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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 5 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1201, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti STEVANATO LUCA e CILLO MARICA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MANNO ALESSIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 08.03.2023 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i
[...] CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 11 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2022
00336061 02 000 e, per l'effetto, disporne l'annullamento per tutti i motivi, in fatto e in diritto, sopra esposti
- in via principale, ordinare la cancellazione della “Gestione Commercianti” del SIG.
MORELLI, a cura e spese dell'ente previdenziale.
Con vittoria di spese per l'attività legale di cui al presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha presentato opposizione avverso avviso di addebito n. 397 2022 00336061 02 000 – notificato in data 1.02.2023
e relativo a crediti contributivi previdenziali e correlati accessori afferenti alla gestione commercianti e riguardanti il periodo dal gennaio 2021 al dicembre
2021 – per i seguenti motivi:
1) insussistenza in capo alla parte ricorrente (quale liquidatore, ex amministratore e socio unico di Controparte_2
) dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e per
[...]
l'insorgenza delle correlate obbligazioni contributive nel periodo sopra indicato, anche in considerazione della liquidazione della società in corso nel periodo in parola (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente);
2) omessa motivazione dell'avviso di addebito.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in questione.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
L'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995 dispone che “26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 , sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, CP_1 la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. […]”.
Inoltre l'art. 29 della L. n. 160/1975 (come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) prevede che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 [recante disposizioni in materia di “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”], e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
3 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. […]”.
L'art. 1, co. 208, della L. n. 662/1996 prevede inoltre che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_3 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_3 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
La giurisprudenza ha chiarito che sussiste l'obbligo di doppia iscrizione – sia alla gestione separata per i lavoratori autonomi sia alla gestione degli esercenti attività commerciali – nei confronti del titolare di impresa individuale o del socio amministratore di impresa svolta in forma societaria che partecipano personalmente al lavoro aziendale e che hanno la piena responsabilità dei rischi e della gestione, laddove tali imprese siano organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro dei soggetti in questione e/o dei loro familiari e laddove l'apporto lavorativo prestato dai soggetti in parola sia abituale e prevalente sugli altri fattori impiegati nei processi produttivi aziendali (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 12/02/2010, n. 3240).
Tuttavia l'obbligo di doppia iscrizione è escluso se lo svolgimento dell'attività commerciale (cioè la partecipazione personale ai processi produttivi aziendali) è recessivo rispetto all'altra attività autonoma svolta dal
4 medesimo soggetto (cioè l'attività di amministrazione dell'impresa): difatti “In questi casi va dunque individuata quale sia l'attività che il soggetto spiega in via prevalente e, sulla base di essa, va individuata la gestione cui effettuare la iscrizione, che sarà l'unica cui il soggetto sarà tenuto” (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 12/02/2010, n. 3240)., dovendosi precisare che “la disposizione sulla prevalenza regola solo le posizioni di coloro che gestiscono da soli o come soci di srl, una società commerciale, […] per cui non si applica quando si svolgano una pluralità di attività autonome non riguardanti la gestione commercianti, nè quando la attività commerciale venga gestita da una società per azioni (posto che i commi precedenti al 208 fanno riferimento alla attività commerciale gestita dal singolo, oppure dalla società a responsabilità limitata). Pertanto, in questi casi di svolgimento di più attività di lavoro autonomo (nessuna delle quali riguardi l'attività commerciale) - mancando la disposizione "sull'assorbimento" nella gestione cui appartiene l'attività prevalente - ciascuna attività determina la iscrizione alla rispettiva gestione, secondo la regola generale già indicata” (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 12/02/2010, n.
3240).
Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per la suddetta doppia iscrizione occorre pertanto effettuare un giudizio ripartito in due fasi, cioè verificare “se [il] ricorrente partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa;
2. In caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi sarà necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata;
3. Se invece verrà accertato l'elemento di cui al n. 1, si dovrà procedere al giudizio di prevalenza, verificando se il medesimo ricorrente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui al n. 1” (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 12/02/2010, n. 3240).
5 La giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata ha invero modificato parzialmente l'orientamento fissato da queste ultime, precisando che “l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella [relativa] Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' non fa scattare il criterio CP_1 dell”'attività prevalente”. 10. In altri termini, per queste attività, non opera il criterio
“semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa – quella “prevalente” – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. 11. Al contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella
Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l'obbligo della duplice iscrizione. In tal caso, come in quello in esame, la fattispecie non è quella del contemporaneo esercizio dell'attività di commerciante (comprensivo delle nuove figure previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 196-197 e 202-202), artigiano o coltivatore diretto, previsto dalla norma suddetta, ma vede un'attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell'impresa, fattispecie quest'ultima per la quale testualmente non opera il criterio dell'attività prevalente”, ma ogni attività segue il suo regime previdenziale (in tal senso Cass. n. 17076/2011). 12. Sono stati così superati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
3240/2010 […]. Così come sono stati superati i dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l'art. 6 della CEDU sollevati con riferimento alla norma di interpretazione autentica (Corte Cost. n. 15/2012). 13. La sentenza della Sezioni Unite di questa Corte è stata poi seguita da altre pronunce (Cass. 1 luglio 2015, n. 13446;
Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26
6 febbraio 2016, n. 3835), le quali – partendo dall'esatta premessa secondo cui sussiste l'obbligo dì iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata stante l'autonomia delle posizioni – hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria. 14. […] 15.
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444/2013, cit.). 16. Ai fini, dunque, di tale ulteriore
(rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità
e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore (Cass., 19 gennaio 2016, n. 873). Per il doppio onere occorre, dunque, una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria. 17. La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito, fermo restando che l'onere probatorio grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n.
23600). 18. Ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro
7 mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti -(si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo,
Cass. 11 luglio 2012, n. 11685). 19. Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato comma 203 del medesimo art. 1 della legge n. 662/1996” (Cass. 25 luglio 2016, n. 15327).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente contestato che siano sussistiti, nei suoi confronti, i già illustrati requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti (cfr. art. 29 della L. n. 160/1975, per come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) nel periodo per cui vi è causa (2021): più nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto di essersi limitata a svolgere per la nel predetto periodo, Controparte_2
l'attività di liquidatore (già amministratore), senza alcuna ingerenza nel concreto svolgimento dell'attività di tale società, consistente nella prestazione di servizi di logistica per le imprese.
L'esistenza dello stato di liquidazione della predetta società nell'anno
2021 è peraltro documentalmente provata (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente) e pacifica tra le parti.
Stando così le cose, l'onere di dimostrare la concreta esistenza, rispetto alla parte ricorrente, dei già ricordati requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravava – in base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza
(cfr. Cass. 25 luglio 2016, n. 15327) e, invero, in conformità ai principi generali in materia di onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.) – sulla parte convenuta CP_1
La parte convenuta non ha invero assolto all'onere probatorio in questione, non avendo fornito alcuna prova diretta circa l'effettiva
8 partecipazione personale della parte ricorrente al lavoro aziendale, né circa l'abitualità di tale partecipazione, né circa la prevalenza dell'apporto lavorativo asseritamente fornito dalla parte ricorrente rispetto agli altri fattori produttivi impiegati nei processi produttivi aziendali.
Inoltre le prove indirette o indiziarie fornite dalla parte convenuta – vale a dire le dichiarazioni fiscali (Quadri RF reddito d'impresa) e le dichiarazioni
IVA presentate da in Controparte_2 riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2021 (all.ti 12/27 al fascicolo di parte convenuta) – provano, al massimo, che tale società ha continuato a svolgere la sua attività e a produrre utili, pur essendo formalmente in liquidazione dal
2016, ma non dimostrano in alcun modo la sussistenza dei già illustrati requisiti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti con riguardo all'anno 2021 né, di riflesso, la fondatezza delle pretese contributive vantate dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente a mezzo dell'avviso di addebito opposto in questa sede.
In conclusione, alla luce del compendio probatorio complessivamente acquisito, appare quindi insussistente, nel caso di specie, il requisito essenziale per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti nel periodo per cui vi è causa, costituito dalla personale partecipazione di quest'ultima al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Di riflesso difettano anche i presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva alla quale fa riferimento l'avviso di addebito impugnato.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente declaratoria, da un lato, dell'insussistenza dell'obbligo della parte ricorrente di versare contributi alla gestione commercianti nel periodo per cui vi è causa (da gennaio 2021 a dicembre 2021) e, dall'altro, della nullità dell'avviso di addebito impugnato (n.
n. 39720220033606102000).
9 L'accoglimento del ricorso per le ragioni e nei termini suindicati determina l'assorbimento delle altre domande e/o eccezioni presentate dalle parti e non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese si liquidano nella misura di euro 1.500,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in relazione alla qualità di liquidatore di e in Controparte_2 riferimento al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'avviso di addebito n.
39720220033606102000);
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 5 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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