Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente est. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01.06.1968, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Laura Pettinicchio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) i coniugi sono economicamente autosufficienti come dimostrano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni allegate sub docc. 6 e 7 e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore forma di mantenimento, salvo il diritto di richiedere la modifica delle condizioni di divorzio nell'eventualità di rilevanti mutamenti delle rispettive posizioni economiche;
2) le parti danno atto che i figli sono tutti maggiorenni: e sono attualmente residenti Per_1 Per_2 presso la casa coniugale, unitamente alla madre, mentre il figlio , anch'esso maggiorenne, Per_3 vive presso l'abitazione del padre, sita in DE AN (MI), alla Via Baracca n. 1;
3) salvo diversi accordi tra le parti che dovranno essere assunti nel rispetto dei reciproci impegni, i figli e avranno facoltà di frequentare il padre e pernottare presso l'abitazione dello Per_1 Per_2 stesso ogniqualvolta lo desiderino e paritetica facoltà avrà il figlio di frequentare la madre Per_3
e pernottare presso l'abitazione coniugale;
4) la sig.ra continuerà ad abitare presso Parte_1 la casa coniugale, sita in DE AN (MI), alla Via Cadorna n. 25 di proprietà esclusiva del
decorso il suddetto termine, il sig. potrà vendere la casa coniugale Parte_2 impegnandosi a garantire alla sig.ra il diritto di prelazione all'acquisto ovvero Parte_1 locarla a terzi;
5) le parti danno atto che attualmente sono divenuti economicamente indipendenti , che Per_3 lavora come venditore e-commerce, e , che ha in essere un contratto come calciatore Per_2 professionista sino al 2026; mentre , prossima alla laurea, ha un contratto di collaborazione Per_1 quale istruttrice di nuoto presso una società sportiva dilettantistica che tuttavia ancora non le permette un'autonomia economica;
6) i genitori, a fronte degli stipendi attualmente percepiti dai ragazzi, al fine di permettere loro di avere una maggiore stabilità economica e di riuscire ad accantonare dei risparmi, hanno stabilito di proseguire a versare un mantenimento di €. 800,00 mensile per ogni figlio fino al raggiungimento del loro venticinquesimo anno di età, indipendentemente dal raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi;
resta inteso che, se uno o più figli perdano o non raggiungano l'indipendenza economica, il mantenimento sarà dovuto anche oltre il venticinquesimo anno di età;
7) le parti danno atto di disporre di un conto corrente cointestato avente n. 0010-00727568 presso
Allianz-Bank S.p.A., con giacenza di €. 2.403,47 al 05/03/2025, che concordemente convengono di continuare a mantenere aperto fintanto che tutti e tre i figli non avranno raggiunto i 25 anni e l'indipendenza economica, sul quale continueranno ad accreditare il mantenimento mensile fino a quando dovuto;
alla chiusura del conto, l'eventuale giacenza finale verrà suddivisa in parti uguali tra i tre figli;
8) i coniugi, in particolare, convengono che la sig.ra verserà l'importo di €. 600,00 mensili Pt_1 sul conto corrente sopra meglio generalizzato, mentre il sig. verserà la Parte_2 somma di €. 1.500,00 mensili;
i restanti €. 300,00 mensili verranno trattenuti da quest'ultimo a titolo di rimborso per le spese sostenute in favore del figlio che dimora prevalentemente presso di Per_3 lui;
9) il conto cointestato sub punto 7) verrà altresì destinato per far fronte alle spese condominiali ordinarie e alle utenze relative alla casa coniugale, nonché per le spese ordinarie da sostenersi per i ragazzi, finché questi ultimi non avranno tutti compiuto venticinque anni e raggiunto l'indipendenza economica;
10) fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età e l'indipendenza economica, il padre si impegna a concorrere, nella misura dei ¾, e la madre nella misura di ¼, alle spese extra assegno che eventualmente si renderanno necessarie per i figli , ed , secondo i criteri Per_3 Per_2 Per_1 indicati nelle linee guida concernenti le spese per i figli approvate in data 07/05/2018 dal Presidente del Tribunale di Monza, dal presidente della IV Sez. Civile e dal Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Monza, da intendersi qui come integralmente richiamate;
11) le parti convengono che l'autovettura Peugeot 5008, targata EY719JE e di proprietà esclusiva del sig. ma acquistata con il conto corrente comune, resterà in uso alla Parte_2 sig.ra , la quale si farà integralmente carico del mantenimento della medesima, del pagamento Pt_1 del bollo, del pagamento dell'assicurazione e della sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
12) l'autovettura Fiat Panda Ibrida, targata GE706LK, anch'essa di proprietà del sig. Parte_2 nella sua qualità di erede della madre , resterà in uso alla figlia
[...] Per_4 [...]
le spese di bollo e manutenzione ordinaria relativa alla suddetta automobile saranno Persona_5 pagate con la giacenza del conto corrente cointestato sub punto 7), mentre le spese di manutenzione straordinaria verranno sostenute dal padre nella misura dei ¾ e dalla madre nella misura di ¼, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , dopodiché tutte le spese della predetta Per_1 autovettura saranno sostenute da quest'ultima;
13) l'autovettura Fiat Punto, targata DG980LJ, di proprietà esclusiva del sig. Parte_2
resterà in uso al figlio il quale si farà integralmente carico del
[...] Parte_3 mantenimento della medesima, del pagamento del bollo e della sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
14) l'autovettura Citroen C3, targata GD618SH e anch'essa di proprietà del sig. Parte_2
resterà in uso al figlio quest'ultimo si farà carico integrale del
[...] Persona_6 mantenimento ordinario e straordinario del suddetto veicolo e provvederà a versare l'importo mensile di €. 310,00 sul conto corrente sub punto 7) a titolo di pagamento della rata di finanziamento acceso dal padre per l'acquisto e ivi domiciliato;
15) il sig. si propone di pagare a tutti figli, fino al proprio pensionamento, a titolo di Parte_2 regalo di compleanno e di Natale, la polizza assicurativa obbligatoria per le automobili in uso a ciascuno di essi, fino ad un tetto massimo di €. 1.000,00 ciascuno;
nel caso in cui il prezzo della polizza ecceda detto importo, i figli, se hanno raggiunto l'indipendenza economica, si faranno carico della quota restante;
16) entrambi i genitori si impegnano sin da ora, qualora il figlio decidesse di acquistare una Per_2 propria autovettura, ad aiutarlo economicamente;
a tale scopo alieneranno l'automobile Peugeot
5008 o la Fiat Punto sopra indicate e verseranno il ricavato della vendita ad con l'aggiunta Per_2 della somma necessaria per raggiungere l'importo di €. 11.000,00, pari al valore commerciale della
Fiat Panda in uso ad e altresì uguale alla somma già corrisposta per l'acquisto Per_1 dell'automobile Citroen C3 in uso a;
detto ulteriore importo verrà sostenuto in misura pari Per_3
a ¾ da e di ¼ da . Se la PE 5008 verrà venduta in Parte_2 Parte_1 epoca successiva, il ricavato della vendita verrà diviso nel seguente modo: ¾ a Parte_2
e ¼ a .
[...] Parte_1
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata con sentenza n.2585/23 del Tribunale di Monza passata in giudicato.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in DE AN in data 03.06.2000 (atto n. 18, Parte I, del registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di DE AN), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di DE AN, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.04.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti