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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2454/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 21/10/2025, vertente
TRA
Avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De Feo Parte_1
appellante
E
, Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri Controparte_1
appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2703/2022 pubblicata il 24/3/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“a) accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma – Giudice dott. Pagliarini n. 2703/2022 pubblicata il 24/03/2022, non notificata, rigettare il ricorso introduttivo, con conseguente sua condanna alle spese del doppio grado di giudizi;
b) in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'accertamento dell'inadempimento da parte della Società appellante, accertare e dichiarare che il risarcimento del danno è dovuto nella minor somma, rispetto a quanto determinato dal Giudice di primo grado, che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare, per i motivi di cui in narrativa.”.
Per l'appellata:
“rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di competenze e onorari del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data, innanzi al Tribunale di Roma ha dedotto: Controparte_1
- di aver prestato attività lavorativa in favore di dal luglio Parte_1
1998 e di essere inquadrato nel 6° livello del Ccnl di riferimento;
- di aver svolto sino ad agosto 2012 mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento professionale;
2 - che, successivamente, a far data da settembre 2012 lo stesso veniva adibito dapprima al c.d. Ufficio condizioni agevolate e, dal 2014, allo svolgimento dell'attività di controllo fatture e note di credito;
- che lo svolgimento delle suddette attività si risolveva in compiti meramente meccanici, privi di spazi di autonomia o decisionali, completabili nell'arco di sola qualche giornata lavorativa.
Ha richiesto, quindi, il riconoscimento delle mansioni superiori con inquadramento nel VI livello del CCNL e la condanna del convenuto al risarcimento del danno da demansionamento subito.
Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo la complessità delle attività cui il ricorrente era stato adibito con riferimento tanto a quelle svolte nell'Ufficio Condizioni Agevolate quanto ai compiti di controllo fatture e note di credito sostenendo, inoltre, che non fosse stata fornita la prova del pregiudizio sofferto dal ricorrente.
Parte resistente ha quindi concluso per il rigetto delle domande proposte.
Instauratosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi.
Il Tribunale ha così statuito:
”condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 130.000,00 (a titolo di risarcimento del CP_1 danno alla professionalità subìto dal mese di ottobre del 2012 al mese di settembre 2020), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo;
condanna la società convenuta
a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 6.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa..”.
Con ricorso depositato in data 22/9/2022 ha Parte_1 proposto gravame per i seguenti motivi:
3 I) Erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado laddove ha accertato e dichiarato l'avvenuto demansionamento subito dal a far data dal settembre 2012 e fino all'ottobre 2020, CP_1 anche alla luce dell'espletata istruttoria e vizio di omessa pronuncia.
II) Erroneità della pronuncia nella parte in cui ha quantificato nella somma del 50% della retribuzione percepite il danno alla professionalità asseritamente subito dal CP_1
Ha resistito al gravame con memoria difensiva Controparte_1 eccependone l'infondatezza nel merito.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il giudice di prime cure, nella valutazione circa la sussistenza o meno dell'avvenuto demansionamento, ha provveduto a formare il proprio convincimento a seguito dell'espletamento di attività istruttoria consistente nell'audizione di quattro testimoni, due per parte ricorrente e due per parte resistente, i quali - si ricava dai verbali di udienza - hanno deposto descrivendo in maniera univoca in che cosa consistessero le attività cui era stato adibito a partire Controparte_1 dal settembre 2012.
1.2. Tale coerenza tra le deposizioni, inoltre, porta ad escludere qualsivoglia censura mossa alla attendibilità dei testi di parte ricorrente come paventata nel ricorso oggetto d'esame; inattendibilità che, peraltro, non può sostenersi per la sola sussistenza di un contenzioso tra il testimone e una delle parti processuali.
1.3. A tal proposito, giova peraltro evidenziare, quanto alla posizione della teste - indotta da parte ricorrente – come la Testimone_1
4 controversia instauratasi tra la medesima e parte resistente si fosse già esaurita al momento dell'audizione della medesima.
1.4.La teste (indotto da parte ricorrente) riferisce: Testimone_2
“Ricordo che con il ricorrente siamo stati trasferiti al DAC (in via Oriolo
Romano), presso lo stesso gruppo. Abbiamo svolto la stessa attività
(chiamata “condizioni agevolate”), si trattava di verificare, per una serie di utenze che apparivano al computer sulla piattaforma CRM,
l'effettiva sussistenza di alcuni requisiti (oltre al documento di identità, si verificavano certificazioni sullo stato di non udiente o invalido civile
o le certificazioni Isee); una volta verificata la presenza di detti requisiti, si faceva un flag sulla relativa casella e si passava ad esaminare altra pratica. Al giorno se ne facevano anche settanta.
Noi potevamo o flaggare su ok, o chiedere integrazione ad esempio dell'Isee o rifiutare la pratica. So comunque che la nostra attività veniva poi successivamente verificata dal customer care o dall'amministrazione.”
La teste (indotto da parte resistente) dichiara Testimone_3 che: “Dal 2017 il si è occupato del cd. collaudo fatture;
in CP_1 particolare si trattava di verificare la fatturazione relativa ad utenze si fisse che mobili;
la verifica consisteva nel controllare che quanto fatturato fosse coerente con le tariffe e con le offerte richieste dai clienti. In caso di incoerenza il ricorrente doveva segnalare l'anomalia al team leader e da lì partiva un processo di verifica. Tes_4
La teste (indotto da parte ricorrente) precisa: “… Dal Testimone_1
2014 ho lavorato insieme con il , abbiamo lavorato insieme, CP_1 ci occupavamo del collaudo fatturazione fisso e mobile e di note di credito.
Per quanto riguarda il collaudo fatturazione, ci arrivava sul computer un file contenente una serie di fatture verso clienti fisso e mobile. La nostra attività consisteva unicamente nella verifica dei dati dell'intestazione delle fatture e della esatta collocazione dei banner
5 pubblicitari. Se era tutto a posto fleggavamo la voce ok, altrimenti se vi era qualche errore fleggavamo not ok e non so che finne facesse la pratica. Il file conteneva circa un centinaio di fatture e le lavorazioni dovevano essere effettuate entro tre giorni.
Dopo circa dieci giorni ci arrivava altra serie di fatture, dove a campione dovevamo effettuare gli stessi tipi di controllo di cui ho detto.
Per quanto riguarda le note di credito (rimborso a clienti), non vi era un controllo effettivo da fare e mettevamo quasi sempre ok. Non indagavamo il motivo del rimborso, se la somma fosse corretta o meno, anche perché non avevamo alcuna visibilità.
L'attività del controllo fatture e delle note di credito ci impegnava per quattro giorni al mese ed il resto niente. … “
Il teste (indotto da parte resistente) riferisce che “… Il Tes_4
, in particolare, si occupava del collaudo fatturazione fisso e CP_1 mobile e analisi partite varie e note di credito.
Si trattava della verifica delle fatture, in particolare la verifica aveva ad oggetto l'importo delle fatture, la coerenza delle somme con le offerte dei clienti e con eventuali apparati utilizzati. Per fare ciò, dovevano consultare la banca dati contenuta nel sistema CRM. Se era tutto ok,
l'operatore fleggava l'ok. Se vi erano anomalie, l'operatore doveva indicare il motivo dell'anomalia (ad esempio, l'importo della fattura non era coerente con le offerte) e inviava la pratica al settore tecnico competente che dopo qualche giorno rinviava al mio settore la fattura corretta. In questo caso si trattava di verificare se l'anomalia segnalata fosse stata corretta.
Per quanto riguarda le note di credito, il mio settore e quindi il
doveva verificare che il procedimento delle note di credito in CP_1 favore dei clienti fosse stato corretto, quanto a soggetti legittimati ad emanare la nota e quanto ai soggetti che dovevano validarlo e quanto ai tempi in cui ciò doveva avvenire.
6 Per L'esito poteva essere ok o in quest'ultimo caso l'operatore doveva indicare il motivo. Preciso che si trattava solo di un controllo ex post, poiché la nota di credito comunque andava avanti e la nostra verifica era finalizzata solo ad un controllo di qualità…”
1.3. Il dal 2007 è inquadrato al VI livello del CCNL CP_1
Telecomunicazioni, la cui declaratoria contrattuale così statuisce:
“Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.”.
