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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1701/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1701/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MELANDRI FLORINDA, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 1 48018
FAENZA presso il difensore avv. MELANDRI FLORINDA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAULI Controparte_1 C.F._2 DARIO, elettivamente domiciliato in VIA BRAMANTE 11/1 LUGO presso il difensore avv. ZAULI DARIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024 depositate delle parti.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. con atto di citazione notificato in data Parte_1
11.06.2021, ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale per sentirlo condannare al pagamento della somma € Controparte_1
20.000,00, quale saldo dell'acquisto dell'immobile sito a Castel
Bolognese in Via Emilia Levante n. 322.
L'attrice ha premesso:
- di avere venduto, unitamente alle proprie sorelle e , Per_1 Per_2 con atto di vendita del 18.12.2012, l'immobile sito a Castel
Bolognese, in via Emilia Levante n. 322 a odierno Controparte_1 convenuto, suo fidanzato all'epoca dei fatti;
- il prezzo di vendita pattuito era di euro 60.000 ed, a tale riguardo, nell'atto veniva indicato che: “che detto corrispettivo è stato pagato mediante n. tre assegni bancari, tutti dell'importo di
€ 20.000,00 portanti clausole non trasferibile, emessi in data odierna, tratti su Unicredit Spa, rispettivamente n. 3609495304-12,
3609495305-00 et 3609495306-01; di tale complessiva somma le venditrici rilasciano all'acquirente corrispondente quietanza a saldo”.
Ha sostenuto di non aver mai incassato, a differenza delle sorelle,
l'assegno di 20.000 quale parte del prezzo di sua spettanza e di averlo smarrito in data imprecisata.
Ha esposto ancora, che nel settembre del 2016, la relazione con si è conclusa e di aver chiesto il saldo del prezzo ma il CP_1 convenuto si è rifiutato di corrisponderlo.
2. Si è ritualmente costituito contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito: i) di aver corrisposto il prezzo dell'immobile come risulta dalla quietanza rilasciata in sede di rogito dalle parti venditrici;
ii) di aver estinto la propria obbligazione mediante la consegna dell'assegno e che il mancato incasso dipende esclusivamente da parte attrice, sicché ex art. 1175
e 1197 c.c., obbligo della corresponsione del prezzo va considerato adempiuto mediante la consegna dell'assegno.
3. In data 30.11.2021 si tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. La domanda è fondata e va accolta.
Di seguito i dati pacifici e non contestati tra le parti.
Per quanto di interesse per la presente causa, l'attrice ha venduto al prezzo di 20.000 euro la propria quota dell'immobile sito a Castel
Bolognese, via Emilia Levante n. 322, con atto di donazione e vendita
Repertorio n. 56746 Raccolta n. 11786 a Ministero Notaio Dott.
del 18.10.2012. Si è trattato di un atto di vendita. Persona_3
Attrice e convenuto, al momento dell'atto in questione, avevano una relazione sentimentale poi terminata nel settembre del 2016.
5. Si controverte sul pagamento del prezzo.
Nell'atto di compravendita citato si legge: “che detto corrispettivo
è stato pagato mediante n. tre assegni bancari, tutti dell'importo di € 20.000,00 portanti clausole non trasferibile, emessi in data odierna, tratti su Unicredit Spa, rispettivamente n. 3609495304-12,
3609495305-00 et 3609495306-01; di tale complessiva somma le venditrici rilasciano all'acquirente corrispondente quietanza a saldo”.
Parte attrice sostiene di non aver mai incassato l'assegno e di averlo smarrito in data imprecisata come da denuncia di smarrimento che produce (all. doc. n. 11). Agisce quindi nei confronti del convenuto per il pagamento del prezzo della vendita di sua spettanza. Parte convenuta sostiene al contrario che la quietanza, rilasciata contestualmente all'atto di vendita sopra richiamata, abbia valore di confessione stragiudiziale che fa piena prova tra creditore e debitore dell'avvenuto pagamento e che non sia impugnabile dal creditore per contrarietà al vero, salvo che per errore o per dolo.
6. In merito alla dichiarazioni rese in sede di compravendita da parte del creditore, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo. (Nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo"
e non "pro soluto" ( Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1572).
A lume della condivisibile giurisprudenza richiamata, le argomentazioni del convenuto in merito al valore della “quietanza” appaiono inconferenti. Al di là nomen utilizzato, ciò che, nel caso di specie, è stato attestato dal creditore in sede contrattuale non
è l'avvenuto adempimento della obbligazione ma solo il fatto di aver ricevuto l'assegno in pagamento. Infatti, se pure il testo della disposizione non appare limpido, ciò che comunque si può escludere
è che con la clausola sopra richiamata la creditrice abbia dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo mediante incasso dell'assegno menzionato. Non vi è stata allora quietanza liberatoria a saldo ma mera dichiarazione di scienza attestante la ricezione dell'assegno.
Segue da ciò allora che l'onere probatorio nella presente causa deve essere così distribuito: al creditore, spetta la prova del titolo e l'allegazione dell'inadempimento del debitore;
al debitore, spetta la prova del fatto estintivo (pagamento) o di altro fatto estintivo, modificativo (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
L'attrice ha provato il titolo, costituito dal contratto di compravendita sopra richiamato e allegato l'inadempimento di controparte (sia pure derivante dal fatto di non aver mai incassato l'assegno).
Il convenuto non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, ossia del fatto che l'assegno è stato incassato o comunque che il prezzo
è stato pagato.
7. Il convenuto sostiene inoltre l'avvenuta estinzione obbligazione ex art. 1175 e 1197 c.c. sulla scorta del seguente principio giurisprudenziale: “in base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinchè il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev'essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 1197 c.c." (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12079 del 24/05/2007, Rv.598083).
La tesi va respinta. Il principio richiamato, che pure si condivide, appare non conferente al caso in esame in quanto disciplina l'ipotesi in cui il creditore non si adopera per l'incasso dell'assegno, tenendo un comportamento che viola il dovere di correttezza che incombe sulle parti del rapporto obbligatorio.
Nella vicenda che occupa, invece, il mancato tempestivo incasso dell'assegno da parte dell'attrice non può essere ricondotto ad un comportamento posto in violazione della regola della correttezza: al momento della vendita, attrice e convenuto erano fidanzati e l'attrice non ha posto all'incasso l'assegno su richiesta del convenuto che affermava di non aver più liquidità (una volta saldato il prezzo alle sorelle dell'attrice). Tale circostanza può considerarsi provata: l'attrice ha spiegato le ragioni del mancato tempestivo incasso già nell'atto di citazione ed il convenuto, in comparsa di costituzione, non le ha specificamente contestate (art. 115 c.p.c.). Vi è prova dunque che il mancato incasso da parte dell'attrice non sia dovuto ad un comportamento in violazione delle regole della correttezza ex art. 1175 c.c. ma, al contrario, è dipeso da un contegno tollerante della situazione di difficoltà economica del debitore-fidanzato o, detto altrimenti, da un accordo che ha rimandato l'incasso a quando sarebbe venuta meno la crisi di liquidità (che si noti, allo stato non pare sussistere: sia perché il convenuto ha venduto l'immobile sia perché il convenuto nulla ha eccepito a riguardo). L'assenza di un comportamento in violazione del dovere di cui all'art. 1175 c.c. paralizza l'operatività del richiamato art. 1197 c.c. con la conseguenza che l'obbligazione non può considerarsi estinta.
8. Da quanto detto segue l'accoglimento della domanda attorea. Il convenuto va condannato a pagare a titolo di pagamento del prezzo dell'immobile di cui si discute, la somma di euro 20.000 all'attrice, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 co.
1 c.p.c. e sono poste a carico di Controparte_1 Vengono complessivamente quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi euro 2540, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore compreso tra 5.201 - 26.000 ritenendo svolte tutte quattro le fasi e liquidando valori aderenti ai minimi attesa la semplicità della questione trattata, oltre esborsi (euro
237+27).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE la domanda di e per l'effetto Parte_1
CONDANNA a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 per la causale di cui in motivazione, la somma di euro 20.000, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2) CONDANNA a rifondere le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio a che si liquidano in euro Parte_1
2540 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 237+27 per esborsi.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 27/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1701/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MELANDRI FLORINDA, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 1 48018
FAENZA presso il difensore avv. MELANDRI FLORINDA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAULI Controparte_1 C.F._2 DARIO, elettivamente domiciliato in VIA BRAMANTE 11/1 LUGO presso il difensore avv. ZAULI DARIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024 depositate delle parti.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. con atto di citazione notificato in data Parte_1
11.06.2021, ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale per sentirlo condannare al pagamento della somma € Controparte_1
20.000,00, quale saldo dell'acquisto dell'immobile sito a Castel
Bolognese in Via Emilia Levante n. 322.
L'attrice ha premesso:
- di avere venduto, unitamente alle proprie sorelle e , Per_1 Per_2 con atto di vendita del 18.12.2012, l'immobile sito a Castel
Bolognese, in via Emilia Levante n. 322 a odierno Controparte_1 convenuto, suo fidanzato all'epoca dei fatti;
- il prezzo di vendita pattuito era di euro 60.000 ed, a tale riguardo, nell'atto veniva indicato che: “che detto corrispettivo è stato pagato mediante n. tre assegni bancari, tutti dell'importo di
€ 20.000,00 portanti clausole non trasferibile, emessi in data odierna, tratti su Unicredit Spa, rispettivamente n. 3609495304-12,
3609495305-00 et 3609495306-01; di tale complessiva somma le venditrici rilasciano all'acquirente corrispondente quietanza a saldo”.
Ha sostenuto di non aver mai incassato, a differenza delle sorelle,
l'assegno di 20.000 quale parte del prezzo di sua spettanza e di averlo smarrito in data imprecisata.
Ha esposto ancora, che nel settembre del 2016, la relazione con si è conclusa e di aver chiesto il saldo del prezzo ma il CP_1 convenuto si è rifiutato di corrisponderlo.
2. Si è ritualmente costituito contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito: i) di aver corrisposto il prezzo dell'immobile come risulta dalla quietanza rilasciata in sede di rogito dalle parti venditrici;
ii) di aver estinto la propria obbligazione mediante la consegna dell'assegno e che il mancato incasso dipende esclusivamente da parte attrice, sicché ex art. 1175
e 1197 c.c., obbligo della corresponsione del prezzo va considerato adempiuto mediante la consegna dell'assegno.
3. In data 30.11.2021 si tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. La domanda è fondata e va accolta.
Di seguito i dati pacifici e non contestati tra le parti.
Per quanto di interesse per la presente causa, l'attrice ha venduto al prezzo di 20.000 euro la propria quota dell'immobile sito a Castel
Bolognese, via Emilia Levante n. 322, con atto di donazione e vendita
Repertorio n. 56746 Raccolta n. 11786 a Ministero Notaio Dott.
del 18.10.2012. Si è trattato di un atto di vendita. Persona_3
Attrice e convenuto, al momento dell'atto in questione, avevano una relazione sentimentale poi terminata nel settembre del 2016.
5. Si controverte sul pagamento del prezzo.
Nell'atto di compravendita citato si legge: “che detto corrispettivo
è stato pagato mediante n. tre assegni bancari, tutti dell'importo di € 20.000,00 portanti clausole non trasferibile, emessi in data odierna, tratti su Unicredit Spa, rispettivamente n. 3609495304-12,
3609495305-00 et 3609495306-01; di tale complessiva somma le venditrici rilasciano all'acquirente corrispondente quietanza a saldo”.
Parte attrice sostiene di non aver mai incassato l'assegno e di averlo smarrito in data imprecisata come da denuncia di smarrimento che produce (all. doc. n. 11). Agisce quindi nei confronti del convenuto per il pagamento del prezzo della vendita di sua spettanza. Parte convenuta sostiene al contrario che la quietanza, rilasciata contestualmente all'atto di vendita sopra richiamata, abbia valore di confessione stragiudiziale che fa piena prova tra creditore e debitore dell'avvenuto pagamento e che non sia impugnabile dal creditore per contrarietà al vero, salvo che per errore o per dolo.
6. In merito alla dichiarazioni rese in sede di compravendita da parte del creditore, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo. (Nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo"
e non "pro soluto" ( Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1572).
A lume della condivisibile giurisprudenza richiamata, le argomentazioni del convenuto in merito al valore della “quietanza” appaiono inconferenti. Al di là nomen utilizzato, ciò che, nel caso di specie, è stato attestato dal creditore in sede contrattuale non
è l'avvenuto adempimento della obbligazione ma solo il fatto di aver ricevuto l'assegno in pagamento. Infatti, se pure il testo della disposizione non appare limpido, ciò che comunque si può escludere
è che con la clausola sopra richiamata la creditrice abbia dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo mediante incasso dell'assegno menzionato. Non vi è stata allora quietanza liberatoria a saldo ma mera dichiarazione di scienza attestante la ricezione dell'assegno.
Segue da ciò allora che l'onere probatorio nella presente causa deve essere così distribuito: al creditore, spetta la prova del titolo e l'allegazione dell'inadempimento del debitore;
al debitore, spetta la prova del fatto estintivo (pagamento) o di altro fatto estintivo, modificativo (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
L'attrice ha provato il titolo, costituito dal contratto di compravendita sopra richiamato e allegato l'inadempimento di controparte (sia pure derivante dal fatto di non aver mai incassato l'assegno).
Il convenuto non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, ossia del fatto che l'assegno è stato incassato o comunque che il prezzo
è stato pagato.
7. Il convenuto sostiene inoltre l'avvenuta estinzione obbligazione ex art. 1175 e 1197 c.c. sulla scorta del seguente principio giurisprudenziale: “in base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinchè il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev'essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 1197 c.c." (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12079 del 24/05/2007, Rv.598083).
La tesi va respinta. Il principio richiamato, che pure si condivide, appare non conferente al caso in esame in quanto disciplina l'ipotesi in cui il creditore non si adopera per l'incasso dell'assegno, tenendo un comportamento che viola il dovere di correttezza che incombe sulle parti del rapporto obbligatorio.
Nella vicenda che occupa, invece, il mancato tempestivo incasso dell'assegno da parte dell'attrice non può essere ricondotto ad un comportamento posto in violazione della regola della correttezza: al momento della vendita, attrice e convenuto erano fidanzati e l'attrice non ha posto all'incasso l'assegno su richiesta del convenuto che affermava di non aver più liquidità (una volta saldato il prezzo alle sorelle dell'attrice). Tale circostanza può considerarsi provata: l'attrice ha spiegato le ragioni del mancato tempestivo incasso già nell'atto di citazione ed il convenuto, in comparsa di costituzione, non le ha specificamente contestate (art. 115 c.p.c.). Vi è prova dunque che il mancato incasso da parte dell'attrice non sia dovuto ad un comportamento in violazione delle regole della correttezza ex art. 1175 c.c. ma, al contrario, è dipeso da un contegno tollerante della situazione di difficoltà economica del debitore-fidanzato o, detto altrimenti, da un accordo che ha rimandato l'incasso a quando sarebbe venuta meno la crisi di liquidità (che si noti, allo stato non pare sussistere: sia perché il convenuto ha venduto l'immobile sia perché il convenuto nulla ha eccepito a riguardo). L'assenza di un comportamento in violazione del dovere di cui all'art. 1175 c.c. paralizza l'operatività del richiamato art. 1197 c.c. con la conseguenza che l'obbligazione non può considerarsi estinta.
8. Da quanto detto segue l'accoglimento della domanda attorea. Il convenuto va condannato a pagare a titolo di pagamento del prezzo dell'immobile di cui si discute, la somma di euro 20.000 all'attrice, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 co.
1 c.p.c. e sono poste a carico di Controparte_1 Vengono complessivamente quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi euro 2540, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore compreso tra 5.201 - 26.000 ritenendo svolte tutte quattro le fasi e liquidando valori aderenti ai minimi attesa la semplicità della questione trattata, oltre esborsi (euro
237+27).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE la domanda di e per l'effetto Parte_1
CONDANNA a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 per la causale di cui in motivazione, la somma di euro 20.000, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2) CONDANNA a rifondere le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio a che si liquidano in euro Parte_1
2540 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 237+27 per esborsi.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 27/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni