TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 247/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI N. 40/N,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MALANDRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA A. MEREU N. 35,
NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 03.09.2000, trascritto presso il registro dello stato civile CP_1
Pag. 1 di 8 del comune di Nuoro al n. 92, Parte 2, Serie A;
che dall'unione sono nati due figli: _1
(nata il [...] a [...]), e (nato il [...] a [...]), entrambi Per_2 maggiorenni;
che con decreto del 09.02.2022 è stata omologata la separazione consensuale;
che da allora i coniugi non hanno più vissuto insieme ed è cessata ogni comunione di vita materiale e spirituale;
che non ha rispettato le pattuizioni CP_1 stabilite in sede di separazione, in quanto non ha pagato il mutuo acceso con la Banca
Credem per l'acquisto del veicolo Toyota, né ha rimesso le querele contro il sig. Pt_1 che la situazione della figlia maggiorenne è mutata in quanto ha raggiunto _1
l'indipendenza economica e pertanto è economicamente autosufficiente.
Ciò premesso il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ordinarsi all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
escludere l'obbligo di corrispondere 200,00 euro per l'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne e confermare l'obbligo di contribuire al mantenimento del _1 figlio maggiorenne con un assegno mensile di 200,00 euro;
con vittoria di spese Per_2
e onorari.
Con comparsa depositata il 18.05.2023 si è costituita la quale ha CP_1 chiesto, in via principale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Nuoro tra e il 03.09.2000 (Atto n. 95, Parte 2, Serie CP_1 Parte_1
A, Anno 2000 del Comune di Nuoro), e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Nuoro;
ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
rigettare la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'esclusione dell'obbligo posto a suo carico di continuare a versare la somma di euro
200,00 a favore della figlia siccome infondata in fatto e in diritto e, per Parte_2
l'effetto, confermare i predetti obblighi di mantenimento a carico di in favore
Parte_1 dei figli e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare e Parte_2 Persona_3 dichiarare l'inadempimento a carico di relativamente al mancato
Parte_1 adempimento degli obblighi pecuniari statuiti nella sentenza di omologa delle condizioni di separazione;
per l'effetto, condannare alla corresponsione in favore di
Parte_1 [...] della somma di 2.906,47 euro, ovvero quella maggiore o minore somma CP_1 determinata in corso di causa;
accertare e dichiarare l'arbitraria nonché indebita apprensione delle somme depositate nel conto corrente cointestato a e
Parte_1 [...] quantificate in 14.000,00 euro;
per l'effetto, ordinare a la CP_1 Parte_1
Con restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato con
Pag. 2 di 8 per un importo pari a 14.000,00 euro, ovvero quella maggiore o minore somma CP_1 determinata in corso di causa;
ordinare l'assegnazione della rispettiva quota di proprietà relativa al natante medio tempore acquistato da anche con i soldi di Parte_1 [...]
ordinare alle rispettive società finanziarie la surroga dei contratti in questione, CP_1 ossia che il contratto di finanziamento dell'autoveicolo Mercedes in capo a CP_1 venga trasferito all'effettivo utilizzatore del bene, , e di contro che il contratto Parte_1 di finanziamento dell'autoveicolo Toyota in capo a venga trasferito Parte_1 all'effettiva utilizzatrice dello stesso, o alternativamente, ordinando al CP_1 ricorrente l'accollo delle rate residue del contratto di finanziamento per l'autovettura
Mercedes, con contestuale liberazione di dai predetti obblighi, e CP_1 disponendo, altresì, l'intestazione del bene medesimo in capo all'odierno ricorrente;
ordinare al ricorrente l'immediato cambio delle sedi legali a oggi identificate presso l'abitazione assegnata a con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_1
In particolare la convenuta ha eccepito che il sig. è debitore della somma di € Pt_1
2.906,47; che non è economicamente indipendente;
che il sig. ha prelevato _1 Pt_1 dal conto corrente in comune € 14.000,00; che durante il matrimonio il sig. ha Pt_1
Con acquistato un'imbarcazione con il denaro anche della signora
Svolta l'udienza presidenziale e adottati i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli, all'udienza del 20.02.2024 le parti hanno chiesto dichiararsi con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cui ha aderito il
Pubblico Ministero.
