Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5273/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5273/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
F. VECCHIONE 9 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. ROSSI GIANCARLO
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3
in VIA F. VECCHIONE 9 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. ROSSI
GIANCARLO (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._6
CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Pagina 1 di 4
CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._8
CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_5 C.F._9
CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_6 C.F._10
CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTA
E
(c.f.: ), Controparte_7 C.F._11 elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI , presso lo studio dell'Avv. PISAPIA GERARDO (c.f.: ) dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso;
INTERVENTORE
(c.f.: ), Controparte_8 C.F._12
elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI , presso lo studio dell'Avv. PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso;
INTERVENTORE
(c.f.: ), Controparte_9 C.F._13 elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, N. 250 84013 CAVA DE' TIRRENI , presso lo studio dell'Avv. PISAPIA GERARDO (c.f.: ), dal quale è C.F._5
rappresentato e difeso;
INTERVENTORE
Pagina 2 di 4 Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha proposto domanda di accertamento della proprietà esclusiva della stradina corrispondente alla part.lla ex 305 foglio 12 sita in Cava de' Tirreni alla via Esposito
e di inesistenza di diritti dei convenuti su detta area.
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo l'infondatezza delle doglianze attoree e affermando che il viottolo posto a confine tra la proprietà degli attori (ex part.lla
305) e la proprietà (part.lla 463) fosse in proprietà comune degli attori e dei CP_10
convenuti e che, comunque, esistesse una servitù di passaggio a piedi in favore di essi.
È stata espletata la prova testimoniale e la ctu.
Quest'ultima ha accertato che l'accesso alle abitazioni ubicate nei citati fabbricati di proprietà dei convenuti avviene mediante una stradina interposta tra la facciata Sud del fabbricato identificato dalla p.lla 463 (in ditta a Ferrara/Lodato - convenuti) e il muro di recinzione a Nord della p.lla 2119 (in ditta - attore). Parte_1
Ed invero, mediante l'attraversamento del citato tratto di stradina si giunge allo spiazzo scoperto della p.lla 464 (corte comune) sulla quale sono prospicienti gli accessi alle abitazioni delle parti convenute in giudizio.
Il ctu ha provveduto a sovrapporre le risultanze del rilievo celerimetrico (cfr. all. 4 della ctu) sulla cartografia della mappa di impianto (cfr. all. 2) ed ha verificato che una porzione di detta stradina graficamente rappresentata dalla campitura di colore verde, ricade completamente nella particella 2119 (ex 305) in ditta alla parte attrice , essendo Pt_1
l'attuale muro di recinzione della proprietà attorea, e i due cancelli di accesso ad essa, arretrati rispetto al reale confine riportato nella mappa d'impianto.
Tale circostanza fa sì che i convenuti, per arrivare alle abitazioni prospicienti la corte comune identificata dalla p.lla 464, percorrono dapprima un tratto di stradina che ricade interamente nella particella 2119 (ex 305) di proprietà e, di poi, un'altra porzione di Pt_1
viottolo in prosecuzione a quella precedente senza nessuna interruzione materiale.
Il ctu ha accertato che il tratto di stradina oggetto di contenzioso le cui dimensioni sono all'incirca (7,00x1,50) m, confina a Nord con le pareti del fabbricato ricadente sulla p.lla 463,
Pagina 3 di 4 mentre ad Ovest con una porzione della p.lla 464, ovvero la sua prosecuzione onde immettersi nello spiazzo scoperto comune.
Ne discende alla luce delle conclusioni del ctu – ritenute dal Tribunale pienamente condivisibili, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti – il tratto di strada di dimensioni 7,00×1,50 è di proprietà esclusiva degli attori, in quanto ricadente nella part.lla 2119 (ex part.lla 305), mentre il secondo tratto della strada, in quanto ricadente nella part.lla 464 è di proprietà comune a tutte le parti.
Quanto alla richiesta risarcitoria, essa è infondata e va rigettata.
Invero, gli attori non hanno allegato i presunti danni asseritamente patiti (essi non stati neppure indicati e specificati nell'atto di citazione) e non sono stati comprovati in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per compensarle integralmente, in considerazione del comportamento processuale dei convenuti che in realtà non hanno mai contestato la proprietà esclusiva degli attori in relazione al primo tratto di stradina per il quale
è stato reso necessario soltanto stabilire, mediante apposita ctu, le sue esatte dimensioni.
Le spese della ctu, invece, vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta che il tratto di strada di dimensioni 7,00×1,50 ricadente nella part.lla 2119 (ex part.lla 305) è di proprietà esclusiva degli attori;
2) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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