavolarmente iscritta.
pagina 6 di 8 Il precedente proprietario era unico per tutti i fondi, compresi quelli che a seguito dei trasferimenti sono divenuti di proprietà dell'attrice (p.c.n. 750/10, fondo servente) e del convenuto (p.c.n. 750/11 e 750/9, per quanto di interesse, fondo dominante). A seguito della divisione dei fondi, quelle opere (installazione dei cavi) hanno fatto sì che venisse a costituirsi ope legis una servitù di passaggio quantomeno a carico della p.c.n. 750/10 e a beneficio del fondo di cui alla p.c.n. 750/11.
Le opere sono certamente visibili (tubazioni contenenti cavi elettrici), tant'è che vengono ritratte nelle foto di cui ai docc. nn. 10 e 10.1 di parte attrice.
La giurisprudenza ha inoltre affermato che la regola della reciprocità prevista ex art. 1062, comma 2, c.c., non esclude la configurabilità di situazioni nelle quali l'asservimento assuma, invece, carattere unilaterale, dovendosi valutare, caso per caso, le caratteristiche del vincolo funzionale, o rapporto di subordinazione, esistente tra le porzioni del fondo prima della cessazione della loro appartenenza ad un unico proprietario
(Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18583 del 30/06/2023).
Nel caso di specie, a causa della particolare conformazione dei fondi ora appartenenti a diversi proprietari, della posizione dell'impianto ENEL sulla pubblica via e dell'oggetto della servitù di passaggio,
l'asservimento risulta solo a carico della p.c.n. 750/10 in quanto è tramite questo fondo che i cavi elettrici riescono ad arrivare sino alla p.c.n. 750/11 mentre non è presente un asservimento a parti invertite.
Irrilevante che di tale servitù non si fosse dato atto nel contratto di donazione della p.c.n. 750/10 in quanto la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018).
Infine, lo spostamento dei cavi dall'originario percorso a quello attuale è stato determinato (secondo quanto hanno riferito gli stessi testi attorei) da una richiesta proveniente dal precedente proprietario, marito dell'attuale proprietaria, ed è stato materialmente eseguito evidentemente con la collaborazione dell'attuale proprietaria e, pertanto, con il suo quantomeno implicito benestare. Il nuovo percorso interrato (quello che passa per il pozzetto verde) non risulta comportare un aggravamento dell'esercizio della servitù rispetto a quello precedente. Si rileva pertanto la rispondenza di quanto avvenuto rispetto a quanto previsto dagli artt.
1065-1068 c.c..
pagina 7 di 8 In conclusione, l'eccezione riconvenzionale del convenuto è fondata con conseguente rigetto dell'actio negatoria servitutis promossa dall'attrice.
Anche le ulteriori domande svolte dall'attrice e relative alla siepe sono infondate.
La CTU ha infatti permesso di accertare, anche tramite documentazione fotografica, che la siepe di
è piantumata a circa 45-50 cm dal confine e che non supera l'altezza di 2,5m. Parte_3
Le foto eseguite dallo stesso CTU (allegato 2 alla perizia) danno infatti conto delle fattezze della siepe che, in effetti, seppur costituita da una pianta che potenzialmente raggiunge dimensioni importanti, è invero contenuta e mantenuta in modo tale che non risulta che si sia sviluppata in vero e proprio albero.
Si ritiene pertanto che la siepe, così come in concreto conformata, non viola il disposto dell'art. 892 co. 1 n.
3 c.c. applicabile al caso concreto.
Anche la distanza dal confine che il CTU ha indicato in 45-50 cm è conforme alla norma in quanto, si ritiene, un lieve scostamento di qualche centimetro in qualche parte della siepe è tollerabile soprattutto se si tiene conto del fatto che, come è ovvio, le piante crescono e così il fusto si ingrossa, andando a occupare quei pochi centimetri in più rispetto a quelli occupati in sede di piantumazione.
La domanda di risarcimento del danno è pertanto anch'essa infondata, anche tenuto conto della mancata allegazione sufficientemente specifica del danno conseguenza asseritamente patito e che non può essere in re ipsa.
Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, ai valori medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da 5.200 € a 26.000 €). Spese di CTU a definitivo carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande dell'attrice;
- condanna a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in 5.000 Parte_1 CP_1
€ per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge;
- spese di CTU a definitivo carico di . Parte_1
Gorizia, li 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin
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