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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3160/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3160/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DANIELE FEDERICI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
GIULIA CANALICCHIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in BARI in data 10/02/2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 14, Parte I, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 9/04/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 9/04/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 259/24 depositata in data 6/09/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 25/02/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n BARI in data 10/02/2001, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 14, Parte I, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 09/04/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BARI di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 27/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3160/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DANIELE FEDERICI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
GIULIA CANALICCHIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in BARI in data 10/02/2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 14, Parte I, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 9/04/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 9/04/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 259/24 depositata in data 6/09/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 25/02/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n BARI in data 10/02/2001, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 14, Parte I, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 09/04/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BARI di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 27/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino