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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/10/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1519/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio da se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Firenze, via Borgo Ognissanti, 100
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, quali eredi di (c.f. ), C.F._3 Persona_1 C.F._4 contumaci
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1 - accogliere l'appello alla sentenza tra le parti n. 87/2023 – n. 1392/2020 R.G. del
13.01.2023, emessa dal Tribunale di Firenze – Terza Sezione Civile – per i motivi spiegati e documentati nel giudizio di primo grado, nell'atto di citazione in appello e nelle note scritte all'udienza del 01.10.2024 e, per l'effetto:
2 - accertare e dichiarare che la sentenza è nulla poiché viziata da una motivazione insufficiente e illogica con evidente violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto processo e di imparzialità del giudice di primo grado, che ha omesso di valutare tutti gli elementi prodotti in giudizio da questo difensore nella fase istruttoria e decisoria. In pratica, emettendo una motivazione superficiale e gravemente erronea, che si presenta come apparente in violazione dell'obbligo giuridico di una effettiva reale motivazione;
3 - accertare e dichiarare che la fattura n. 3/2012 con importo di euro 5.861,24 non era idonea alla richiesta di D.I. n. 5512/2019 – RG 16598/2019 anche sotto il profilo delle norme amministrative e fiscali, necessarie, per costante giurisprudenza, affinché possa rappresentare una prova piena del credito in essa indicato in caso di contestazione da parte del debitore sull'an e sul quantum (Corte di Cassazione 24 luglio 2000 n. 9685,
Corte di Cassazione 25.11.1988 n. 6343, Corte di Cassazione 3 aprile 2008 n. 8549).
4 – condannare gli appellati al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere agito con mala fede o comunque con grave colpa.
In via subordinata:
-accertare e dichiarare che l'appellante non deve al sig. la somma di cui Persona_1 alla fattura comprendente voci assolutamente non dovute, come risulta in modo chiaro dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado, considerato peraltro l'avvio del procedimento del ricorso per D.I. sicuramente non ad opera di ma di Persona_1 altro personaggio, oggetto di procedimento penale in corso, che ha inserito nel giudizio di primo grado procure alle liti con firma assolutamente apocrifa, come Persona_1 accertato da più consulenze tecniche di parte e dalla testimonianza del perito dr. Per_2
nel processo penale in cui l'appellante è stato prosciolto con formula piena (Sent.
[...]
n. 4194 Reg. Sent. del 26.05.2023 – n. 7247/2021 RGNR – n. 2495/2022 RG Dib.
Tribunale di Firenze – Terza Sez. penale in composizione monocratica, divenuta definitiva);
-si ripropone la prova per testi già chiesta anche nell'odierno giudizio di appello (note scritte udienza 01.10.204), che qui si trascrive:
1 Vero che con l'Avv. esistevano precisi accordi in base ai quali il predetto a Per_1 titolo di amicizia non avrebbe preteso alcun onorario e competenze per le pratiche pendenti davanti a varie autorità̀ giudiziarie (Firenze, Massa Carrara, Roma) nelle quali lei era parte offesa per il reato di diffamazione a mezzo stampa unitamente al dr.
ma solo quanto sarebbe stato liquidato in sentenza in caso di esiti positivi. Si Pt_1 indica come teste il dott. già̀ Sostituto Procuratore Generale presso il Testimone_1
Tribunale di Perugia;
2 Vero che per il giudizio romano per diffamazione del giornalista SA tutte le spese vive sono state anticipate dal dr. e l'Avv. per le competenze, onorari e Pt_1 Per_1 spese liquidate nei due gradi di giudizio ha incassato la somma di euro 3.500,00 per ciascuna parte offesa senza rifondere il dr. delle anticipazioni di spese ricevute Pt_1 nel tempo venendo meno agli accordi. Si indica come teste il prefato dr. Tes_1
3 Vero che, per il giudizio di secondo grado pendente presso la Corte d'Appello di Reggio
Calabria nei confronti del dr. Lei, trovandosi il collega , Pt_1 Controparte_3 storico difensore di nei quasi nove anni di durata della vicenda giudiziaria, Pt_1 impossibilitato per gravi motivi di salute, ha studiato e curato la redazione degli ultimi atti. Si indica come teste l'Avv. penalista del Foro di Milano.” Tes_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 87/2023 del Tribunale di Firenze, in materia di credito per prestazioni professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L'Avv. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze l'Avv. Parte_1 Persona_1 opponendosi al D.I. n. 5512/2019 con il quale, su istanza di questi, gli si ingiungeva il pagamento della somma di euro 5.861,24 - di cui alla fattura n° 3 del 23/01/2012 - a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali di assistenza, rappresentanza e difesa espletate in suo favore nel procedimento penale n. 424/1996 r.g.n.r. – 1397/2005 R.G.
App. innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 987/2009.
A sostegno dell'opposizione, aveva dedotto di aver già integralmente saldato la prestazione oggi richiesta, nell'anno 2009, all'esito del suddetto giudizio, ed aveva altresì eccepito la prescrizione del diritto azionato ex art. 2956 c.c. ra costituito, negando d'aver già ricevuto il pagamento per la propria CP_4 prestazione professionale, come dimostrava il fatto, documentale, che (con mail Pt_1 del 6.11.2016) aveva contestato la sua pretesa, e (con mail del 6.11.2019) dichiarato un'ipotetica e generica disponibilità a pagare un importo inferiore;
ciò secondo l'opposto, configurando un'ammissione del debitore di non aver estinto il debito, comportava anche, ai sensi dell'art. 2959 c.c. il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
Il tribunale, ritenuta “del tutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, anche alla luce del documento n. 12 di parte opposta che contiene un esplicito riconoscimento di debito da parte del , concedeva la Pt_1 provvisoria esecuzione del decreto opposto e, fallito il tentativo di conciliazione e ritenute superflue le prove richieste, pronunciava sentenza 87/23, depositata il 13.1.2023, con cui respingeva l'opposizione rilevando che: “Come già osservato, in atti è allegata la corrispondenza tra le parti che dimostra l'esistenza del rapporto professionale intercorso,
l'entità dello stesso e anche il riconoscimento, da parte del in data 18.11.2019, Pt_1 di non aver provveduto a al pagamento delle competenze dell'Avv. “la mia Per_1 disponibilità a riconoscergli le giuste competenze in fondo non era una novità, pagina 2 di
4 glielo avevo sempre detto sin dal primo momento aspettando di conoscere da lui l
'importo equo per il suo effettivo contributo professionale … ”. L'odierno opponente in sostanza, a fronte delle richieste di pagamento, ha sempre dichiarato di aspettarsi una richiesta di compenso inferiore, fino ad affermare anche che in realtà all'Avv. Per_1 non spettasse alcun compenso, in quanto esso aveva provveduto personalmente Pt_1 al pagamento delle spese per la redazione degli atti nonché alla preparazione degli stessi.
E' da evidenziare, innanzitutto, che il , al quale apparteneva il Sig. Controparte_5
in qualità di Primo Dirigente della Polizia di Stato, in quiescenza, ha Parte_1 provveduto con ordinativo n.251 del 6.08.2012, come da nota del 18.07.2014, al pagamento dell'importo oggetto del contendere in favore dello stesso opponente, ritendo che lo stesso avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al proprio difensore.
Ciò, in realtà, per quanto visto e per quanto risultante dalla corrispondenza inter partes, in realtà non è mai avvenuto e, come detto, il ritiene che il Pt_1 Controparte_6
correttamente liquidato la somma oggetto del contendere nei suoi confronti
[...] poiché, in realtà, l'Avv. era stato un “mero” sottoscrittore degli atti, in realtà Per_1 redatti dal stesso. Ma tale tesi non può essere condivisibile non avendo Pt_1
l'opponente fornito alcuna prova di quanto solamente affermato e perché, come detto, pure l'eccezione di prescrizione sollevata – visto il riconoscimento del mancato pagamento - deve ritenersi inammissibile, comunque infondata. Quanto alla eccepita inidoneità della fattura posta alla base del D.I. deve rilevarsi che, pacificamente, questa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opponente. E, nel caso che ci occupa, anche vista la corrispondenza in atti, deve ritenersi provato lo svolgimento dell'attività di cui l'Avv. chiede il compenso.” Per_1 ha appellato tale sentenza, lamentando: Pt_1
I. la motivazione solo apparente della sentenza, che aveva fatto generico riferimento a “la corrispondenza in atti” (pag. 3 sentenza), a sostegno della prova dell'attività svolta dal senza avere spiegato le ragioni della Per_1 non decisività delle prove offerte dall'opponente; II. che la sola e ultima attività svolta dal professionista ingiungente, in sostituzione del legale storico dell'appellante, si era concretizzata nelle udienze di semplice rinvio del 6 marzo e 21 aprile 2009 e in quella conclusiva del procedimento con il pieno proscioglimento dell'appellante in data 10 luglio
2009, e che successivamente il si era completamente disinteressato Per_1 della vicenda, nonostante i ripetuti inviti dell'appellante, anche per iscritto, a sollecitare il deposito della motivazione della sentenza con la quale il giornalista era stato condannato per diffamazione dal Giudice di Pace di CP_7
Perugia;
III. che le voci fatturate non corrispondevano al reale contributo professionale del che si era limitato, dopo oltre nove anni di processi seguiti Per_1 dall'inizio da altro legale, l'Avv. del Foro di Milano, alla Controparte_3 sottoscrizione della sola memoria conclusionale;
IV. che il per il procedimento di cui alla fattura aveva ricevuto “diversi Per_1 acconti e spese vive per viaggi e soggiorno, per ben tre occasioni a Reggio
Calabria, ben superiori a quelle riportate in fattura, come risulta dalla corrispondenza intercorsa e depositata a seguito della costituzione dell'appellante, ignorata dal giudice di primo grado”; V. che la fattura N. 3/2012 del 23/01/2012 non era idonea alla richiesta del decreto ingiuntivo essendo viziata, “anche sotto il profilo delle norme amministrative e fiscali, necessarie, per costante giurisprudenza, affinché possa rappresentare una prova piena del credito in essa indicato in caso di contestazione sull'an e sul quantum”;
VI. che in caso di contestazione, l'onere di provare an e quantum debeatur gravava sul creditore, e non sul debitore, destinatario della fattura, come erroneamente affermato dal giudice in sentenza.
