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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18627/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18627/2014 promossa da:
IN QUALITA' DI EREDE DI BOTTARI C.F. ), con Parte_1 Persona_1 il patrocinio dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA ELENA IN QUALITA' DI EREDE DI (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA
OV IN QUALITA' DI (C.F. ), con il Parte_3 patrocinio dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA
IN QUALITA' DI EREDE (C.F. ), con il Pt_4 Parte_3 patrocinio dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._1
LORENZINI FABIO ( ) VIA A. VESPUCCI 1 89213 REGGIO CALABRIA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie conclusionali .
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ex art 616 c.p.c., l'Avv. OT, nella qualità di creditore procedente, conveniva in giudizio la sig.ra e chiedeva “Voglia Ill.mo CP_1
Sig. Giudice adito previa dichiarazione di nullità del ricorso notificato, respingere
l'opposizione all'esecuzione ex adverso proposta, in quanto inammissibile e7o improcedibile, per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della proposta opposizione all'esecuzione, nel termine perentorio fissato dal
Giudice; nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, in ogni caso, con conseguente revoca della sospensione disposta e/o comunque con caducazione della stessa, e per l'effetto Voglia disporre la prosecuzione dell'attività nella procedura esecutiva n.459/2011 opposta dall'esecutata”.
Segnatamente, con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 11/07/2021,
l'Avv. OT (in proprio) ha sottoposto a pignoramento la proprietà della sig.ra sita in Signa, via della Prata 14; con ricorso in opposizione ex art. 615, CP_1
comma 2, c.p.c., l'esponente proponeva opposizione alla suddetta esecuzione immobiliare eccependo l'esistenza di un fondo patrimoniale sull'immobile premenzionato.
Sul punto, in relazione al fondo patrimoniale sul bene gravato dalla citata procedura esecutiva, l'Avv. OT osserva che la costituzione del fondo è avvenuta quando era già in corso il pignoramento immobiliare di cui alla procedura n.74/2010 RGE
(trascrizione del 9.2.2010) e che, in ogni caso, non vi è prova che il debito per cui è stata attività la procedura esecutiva sia sorto per fronteggiare bisogni della famiglia.
Il processo veniva interrotto con il decesso dell'avv. e successivamente Parte_2
riassunto dalla di lui moglie, sig.ra nonché dai figli Parte_5
UR, e Giovanni OT. Pt_4
***
Si costituiva la sig.ra e chiedeva “in via principale, dichiarazione CP_1
infondata, in fatto e in diritto, la domanda avversaria e, conseguentemente, confermare la sospensione della procedura esecutiva n.459/2011 R.E., disponendo, altresì, la cancellazione del pignoramento sull'immobile per cui è causa trascritto alla
pagina 2 di 5 Competente Conservatoria Immobiliare al R.P. n…..; sempre in via principale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP_1
relativamente alla procedura esecutiva, per le ragioni di cui in parte motiva;
accertare e dichiarare, altresì, che l'immobile sito in Signa, Via delle Prata 14 (ex via
Viaccia) contraddistinta al NCEU al foglio di mappa 4, particella 593, cat. C/2 classe
2, consistenza 286 mq, rendita catastale euro 339,73, è impignorabile per l'esistenza di fondo patrimoniale e che, conseguentemente, l'azione esecutiva n. 459/2011 è improcedibile;
accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve, a nessun titolo CP_1
e/o ragione, all'avv. OT in virtù della sentenza n. 2619/08; condannare le controparti a risarcire alla sig.ra tutti i danni subiti/subendi, a causa CP_1
di quanto sopra, in misura pari alla misura già indicata nel ricorso in opposizione o nella somma, anche diversa, che il Giudicante vorrà quantificare anche in via equitativa;
condannare l'avv. OT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra per avere lo stesso agito in giudizio CP_1
con mala fede o colpa grave ed avere pignorato un immobile nonostante l'esistenza di un fondo patrimoniale trascritto anteriormente”.
In particolare, la sig.ra afferma che la procedura che ha dato seguito al CP_1
pignoramento immobiliare reca il n. 459/2011 RGE e non già il n.74/2010. Da ciò discenderebbe che, essendo la notifica dell'atto di pignoramento del 2011 successiva – poiché avvenuta in data 11.07.2011 -, la costituzione del fondo del 17.2.2011 e trascritto il 1.3.2011., in quanto precedente, è, invero, regolare ed efficace. Ciò anche in considerazione del fatto che la procedura di cui al 74/2010 RGE (inizialmente dichiarata estinta per tardività del deposito dell'istanza da parte dell'Avv. OT) non era ancora definita perché pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, attivato dalla stessa opponente.