1.3. Alla luce di tali risultanze istruttorie, si evince come le attività lavorative svolte dal si sostanzino in operazioni meccaniche CP_1 da eseguire a terminale, che non richiedono né una elevata preparazione né una particolare capacità professionale;
le stesse risultano prive di uno spazio valutativo oltre che di autonomia decisionale per il lavoratore, al quale non è attribuita alcuna funzione direttiva, risolvendosi così in mansioni in alcun modo riconducibili al VII livello professionale attribuito al . CP_1
1.4. Ne è derivata la violazione dell'art. 2103 c.c.; difatti, pur venendo meno il riferimento al c.d. principio di equivalenza a seguito della sua riformulazione con l'intervenuta riforma del 2015, resta comunque ferma la doverosa riconducibilità delle mansioni del lavoratore al livello di inquadramento di appartenenza.
1.5. Il motivo deve essere pertanto respinto.
2. Con il secondo motivo di appello la parte censura la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure.
7 2.1. È utile ricordare in questa sede come la parametrazione del risarcimento del danno professionale venga operata dal giudice tenendo conto da un lato della discrasia tra il livello di inquadramento professionale di appartenenza e le mansioni svolte in concreto, dall'altro della durata del periodo di demansionamento.
2.2. Nel caso di specie i compiti svolti dal sono stati definiti CP_1 dal Tribunale come riconducibili alle mansioni da attribuire a un lavoratore inserito al terzo livello professionale, evidenziandosi così una significativa distanza rispetto al sesto livello di appartenenza del ricorrente.
Inoltre, è accertato come il suddetto demansionamento si sia protratto per un considerevole lasso temporale, e segnatamente dal 2012 sino al 2020.
2.3. Sulla scorta di tali elementi, l'inadempimento di parte appellante si colora di una gravità tale da giustificare la quantificazione del danno alla professionalità secondo il parametro del 50% della retribuzione.
2.4. Anche il secondo motivo di gravame, pertanto, deve essere respinto.
3. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
5. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente la sentenza impugnata;
8 - condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 21.10.2025
Presidente Estensore
EL LA
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Ludovica Sforza.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2454/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 21/10/2025, vertente
TRA
Avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De Feo Parte_1
appellante
E
, Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri Controparte_1
appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
2703/2022 pubblicata il 24/3/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“a) accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma – Giudice dott. Pagliarini n. 2703/2022 pubblicata il 24/03/2022, non notificata, rigettare il ricorso introduttivo, con conseguente sua condanna alle spese del doppio grado di giudizi;
b) in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'accertamento dell'inadempimento da parte della Società appellante, accertare e dichiarare che il risarcimento del danno è dovuto nella minor somma, rispetto a quanto determinato dal Giudice di primo grado, che l'Ecc.ma Corte vorrà determinare, per i motivi di cui in narrativa.”.
Per l'appellata:
“rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di competenze e onorari del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data, innanzi al Tribunale di Roma ha dedotto: Controparte_1
- di aver prestato attività lavorativa in favore di dal luglio Parte_1
1998 e di essere inquadrato nel 6° livello del Ccnl di riferimento;
- di aver svolto sino ad agosto 2012 mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento professionale;
2 - che, successivamente, a far data da settembre 2012 lo stesso veniva adibito dapprima al c.d. Ufficio condizioni agevolate e, dal 2014, allo svolgimento dell'attività di controllo fatture e note di credito;
- che lo svolgimento delle suddette attività si risolveva in compiti meramente meccanici, privi di spazi di autonomia o decisionali, completabili nell'arco di sola qualche giornata lavorativa.
Ha richiesto, quindi, il riconoscimento delle mansioni superiori con inquadramento nel VI livello del CCNL e la condanna del convenuto al risarcimento del danno da demansionamento subito.
Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo la complessità delle attività cui il ricorrente era stato adibito con riferimento tanto a quelle svolte nell'Ufficio Condizioni Agevolate quanto ai compiti di controllo fatture e note di credito sostenendo, inoltre, che non fosse stata fornita la prova del pregiudizio sofferto dal ricorrente.
Parte resistente ha quindi concluso per il rigetto delle domande proposte.
Instauratosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi.
Il Tribunale ha così statuito:
”condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 130.000,00 (a titolo di risarcimento del CP_1 danno alla professionalità subìto dal mese di ottobre del 2012 al mese di settembre 2020), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo;
condanna la società convenuta
a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 6.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa..”.
Con ricorso depositato in data 22/9/2022 ha Parte_1 proposto gravame per i seguenti motivi:
3 I) Erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado laddove ha accertato e dichiarato l'avvenuto demansionamento subito dal a far data dal settembre 2012 e fino all'ottobre 2020, CP_1 anche alla luce dell'espletata istruttoria e vizio di omessa pronuncia.
II) Erroneità della pronuncia nella parte in cui ha quantificato nella somma del 50% della retribuzione percepite il danno alla professionalità asseritamente subito dal CP_1
Ha resistito al gravame con memoria difensiva Controparte_1 eccependone l'infondatezza nel merito.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il giudice di prime cure, nella valutazione circa la sussistenza o meno dell'avvenuto demansionamento, ha provveduto a formare il proprio convincimento a seguito dell'espletamento di attività istruttoria consistente nell'audizione di quattro testimoni, due per parte ricorrente e due per parte resistente, i quali - si ricava dai verbali di udienza - hanno deposto descrivendo in maniera univoca in che cosa consistessero le attività cui era stato adibito a partire Controparte_1 dal settembre 2012.
1.2. Tale coerenza tra le deposizioni, inoltre, porta ad escludere qualsivoglia censura mossa alla attendibilità dei testi di parte ricorrente come paventata nel ricorso oggetto d'esame; inattendibilità che, peraltro, non può sostenersi per la sola sussistenza di un contenzioso tra il testimone e una delle parti processuali.
1.3. A tal proposito, giova peraltro evidenziare, quanto alla posizione della teste - indotta da parte ricorrente – come la Testimone_1
4 controversia instauratasi tra la medesima e parte resistente si fosse già esaurita al momento dell'audizione della medesima.
1.4.La teste (indotto da parte ricorrente) riferisce: Testimone_2
“Ricordo che con il ricorrente siamo stati trasferiti al DAC (in via Oriolo
Romano), presso lo stesso gruppo. Abbiamo svolto la stessa attività
(chiamata “condizioni agevolate”), si trattava di verificare, per una serie di utenze che apparivano al computer sulla piattaforma CRM,
l'effettiva sussistenza di alcuni requisiti (oltre al documento di identità, si verificavano certificazioni sullo stato di non udiente o invalido civile
o le certificazioni Isee); una volta verificata la presenza di detti requisiti, si faceva un flag sulla relativa casella e si passava ad esaminare altra pratica. Al giorno se ne facevano anche settanta.
Noi potevamo o flaggare su ok, o chiedere integrazione ad esempio dell'Isee o rifiutare la pratica. So comunque che la nostra attività veniva poi successivamente verificata dal customer care o dall'amministrazione.”
La teste (indotto da parte resistente) dichiara Testimone_3 che: “Dal 2017 il si è occupato del cd. collaudo fatture;
in CP_1 particolare si trattava di verificare la fatturazione relativa ad utenze si fisse che mobili;
la verifica consisteva nel controllare che quanto fatturato fosse coerente con le tariffe e con le offerte richieste dai clienti. In caso di incoerenza il ricorrente doveva segnalare l'anomalia al team leader e da lì partiva un processo di verifica. Tes_4
La teste (indotto da parte ricorrente) precisa: “… Dal Testimone_1
2014 ho lavorato insieme con il , abbiamo lavorato insieme, CP_1 ci occupavamo del collaudo fatturazione fisso e mobile e di note di credito.
Per quanto riguarda il collaudo fatturazione, ci arrivava sul computer un file contenente una serie di fatture verso clienti fisso e mobile. La nostra attività consisteva unicamente nella verifica dei dati dell'intestazione delle fatture e della esatta collocazione dei banner
5 pubblicitari. Se era tutto a posto fleggavamo la voce ok, altrimenti se vi era qualche errore fleggavamo not ok e non so che finne facesse la pratica. Il file conteneva circa un centinaio di fatture e le lavorazioni dovevano essere effettuate entro tre giorni.
Dopo circa dieci giorni ci arrivava altra serie di fatture, dove a campione dovevamo effettuare gli stessi tipi di controllo di cui ho detto.
Per quanto riguarda le note di credito (rimborso a clienti), non vi era un controllo effettivo da fare e mettevamo quasi sempre ok. Non indagavamo il motivo del rimborso, se la somma fosse corretta o meno, anche perché non avevamo alcuna visibilità.
L'attività del controllo fatture e delle note di credito ci impegnava per quattro giorni al mese ed il resto niente. … “
Il teste (indotto da parte resistente) riferisce che “… Il Tes_4
, in particolare, si occupava del collaudo fatturazione fisso e CP_1 mobile e analisi partite varie e note di credito.
Si trattava della verifica delle fatture, in particolare la verifica aveva ad oggetto l'importo delle fatture, la coerenza delle somme con le offerte dei clienti e con eventuali apparati utilizzati. Per fare ciò, dovevano consultare la banca dati contenuta nel sistema CRM. Se era tutto ok,
l'operatore fleggava l'ok. Se vi erano anomalie, l'operatore doveva indicare il motivo dell'anomalia (ad esempio, l'importo della fattura non era coerente con le offerte) e inviava la pratica al settore tecnico competente che dopo qualche giorno rinviava al mio settore la fattura corretta. In questo caso si trattava di verificare se l'anomalia segnalata fosse stata corretta.
Per quanto riguarda le note di credito, il mio settore e quindi il
doveva verificare che il procedimento delle note di credito in CP_1 favore dei clienti fosse stato corretto, quanto a soggetti legittimati ad emanare la nota e quanto ai soggetti che dovevano validarlo e quanto ai tempi in cui ciò doveva avvenire.
6 Per L'esito poteva essere ok o in quest'ultimo caso l'operatore doveva indicare il motivo. Preciso che si trattava solo di un controllo ex post, poiché la nota di credito comunque andava avanti e la nostra verifica era finalizzata solo ad un controllo di qualità…”
1.3. Il dal 2007 è inquadrato al VI livello del CCNL CP_1
Telecomunicazioni, la cui declaratoria contrattuale così statuisce:
“Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.”.
1.3. Alla luce di tali risultanze istruttorie, si evince come le attività lavorative svolte dal si sostanzino in operazioni meccaniche CP_1 da eseguire a terminale, che non richiedono né una elevata preparazione né una particolare capacità professionale;
le stesse risultano prive di uno spazio valutativo oltre che di autonomia decisionale per il lavoratore, al quale non è attribuita alcuna funzione direttiva, risolvendosi così in mansioni in alcun modo riconducibili al VII livello professionale attribuito al . CP_1
1.4. Ne è derivata la violazione dell'art. 2103 c.c.; difatti, pur venendo meno il riferimento al c.d. principio di equivalenza a seguito della sua riformulazione con l'intervenuta riforma del 2015, resta comunque ferma la doverosa riconducibilità delle mansioni del lavoratore al livello di inquadramento di appartenenza.
1.5. Il motivo deve essere pertanto respinto.
2. Con il secondo motivo di appello la parte censura la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure.
7 2.1. È utile ricordare in questa sede come la parametrazione del risarcimento del danno professionale venga operata dal giudice tenendo conto da un lato della discrasia tra il livello di inquadramento professionale di appartenenza e le mansioni svolte in concreto, dall'altro della durata del periodo di demansionamento.
2.2. Nel caso di specie i compiti svolti dal sono stati definiti CP_1 dal Tribunale come riconducibili alle mansioni da attribuire a un lavoratore inserito al terzo livello professionale, evidenziandosi così una significativa distanza rispetto al sesto livello di appartenenza del ricorrente.
Inoltre, è accertato come il suddetto demansionamento si sia protratto per un considerevole lasso temporale, e segnatamente dal 2012 sino al 2020.
2.3. Sulla scorta di tali elementi, l'inadempimento di parte appellante si colora di una gravità tale da giustificare la quantificazione del danno alla professionalità secondo il parametro del 50% della retribuzione.
2.4. Anche il secondo motivo di gravame, pertanto, deve essere respinto.
3. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
5. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente la sentenza impugnata;
8 - condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 21.10.2025
Presidente Estensore
EL LA
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Ludovica Sforza.
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