appreso dall'Avv. Innocenti, quale difensore in primo grado di Pt_1 Persona_1
(v. Pec del 16.01.2023), che quest'ultimo in data 17.03.2022 era deceduto, ha citato in giudizio i suoi eredi, e CP_1 Controparte_2
Gli appellati sono rimasti contumaci.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 8.10.2025.
2. L'appello.
Il presente appello si presenta scarsamente specifico, chiaro e schematico, al punto da far dubitare della sua ammissibilità, o quantomeno dell'ammissibilità di alcuni motivi. Tuttavia, non senza un certo sforzo interpretativo, si cercherà di dare conto dei vari profili toccati dall'appellante, analizzandoli nel merito.
Intanto, si deve rilevare che (anche) in questo grado ha speso buona parte delle Pt_1 proprie energie processuali divagando in ordine al fatto che l'iniziativa giudiziaria che aveva condotto all'istaurazione del procedimento monitorio sarebbe stata preceduta da talune e-mail, con cui gli era stato chiesto il pagamento delle prestazioni poi oggetto del decreto, cui era allegata una procura con firma asseritamente di ma in Persona_1 realtà apocrifa;
tuttavia, in relazione a tale vicenda, che non riguarda in alcun modo la procura rilasciata per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo, non spende alcun Pt_1 argomento rilevante ai fini del presente giudizio (in cui si deve decidere unicamente se sussista o non il debito oggetto del decreto opposto) e, anzi, lui stesso esclude che le lamentate falsificazioni fossero opera dell'avv. ipotizzando, piuttosto, con Per_1 formula imperscrutabile, che esse fossero opera “di altri che hanno inteso colpirlo, cercando di screditarlo, per motivi che nella sede competente dovranno essere chiariti”(v.
p. 8 dell'appello).
2 a. La motivazione apparente.
Tanto premesso, passando alla disamina delle varie censure proposte, preliminarmente si rileva che ha sostenuto che la motivazione della sentenza appellata sarebbe Pt_1 meramente apparente, perché il tribunale avrebbe richiamato la corrispondenza del
18.11.2019 senza valutare i documenti da lui prodotti.
Tale motivo è del tutto destituito di fondamento.
Intanto, già in linea generale, si ha motivazione apparente in quanto la parte motiva, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v. da ultimo Cass. 28/01/2025 n. 1986).
Ebbene, è sufficiente leggere la sopra riportata motivazione del primo giudice per rendersi conto che essa esterna in modo lineare e completo l'iter motivazionale, dando ampio conto delle ragioni di rigetto dell'opposizione.
Per di più, in concreto il motivo si presenta talmente privo di specificità, quanto ai documenti che il tribunale avrebbe pretermesso dalla sua analisi, da risultare finanche inammissibile: in alcuna parte dell'atto d'impugnazione, infatti, l'appellante individua tali documenti col loro numero o anche solo attraverso la descrizione del loro contenuto, né, tanto meno, spiega perché il loro esame avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Peraltro, è sufficiente esaminare i documenti depositati con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20.10.2020 e con le memorie ex art. 183 c.p.c. per rilevarne l'assoluta inidoneità a contrastare il ragionamento del primo giudice e/o a dimostrare un'ammissione dell'avv. di non essere creditore degli importi pretesi: essi Per_1 riguardano per lo più processi e vicende diversi da quello in esame, in relazione al quale emerge unicamente la conferma della convinzione dell'ingiungente di aver maturato il diritto di credito qui azionato, l'ammissione dell'ingiunto di non aver pagato alcunché e una certa disponibilità dell'avv. a trovare una soluzione transattiva che, Per_1 tuttavia – ciò è pacifico – non è stata mai trovata.
2 b. L'inidoneità della fattura a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo e gli oneri probatori.
L'appellante lamenta poi che la fattura azionata (N. 3/2012 del 23/01/2012) non sarebbe stata idonea alla richiesta del decreto ingiuntivo essendo viziata, “anche sotto il profilo delle norme amministrative e fiscali”, e che non potrebbe rappresentare una prova piena del credito.
Anche in questo caso, però, la sua censura è priva di ogni puntualità, non indicando neppure quali sarebbero i vizi che avrebbero afflitto tale fattura.
Quanto al fatto che essa non sarebbe stata idonea a fornire piena prova del credito, poi,
l'appellante non si misura affatto con la motivazione della sentenza appellata, che ha già dato ampio conto del fatto che la fattura “è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opponente. E, nel caso che ci occupa, anche vista la corrispondenza in atti, deve ritenersi provato lo svolgimento dell'attività di cui l'Avv. chiede il compenso”. Per_1
A fronte di tale cristallina motivazione, non si comprende davvero in che senso il tribunale avrebbe fatto cattiva applicazione delle regole in tema di onere della prova, onerandolo erroneamente della prova dell'an e del quantum debeatur.
Il primo giudice non lo ha affatto onerato di tale prova: piuttosto, ha rilevato che le prestazioni espletate erano documentate, come in effetti sono, e ha correttamente onerato il di dimostrare l'estinzione del debito. Pt_1
E sebbene sul punto non ci sia uno specifico motivo d'appello, non si può che ribadire che alcun pagamento è stato documentato e che, anzi, la corrispondenza inter partes conferma che non ha mai inteso pagare le prestazioni oggetto di causa. Proprio Pt_1 la contestazione del debito, anche in sede giudiziale, tra l'altro, ha correttamente comportato il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
2 c. La contestazione della congruità della notula.
Infine, si duole della quantificazione del compenso effettuata con la notula Pt_1 azionata, sostenendo che la sola attività svolta dal professionista in sostituzione del legale storico dell'appellante si era concretizzata nelle udienze di semplice rinvio del 6 marzo e 21 aprile 2009 e in quella conclusiva del procedimento con il pieno proscioglimento dell'appellante in data 10 luglio 2009, e nella sottoscrizione della sola memoria conclusionale.
Tuttavia, la notula riguarda proprio, soltanto, le attività il cui espletamento è ammesso dall'appellante:
Infine, l'appellante insiste anche nelle prove orali formulate in primo grado e non ammesse perché ritenute irrilevanti, ma neppure attraverso tale strumento esso potrebbe veder accolta la propria impugnazione.
I capitoli 1 e 2 (
1. Vero che con l'Avv. esistevano precisi accordi in base ai Per_1 quali il predetto a titolo di amicizia non avrebbe preteso alcun onorario e competenze per le pratiche pendenti davanti a varie autorità̀ giudiziarie (Firenze, Massa Carrara, Roma) nelle quali lei era parte offesa per il reato di diffamazione a mezzo stampa unitamente al dr. ma solo quanto sarebbe stato liquidato in sentenza in caso di esiti positivi. Si Pt_1 indica come teste il dott. già̀ Sostituto Procuratore Generale presso il Testimone_1
Tribunale di Perugia;
2. Vero che per il giudizio romano per diffamazione del giornalista
SA tutte le spese vive sono state anticipate dal dr. e l'Avv. per le Pt_1 Per_1 competenze, onorari e spese liquidate nei due gradi di giudizio ha incassato la somma di euro 3.500,00 per ciascuna parte offesa senza rifondere il dr. delle anticipazioni Pt_1 di spese ricevute nel tempo venendo meno agli accordi.), infatti, attengono a vicende del tutto estranee a questo giudizio.
Il terzo, invece – “Vero che, per il giudizio di secondo grado pendente presso la Corte
d'Appello di Reggio Calabria nei confronti del dr. Lei, trovandosi il collega Pt_1
, storico difensore di nei quasi nove anni di durata della Controparte_3 Pt_1 vicenda giudiziaria, impossibilitato per gravi motivi di salute, ha studiato e curato la redazione degli ultimi atti” – oltre ad essere formulato in maniera estremamente generica e a porsi in contrasto con la sottoscrizione dei suddetti atti, appare relativo ad una circostanza che non ha mai dedotto e posto a fondamento della propria Pt_1 contestazione né nell'atto d'opposizione, né nella comparsa di costituzione di nuovo difensore né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., ed è per questo inammissibile.
Invero, nel rito ordinario le preclusioni assertive maturano prima di quelle probatorie, pertanto il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati, ossia dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive di cui all'articolo 183, comma 6, numero 1, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis).
Dunque, in definitiva, l'appello dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
3. Le spese dell'appello.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto non possono essere rifuse all'appellante dagli appellati.
Stante la contumacia di questi ultimi, dunque, nulla dev'essere disposto sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 87/2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
nulla sulle spese di questo grado.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.