Con sentenza n. 160/2024 pubblicata il 21.3.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Nuoro il 03.9.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Nuoro dell'anno 2000 al n.
95 Parte 2 Serie A – 2000; ha ordinato all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
ha rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per la concessione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c.
Esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza del 18.2.2025 la parte ricorrente ha richiamato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con cui ha confermato le conclusioni rassegnate e ha chiesto: “1) dichiarare che il ricorrente Pt_1 non è più tenuto a versare la somma di € 200,00 mensili a favore del figlio Per_2
Con essendo il ragazzo ormai economicamente indipendente;
2) condannare la resistente a consegnare la macchina Toyota al ricorrente e, in difetto di spontaneo Pt_1 adempimento, condannare la medesima a rimborsare al tutte le rate ed i costi Pt_1
Pag. 3 di 8 connessi alla predetta autovettura in quanto tuttora integralmente sostenuti dal ricorrente Con benché a carico della secondo gli accordi di separazione;
3) accertare, previa nomina di perito, il valore commerciale della casa coniugale sita in Nuoro alla Via Verdi n. 102, attualmente in uso esclusivo alla resistente e per l'effetto – così CP_1 quantificato il valore commerciale/economico della quota indivisa della p.p. Con dell'immobile spettante al ricorrente – condannare la al relativo pagamento in Pt_1 caso di suo mancato spontaneo adempimento;
4) sempre con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte resistente ha confermato le conclusioni di cui ai precedenti atti difensivi, rassegnate nella memoria depositata il 9.2.2024, chiedendo: “In via principale: 1.-
Pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Nuoro tra
[...]
e il 03 settembre 2000 (Atto n. 95, Parte 2, Serie A, Anno 2000 del CP_1 Parte_1
Comune di Nuoro), e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Nuoro;
2.-
Ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3.- Rigettando la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'esclusione dell'obbligo posto a suo carico di continuare a versare la somma di euro
200,00 a favore del figlio siccome infondata in fatto e in diritto e, per Persona_3
l'effetto, confermando i predetti obblighi di mantenimento a carico di;
4.- Parte_1
Rigettando la domanda formulata dal ricorrente in ordine alla restituzione del veicolo
Toyota Aygo;
5.- Rigettando la domanda formulata dal ricorrente in ordine alla condanna Con della al rimborso di tutte le rate della Toyota Aygo;
In via riconvenzionale: 1.-
Accertando e dichiarando l'inadempimento a carico del Signor relativamente Parte_1 al mancato adempimento degli obblighi pecuniari statuiti nella sentenza di omologa delle condizioni di separazione, come specificati in narrativa;
2.- Per l'effetto, condannando il
Signor alla corresponsione in favore della Signora della Parte_1 CP_1 somma di euro 4.070,885 S.E.O., ovvero quella maggiore o minore determinata in corso di causa;
3.- Accertando e dichiarando l'arbitraria nonché indebita apprensione delle somme depositate nel conto corrente cointestato al Signor e alla Signora Parte_1 [...]
quantificate in euro 14.000,00 S.E.O.; 4.- Per l'effetto, ordinando al Signor CP_1
la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente Parte_1 cointestato con in favore della medesima, della somma di euro 14.000,00 CP_1
S.E.O., ovvero quella maggiore o minore determinata in corso di causa;
5.- Ordinando
l'assegnazione della relativa quota di proprietà relativa al natante medio tempore
Pag. 4 di 8 acquistato dal Signor anche con i soldi della Signora 6.- Parte_1 CP_1
Ordinando alle rispettive società finanziarie la surroga dei contratti in questione, ossia: il contratto di finanziamento dell'autoveicolo Mercedes in capo alla Signora venga trasferito all'effettivo utilizzatore del bene, e di contro che il contratto di Parte_1 finanziamento dell'autoveicolo Toyota in capo al Signor venga trasferito Pt_1
Con all'effettivo utilizzatore dello stesso, Signora o alternativamente, ordinando al ricorrente l'accollo delle rate residue del contratto di finanziamento per l'autovettura Con Mercedes, con contestuale liberazione della Signora dai predetti obblighi, e disponendo, altresì, l'intestazione del bene medesimo in capo all'odierno ricorrente;
7.-
Ordinando al ricorrente l'immediato cambio delle sedi legali a oggi identificate presso Con l'abitazione assegnata alla Signora Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di divorzio alle condizioni previste nel provvedimento di separazione tra i coniugi, salvo il mantenimento dei figli se ed in quanto economicamente indipendenti.
1) La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia va accolta. _1
All'udienza del 22 giugno 2023 la convenuta ha dichiarato che “ha 22 anni, _1 lavora stagionalmente come commessa a Oristano con un contratto a tempo determinato, per ora è in prova. Ha lavorato anche precedentemente anche come cameriera, sempre stagionalmente. Riceve la somma mensile di circa € 1.000,00- 1.100,00”.
Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorchè prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/2021).
Nel caso di specie - considerato che la figlia lavora stagionalmente e ha un _1 contratto di lavoro in un luogo diverso da quello di residenza, tale da far presumere che la stessa non viva più a Nuoro con la madre, ma a Oristano, come evidenziato dal padre –
Pag. 5 di 8 Con deve ritenersi che la signora non abbia il diritto di ricevere l'assegno per il mantenimento di _1
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_2
All'udienza del 22 giugno 2023 il sig. ha sostenuto di non sapere niente di Pt_1
. La madre ha dichiarato che il figlio vive con lei e non è economicamente Per_2 indipendente, in quanto svolge attività di formazione presso un'agenzia immobiliare, percependo circa € 300-400,00 mensili. Nella memoria integrativa, depositata il
13.12.2023, il sig. ha sostenuto che il figlio lavora presso un negozio gestito da Pt_1 titolari cinesi.
Tuttavia la parte ricorrente non ha dedotto alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare tale circostanza. Dalla documentazione prodotta, risulta invece che PE
(nato il [...]) è stato assunto in data 2.10.2023 fino al 31.3.2024 come
[...] stagista/tirocinante per un corrispettivo mensile di € 400,00 (v. doc. 9 allegato memoria
20.05.2024 fsc. Are).
Sotto il profilo giuridico, va evidenziato che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza (ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice (Cass., n. 12121/2025).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha dimostrato che il figlio, già beneficiario dell'assegno di mantenimento in quanto non economicamente indipendente, percepisca una retribuzione sufficiente a renderlo economicamente autonomo: non è stato provato che lo stesso lavori presso un negozio gestito da titolari cinesi, come sostenuto dal sig. né a tal fine può ritenersi sufficiente l'assunzione come tirocinante, Pt_1 considerata la natura del rapporto di lavoro, destinato a far assumere al ragazzo le competenze professionali necessarie per svolgere un'attività lavorativa, la durata dello stesso (5 mesi) e la retribuzione percepita (pari a soli 400 euro). Alla luce di tali elementi, dell'età del ragazzo (neanche ventenne al momento dell'introduzione del giudizio e oggi
Pag. 6 di 8 quasi ventiduenne) e del mercato del lavoro nella provincia di Nuoro, deve escludersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica o che non l'abbia raggiunta per fatto a Per_2 lui imputabile.
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di abitare a Quartu S'Elena in una casa di proprietà dell'attuale compagna, di lavorare come amministratore di una società a responsabilità limitata, che si occupa di servizi di pulizia e guardiania non armata, di cui è socio al 50% e di ricevere una retribuzione mensile di circa € 1.300,00. Dalla documentazione prodotta risulta che nel
2022 ha dichiarato un reddito da lavoro di € 10.795,83.
ha affermato di abitare a Nuoro nella casa coniugale di comproprietà CP_1 di entrambi per il cui acquisto ha contratto un mutuo, con rate mensili di € 719,00 che paga personalmente. La stessa lavora come infermiera presso l'Ospedale San Francesco di
Nuoro e percepisce lo stipendio mensile di circa € 1.600,00. Nell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno 2021 risulta un reddito complessivo di € 25.341,00.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Pag. 7 di 8 Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, – si ritiene che debba essere previsto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
mediante il versamento entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 200,00, Per_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat. Entrambi i genitori dovranno contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50%.
2) Le ulteriori domande formulate da entrambe parti sono inammissibili, in quanto soggette al rito ordinario e incompatibili con il rito previsto in materia di famiglia.
3) Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
Con
mediante il versamento a favore della signora della somma mensile di Persona_3
€ 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_2
- dichiara inammissibili le altre domande avanzate dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 247/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI N. 40/N,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MALANDRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA A. MEREU N. 35,
NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 03.09.2000, trascritto presso il registro dello stato civile CP_1
Pag. 1 di 8 del comune di Nuoro al n. 92, Parte 2, Serie A;
che dall'unione sono nati due figli: _1
(nata il [...] a [...]), e (nato il [...] a [...]), entrambi Per_2 maggiorenni;
che con decreto del 09.02.2022 è stata omologata la separazione consensuale;
che da allora i coniugi non hanno più vissuto insieme ed è cessata ogni comunione di vita materiale e spirituale;
che non ha rispettato le pattuizioni CP_1 stabilite in sede di separazione, in quanto non ha pagato il mutuo acceso con la Banca
Credem per l'acquisto del veicolo Toyota, né ha rimesso le querele contro il sig. Pt_1 che la situazione della figlia maggiorenne è mutata in quanto ha raggiunto _1
l'indipendenza economica e pertanto è economicamente autosufficiente.
Ciò premesso il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ordinarsi all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
escludere l'obbligo di corrispondere 200,00 euro per l'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne e confermare l'obbligo di contribuire al mantenimento del _1 figlio maggiorenne con un assegno mensile di 200,00 euro;
con vittoria di spese Per_2
e onorari.
Con comparsa depositata il 18.05.2023 si è costituita la quale ha CP_1 chiesto, in via principale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Nuoro tra e il 03.09.2000 (Atto n. 95, Parte 2, Serie CP_1 Parte_1
A, Anno 2000 del Comune di Nuoro), e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Nuoro;
ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
rigettare la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'esclusione dell'obbligo posto a suo carico di continuare a versare la somma di euro
200,00 a favore della figlia siccome infondata in fatto e in diritto e, per Parte_2
l'effetto, confermare i predetti obblighi di mantenimento a carico di in favore
Parte_1 dei figli e in via riconvenzionale ha chiesto di accertare e Parte_2 Persona_3 dichiarare l'inadempimento a carico di relativamente al mancato
Parte_1 adempimento degli obblighi pecuniari statuiti nella sentenza di omologa delle condizioni di separazione;
per l'effetto, condannare alla corresponsione in favore di
Parte_1 [...] della somma di 2.906,47 euro, ovvero quella maggiore o minore somma CP_1 determinata in corso di causa;
accertare e dichiarare l'arbitraria nonché indebita apprensione delle somme depositate nel conto corrente cointestato a e
Parte_1 [...] quantificate in 14.000,00 euro;
per l'effetto, ordinare a la CP_1 Parte_1
Con restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato con
Pag. 2 di 8 per un importo pari a 14.000,00 euro, ovvero quella maggiore o minore somma CP_1 determinata in corso di causa;
ordinare l'assegnazione della rispettiva quota di proprietà relativa al natante medio tempore acquistato da anche con i soldi di Parte_1 [...]
ordinare alle rispettive società finanziarie la surroga dei contratti in questione, CP_1 ossia che il contratto di finanziamento dell'autoveicolo Mercedes in capo a CP_1 venga trasferito all'effettivo utilizzatore del bene, , e di contro che il contratto Parte_1 di finanziamento dell'autoveicolo Toyota in capo a venga trasferito Parte_1 all'effettiva utilizzatrice dello stesso, o alternativamente, ordinando al CP_1 ricorrente l'accollo delle rate residue del contratto di finanziamento per l'autovettura
Mercedes, con contestuale liberazione di dai predetti obblighi, e CP_1 disponendo, altresì, l'intestazione del bene medesimo in capo all'odierno ricorrente;
ordinare al ricorrente l'immediato cambio delle sedi legali a oggi identificate presso l'abitazione assegnata a con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_1
In particolare la convenuta ha eccepito che il sig. è debitore della somma di € Pt_1
2.906,47; che non è economicamente indipendente;
che il sig. ha prelevato _1 Pt_1 dal conto corrente in comune € 14.000,00; che durante il matrimonio il sig. ha Pt_1
Con acquistato un'imbarcazione con il denaro anche della signora
Svolta l'udienza presidenziale e adottati i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli, all'udienza del 20.02.2024 le parti hanno chiesto dichiararsi con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cui ha aderito il
Pubblico Ministero.
Con sentenza n. 160/2024 pubblicata il 21.3.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Nuoro il 03.9.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Nuoro dell'anno 2000 al n.
95 Parte 2 Serie A – 2000; ha ordinato all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
ha rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per la concessione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c.
Esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza del 18.2.2025 la parte ricorrente ha richiamato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con cui ha confermato le conclusioni rassegnate e ha chiesto: “1) dichiarare che il ricorrente Pt_1 non è più tenuto a versare la somma di € 200,00 mensili a favore del figlio Per_2
Con essendo il ragazzo ormai economicamente indipendente;
2) condannare la resistente a consegnare la macchina Toyota al ricorrente e, in difetto di spontaneo Pt_1 adempimento, condannare la medesima a rimborsare al tutte le rate ed i costi Pt_1
Pag. 3 di 8 connessi alla predetta autovettura in quanto tuttora integralmente sostenuti dal ricorrente Con benché a carico della secondo gli accordi di separazione;
3) accertare, previa nomina di perito, il valore commerciale della casa coniugale sita in Nuoro alla Via Verdi n. 102, attualmente in uso esclusivo alla resistente e per l'effetto – così CP_1 quantificato il valore commerciale/economico della quota indivisa della p.p. Con dell'immobile spettante al ricorrente – condannare la al relativo pagamento in Pt_1 caso di suo mancato spontaneo adempimento;
4) sempre con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte resistente ha confermato le conclusioni di cui ai precedenti atti difensivi, rassegnate nella memoria depositata il 9.2.2024, chiedendo: “In via principale: 1.-
Pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Nuoro tra
[...]
e il 03 settembre 2000 (Atto n. 95, Parte 2, Serie A, Anno 2000 del CP_1 Parte_1
Comune di Nuoro), e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Nuoro;
2.-
Ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nuoro di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3.- Rigettando la domanda formulata dal ricorrente in ordine all'esclusione dell'obbligo posto a suo carico di continuare a versare la somma di euro
200,00 a favore del figlio siccome infondata in fatto e in diritto e, per Persona_3
l'effetto, confermando i predetti obblighi di mantenimento a carico di;
4.- Parte_1
Rigettando la domanda formulata dal ricorrente in ordine alla restituzione del veicolo
Toyota Aygo;
5.- Rigettando la domanda formulata dal ricorrente in ordine alla condanna Con della al rimborso di tutte le rate della Toyota Aygo;
In via riconvenzionale: 1.-
Accertando e dichiarando l'inadempimento a carico del Signor relativamente Parte_1 al mancato adempimento degli obblighi pecuniari statuiti nella sentenza di omologa delle condizioni di separazione, come specificati in narrativa;
2.- Per l'effetto, condannando il
Signor alla corresponsione in favore della Signora della Parte_1 CP_1 somma di euro 4.070,885 S.E.O., ovvero quella maggiore o minore determinata in corso di causa;
3.- Accertando e dichiarando l'arbitraria nonché indebita apprensione delle somme depositate nel conto corrente cointestato al Signor e alla Signora Parte_1 [...]
quantificate in euro 14.000,00 S.E.O.; 4.- Per l'effetto, ordinando al Signor CP_1
la restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente Parte_1 cointestato con in favore della medesima, della somma di euro 14.000,00 CP_1
S.E.O., ovvero quella maggiore o minore determinata in corso di causa;
5.- Ordinando
l'assegnazione della relativa quota di proprietà relativa al natante medio tempore
Pag. 4 di 8 acquistato dal Signor anche con i soldi della Signora 6.- Parte_1 CP_1
Ordinando alle rispettive società finanziarie la surroga dei contratti in questione, ossia: il contratto di finanziamento dell'autoveicolo Mercedes in capo alla Signora venga trasferito all'effettivo utilizzatore del bene, e di contro che il contratto di Parte_1 finanziamento dell'autoveicolo Toyota in capo al Signor venga trasferito Pt_1
Con all'effettivo utilizzatore dello stesso, Signora o alternativamente, ordinando al ricorrente l'accollo delle rate residue del contratto di finanziamento per l'autovettura Con Mercedes, con contestuale liberazione della Signora dai predetti obblighi, e disponendo, altresì, l'intestazione del bene medesimo in capo all'odierno ricorrente;
7.-
Ordinando al ricorrente l'immediato cambio delle sedi legali a oggi identificate presso Con l'abitazione assegnata alla Signora Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di divorzio alle condizioni previste nel provvedimento di separazione tra i coniugi, salvo il mantenimento dei figli se ed in quanto economicamente indipendenti.
