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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2157/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Ceola e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 14.11.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.08.2007 a Sant'Antioco
(SU); che dall'unione è nato in data [...] il figlio;
che è venuta definitivamente meno Per_1
“l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa coniugale sita alla Spezia, Via Laretta n. 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva di resta assegnata al medesimo;
CP_1
3. si trasferirà a San Paolo (BRA), in uno degli appartamenti situati Controparte_2 all'interno di uno degli stabili di proprietà della sua famiglia di origine;
4. Il figlio maggiorenne vivrà con il padre nella ex casa coniugale in Via Laretta n. 10, La Per_1
Spezia, ove già risiede;
5. Compatibilmente con le rispettive risorse economiche ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, fino a quando questi non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, classificate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale ( doc. 8), saranno poste esclusivamente a carico del padre, fatta eccezione per le seguenti voci: A) le spese mediche/dentistiche superiori a € 100,00 ; le spese per corsi professionali/ di formazione alternativi/ successivi alla scuola e le spese universitarie saranno sostenute da entrambi
i genitori nella rispettiva misura del 50%; B) le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione dei viaggi da e per il Brasile che effettuerà ogni qualvolta andrà a casa della madre e della Per_1 nonna materna saranno sostenute esclusivamente dalla madre;
7. L'autovettura TG FR823MA, regalata tempo addietro dalla madre della Sig.ra CP_2 alla figlia, resterà in uso al Sig. che ne corrisponderà alla moglie il prezzo, calcolato in base CP_1 alla valutazione media del medesimo modello indicata sui siti internet dedicati, alla data della sentenza di separazione;
le parti stabiliranno di comune accordo il termine e le modalità di pagamento di tale valore;
8.
Considerato che
il marito è libero professionista, titolare di reddito variabile, e che la moglie, seppur attualmente disoccupata, al rientro in Brasile potrà riprendere la pro-pria attività nel settore della moda e potrà comunque godere dell'alto tenore di vita da sempre garantitole dalla famiglia di origine, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica;
9. I ricorrenti dichiarano di non godere di partecipazioni societarie;
10. L'assegno unico per il figlio viene percepito esclusivamente dal padre;
11. Le spese del giudizio sono sostenute dal Sig. . CP_1
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51
c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , CP_1 Controparte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 11.08.2007 a Sant'Antioco (SU), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune della Spezia per l'anno 2007, al numero 89, parte
II, serie B;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto.
La Spezia, 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani