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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6623/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6623/2023
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Elisabetta Murru, sono comparsi:
Per in sostituzione dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, l'avv. ROSSELLA Parte_1
CORTIS la quale si riporta integralmente agli atti difensivi e conferma le conclusioni;
Per l'avv. CARLO ANGIOY il quale conferma le conclusioni;
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti confermano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle argomentazioni in atti;
indi, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6623/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante, nella qualità di procuratrice di Parte_1 CP_2
società unipersonale (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
[...] P.IVA_1
Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà;
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., procuratrice di Parte_1 P.IVA_2
società unipersonale (C.F. e P.I. ), cessionaria, a seguito di Controparte_2 P.IVA_1
contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da
[...]
(P.I. ) e (C.F. e P.I. ), CP_3 P.IVA_3 Parte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. )
[...] CodiceFiscale_2
ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 C.F._3
disgiuntamente, dagli avvocati Nicola Andrea Oggiano e Carlo Angioy;
convenuto
e contro
(C.F. ), CP_4 C.F._4
convenuto contumace
e contro
(C.F. ) CP_5 C.F._5
Convenuta contumace
pagina 2 di 8 Causa in tema di: accertamento della qualità di erede
Trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: a) accertare la sussistenza della qualità di erede della sig.ra in capo ai sigg. b) Persona_1 CP_1 CP_4 CP_5
dichiarare che i sigg. hanno accettato CP_1 CP_4 CP_5 tacitamente l'eredità della sig.ra ; c) Con vittoria di spese e compensi.”. Persona_1
Nell'interesse del convenuto:
“Per quanto sopra esposto non ci oppone e ci si rimette al Giudice in ordine alla richiesta di dichiarazione espressa di accettazione e si chiede vengano quanto meno compensate le spese di giudizio a fronte del positivo comportamento sia extraprocessuale sia processuale tenuto dal
[...]
”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per l'accertamento della qualità di erede, depositato in data
10.10.2023, la in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice della Parte_1
società unipersonale, ha convenuto in giudizio , Controparte_2 CP_1 [...]
e al fine di vedere accertata e dichiarata la loro qualità di eredi di CP_4 CP_5 Per_1
[...]
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato:
- di essere cessionaria, la a seguito di contratto di cessione del Controparte_2
18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da e Controparte_3 [...]
giusta cessione pubblicata in GU, e di essere subentrata, in detta qualità, Parte_2 nell'integrale posizione creditoria facente capo alle cedenti;
- che in forza di Procura Speciale del 13/01/2021, conferiva a Controparte_2 [...]
procura speciale affinché provvedesse a compiere, in nome e per conto della prima, ogni Pt_1
attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare, ivi compresa la promozione di azioni giudiziarie ritenute necessarie;
- di aver acquistato, dai predetti istituti di credito, un portafoglio di crediti individuabili in blocco (ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario), nel cui perimetro è inclusa anche la posizione creditoria nei pagina 3 di 8 confronti di , quale debitore principale, e , quale fideiussore, in forza CP_1 Persona_1
di mutuo fondiario stipulato con il in data 12/08/2009; Parte_2
- che a garanzia del capitale mutuato, veniva rilasciata ipoteca sull'immobile ad uso civile abitazione, di proprietà dei debitori, per la quota di 1/2 ciascuno, sito in Comune di Decimomannu, censito al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 1158, categoria A/4, classe U, vani 5;
- che l'obbligazione restitutoria nascente dal predetto contratto di mutuo, garantito dalla fideiussione della sig.ra è rimasta ineseguita e che, nelle more, è sopraggiunto in data Per_1
05/05/2019 il decesso della debitrice rendendo necessaria l'azione nei confronti degli eredi;
Per_1
- che risultava che gli aventi causa della si fossero infatti limitati alla volturazione Per_1 catastale a proprio nome, senza, però, provvedere alle formalità necessarie per l'aggiornamento dei registri immobiliari e la continuità delle trascrizioni, e che tale condotta, unitamente al pagamento dei relativi diritti, integra un comportamento concludente, espressione di accettazione tacita dell'eredità;
- che, com'è noto, i presupposti fondamentali ed indispensabili ai fini di un'accettazione tacita sono rappresentati dall'elemento intenzionale di carattere soggettivo (cd. animus) e da quello oggettivo, attinente il compimento di un atto che solo chi rivesta la qualità di erede avrebbe il diritto di compiere, e che pertanto, solo in presenza di tali elementi è consentito ravvisare un comportamento inequivoco, che costituisca espressione della volontà di accettare;
- che nessun dubbio può esservi sulla qualità di erede in capo ai resistenti che, come detto, hanno volturato a proprio nome l'immobile facente parte dell'asse ereditario di Persona_1
( deceduta a Cagliari in data 5.5.2019 (doc. 4). C.F._6
*
Si è costituito in giudizio il convenuto rappresentando: CP_1
- “pure senza rinuncia dei diritti o riconoscimento alcuno del presunto credito affermato da parte ricorrente…di essere disponibile nelle sedi e tempi opportuni, a valutare tempi e modi per definire la posizione”;
- di non contestare l'intervenuta accettazione dell'eredità per sé, e di non opporsi, dunque, al relativo provvedimento da parte del giudice;
- esservi gli estremi per la compensazione delle spese, non avendo mai ricevuto richiesta di pagamento, domanda o invito alla accettazione espressa, istanze che avrebbero scongiurato la proposizione della presente azione.
*
pagina 4 di 8 I convenuti e , pur ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati CP_4 CP_5
dichiarati contumaci.
*
Il ricorso è in parte fondato ed entro tale limite deve essere accolto.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento in capo ai convenuti della qualità di eredi della defunta deceduta a Cagliari in data 5.5.2019 (doc. 4). Persona_1
Ai fini della decisione occorre distinguere la posizione del convenuto costituito, il CP_1
quale si è costituito ammettendo la propria qualità di erede, da quella dei convenuti rimasti contumaci.
L'unico convenuto costituito, coniuge della nel costituirsi ha espressamente dichiarato: Per_1
“Quanto all'accettazione espressa dell'eredità da parte dell'odierno esponente non si è mai contestato tale assunto e tanto meno il Sig. ha frapposto comportamenti CP_1
ostruzionistici tanto che aveva proceduto a riprendere una serie di pagamenti sino a quando, con la cessione evidentemente dei crediti, la non ha più fornito alcuna informazione o indicazione in CP_3
merito agli stessi. Per quanto sopra esposto non ci oppone e ci si rimette al Giudice in ordine alla richiesta di dichiarazione espressa di accettazione”.
Solo nella fase decisoria, con le note del 27.5.2025, ha mosso contestazioni del tutto CP_1
nuove rispetto alle iniziali ammissioni, contestazioni all'evidenza tardive, oltre che inconciliabili con la natura pienamente confessoria del contenuto della comparsa di costituzione.
In particolare ha contestato potersi attribuire alla voltura catastale una valenza significativa ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, nonché la legittimazione attiva della parte ricorrente e il concreto pregiudizio derivante dalla mancata accettazione dell'eredità in capo alla Si tratta di Per_1
questioni che ove tempestivamente dedotte avrebbero consentito un pieno contraddittorio sul punto, mentre introdotte solo successivamente alla chiusura dell'istruttoria debbono ritenersi del tutto inammissibili. Ciò fermo restando che, per quanto rilevabile d'ufficio, la parte ricorrente ha documentato la sua qualità di cessionaria del credito nei confronti della e il conseguente Per_1
interesse ad agire per l'individuazione degli eredi della debitrice, ciò al fine di poter intraprendere le necessarie azioni a tutela del credito (che peraltro in concreto andrà accertato in altro giudizio).
Ne consegue che non può dubitarsi della qualità di erede del Carta, che nel costituirsi ha ammesso di essere erede della Fiori, riservandosi di formalizzare con accettazione espressa. La promessa accettazione espressa non è mai stata posta in essere dal convenuto costituito, ma quanto emerso in giudizio e ammesso da quest'ultimo consente agevolmente di accertare la sua qualità di erede. Basti
pagina 5 di 8 pensare che nella comparsa di costituzione ha espressamente concluso rimettendosi al giudice quanto alla declaratoria di accettazione espressa o tacita dell'eredità in questione.
