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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento n.150 / 2018 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 150 / 2018 r.g.
Udienza dell'8 aprile 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. URSO GIUSEPPE il quale chiede al Tribunale in via CP_1
preliminare di prendere atto che la mediazione era stata già disposta dal precedente istruttore, con ordinanza del 28.5.2018, a cui è seguito il procedimento di mediazione svoltosi in data 27.9.208 e ss. presso la sede di Rossano (Cs) della Reconcile & Learn, che ha avuto esito negativo (come da allegati depositati) e che quindi la condizione di procedibilità era stata superata e per l'effetto modificare l'ordinanza del 13.3.2024, revocando la disposta mediazione;
ammettersi i mezzi istruttori richiesti con la propria memoria istruttoria datata 3.5.2019 revocando l'ordinanza reiettiva dell'ammissione dei mezzi di prova del 3.12.2021.
Compare per l'Avv. VINCENZO LA BOLLITA per delega Controparte_2 dell' Avv. ZAGARESE GIOVANNI il quale si oppone a quanto ex adverso dedotto e chiede di precisare le conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito nonché le avverse richieste istruttorie.
L'Avv. Urso insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e nelle richieste rassegnate in atti.
L'Avv. La Bollita si oppone e ribadisce quanto già dedotto.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 150/2018 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura in atti CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Urso
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa in Controparte_2 CodiceFiscale_2 virtù di procura in atti dall'Avv. Giovanni Zagarese
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per ottenere, a seguito del CP_1 Controparte_2
decesso del padre, , morto in Crosia in data 07/9/2007, la divisione della Persona_1
comunione ereditaria.
L'attrice ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra l´attore ed la convenuta sugli immobili e sui mobili costituenti l´intero asse ereditario, e previo conferimento in collazione alla coerede convenuta di tutto quanto ricevuto in donazione dal dante causa per le causali indicate, operare la divisione del patrimonio ereditario mediante la formazione delle singole quote e con sorteggio delle stesse ed attribuzione delle singole quote agli eredi;
b) ritenere la convenuta obbligata al rendiconto sui beni facenti parte dell'asse ereditario e per l'effetto disporne la divisione secondo le regole della successione legittima con conferimento della quota di spettanza all'attore ovvero con condanna della convenuta alla refusione della quota medesima ove necessario;
c) condannare la convenuta al risarcimento del danno, in favore dell´attore, per il mancato godimento della sua quota di beni ereditari nonché al pagamento della metà delle imposte di registro e voltura della successione sostenute in via anticipata dall'attore;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del legale antistatario”.
La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata il citazione per il 21/5/2018 ed è stata differita ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. al 28/5/2018.
, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_2
08/5/2018, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “ - preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- gradatamente e nel merito rigettare le avverse domande siccome inammissibili, pretestuose ed infondate ed in accoglimento delle difese della sig.ra Controparte_2
dichiarare aperta la successione legittima del sig. nato il [...] a [...]_1
ed ivi deceduto in data 07.09.2007 disponendo la divisione tra gli eredi, degli immobili di proprietà del medesimo secondo i rispettivi diritti proprietari ed in accoglimento della spiegata riconvenzionale riconoscere il credito così come specificato in libello dalla istante,
ponendone il pagamento pro quota ed in per- deduzione a carico della massa ereditaria;
- ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari ogni ulteriore e consequenziale è necessaria attività.
- con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza in data 28/5/2018 il G.i., rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5 d.lgs. 28/2010 , letto ed applicato l'art. 5, comma terzo d.lgs. 28/2010 ha invitato le parti alle presentazione dell'istanza presso l'Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni;
l'attore ha introdotto il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo. Esperita l'istruttoria, con ordinanza adottata in data 13/3/2024 il G.i. ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater, D.lgs. n. 28/2010; con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/3/2025, ex art.127-ter c.p.c.:
- l'attore ha chiesto al Tribunale di modificare la predetta ordinanza, revocando la disposta mediazione atteso che “la mediazione è stata effettivamente svolta in data era stata già disposta dal precedente istruttore Dr.ssa , con ordinanza del 28.5.2018, a cui CP_3 CP_4
è seguito il procedimento di mediazione svoltosi in data 27.9.208 e ss. presso la sede di
Rossano (Cs) della Reconcile & Learn, che ha avuto esito negativo (come da allegati depositati) e che quindi la condizione di procedibilità era stata superata”; il convenuto “preso atto della determinazione dell'attore di non esperire nuovo tentativo di mediazione (vds istanza del 26.03.2024) e pertanto la assoluta inutilità che lo stesso venisse proposto dalla comparente”;
- il convenuto “preso atto della determinazione dell'attore di non esperire nuovo tentativo di mediazione (vds istanza del 26.03.2024) e pertanto la assoluta inutilità che lo stesso venisse proposto dalla comparente” ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni versate in atti.