***
Riassunto il processo e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la legittimazione degli attori in ordine alla proposizione dell'opposizione ex art 616 c.p.c., in relazione alla circostanza che l'accettazione pagina 3 di 5 dell'eredità può desumersi, come è avvenuto nel caso in esame, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire ( esperimento di azioni giudiziarie relative alla massa ereditaria). In questa sede occorre affermare che il giudizio introdotto dagli eredi OT sull'opposizione proposta dalla sig.ra CP_1
all'esecuzione iniziata in forza dell'art 2929 bis c.c. è inammissibile, atteso che
[...] la stessa assume i connotati dell'azione revocatoria ordinaria che non è compatibile con il presente giudizio, nel quale occorre procedere alla trattazione dei soli temi introdotti con l'opposizione all'esecuzione ex art 615, comma 2, c.p.c., che attengono all'estraneità del debito ai bisogni della famiglia avuto riguardo all'esistenza sul bene pignorato del fondo patrimoniale trascritto nell'anno 2011.
Nel presente giudizio parte attrice ha sostanzialmente proposto un'azione che ha tutte le caratteristiche dell'azione revocatoria di cui all'art 2901 del codice civile, finalizzata alla dichiarazione di inefficacia e di inopponibilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nell'anno 2011; tale azione ha presupposti soggettivi e oggettivi differenti da quelli introdotti mediante giudizio di cui all'art. 2929 bis, ultimo comma, c.p.c. L'inammissibilità dell'azione proposta trova ulteriore conferma nella circostanza che gli stessi eredi OT, successivamente all'introduzione del presente procedimento, con riferimento alla dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale, hanno poi promosso azione di revocatoria ordinaria con il procedimento pendente dinanzi a codesto Tribunale con numero 1714/2016 R.G., che suggella, in tal modo, la tesi secondo la quale la verifica della sussistenza o meno dei presupposto di cui all'art 2901 c.c non può costituire oggetto del presente procedimento di opposizione.
Ad ogni buon conto, con riferimento ai presupposti dell'azione di cui all'art. 2929 bis c.c., non può sottacersi che, nel corso del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.18758 del 2017, resa all'esito del giudizio introdotto dai OT, la Suprema Corte si
è pronunciata sulla procedura n. 74/2010 RGE dichiarandola estinta. In particolare, la
Corte si è concentrata sulle due fasi che connotano la procedura di pignoramento immobiliare: la notifica e la trascrizione dell'atto, di cui pure distingue gli effetti (p.p.
7-8 della sentenza).
pagina 4 di 5 Segnatamente, la Corte chiarisce che la notifica dell'atto costituisce inizio del processo esecutivo, producendo l'effetto di rendere indisponibile il bene pignorato;
la trascrizione, invece, rende produttivo di effetti nei confronti dei terzi il pignoramento e costituisce pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti. Pertanto, l'atto che rende efficace il pignoramento è la notifica al debitore e non già la trascrizione, anche in considerazione del fatto che quest'ultima non soggiace a limiti temporali a pena di inefficacia dell'atto o dell'intera procedura esecutiva. La Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso depositato dalla opponente.
Sulla scorta delle considerazioni espresse dalla Corte di legittimità e delle ulteriori risultanze, si desume che la procedura n.74/2010 RGE sia stata regolarmente attivata, essendo antecedente (per notifica, innanzitutto, ma poi, ad abundantiam, per trascrizione) alla costituzione del fondo patrimoniale sul bene pignorato. Proprio per tale motivo, a nulla rilevano le argomentazioni sulla procedura esecutiva n.459/2011
(successiva, quindi, alla costituzione del fondo), atteso che già con il pignoramento del
2010 i sig.ri OT erano tutelati da eventuali atti dispositivi successivi sul bene.
All'inammissibilità della domanda formulata dai sig.ri OT, segue il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti degli eredi CP_1
OT, non avendo la stessa provato sufficientemente il lamentato danno.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede
1) Rigetta l'opposizione dichiarandola inammissibile;
2) Rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla sig.ra contro gli CP_1
eredi di Parte_2
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18627/2014 promossa da:
IN QUALITA' DI EREDE DI BOTTARI C.F. ), con Parte_1 Persona_1 il patrocinio dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA ELENA IN QUALITA' DI EREDE DI (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA
OV IN QUALITA' DI (C.F. ), con il Parte_3 patrocinio dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA
IN QUALITA' DI EREDE (C.F. ), con il Pt_4 Parte_3 patrocinio dell'avv. BOTTARI LAURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 14 59100 PRATOpresso il difensore avv. BOTTARI LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._1
LORENZINI FABIO ( ) VIA A. VESPUCCI 1 89213 REGGIO CALABRIA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie conclusionali .
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ex art 616 c.p.c., l'Avv. OT, nella qualità di creditore procedente, conveniva in giudizio la sig.ra e chiedeva “Voglia Ill.mo CP_1
Sig. Giudice adito previa dichiarazione di nullità del ricorso notificato, respingere
l'opposizione all'esecuzione ex adverso proposta, in quanto inammissibile e7o improcedibile, per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della proposta opposizione all'esecuzione, nel termine perentorio fissato dal
Giudice; nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, in ogni caso, con conseguente revoca della sospensione disposta e/o comunque con caducazione della stessa, e per l'effetto Voglia disporre la prosecuzione dell'attività nella procedura esecutiva n.459/2011 opposta dall'esecutata”.
Segnatamente, con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 11/07/2021,
l'Avv. OT (in proprio) ha sottoposto a pignoramento la proprietà della sig.ra sita in Signa, via della Prata 14; con ricorso in opposizione ex art. 615, CP_1
comma 2, c.p.c., l'esponente proponeva opposizione alla suddetta esecuzione immobiliare eccependo l'esistenza di un fondo patrimoniale sull'immobile premenzionato.
Sul punto, in relazione al fondo patrimoniale sul bene gravato dalla citata procedura esecutiva, l'Avv. OT osserva che la costituzione del fondo è avvenuta quando era già in corso il pignoramento immobiliare di cui alla procedura n.74/2010 RGE
(trascrizione del 9.2.2010) e che, in ogni caso, non vi è prova che il debito per cui è stata attività la procedura esecutiva sia sorto per fronteggiare bisogni della famiglia.
Il processo veniva interrotto con il decesso dell'avv. e successivamente Parte_2
riassunto dalla di lui moglie, sig.ra nonché dai figli Parte_5
UR, e Giovanni OT. Pt_4
***
Si costituiva la sig.ra e chiedeva “in via principale, dichiarazione CP_1
infondata, in fatto e in diritto, la domanda avversaria e, conseguentemente, confermare la sospensione della procedura esecutiva n.459/2011 R.E., disponendo, altresì, la cancellazione del pignoramento sull'immobile per cui è causa trascritto alla
pagina 2 di 5 Competente Conservatoria Immobiliare al R.P. n…..; sempre in via principale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP_1
relativamente alla procedura esecutiva, per le ragioni di cui in parte motiva;
accertare e dichiarare, altresì, che l'immobile sito in Signa, Via delle Prata 14 (ex via
Viaccia) contraddistinta al NCEU al foglio di mappa 4, particella 593, cat. C/2 classe
2, consistenza 286 mq, rendita catastale euro 339,73, è impignorabile per l'esistenza di fondo patrimoniale e che, conseguentemente, l'azione esecutiva n. 459/2011 è improcedibile;
accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve, a nessun titolo CP_1
e/o ragione, all'avv. OT in virtù della sentenza n. 2619/08; condannare le controparti a risarcire alla sig.ra tutti i danni subiti/subendi, a causa CP_1
di quanto sopra, in misura pari alla misura già indicata nel ricorso in opposizione o nella somma, anche diversa, che il Giudicante vorrà quantificare anche in via equitativa;
condannare l'avv. OT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra per avere lo stesso agito in giudizio CP_1
con mala fede o colpa grave ed avere pignorato un immobile nonostante l'esistenza di un fondo patrimoniale trascritto anteriormente”.
In particolare, la sig.ra afferma che la procedura che ha dato seguito al CP_1
pignoramento immobiliare reca il n. 459/2011 RGE e non già il n.74/2010. Da ciò discenderebbe che, essendo la notifica dell'atto di pignoramento del 2011 successiva – poiché avvenuta in data 11.07.2011 -, la costituzione del fondo del 17.2.2011 e trascritto il 1.3.2011., in quanto precedente, è, invero, regolare ed efficace. Ciò anche in considerazione del fatto che la procedura di cui al 74/2010 RGE (inizialmente dichiarata estinta per tardività del deposito dell'istanza da parte dell'Avv. OT) non era ancora definita perché pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, attivato dalla stessa opponente.