Resta, di contro, da esaminare la posizione dei convenuti contumaci.
Con riferimento a e la parte attrice invoca, a sostegno della loro qualità di CP_5 CP_4
eredi, l'intervenuta voltura catastale del bene oggetto del giudizio, da qualificarsi come attività indicativa della volontà di accettazione tacita dell'eredità.
In proposito occorre chiarire che non vi è dubbio che la voltura catastale in relazione ai beni del de cuius possa essere idonea a dimostrare la volontà tacita di accettazione dell'eredità, ma ciò a condizione che detto adempimento sia inequivocabilmente riconducibile ad una attività dell'avente diritto, ovvero oggetto di delega o di successiva ratifica da parte di questi.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “ L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti si evince che la voltura catastale è stata eseguita d'ufficio (“voltura d'ufficio”) all'esito della dichiarazione di successione, mentre non è dato sapere chi abbia presentato la denuncia di successione (ovvero se uno solo o tutti i chiamati all'eredità).
Sul punto non vi è alcuna allegazione e non è stata dedotta alcuna prova. Così come non sono state dedotte prove orali (neppure per interpello) volte a rafforzare lo scarno quadro probatorio citato.
Afferma la Corte, con la sentenza n. 11478/2021, che “Costituisce orientamento consolidato che
l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n.
5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il
pagina 6 di 8 passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n.
10796/2009). Detta pronuncia ribadisce l'insufficienza della mera dichiarazione di successione ai fini dell'accettazione di eredità, e stabilisce e conferma che solo l'una (la successione) unitamente all'altra (la voltura effettuata dall'avente diritto), possono costituire adempimenti idonei a connotare un'ipotesi di accettazione tacita di eredità. Nello stesso senso anche Cass. civ. n. 522/2025, la quale richiama ai fini della deduzione della accettazione tacita di eredità, “il comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. Sez. 6 - 2, n. 11478 del 30/04/2021; Sez. 2, n. 10796 del 11/05/2009)”.
In mancanza di elementi ulteriori rispetto ad una voltura eseguita d'ufficio sulla base di una denuncia di successione e non essendo neppure noto chi tra gli eredi abbia proceduta alla citata denuncia, deve conseguentemente escludersi che in giudizio sia emersa la prova della volontà espressa o tacita degli eredi e di accettare l'eredità per cui è causa. CP_5 CP_4
La domanda deve ritenersi dunque fondata, e accolta, nei confronti del convenuto CP_1
che ha ammesso la qualità di erede e respinta nei confronti negli altri convenuti.
*
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra la parte attrice - soccombente nei confronti di e - e dette parti convenute rimaste contumaci. CP_4 CP_5
Di contro nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto costituito le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste integralmente a carico di Non sussistono infatti motivi che CP_1
giustifichino una compensazione, posto che il ricorrente, creditore ceduto, del debito originariamente assunto e non onorato (dal Carta in proprio, oltre che dalla moglie di cui è erede), ha dovuto agire in giudizio per acclarare la sua qualità di erede, non avendo quest'ultimo adempiuto alle formalità necessarie per rendere tale qualità invocabile dai terzi. Di contro il , dopo aver CP_1
ammesso la sua qualità di erede e aver manifestato la volontà di procedere alla formalizzazione dell'accettazione espressa, nella fase conclusiva del giudizio ha tentato di contestare anche ciò che aveva ammesso. La condanna segue, dunque, la soccombenza e deve essere CP_1
condannato al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente, da liquidarsi secondo valori minimi in relazione alle cause di valore indeterminato di minor complessità (stante la natura documentale e di modesta complessità) nella misura di € 3.809,00, oltre spese generali, spese esenti e accessori di legge.
pagina 7 di 8 *
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che (C.F. ) è erede di CP_1 C.F._3 Per_1
(( , deceduta a Cagliari in data 5.5.2019;
[...] C.F._6
2) rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede nei confronti dei convenuti e;
CP_4 CP_5
3) dichiara tenuto e condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, spese che liquida in misura pari a € 3.809,00 euro, oltre spese generali, accessori e €
286,00 per spese esenti;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e i convenuti contumaci e . CP_4 CP_5
La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Cagliari, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6623/2023
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Elisabetta Murru, sono comparsi:
Per in sostituzione dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, l'avv. ROSSELLA Parte_1
CORTIS la quale si riporta integralmente agli atti difensivi e conferma le conclusioni;
Per l'avv. CARLO ANGIOY il quale conferma le conclusioni;
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti confermano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle argomentazioni in atti;
indi, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6623/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante, nella qualità di procuratrice di Parte_1 CP_2
società unipersonale (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
[...] P.IVA_1
Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà;
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., procuratrice di Parte_1 P.IVA_2
società unipersonale (C.F. e P.I. ), cessionaria, a seguito di Controparte_2 P.IVA_1
contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da
[...]
(P.I. ) e (C.F. e P.I. ), CP_3 P.IVA_3 Parte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. )
[...] CodiceFiscale_2
ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 C.F._3
disgiuntamente, dagli avvocati Nicola Andrea Oggiano e Carlo Angioy;
convenuto
e contro
(C.F. ), CP_4 C.F._4
convenuto contumace
e contro
(C.F. ) CP_5 C.F._5
Convenuta contumace
pagina 2 di 8 Causa in tema di: accertamento della qualità di erede
Trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: a) accertare la sussistenza della qualità di erede della sig.ra in capo ai sigg. b) Persona_1 CP_1 CP_4 CP_5
dichiarare che i sigg. hanno accettato CP_1 CP_4 CP_5 tacitamente l'eredità della sig.ra ; c) Con vittoria di spese e compensi.”. Persona_1
Nell'interesse del convenuto:
“Per quanto sopra esposto non ci oppone e ci si rimette al Giudice in ordine alla richiesta di dichiarazione espressa di accettazione e si chiede vengano quanto meno compensate le spese di giudizio a fronte del positivo comportamento sia extraprocessuale sia processuale tenuto dal
[...]
”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per l'accertamento della qualità di erede, depositato in data
10.10.2023, la in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice della Parte_1
società unipersonale, ha convenuto in giudizio , Controparte_2 CP_1 [...]
e al fine di vedere accertata e dichiarata la loro qualità di eredi di CP_4 CP_5 Per_1
[...]
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha allegato:
- di essere cessionaria, la a seguito di contratto di cessione del Controparte_2
18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da e Controparte_3 [...]
giusta cessione pubblicata in GU, e di essere subentrata, in detta qualità, Parte_2 nell'integrale posizione creditoria facente capo alle cedenti;
- che in forza di Procura Speciale del 13/01/2021, conferiva a Controparte_2 [...]
procura speciale affinché provvedesse a compiere, in nome e per conto della prima, ogni Pt_1
attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la società è o sarà titolare, ivi compresa la promozione di azioni giudiziarie ritenute necessarie;
- di aver acquistato, dai predetti istituti di credito, un portafoglio di crediti individuabili in blocco (ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario), nel cui perimetro è inclusa anche la posizione creditoria nei pagina 3 di 8 confronti di , quale debitore principale, e , quale fideiussore, in forza CP_1 Persona_1
di mutuo fondiario stipulato con il in data 12/08/2009; Parte_2
- che a garanzia del capitale mutuato, veniva rilasciata ipoteca sull'immobile ad uso civile abitazione, di proprietà dei debitori, per la quota di 1/2 ciascuno, sito in Comune di Decimomannu, censito al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 1158, categoria A/4, classe U, vani 5;
- che l'obbligazione restitutoria nascente dal predetto contratto di mutuo, garantito dalla fideiussione della sig.ra è rimasta ineseguita e che, nelle more, è sopraggiunto in data Per_1
05/05/2019 il decesso della debitrice rendendo necessaria l'azione nei confronti degli eredi;
Per_1
- che risultava che gli aventi causa della si fossero infatti limitati alla volturazione Per_1 catastale a proprio nome, senza, però, provvedere alle formalità necessarie per l'aggiornamento dei registri immobiliari e la continuità delle trascrizioni, e che tale condotta, unitamente al pagamento dei relativi diritti, integra un comportamento concludente, espressione di accettazione tacita dell'eredità;
- che, com'è noto, i presupposti fondamentali ed indispensabili ai fini di un'accettazione tacita sono rappresentati dall'elemento intenzionale di carattere soggettivo (cd. animus) e da quello oggettivo, attinente il compimento di un atto che solo chi rivesta la qualità di erede avrebbe il diritto di compiere, e che pertanto, solo in presenza di tali elementi è consentito ravvisare un comportamento inequivoco, che costituisca espressione della volontà di accettare;
- che nessun dubbio può esservi sulla qualità di erede in capo ai resistenti che, come detto, hanno volturato a proprio nome l'immobile facente parte dell'asse ereditario di Persona_1
( deceduta a Cagliari in data 5.5.2019 (doc. 4). C.F._6
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Si è costituito in giudizio il convenuto rappresentando: CP_1
- “pure senza rinuncia dei diritti o riconoscimento alcuno del presunto credito affermato da parte ricorrente…di essere disponibile nelle sedi e tempi opportuni, a valutare tempi e modi per definire la posizione”;
- di non contestare l'intervenuta accettazione dell'eredità per sé, e di non opporsi, dunque, al relativo provvedimento da parte del giudice;
- esservi gli estremi per la compensazione delle spese, non avendo mai ricevuto richiesta di pagamento, domanda o invito alla accettazione espressa, istanze che avrebbero scongiurato la proposizione della presente azione.
*
pagina 4 di 8 I convenuti e , pur ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati CP_4 CP_5
dichiarati contumaci.
*
Il ricorso è in parte fondato ed entro tale limite deve essere accolto.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento in capo ai convenuti della qualità di eredi della defunta deceduta a Cagliari in data 5.5.2019 (doc. 4). Persona_1
Ai fini della decisione occorre distinguere la posizione del convenuto costituito, il CP_1
quale si è costituito ammettendo la propria qualità di erede, da quella dei convenuti rimasti contumaci.
L'unico convenuto costituito, coniuge della nel costituirsi ha espressamente dichiarato: Per_1
“Quanto all'accettazione espressa dell'eredità da parte dell'odierno esponente non si è mai contestato tale assunto e tanto meno il Sig. ha frapposto comportamenti CP_1
ostruzionistici tanto che aveva proceduto a riprendere una serie di pagamenti sino a quando, con la cessione evidentemente dei crediti, la non ha più fornito alcuna informazione o indicazione in CP_3
merito agli stessi. Per quanto sopra esposto non ci oppone e ci si rimette al Giudice in ordine alla richiesta di dichiarazione espressa di accettazione”.
Solo nella fase decisoria, con le note del 27.5.2025, ha mosso contestazioni del tutto CP_1
nuove rispetto alle iniziali ammissioni, contestazioni all'evidenza tardive, oltre che inconciliabili con la natura pienamente confessoria del contenuto della comparsa di costituzione.
In particolare ha contestato potersi attribuire alla voltura catastale una valenza significativa ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, nonché la legittimazione attiva della parte ricorrente e il concreto pregiudizio derivante dalla mancata accettazione dell'eredità in capo alla Si tratta di Per_1
questioni che ove tempestivamente dedotte avrebbero consentito un pieno contraddittorio sul punto, mentre introdotte solo successivamente alla chiusura dell'istruttoria debbono ritenersi del tutto inammissibili. Ciò fermo restando che, per quanto rilevabile d'ufficio, la parte ricorrente ha documentato la sua qualità di cessionaria del credito nei confronti della e il conseguente Per_1
interesse ad agire per l'individuazione degli eredi della debitrice, ciò al fine di poter intraprendere le necessarie azioni a tutela del credito (che peraltro in concreto andrà accertato in altro giudizio).
Ne consegue che non può dubitarsi della qualità di erede del Carta, che nel costituirsi ha ammesso di essere erede della Fiori, riservandosi di formalizzare con accettazione espressa. La promessa accettazione espressa non è mai stata posta in essere dal convenuto costituito, ma quanto emerso in giudizio e ammesso da quest'ultimo consente agevolmente di accertare la sua qualità di erede. Basti
pagina 5 di 8 pensare che nella comparsa di costituzione ha espressamente concluso rimettendosi al giudice quanto alla declaratoria di accettazione espressa o tacita dell'eredità in questione.
Resta, di contro, da esaminare la posizione dei convenuti contumaci.
Con riferimento a e la parte attrice invoca, a sostegno della loro qualità di CP_5 CP_4
eredi, l'intervenuta voltura catastale del bene oggetto del giudizio, da qualificarsi come attività indicativa della volontà di accettazione tacita dell'eredità.
In proposito occorre chiarire che non vi è dubbio che la voltura catastale in relazione ai beni del de cuius possa essere idonea a dimostrare la volontà tacita di accettazione dell'eredità, ma ciò a condizione che detto adempimento sia inequivocabilmente riconducibile ad una attività dell'avente diritto, ovvero oggetto di delega o di successiva ratifica da parte di questi.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “ L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti si evince che la voltura catastale è stata eseguita d'ufficio (“voltura d'ufficio”) all'esito della dichiarazione di successione, mentre non è dato sapere chi abbia presentato la denuncia di successione (ovvero se uno solo o tutti i chiamati all'eredità).
Sul punto non vi è alcuna allegazione e non è stata dedotta alcuna prova. Così come non sono state dedotte prove orali (neppure per interpello) volte a rafforzare lo scarno quadro probatorio citato.
Afferma la Corte, con la sentenza n. 11478/2021, che “Costituisce orientamento consolidato che
l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n.
5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il
pagina 6 di 8 passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n.
10796/2009). Detta pronuncia ribadisce l'insufficienza della mera dichiarazione di successione ai fini dell'accettazione di eredità, e stabilisce e conferma che solo l'una (la successione) unitamente all'altra (la voltura effettuata dall'avente diritto), possono costituire adempimenti idonei a connotare un'ipotesi di accettazione tacita di eredità. Nello stesso senso anche Cass. civ. n. 522/2025, la quale richiama ai fini della deduzione della accettazione tacita di eredità, “il comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. Sez. 6 - 2, n. 11478 del 30/04/2021; Sez. 2, n. 10796 del 11/05/2009)”.
In mancanza di elementi ulteriori rispetto ad una voltura eseguita d'ufficio sulla base di una denuncia di successione e non essendo neppure noto chi tra gli eredi abbia proceduta alla citata denuncia, deve conseguentemente escludersi che in giudizio sia emersa la prova della volontà espressa o tacita degli eredi e di accettare l'eredità per cui è causa. CP_5 CP_4
La domanda deve ritenersi dunque fondata, e accolta, nei confronti del convenuto CP_1
che ha ammesso la qualità di erede e respinta nei confronti negli altri convenuti.
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Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra la parte attrice - soccombente nei confronti di e - e dette parti convenute rimaste contumaci. CP_4 CP_5
Di contro nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto costituito le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste integralmente a carico di Non sussistono infatti motivi che CP_1
giustifichino una compensazione, posto che il ricorrente, creditore ceduto, del debito originariamente assunto e non onorato (dal Carta in proprio, oltre che dalla moglie di cui è erede), ha dovuto agire in giudizio per acclarare la sua qualità di erede, non avendo quest'ultimo adempiuto alle formalità necessarie per rendere tale qualità invocabile dai terzi. Di contro il , dopo aver CP_1
ammesso la sua qualità di erede e aver manifestato la volontà di procedere alla formalizzazione dell'accettazione espressa, nella fase conclusiva del giudizio ha tentato di contestare anche ciò che aveva ammesso. La condanna segue, dunque, la soccombenza e deve essere CP_1
condannato al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente, da liquidarsi secondo valori minimi in relazione alle cause di valore indeterminato di minor complessità (stante la natura documentale e di modesta complessità) nella misura di € 3.809,00, oltre spese generali, spese esenti e accessori di legge.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che (C.F. ) è erede di CP_1 C.F._3 Per_1
(( , deceduta a Cagliari in data 5.5.2019;
[...] C.F._6
2) rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede nei confronti dei convenuti e;
CP_4 CP_5
3) dichiara tenuto e condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, spese che liquida in misura pari a € 3.809,00 euro, oltre spese generali, accessori e €
286,00 per spese esenti;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e i convenuti contumaci e . CP_4 CP_5
La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Cagliari, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
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