Il Tribunale osserva: l'istanza di modifica dell'ordinanza adottata in data 13/3/2024 con la quale il G.i. ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater,
D.lgs. n. 28/2010, proposta da parte attrice e motivata sul presupposto dell'intervenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010 non può essere accolta.
Deve infatti rilevarsi che il Giudice con la predetta ordinanza, tenuto conto della natura della causa e dello stato dell'istruzione, aveva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione c.d. demandata, procedura che non è impedita o vietata dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs.
28/2010)
Così come è sempre possibile giungere alla conciliazione giudiziale anche nelle cause per le quali il previo tentativo di conciliazione riveste carattere obbligatorio, analogamente il
Giudice può individuare nuovi spazi di composizione della controversia e invitare le parti a esplorarli attraverso la mediazione demandata.
L'art.
5-quater, commi secondo e terzo, D.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità, così che quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ne consegue che nel caso di specie, non avendo parte attrice inteso esperire il tentativo di mediazione demandata, l'azione proposta deve essere dichiarata improcedibile. Le domande di parte convenuta, di cui alla comparsa di costituzione depositata in data
08/5/2018 sono, invece, inammissibili in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166
c.p.c., scaduto in data 30/4/2018, essendo l'udienza di prima comparizione della parti fissata in citazione per il 21/5/2018 ed essendo stata la stessa differita alla prima utile ex art. 168- bis, quarto comma c.p.c.
Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 c.p.c., per il suo computo a ritroso deve, infatti, aversi riguardo in via esclusiva all'udienza indicata nell'atto di citazione e non anche a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.
Alla reciproca soccombenza delle parti consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2041/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA l'azione improcedibile;
2. DICHIARA l'inammissibilità delle domande proposte da parte convenuta;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 8/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 150 / 2018 r.g.
Udienza dell'8 aprile 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. URSO GIUSEPPE il quale chiede al Tribunale in via CP_1
preliminare di prendere atto che la mediazione era stata già disposta dal precedente istruttore, con ordinanza del 28.5.2018, a cui è seguito il procedimento di mediazione svoltosi in data 27.9.208 e ss. presso la sede di Rossano (Cs) della Reconcile & Learn, che ha avuto esito negativo (come da allegati depositati) e che quindi la condizione di procedibilità era stata superata e per l'effetto modificare l'ordinanza del 13.3.2024, revocando la disposta mediazione;
ammettersi i mezzi istruttori richiesti con la propria memoria istruttoria datata 3.5.2019 revocando l'ordinanza reiettiva dell'ammissione dei mezzi di prova del 3.12.2021.
Compare per l'Avv. VINCENZO LA BOLLITA per delega Controparte_2 dell' Avv. ZAGARESE GIOVANNI il quale si oppone a quanto ex adverso dedotto e chiede di precisare le conclusioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito nonché le avverse richieste istruttorie.
L'Avv. Urso insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e nelle richieste rassegnate in atti.
L'Avv. La Bollita si oppone e ribadisce quanto già dedotto.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 150/2018 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura in atti CP_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Urso
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa in Controparte_2 CodiceFiscale_2 virtù di procura in atti dall'Avv. Giovanni Zagarese
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per ottenere, a seguito del CP_1 Controparte_2
decesso del padre, , morto in Crosia in data 07/9/2007, la divisione della Persona_1
comunione ereditaria.
L'attrice ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra l´attore ed la convenuta sugli immobili e sui mobili costituenti l´intero asse ereditario, e previo conferimento in collazione alla coerede convenuta di tutto quanto ricevuto in donazione dal dante causa per le causali indicate, operare la divisione del patrimonio ereditario mediante la formazione delle singole quote e con sorteggio delle stesse ed attribuzione delle singole quote agli eredi;
b) ritenere la convenuta obbligata al rendiconto sui beni facenti parte dell'asse ereditario e per l'effetto disporne la divisione secondo le regole della successione legittima con conferimento della quota di spettanza all'attore ovvero con condanna della convenuta alla refusione della quota medesima ove necessario;
c) condannare la convenuta al risarcimento del danno, in favore dell´attore, per il mancato godimento della sua quota di beni ereditari nonché al pagamento della metà delle imposte di registro e voltura della successione sostenute in via anticipata dall'attore;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del legale antistatario”.