***
Riassunto il processo e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la legittimazione degli attori in ordine alla proposizione dell'opposizione ex art 616 c.p.c., in relazione alla circostanza che l'accettazione pagina 3 di 5 dell'eredità può desumersi, come è avvenuto nel caso in esame, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire ( esperimento di azioni giudiziarie relative alla massa ereditaria). In questa sede occorre affermare che il giudizio introdotto dagli eredi OT sull'opposizione proposta dalla sig.ra CP_1
all'esecuzione iniziata in forza dell'art 2929 bis c.c. è inammissibile, atteso che
[...] la stessa assume i connotati dell'azione revocatoria ordinaria che non è compatibile con il presente giudizio, nel quale occorre procedere alla trattazione dei soli temi introdotti con l'opposizione all'esecuzione ex art 615, comma 2, c.p.c., che attengono all'estraneità del debito ai bisogni della famiglia avuto riguardo all'esistenza sul bene pignorato del fondo patrimoniale trascritto nell'anno 2011.
Nel presente giudizio parte attrice ha sostanzialmente proposto un'azione che ha tutte le caratteristiche dell'azione revocatoria di cui all'art 2901 del codice civile, finalizzata alla dichiarazione di inefficacia e di inopponibilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nell'anno 2011; tale azione ha presupposti soggettivi e oggettivi differenti da quelli introdotti mediante giudizio di cui all'art. 2929 bis, ultimo comma, c.p.c. L'inammissibilità dell'azione proposta trova ulteriore conferma nella circostanza che gli stessi eredi OT, successivamente all'introduzione del presente procedimento, con riferimento alla dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale, hanno poi promosso azione di revocatoria ordinaria con il procedimento pendente dinanzi a codesto Tribunale con numero 1714/2016 R.G., che suggella, in tal modo, la tesi secondo la quale la verifica della sussistenza o meno dei presupposto di cui all'art 2901 c.c non può costituire oggetto del presente procedimento di opposizione.
Ad ogni buon conto, con riferimento ai presupposti dell'azione di cui all'art. 2929 bis c.c., non può sottacersi che, nel corso del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.18758 del 2017, resa all'esito del giudizio introdotto dai OT, la Suprema Corte si
è pronunciata sulla procedura n. 74/2010 RGE dichiarandola estinta. In particolare, la
Corte si è concentrata sulle due fasi che connotano la procedura di pignoramento immobiliare: la notifica e la trascrizione dell'atto, di cui pure distingue gli effetti (p.p.
7-8 della sentenza).
pagina 4 di 5 Segnatamente, la Corte chiarisce che la notifica dell'atto costituisce inizio del processo esecutivo, producendo l'effetto di rendere indisponibile il bene pignorato;
la trascrizione, invece, rende produttivo di effetti nei confronti dei terzi il pignoramento e costituisce pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti. Pertanto, l'atto che rende efficace il pignoramento è la notifica al debitore e non già la trascrizione, anche in considerazione del fatto che quest'ultima non soggiace a limiti temporali a pena di inefficacia dell'atto o dell'intera procedura esecutiva. La Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso depositato dalla opponente.
Sulla scorta delle considerazioni espresse dalla Corte di legittimità e delle ulteriori risultanze, si desume che la procedura n.74/2010 RGE sia stata regolarmente attivata, essendo antecedente (per notifica, innanzitutto, ma poi, ad abundantiam, per trascrizione) alla costituzione del fondo patrimoniale sul bene pignorato. Proprio per tale motivo, a nulla rilevano le argomentazioni sulla procedura esecutiva n.459/2011
(successiva, quindi, alla costituzione del fondo), atteso che già con il pignoramento del
2010 i sig.ri OT erano tutelati da eventuali atti dispositivi successivi sul bene.
All'inammissibilità della domanda formulata dai sig.ri OT, segue il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti degli eredi CP_1
OT, non avendo la stessa provato sufficientemente il lamentato danno.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede
1) Rigetta l'opposizione dichiarandola inammissibile;
2) Rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla sig.ra contro gli CP_1
eredi di Parte_2
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Firenze, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5