1) La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia va accolta. _1
All'udienza del 22 giugno 2023 la convenuta ha dichiarato che “ha 22 anni, _1 lavora stagionalmente come commessa a Oristano con un contratto a tempo determinato, per ora è in prova. Ha lavorato anche precedentemente anche come cameriera, sempre stagionalmente. Riceve la somma mensile di circa € 1.000,00- 1.100,00”.
Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorchè prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/2021).
Nel caso di specie - considerato che la figlia lavora stagionalmente e ha un _1 contratto di lavoro in un luogo diverso da quello di residenza, tale da far presumere che la stessa non viva più a Nuoro con la madre, ma a Oristano, come evidenziato dal padre –
Pag. 5 di 8 Con deve ritenersi che la signora non abbia il diritto di ricevere l'assegno per il mantenimento di _1
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio . Per_2
All'udienza del 22 giugno 2023 il sig. ha sostenuto di non sapere niente di Pt_1
. La madre ha dichiarato che il figlio vive con lei e non è economicamente Per_2 indipendente, in quanto svolge attività di formazione presso un'agenzia immobiliare, percependo circa € 300-400,00 mensili. Nella memoria integrativa, depositata il
13.12.2023, il sig. ha sostenuto che il figlio lavora presso un negozio gestito da Pt_1 titolari cinesi.
Tuttavia la parte ricorrente non ha dedotto alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare tale circostanza. Dalla documentazione prodotta, risulta invece che PE
(nato il [...]) è stato assunto in data 2.10.2023 fino al 31.3.2024 come
[...] stagista/tirocinante per un corrispettivo mensile di € 400,00 (v. doc. 9 allegato memoria
20.05.2024 fsc. Are).
Sotto il profilo giuridico, va evidenziato che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza (ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice (Cass., n. 12121/2025).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha dimostrato che il figlio, già beneficiario dell'assegno di mantenimento in quanto non economicamente indipendente, percepisca una retribuzione sufficiente a renderlo economicamente autonomo: non è stato provato che lo stesso lavori presso un negozio gestito da titolari cinesi, come sostenuto dal sig. né a tal fine può ritenersi sufficiente l'assunzione come tirocinante, Pt_1 considerata la natura del rapporto di lavoro, destinato a far assumere al ragazzo le competenze professionali necessarie per svolgere un'attività lavorativa, la durata dello stesso (5 mesi) e la retribuzione percepita (pari a soli 400 euro). Alla luce di tali elementi, dell'età del ragazzo (neanche ventenne al momento dell'introduzione del giudizio e oggi
Pag. 6 di 8 quasi ventiduenne) e del mercato del lavoro nella provincia di Nuoro, deve escludersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica o che non l'abbia raggiunta per fatto a Per_2 lui imputabile.
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno, va evidenziato che il ricorrente ha dichiarato di abitare a Quartu S'Elena in una casa di proprietà dell'attuale compagna, di lavorare come amministratore di una società a responsabilità limitata, che si occupa di servizi di pulizia e guardiania non armata, di cui è socio al 50% e di ricevere una retribuzione mensile di circa € 1.300,00. Dalla documentazione prodotta risulta che nel
2022 ha dichiarato un reddito da lavoro di € 10.795,83.
ha affermato di abitare a Nuoro nella casa coniugale di comproprietà CP_1 di entrambi per il cui acquisto ha contratto un mutuo, con rate mensili di € 719,00 che paga personalmente. La stessa lavora come infermiera presso l'Ospedale San Francesco di
Nuoro e percepisce lo stipendio mensile di circa € 1.600,00. Nell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno 2021 risulta un reddito complessivo di € 25.341,00.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Pag. 7 di 8 Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, – si ritiene che debba essere previsto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
mediante il versamento entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 200,00, Per_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat. Entrambi i genitori dovranno contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50%.
2) Le ulteriori domande formulate da entrambe parti sono inammissibili, in quanto soggette al rito ordinario e incompatibili con il rito previsto in materia di famiglia.
3) Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
Con
mediante il versamento a favore della signora della somma mensile di Persona_3
€ 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_2
- dichiara inammissibili le altre domande avanzate dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8