La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata il citazione per il 21/5/2018 ed è stata differita ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. al 28/5/2018.
, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_2
08/5/2018, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “ - preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- gradatamente e nel merito rigettare le avverse domande siccome inammissibili, pretestuose ed infondate ed in accoglimento delle difese della sig.ra Controparte_2
dichiarare aperta la successione legittima del sig. nato il [...] a [...]_1
ed ivi deceduto in data 07.09.2007 disponendo la divisione tra gli eredi, degli immobili di proprietà del medesimo secondo i rispettivi diritti proprietari ed in accoglimento della spiegata riconvenzionale riconoscere il credito così come specificato in libello dalla istante,
ponendone il pagamento pro quota ed in per- deduzione a carico della massa ereditaria;
- ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari ogni ulteriore e consequenziale è necessaria attività.
- con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza in data 28/5/2018 il G.i., rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5 d.lgs. 28/2010 , letto ed applicato l'art. 5, comma terzo d.lgs. 28/2010 ha invitato le parti alle presentazione dell'istanza presso l'Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni;
l'attore ha introdotto il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo. Esperita l'istruttoria, con ordinanza adottata in data 13/3/2024 il G.i. ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater, D.lgs. n. 28/2010; con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/3/2025, ex art.127-ter c.p.c.:
- l'attore ha chiesto al Tribunale di modificare la predetta ordinanza, revocando la disposta mediazione atteso che “la mediazione è stata effettivamente svolta in data era stata già disposta dal precedente istruttore Dr.ssa , con ordinanza del 28.5.2018, a cui CP_3 CP_4
è seguito il procedimento di mediazione svoltosi in data 27.9.208 e ss. presso la sede di
Rossano (Cs) della Reconcile & Learn, che ha avuto esito negativo (come da allegati depositati) e che quindi la condizione di procedibilità era stata superata”; il convenuto “preso atto della determinazione dell'attore di non esperire nuovo tentativo di mediazione (vds istanza del 26.03.2024) e pertanto la assoluta inutilità che lo stesso venisse proposto dalla comparente”;
- il convenuto “preso atto della determinazione dell'attore di non esperire nuovo tentativo di mediazione (vds istanza del 26.03.2024) e pertanto la assoluta inutilità che lo stesso venisse proposto dalla comparente” ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni versate in atti.
Il Tribunale osserva: l'istanza di modifica dell'ordinanza adottata in data 13/3/2024 con la quale il G.i. ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater,
D.lgs. n. 28/2010, proposta da parte attrice e motivata sul presupposto dell'intervenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010 non può essere accolta.
Deve infatti rilevarsi che il Giudice con la predetta ordinanza, tenuto conto della natura della causa e dello stato dell'istruzione, aveva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione c.d. demandata, procedura che non è impedita o vietata dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs.
28/2010)
Così come è sempre possibile giungere alla conciliazione giudiziale anche nelle cause per le quali il previo tentativo di conciliazione riveste carattere obbligatorio, analogamente il
Giudice può individuare nuovi spazi di composizione della controversia e invitare le parti a esplorarli attraverso la mediazione demandata.
L'art.
5-quater, commi secondo e terzo, D.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità, così che quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ne consegue che nel caso di specie, non avendo parte attrice inteso esperire il tentativo di mediazione demandata, l'azione proposta deve essere dichiarata improcedibile. Le domande di parte convenuta, di cui alla comparsa di costituzione depositata in data
08/5/2018 sono, invece, inammissibili in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166
c.p.c., scaduto in data 30/4/2018, essendo l'udienza di prima comparizione della parti fissata in citazione per il 21/5/2018 ed essendo stata la stessa differita alla prima utile ex art. 168- bis, quarto comma c.p.c.
Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 c.p.c., per il suo computo a ritroso deve, infatti, aversi riguardo in via esclusiva all'udienza indicata nell'atto di citazione e non anche a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato.
Alla reciproca soccombenza delle parti consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2041/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA l'azione improcedibile;
2. DICHIARA l'inammissibilità delle domande proposte da parte convenuta;
3. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 8/4/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso