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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15768/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15768/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. MUSELLI MASSIMLIANO Parte_1 Per l'avv. IERVOLINO DAVIDE nonché la parte Controparte_1 CP_1 personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle 19,33 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15768/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MUSELLI MASSIMLIANO e dell'avv. FIORE MICHELA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA COL MOSCHIN 10 ; Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IERVOLINO DAVIDE ed elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 17 20099 SESTO SAN GIOVANNI presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza come da fogli depositati telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la pagina 2 di 6 giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 3314/2024 pubblicato il 06.03.2024, per l'importo complessivo di € 12.792,00 ( oltre interessi legali e spese del procedimento) nei confronti del in pagamento del credito maturato ex art. 3 del Parte_2 contratto 17.03.2022, con il quale il ingiunto conferiva incarico al Parte_1 professionista “per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, CILAS presso redazione APE PRE, redazione APE CP_2
POST, relazione ex L.10/91 e SMI, assegnazione”, per intervenuta mancata realizzazione delle opere per motivi non imputabili all'Ing. CP_1
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3, ultimo comma, del contratto stipulato con il Condominio in data 17.03.2022 ed a norma del quale “in caso di mancata realizzazione delle opere” il professionista avrebbe avuto diritto al pagamento concordato di Euro 300,00= per ciascun partecipante al condominio per le necessarie attività di predisposizione e presentazione Parte_3
Motivava che il “decreto salva Superbonus” (D.L. 212/2023) con previsione di nuove agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 34/2020 allo scopo di salvaguardare i beneficiari e favorire l'avanzamento dei cantieri, all'originaria detrazione del 110%, in vigore a tutto il 31.12.2023, per i soggetti, tra i quali il opponente, che risultavano in possesso dei requisiti per la deroga prevista Parte_1 dal D.L. 11/2023, è stata prevista in misura ridotta al 70% per l'anno 2024 ed al 60% per l'anno 2025. Pertanto il ha tempo per l'esecuzione dei lavori e loro Parte_1 ultimazione fino al 31.12.2025. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva il convenuto opposto osservando che l'attore non contestava l'esecuzione dell'attività come descritta ma unicamente il mancato avverarsi della condizione sospensiva che tale non è ma il riconoscimento di un importo forfettario, di molto inferiore al tariffario professionale, per l'attività svolta.
Aggiungeva che in realtà dopo il 31.12.2023 non è stato più possibile accedere al Superbonus 110%, cui il Condominio, come emerge dalla predetta delibera 3.6.21 ( doc.2 convenuto), aveva interesse e che in ogni caso ad oggi non risulta avviato alcun iter per accedere ad agevolazioni ancorchè diverse da quelle a cui si faceva riferimento nel contratto. Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione chiedendo il rigetto della domanda attrice.
pagina 3 di 6 Il Giudice designato Dott.ssa Alessandra Forlenza delegava alla trattazione della causa, fino alla sua definizione, incluse le verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c. e la conseguente fissazione della prima udienza, lo scrivente giudice che, ottemperando, concedeva la provvisoria esecuzione, non ammetteva le prove e fissava udienza ex art. 281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
Risulta pacifico ed incontestato nonché documentalmente provato che il convenuto abbia eseguito le seguenti attività professionali:
a) studio di prefattibilità dei lavori ai fini dell'accesso al Superbonus ex D.L. 34/2020 e successive modificazioni (all.40), attestazione di prestazione energetica ante et post operas, computi metrici estimativi, elenco prezzi unitari e quadro economico, relazione generale sull'intervento di riqualificazione energetica da svolgere, disciplinare descrittivo e prestazionale relativo all'intervento di riqualificazione energetica e sismica da svolgere ex D.L. 34/2020 e succ. modif., rilievo fotografico, piano di sicurezza e coordinamento relativo ai suddetti interventi, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto dell'immobile condominiale nel quale svolgere gli interventi (docc. 18-33 convenuto);
b) ai fini dello svolgimento dei predetti lavori, predisponeva e depositava telematicamente (doc.3 convenuto), unitamente a relazione Parte_3 sull'intervento (doc.2 convenuto) ed agli ulteriori allegati prescritti, allo Sportello Unico Edilizia e Rigenerazione Urbana di in data 24.11.2022 (docc.4-17 Pt_1 convenuto).
Il ometteva di dare corso ai lavori progettati e comunicati dal convenuto. Parte_1
Parte convenuta ha assolto l'onere probatorio, sin dalla fase monitoria, così come previsto dall'art. 2697 cc con le evidenze documentali.
Ma non solo, il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra provoca le conseguenze previste dall'art. 115 cpc. Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea pertanto la “non contestazione” è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
pagina 4 di 6 Ed ancora, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597; Pres. Rubino;
Rel. Rossi).
Pertanto parte convenuta ha provato il credito azionato ed ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2957 cc.; infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Non così si può dire di parte attrice che con l'unico motivo di opposizione ha interpretato l'art. 3 del contratto sottoscritto fra le parti come previsione che autorizza la sospensione del pagamento al professionista sino al 31.12.2025, permanendo l'interesse del ad eseguire i lavori sottesi allo studio di fattibilità dell'Ing. ed Parte_1 CP_1 attribuendo valore triennale alla CILA depositata dallo stesso in assenza di rinuncia per mancata esecuzione dei lavori.
Ha motivato riferendosi alle norme che si sono succedute nel tempo che hanno procrastinato a tale data il termine dei lavori inizialmente identificati nel “superbonus 110” ma a condizioni di fatto diverse e con presupposti che, ancorchè si voglia ammettere l'applicazione delle norme successive, non sono stati dimostrati, uno per tutti l'inizio dell'iter per attuare i lavori di cui alla progettazione del convenuto, per non parlare poi della capienza economica del che si trova a sborsare sino al Parte_1
65% dell'importo da appaltare, affatto documentata.
In ogni caso la clausola di cui al predetto art.3, si riferisce, ovviamente, al caso di mancata realizzazione delle opere entro il tempo desumibile dalla finalità del contratto (art.1), ossia quella della asseverazione tecnica degli stessi ai fini dell'accesso al
“superbonus 110” secondo quanto disciplinato dal D.L.34/2020 beneficio limitato al 31.12.2023 con la legge di bilancio 2022 ( “decreto rilancio”) e questa interpretazione pagina 5 di 6 letterale non può essere dilata a norme che in quel momento non esistevano e che sono intervenute solo successivamente e tali da snaturare la volontà delle parti.
Dopo il 31.12.2023 non è stato più possibile accedere al beneficio del Superbonus
110% (cioè alla detrazione fiscale del 110%), cui il Condominio, come emerge dalla delibera 3.6.21 prodotta dal medesimo (doc.2 attrice), aveva interesse.
Il deve essere condannato a corrispondere € Parte_1
12.792,00 somma calcolata in € 300,00 per ciascun condomino come da lista, anch'essa mai contestata.
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM.
55/2014 secondo lo scaglione di valore, come in dispositivo , secondo il valore della controversia e per l'attività effettivamente resa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto conferma il D.I.3314/2024 pubblicato in data 29.02.2024 già provvisoriamente esecutivo;
B) Condanna altresì a rimborsare a Parte_1
le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€ 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura pubblica ed allegazione al verbale.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15768/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. MUSELLI MASSIMLIANO Parte_1 Per l'avv. IERVOLINO DAVIDE nonché la parte Controparte_1 CP_1 personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle 19,33 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15768/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MUSELLI MASSIMLIANO e dell'avv. FIORE MICHELA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA COL MOSCHIN 10 ; Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IERVOLINO DAVIDE ed elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 17 20099 SESTO SAN GIOVANNI presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza come da fogli depositati telematicamente da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la pagina 2 di 6 giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 3314/2024 pubblicato il 06.03.2024, per l'importo complessivo di € 12.792,00 ( oltre interessi legali e spese del procedimento) nei confronti del in pagamento del credito maturato ex art. 3 del Parte_2 contratto 17.03.2022, con il quale il ingiunto conferiva incarico al Parte_1 professionista “per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, CILAS presso redazione APE PRE, redazione APE CP_2
POST, relazione ex L.10/91 e SMI, assegnazione”, per intervenuta mancata realizzazione delle opere per motivi non imputabili all'Ing. CP_1
Proponeva opposizione l'attrice sostenendo il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3, ultimo comma, del contratto stipulato con il Condominio in data 17.03.2022 ed a norma del quale “in caso di mancata realizzazione delle opere” il professionista avrebbe avuto diritto al pagamento concordato di Euro 300,00= per ciascun partecipante al condominio per le necessarie attività di predisposizione e presentazione Parte_3
Motivava che il “decreto salva Superbonus” (D.L. 212/2023) con previsione di nuove agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 34/2020 allo scopo di salvaguardare i beneficiari e favorire l'avanzamento dei cantieri, all'originaria detrazione del 110%, in vigore a tutto il 31.12.2023, per i soggetti, tra i quali il opponente, che risultavano in possesso dei requisiti per la deroga prevista Parte_1 dal D.L. 11/2023, è stata prevista in misura ridotta al 70% per l'anno 2024 ed al 60% per l'anno 2025. Pertanto il ha tempo per l'esecuzione dei lavori e loro Parte_1 ultimazione fino al 31.12.2025. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva il convenuto opposto osservando che l'attore non contestava l'esecuzione dell'attività come descritta ma unicamente il mancato avverarsi della condizione sospensiva che tale non è ma il riconoscimento di un importo forfettario, di molto inferiore al tariffario professionale, per l'attività svolta.
Aggiungeva che in realtà dopo il 31.12.2023 non è stato più possibile accedere al Superbonus 110%, cui il Condominio, come emerge dalla predetta delibera 3.6.21 ( doc.2 convenuto), aveva interesse e che in ogni caso ad oggi non risulta avviato alcun iter per accedere ad agevolazioni ancorchè diverse da quelle a cui si faceva riferimento nel contratto. Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione chiedendo il rigetto della domanda attrice.
pagina 3 di 6 Il Giudice designato Dott.ssa Alessandra Forlenza delegava alla trattazione della causa, fino alla sua definizione, incluse le verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c. e la conseguente fissazione della prima udienza, lo scrivente giudice che, ottemperando, concedeva la provvisoria esecuzione, non ammetteva le prove e fissava udienza ex art. 281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
Risulta pacifico ed incontestato nonché documentalmente provato che il convenuto abbia eseguito le seguenti attività professionali:
a) studio di prefattibilità dei lavori ai fini dell'accesso al Superbonus ex D.L. 34/2020 e successive modificazioni (all.40), attestazione di prestazione energetica ante et post operas, computi metrici estimativi, elenco prezzi unitari e quadro economico, relazione generale sull'intervento di riqualificazione energetica da svolgere, disciplinare descrittivo e prestazionale relativo all'intervento di riqualificazione energetica e sismica da svolgere ex D.L. 34/2020 e succ. modif., rilievo fotografico, piano di sicurezza e coordinamento relativo ai suddetti interventi, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto dell'immobile condominiale nel quale svolgere gli interventi (docc. 18-33 convenuto);
b) ai fini dello svolgimento dei predetti lavori, predisponeva e depositava telematicamente (doc.3 convenuto), unitamente a relazione Parte_3 sull'intervento (doc.2 convenuto) ed agli ulteriori allegati prescritti, allo Sportello Unico Edilizia e Rigenerazione Urbana di in data 24.11.2022 (docc.4-17 Pt_1 convenuto).
Il ometteva di dare corso ai lavori progettati e comunicati dal convenuto. Parte_1
Parte convenuta ha assolto l'onere probatorio, sin dalla fase monitoria, così come previsto dall'art. 2697 cc con le evidenze documentali.
Ma non solo, il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra provoca le conseguenze previste dall'art. 115 cpc. Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea pertanto la “non contestazione” è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
pagina 4 di 6 Ed ancora, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597; Pres. Rubino;
Rel. Rossi).
Pertanto parte convenuta ha provato il credito azionato ed ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2957 cc.; infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Non così si può dire di parte attrice che con l'unico motivo di opposizione ha interpretato l'art. 3 del contratto sottoscritto fra le parti come previsione che autorizza la sospensione del pagamento al professionista sino al 31.12.2025, permanendo l'interesse del ad eseguire i lavori sottesi allo studio di fattibilità dell'Ing. ed Parte_1 CP_1 attribuendo valore triennale alla CILA depositata dallo stesso in assenza di rinuncia per mancata esecuzione dei lavori.
Ha motivato riferendosi alle norme che si sono succedute nel tempo che hanno procrastinato a tale data il termine dei lavori inizialmente identificati nel “superbonus 110” ma a condizioni di fatto diverse e con presupposti che, ancorchè si voglia ammettere l'applicazione delle norme successive, non sono stati dimostrati, uno per tutti l'inizio dell'iter per attuare i lavori di cui alla progettazione del convenuto, per non parlare poi della capienza economica del che si trova a sborsare sino al Parte_1
65% dell'importo da appaltare, affatto documentata.
In ogni caso la clausola di cui al predetto art.3, si riferisce, ovviamente, al caso di mancata realizzazione delle opere entro il tempo desumibile dalla finalità del contratto (art.1), ossia quella della asseverazione tecnica degli stessi ai fini dell'accesso al
“superbonus 110” secondo quanto disciplinato dal D.L.34/2020 beneficio limitato al 31.12.2023 con la legge di bilancio 2022 ( “decreto rilancio”) e questa interpretazione pagina 5 di 6 letterale non può essere dilata a norme che in quel momento non esistevano e che sono intervenute solo successivamente e tali da snaturare la volontà delle parti.
Dopo il 31.12.2023 non è stato più possibile accedere al beneficio del Superbonus
110% (cioè alla detrazione fiscale del 110%), cui il Condominio, come emerge dalla delibera 3.6.21 prodotta dal medesimo (doc.2 attrice), aveva interesse.
Il deve essere condannato a corrispondere € Parte_1
12.792,00 somma calcolata in € 300,00 per ciascun condomino come da lista, anch'essa mai contestata.
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM.
55/2014 secondo lo scaglione di valore, come in dispositivo , secondo il valore della controversia e per l'attività effettivamente resa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto conferma il D.I.3314/2024 pubblicato in data 29.02.2024 già provvisoriamente esecutivo;
B) Condanna altresì a rimborsare a Parte_1
le spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€ 3.400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura pubblica ed allegazione al verbale.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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