Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1420/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1420/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 30.07.2024, congiuntamente da:
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]; C.F._1
e nato il [...] in [...] (C.F. Parte_2
, residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Biagi, dall'Avv. Elena
Pardini e dall'Avv. Gabriele Gambini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati in Scandicci (FI), Via Cristoforo Colombo
n. 16, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 30.07.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in data 28.09.2019 in Pistoia (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 15.10.2017). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che nell'ultimo periodo della vita matrimoniale si manifestavano dissapori ed incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) L'immobile già de facto adibito ad abitazione coniugale, posto in
Pistoia Via Empoli, 36 rimarrà nella disponibilità della IG.ra
[...] con tutti gli arredi. Il sig. che ha già lasciato Pt_1 Pt_2
l'abitazione coniugale si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica altrove. La sig.ra si impegna, a sua volta, a Pt_1 provvedere a volturare le utenze ed a domiciliare sui propri conti correnti delle spese delle utenze stesse.
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ed avrà la residenza e domicilio prevalente presso l'abitazione coniugale con la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati, salvo diverso contingente accordo tra i genitori:
2 - il padre andrà a prendere ogni martedì pomeriggio alle ore Per_1
18,00 per riportarlo il giovedì mattina all'ingresso di scuola, o in orario analogo nel caso in cui il minore non vada a scuola;
- trascorrerà i fine settimana alternativamente con entrambi i Per_1 genitori. Nei fine settimana di propria competenza il padre andrà a prendere il venerdì sera alle 18,00 per riportarlo a casa la Per_1 domenica sera alle 21,00.
Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e pasquali, fermo restando il suddetto regime ordinario di rapporti,
trascorrerà il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Per_1
Santo Stefano con il padre ed i giorni di Capodanno ed Epifania ad anni alterni tra i genitori, così come trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro.
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre nel periodo che i genitori concorderanno avuto riguardo ai rispettivi periodi feriali.
5) Il cane TO rimarrà con il IG. La sig.ra Parte_2 si impegna a provvedere a proprie spese al cambio di Pt_1 proprietà/intestazione dello stesso.
6) Nessuna disposizione di carattere patrimoniale si rende necessaria per il mantenimento dei coniugi, che rinunciano reciprocamente ad avanzare pretese economiche, essendo entrambi economicamente autonomi.
7) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio, versando alla moglie la somma di € 300,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie necessarie o utili per il minore dovranno essere preventivamente concordate e verranno divise al 50% tra i genitori.
Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse, con riferimento e richiamo al protocollo di intensa del Tribunale di Firenze del 6/5/2011 prot.
3689, in via di principio dovranno essere le seguenti:
a. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno
3 essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino.
b. Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli.
c. Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature.
d. Spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
e. Spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
f. Nel caso di spese medico-sanitarie urgenti è auspicabile che venga segnalato che non ricorre la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura.
7) Gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla sig.ra
Pt_1
8) Beni personali: i coniugi danno atto di aver già suddiviso antecedentemente al presente atto i beni personali e/o in comunione tra loro. Sia le autovetture, sia i conti correnti, infatti, sono già personalmente intestati ai medesimi che, quindi, rimarranno in proprietà esclusiva secondo la predetta intestazione.
9) I coniugi si danno fin d'ora il consenso al rilascio e rinnovo dei passaporti e/o di altro documento equipollente consentendo che il nome del minore venga inserito nei rispettivi passaporti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
4 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata il [...] in [...] e Pt_1 Parte_2
nato il [...] in [...], che hanno contratto
[...] matrimonio in data 28.09.2019 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
64, P. 2, S.A, anno 2019);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5