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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/11/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzota Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3319/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Congedo Parte_1 C.F._1
Rosalba
e
NI IE (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mallardi C.F._2
Caterina
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 20/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Casamassima il 01.10.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n. 49 parte 2 serie A anno 2003; dalla loro unione nascevano i figli l'08.02.2006 e il 31.03.2008; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 14.11.2024 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. 2
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi TI NI nato a [...] il [...] e
nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio concordatario in Parte_1
Casamassima il 01.10.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n. 49 parte 2 serie A anno 2003 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 18.06.2024 e depositato nei registri informativi in data 20/06/2024 iscritto al n. r.g. V.G.
3319/2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 26/11/2024.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzota Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3319/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Congedo Parte_1 C.F._1
Rosalba
e
NI IE (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mallardi C.F._2
Caterina
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 20/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Casamassima il 01.10.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n. 49 parte 2 serie A anno 2003; dalla loro unione nascevano i figli l'08.02.2006 e il 31.03.2008; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti all'udienza del 14.11.2024 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. 2
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi TI NI nato a [...] il [...] e
nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio concordatario in Parte_1
Casamassima il 01.10.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n. 49 parte 2 serie A anno 2003 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 18.06.2024 e depositato nei registri informativi in data 20/06/2024 iscritto al n. r.g. V.G.
3319/2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 26/11/2024.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo