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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n14560 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO CIOFALO Parte_1
Attrice in opposizione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. MARIO MICELI
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione decreto ingiuntivo conclusioni: come riportate in motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 3925/2021 con il quale le è stato Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di 12.777,97 euro in favore del a Controparte_1
titolo di partecipazione alle rette per la gestione delle parti comuni del comprensorio immobiliare denominato “Pizzo Sella” e dei relativi costi per gli anni 2015-2020 e sino al luglio 2021 risultante dai bilancio consuntivi e preventivi approvati con delibera del 31.1.2020.
L'opponente sostiene di non essere obbligata a partecipare alle spese del non avendovi CP_1 mai aderito e che comunque l'immobile di cui è proprietaria (via Grotte 7) non fa parte del comprensorio del (di via grotte 5). CP_1
Mancherebbe poi la prova del credito ingiunto in quanto il ha depositato il bilancio CP_1
preventivo soltanto per gli anni 2019 e 2020 e non anche per gli anni precedenti di cui pure è domandato il pagamento e per il 2021 soltanto l'estratto conto.
Domanda poi in via riconvenzionale la condanna del convenuto alla rimozione CP_1 dell'opera dallo stesso realizzata su terreno di sua proprietà (foglio 1, particelle nn.1100 e 1099) e
1 consistita nel locale adibito a portineria e gli impianti ivi esistenti, ed in ogni caso la condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il rigetto della domanda CP_1
L'adesione di al consorzio, secondo la convenuta, deve infatti trarsi dal contenuto Parte_1 della mediazione conclusa tra le parti (ma non ratificata dall'assemblea del consorzio) con la quale l'attrice per porre fine alla controversia tra le stesse insorte aveva dichiarato di volere recedere dall'associazione, così riconoscendo la propria qualità di associata. Ha poi osservato come in ogni caso l'attrice nella qualità di proprietaria di bene esclusivo a servizio del quale esistono opere comuni, è chiamata ex art. 1171 e 1171 bis c.c. a partecipare alle spese per la loro manutenzione e gestione. L'esistenza di un autonomo ingresso alla proprietà esclusiva non valeva ad escludere l'obbligo di contribuzione fatto valere, in quanto comunque l'attrice si avvale del servizio di portineria, di vigilanza, di illuminazione, ed accede utilizzando l'ingresso del consorzio.
La prova del credito si trae, secondo la convenuta, dalla delibera dalla delibera assembleare del
31.1.2020 di approvazione de bilanci e la relativa ripartizione e per la quota del 2021 è stata poi applicata la medesima quota richiesta per il 2020.
In relazione alla domanda riconvenzionale sostiene che sarebbe decaduta dal Parte_1 diritto a chiedere la rimozione dell'opera realizzata, a seguito del vano decorso del termine previsto dall'art. 936 co. 5 c.c.
**
Va osservato come l'adesione al consorzio (atipico) per la gestione di parti comuni o poste a servizio di singole unità immobiliari deve trarsi da uno specifico accordo tra le parti, non potendo invece ritenersi che la mera titolarità del diritto di proprietà valga a far costituire in capo al proprietario anche le obbligazioni che scaturiscono dalla partecipazione al . CP_1
In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacche´ altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 Cost. (cfr., in tal senso, Cass. Civ. n. 6666 del 2005; Cass. Civ. n. 25289 del 2007; Cass. Civ. n. 26657 del 2007; Cass. Civ. n. 5889 del 2010;
Cass. Civ. n. 22641 del 2013; Cass. Civ. n. 11035 del 2015; Cass. Civ. n. 19558 del 2021; Cass.
Civ. n. 9790 del 2023).
Nel caso di specie non risulta che abbia aderito al consorzio . Da Parte_1 CP_1 un lato lo statuto prevede che l'adesione debba avvenire con specifiche modalità, dall'altro l'acquisto del terreno ove è costruita l'abitazione dell'attrice è avvenuto in data antecedente alla costituzione del , né si rinviene in atti atto idoneo a far ritenere la successiva adesione. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta la manifestazione di volontà di “recesso”
2 dal consorzio palesata dall'attrice nell'ambito della mediazione indicata, (non divenuta poi obbligatoria tra le parti), non vale a far ritenere che la stessa vi avesse in precedenza aderito. Si tratta di dichiarazione resa nella complessiva disciplina prevista dalle parti dell'accordo per concludere la controversia e nel quale la parte quindi accettava le condizioni ivi previste, mettendo in chiaro di non voler partecipare alle ulteriori e future spese attraverso appunto il recesso, rispetto ad un contratto che effettivamente non risulta mai concluso.
La domanda fondata sul vincolo discendente dalla partecipazione al va dunque rigettata. CP_1
Il ha poi invocato l'applicazione della previsione di cui all'art. 1117 bis c.c. per CP_1 sostenere che comunque l'attrice è tenuta a partecipare alle spese per il mantenimento dei luoghi posti a servizio, anche, della sua proprietà esclusiva, così come dei servizi resi in favore della stessa.
Sul punto va osservato come la disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt. 1117 c.c. e ss., è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni, quale quelle elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c., a porzioni, o unità immobiliari, di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso. Secondo poi l'art. 1117 bis c.c. tale principio è applicabile anche quando più unità immobiliari abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.
La nozione di condominio si configura, pertanto, anche nel caso di più unità immobiliari o più edifici adiacenti orizzontalmente, purché aventi in comune alcuna delle parti necessarie all'uso collettivo, o delle aree, delle opere, delle installazioni o dei manufatti destinati, per caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. (art. 1117 - bis c.c.).
Ciò posto deve osservarsi come nel caso di specie pur dovendosi ritenere che è incontestato che l'attrice utilizza (anche) la strada di accesso che ricade nel (come peraltro emerso nel CP_1
corso delle operazioni peritali), la domanda di pagamento avanzata col ricorso in monitorio è da ritenersi infondata.
Ed invero la delibera di approvazione dei bilanci per i quali è domandato il pagamento della relativa quota è stata annullata con sentenza 2132/2022 di questo Tribunale e pur se è intervenuto accordo tra le parti di detto giudizio per la rinuncia all'appello, la caducazione disposta con la sentenza indicata è rimasta ferma. Ne consegue che pur volendo applicare la disciplina propria del condominio manca un provvedimento vincolante per l'attestazione delle spese da ripartirsi, così come dei criteri per il calcolo della relativa quota.
Sotto altro profilo e volendo quindi superare la mancanza della delibera assembleare e volendo quindi ritenere che in ipotesi di beni asserviti (o ancora in comproprietà) a più proprietà esclusive vi è un obbligo di contribuzione da parte dei singoli proprietari esclusivi che conseguano comunque un vantaggio dall'utilizzo dei primi, manca nella specie sia una prova delle spese
3 effettivamente sostenute (ponendosi quindi fuori della logica della natura vincolante della delibera di approvazione dei bilanci), così come dei criteri attraverso i quali computare la quota da porre a carico dell'attrice.
L'opposizione sul punto risulta pertanto fondata.
Vanno poi respinte le domanda riconvenzionali spiegate dall'attrice: sia quella diretta alla rimozione del fabbricato realizzato dal che quella diretta ad ottenere il pagamento CP_1 dell'indennità di occupazione entrambe riferite alla particella 1100 del foglio 1.
Dalla consulenza tecnica espletata e dalla visura storica dell'immobile che la particella 1100 del foglio n. 1 acquistata da unitamente a in data 29.12.1988 è stata Parte_1 Controparte_2
poi trasferita in favore del dal 25.5.2001 per effetto della sentenza di confisca Controparte_3 della Corte d'appello di Palermo del 23.12.2002.
A fronte di tale evenienze processuali, parte attrice, sulla quale grava evidentemente l'onere della prova in relazione al diritto fatto valere, non ha fornito ulteriori elementi per stabilire se la pronuncia giudiziale sia stata superata per effetto di ulteriori pronunciamenti, né ha allegato in fatto le sorti di detto processo o ancora giustificato la registrazione disposta d'ufficio in favore del
CP_3
Le domande, avanzate pertanto da soggetto che non risulta aver provato il diritto di proprietà in relazione al bene rispetto al quale è domandata la tutela, vanno quindi respinte.
In ragione dell'esito del giudizio conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione e, di contro, con il rigetto delle domande riconvenzionali di parte attrice, e tenuto conto della sopravvenienza della sentenza con la quale è stata annullata la delibera del 31.1.2021, deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno infine poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3925/2021;
- Rigetta le ulteriori domande spiegate da;
Parte_1
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di c.t.u. in solido a carico delle parti in solido.
Palermo, 20.6.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
-
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n14560 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO CIOFALO Parte_1
Attrice in opposizione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. MARIO MICELI
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione decreto ingiuntivo conclusioni: come riportate in motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 3925/2021 con il quale le è stato Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di 12.777,97 euro in favore del a Controparte_1
titolo di partecipazione alle rette per la gestione delle parti comuni del comprensorio immobiliare denominato “Pizzo Sella” e dei relativi costi per gli anni 2015-2020 e sino al luglio 2021 risultante dai bilancio consuntivi e preventivi approvati con delibera del 31.1.2020.
L'opponente sostiene di non essere obbligata a partecipare alle spese del non avendovi CP_1 mai aderito e che comunque l'immobile di cui è proprietaria (via Grotte 7) non fa parte del comprensorio del (di via grotte 5). CP_1
Mancherebbe poi la prova del credito ingiunto in quanto il ha depositato il bilancio CP_1
preventivo soltanto per gli anni 2019 e 2020 e non anche per gli anni precedenti di cui pure è domandato il pagamento e per il 2021 soltanto l'estratto conto.
Domanda poi in via riconvenzionale la condanna del convenuto alla rimozione CP_1 dell'opera dallo stesso realizzata su terreno di sua proprietà (foglio 1, particelle nn.1100 e 1099) e
1 consistita nel locale adibito a portineria e gli impianti ivi esistenti, ed in ogni caso la condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il rigetto della domanda CP_1
L'adesione di al consorzio, secondo la convenuta, deve infatti trarsi dal contenuto Parte_1 della mediazione conclusa tra le parti (ma non ratificata dall'assemblea del consorzio) con la quale l'attrice per porre fine alla controversia tra le stesse insorte aveva dichiarato di volere recedere dall'associazione, così riconoscendo la propria qualità di associata. Ha poi osservato come in ogni caso l'attrice nella qualità di proprietaria di bene esclusivo a servizio del quale esistono opere comuni, è chiamata ex art. 1171 e 1171 bis c.c. a partecipare alle spese per la loro manutenzione e gestione. L'esistenza di un autonomo ingresso alla proprietà esclusiva non valeva ad escludere l'obbligo di contribuzione fatto valere, in quanto comunque l'attrice si avvale del servizio di portineria, di vigilanza, di illuminazione, ed accede utilizzando l'ingresso del consorzio.
La prova del credito si trae, secondo la convenuta, dalla delibera dalla delibera assembleare del
31.1.2020 di approvazione de bilanci e la relativa ripartizione e per la quota del 2021 è stata poi applicata la medesima quota richiesta per il 2020.
In relazione alla domanda riconvenzionale sostiene che sarebbe decaduta dal Parte_1 diritto a chiedere la rimozione dell'opera realizzata, a seguito del vano decorso del termine previsto dall'art. 936 co. 5 c.c.
**
Va osservato come l'adesione al consorzio (atipico) per la gestione di parti comuni o poste a servizio di singole unità immobiliari deve trarsi da uno specifico accordo tra le parti, non potendo invece ritenersi che la mera titolarità del diritto di proprietà valga a far costituire in capo al proprietario anche le obbligazioni che scaturiscono dalla partecipazione al . CP_1
In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacche´ altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 Cost. (cfr., in tal senso, Cass. Civ. n. 6666 del 2005; Cass. Civ. n. 25289 del 2007; Cass. Civ. n. 26657 del 2007; Cass. Civ. n. 5889 del 2010;
Cass. Civ. n. 22641 del 2013; Cass. Civ. n. 11035 del 2015; Cass. Civ. n. 19558 del 2021; Cass.
Civ. n. 9790 del 2023).
Nel caso di specie non risulta che abbia aderito al consorzio . Da Parte_1 CP_1 un lato lo statuto prevede che l'adesione debba avvenire con specifiche modalità, dall'altro l'acquisto del terreno ove è costruita l'abitazione dell'attrice è avvenuto in data antecedente alla costituzione del , né si rinviene in atti atto idoneo a far ritenere la successiva adesione. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta la manifestazione di volontà di “recesso”
2 dal consorzio palesata dall'attrice nell'ambito della mediazione indicata, (non divenuta poi obbligatoria tra le parti), non vale a far ritenere che la stessa vi avesse in precedenza aderito. Si tratta di dichiarazione resa nella complessiva disciplina prevista dalle parti dell'accordo per concludere la controversia e nel quale la parte quindi accettava le condizioni ivi previste, mettendo in chiaro di non voler partecipare alle ulteriori e future spese attraverso appunto il recesso, rispetto ad un contratto che effettivamente non risulta mai concluso.
La domanda fondata sul vincolo discendente dalla partecipazione al va dunque rigettata. CP_1
Il ha poi invocato l'applicazione della previsione di cui all'art. 1117 bis c.c. per CP_1 sostenere che comunque l'attrice è tenuta a partecipare alle spese per il mantenimento dei luoghi posti a servizio, anche, della sua proprietà esclusiva, così come dei servizi resi in favore della stessa.
Sul punto va osservato come la disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt. 1117 c.c. e ss., è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni, quale quelle elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c., a porzioni, o unità immobiliari, di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso. Secondo poi l'art. 1117 bis c.c. tale principio è applicabile anche quando più unità immobiliari abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.
La nozione di condominio si configura, pertanto, anche nel caso di più unità immobiliari o più edifici adiacenti orizzontalmente, purché aventi in comune alcuna delle parti necessarie all'uso collettivo, o delle aree, delle opere, delle installazioni o dei manufatti destinati, per caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. (art. 1117 - bis c.c.).
Ciò posto deve osservarsi come nel caso di specie pur dovendosi ritenere che è incontestato che l'attrice utilizza (anche) la strada di accesso che ricade nel (come peraltro emerso nel CP_1
corso delle operazioni peritali), la domanda di pagamento avanzata col ricorso in monitorio è da ritenersi infondata.
Ed invero la delibera di approvazione dei bilanci per i quali è domandato il pagamento della relativa quota è stata annullata con sentenza 2132/2022 di questo Tribunale e pur se è intervenuto accordo tra le parti di detto giudizio per la rinuncia all'appello, la caducazione disposta con la sentenza indicata è rimasta ferma. Ne consegue che pur volendo applicare la disciplina propria del condominio manca un provvedimento vincolante per l'attestazione delle spese da ripartirsi, così come dei criteri per il calcolo della relativa quota.
Sotto altro profilo e volendo quindi superare la mancanza della delibera assembleare e volendo quindi ritenere che in ipotesi di beni asserviti (o ancora in comproprietà) a più proprietà esclusive vi è un obbligo di contribuzione da parte dei singoli proprietari esclusivi che conseguano comunque un vantaggio dall'utilizzo dei primi, manca nella specie sia una prova delle spese
3 effettivamente sostenute (ponendosi quindi fuori della logica della natura vincolante della delibera di approvazione dei bilanci), così come dei criteri attraverso i quali computare la quota da porre a carico dell'attrice.
L'opposizione sul punto risulta pertanto fondata.
Vanno poi respinte le domanda riconvenzionali spiegate dall'attrice: sia quella diretta alla rimozione del fabbricato realizzato dal che quella diretta ad ottenere il pagamento CP_1 dell'indennità di occupazione entrambe riferite alla particella 1100 del foglio 1.
Dalla consulenza tecnica espletata e dalla visura storica dell'immobile che la particella 1100 del foglio n. 1 acquistata da unitamente a in data 29.12.1988 è stata Parte_1 Controparte_2
poi trasferita in favore del dal 25.5.2001 per effetto della sentenza di confisca Controparte_3 della Corte d'appello di Palermo del 23.12.2002.
A fronte di tale evenienze processuali, parte attrice, sulla quale grava evidentemente l'onere della prova in relazione al diritto fatto valere, non ha fornito ulteriori elementi per stabilire se la pronuncia giudiziale sia stata superata per effetto di ulteriori pronunciamenti, né ha allegato in fatto le sorti di detto processo o ancora giustificato la registrazione disposta d'ufficio in favore del
CP_3
Le domande, avanzate pertanto da soggetto che non risulta aver provato il diritto di proprietà in relazione al bene rispetto al quale è domandata la tutela, vanno quindi respinte.
In ragione dell'esito del giudizio conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione e, di contro, con il rigetto delle domande riconvenzionali di parte attrice, e tenuto conto della sopravvenienza della sentenza con la quale è stata annullata la delibera del 31.1.2021, deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno infine poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3925/2021;
- Rigetta le ulteriori domande spiegate da;
Parte_1
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di c.t.u. in solido a carico delle parti in solido.
Palermo, 20.6.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
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