Articolo 141 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 140
Versione
27 marzo 1963
Art. 141.
All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvedera', mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 marzo 1963