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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 856/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 856/2024 chiamata all'udienza del 7.10.2024 , previa concessione dei termini di legge 'a sensi degli artt. 189 e 281 quinqueis c.p.c. novellati
PROMOSSA DA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP D'OT ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Cal.
Via Zecca 7 , in forza di procura in atti
Parte attrice
Contro
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato Controparte_1 ex art.492 com. 2° cpc, presso la cancelleria civile del Tribunale di Locri , pec
Email_1
NONCHÉ CONTRO
in p.l.r.p.t. Controparte_2 con sede in , pec Controparte_2 Email_2
Convenuti contumaci
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da precisazione delle conclusioni per l'udienza del 7 ottobre 2025 nonché da verbale , da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. citava innanzi al Parte_1
Tribunale civile di Locri, l' e il Controparte_2 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, dichiarare la illegittimità della ordinanza impugnata, revocare la sospensione della procedura esecutiva, ed in accoglimento della opposizione dichiarare il diritto del creditore procedente di ottenere l'assegnazione delle somme pignorate in danno del debitore esecutato, sino alla data della dichiarazione del terzo e/o e sino all'accertamento del credito, dovute dall' adottando ogni conseguenziale provvedimento;
con vittoria di spese e Parte_2 compensi difensivi. ”
L'attore poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di fatto: Parte_1
è titolare di un diritto di credito per € 46.406,63, oltre accessori come da titolo in forza
[...] di decreto ingiuntivo n. 126/2016 del Trib. di Reggio Cal. nei confronti del
[...] con sede in Siderno. A seguito di notifica del titolo e del precetto, rimasto senza Controparte_1 esito , l'odierno attore incardinava una procedura esecutiva presso terzi ovvero nei confronti dell' affinchè accantonasse e versasse le somme dovute al debitore esecutato a Parte_2 titolo di corrispettivi per le prestazioni specialistiche , essendo il in Controparte_1 regime di convenzionamento con l' . Il pignoramento veniva notificato in data Controparte_2
18/19.01.2017 per l'importo precettato maggiorato del 50% nei confronti del detto terzo A.s.p.
e del debitore, quindi veniva incardinata la procedura esecutiva RGE 73/2017 innanzi alla dr.ssa
, nella quale il terzo rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. . Dal tenore della stessa Per_1 risultava che il aveva mutato denominazione in IO Controparte_1
GE RL nonché partita iva, tuttavia al gennaio 2017 non vi erano somme da corrispondere e nulla era stato accantonato. Quindi a seguito di tale dichiarazione, su istanza del creditore procedente veniva avviato subprocedimento ex art. 549 c.p.c. in relazione all'obbligo del terzo . In tale fase, innanzi al G.E., interveniva il IO GE RL sostenendo la totale estraneità rispetto alla vicenda in quanto soggetto autonomo e distinto rispetto al , con Controparte_1 conseguente eccezione di difetto di legittimazione in ordine alla procedura esecutiva. Tale fase si concludeva con la pronuncia del 19.10.2018 con cui veniva dichiarata l'estinzione della Part procedura esecutiva , atteso il GE riteneva non provata la posizione di debitor debitoris dell' nei confronti del . Avviata la fase dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Controparte_1 innanzi al medesimo Giudice dell'esecuzione, veniva revocato il precedente provvedimento di estinzione con decisione del 5.4.2019 e venivano concessi i termini per l'introduzione della fase di merito. Quindi con istanza del 17.7.2019, il creditore procedente dava nuovamente impulso alla procedura esecutiva chiedendo l'assegnazione delle somme atteso che nessuno dei soggetti aveva instaurato il giudizio di merito. Anche tale fase si concludeva con provvedimento di estinzione del 24.2.2022 in relazione alla procedura esecutiva . Proposta nuovamente la procedura di opposizione ex art. 617 c.p.c. , il G.E. nella persona della dr.ssa confermava nel merito Pt_2 la valutazione del Giudice dell'esecuzione e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito. In ottemperanza a tale ultima disposizione , il creditore procedente ha introdotto il giudizio in oggetto , chiedendo l'accoglimento delle superiori conclusioni.
Effettuate le verifiche preliminari secondo il rito Cartabia, il sottoscritto Giudice accertava che nessuno dei soggetti citati si è costituito nella presente fase di merito .
In mancanza di richieste istruttorie , con provvedimento del 20.05.2025 la causa veniva rinviata in modalità cartolare, per la decisione ex art. 189 cpc e 281 quinquies cpc. al 7 ottobre
2025. Depositate le difese conclusive , l'attore chiedeva in comparsa : “preliminarmente revocare la ordinanza impugnata di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva;
accertare la esistenza dell'obbligo del terzo, sulla base della documentazione e delle risultanze acquisite per l'intero importo pignorato;
rimettere le parti davanti al G.E. per l'assegnazione delle somme pignorate;
con vittoria di spese e compensi difensivi, come da notula
, a carico dei soccombenti.”
Quindi il giudizio veniva riservato per la decisione.
In diritto
2.- Occorre precisare, in via preliminare, che il debitore esecutato nei confronti di
, è stato individuato in forza del titolo azionato ovvero del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 126/2016, nel , soggetto destinatario della notifica dell'atto Controparte_1 di pignoramento eseguita a mani del sig. A seguito della riforma dell' art. 492 Parte_3 del c.p.c. comma 2, anche il debitore che riceve l'atto di pignoramento, ha l'onere di eleggere domicilio o dichiarare la residenza una volta ricevuto l'atto. Il soggetto è rimasto contumace per tutta la durata del predetto giudizio di esecuzione, con conseguente mancata elezione di domicilio
. Tanto considerato devono pertanto ritenersi legittime le notificazioni effettuate dal creditore procedente , odierno attore, presso la cancelleria del Tribunale di Locri in relazione alla posizione del debitore esecutato per tutte le attività di impulso relative alla fase esecutiva , nonché in relazione all'introduzione della presente fase di merito che costituisce prosecuzione , quale fase a cognizione piena, del procedimento avviato innanzi al Giudice dell'esecuzione. Pertanto deve ritenersi che la presente fase sia stata correttamente introdotta ed incardinata sia nei confronti del debitore esecutato che del terzo , litisconsorte necessario nella presente Controparte_3 fase.
3.-Nel merito
Tanto chiarito in ordine alla instaurazione del contraddittorio sotto il profilo strettamente processuale , occorre ora vagliare il merito del giudizio. Dalla disamina degli atti, la domanda proposta da parte attrice Avv. deve essere accolta nei termini di cui di Parte_1 seguito .
Risulta su base documentale che l'Avv. ha agito esecutivamente in forza di un Parte_1 decreto ingiuntivo n.. 126/2016 del Trib. di Reggio Calabria che riconosce in via definitiva un credito di € 46.406,63, oltre accessori. Non sussiste, quindi, contestazione in ordine alla sussistenza del titolo esecutivo e della esistenza del credito;
diversamente particolarmente complessa è stata la fase innanzi al Giudice dell'esecuzione in relazione a profili di accertamento connessi all'art. 549 c.p.c., ed alle successive fasi di opposizione avverso i provvedimenti del
G.E. ex art. 617 c.p.c..
Come anticipato , rispetto alle predette fasi, va detto che il presente giudizio è un procedimento di accertamento a cognizione piena (Cass. 2019 n. 18348), strutturalmente prosecuzione della fase introdotta innanzi al GE, come tale soggiace agli ordinari principi in relazione all'onere della prova.
Esaminati gli atti , il profilo controverso in sede esecutiva che ha impedito l'assegnazione sulla base del tutolo in favore del creditore procedente, ha riguardato l'interpretazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato di , la cui condotta è da ritenersi Pt_2 Controparte_2 processualmente censurabile sia in relazione al contenuto della dichiarazione resa sia per non avere reso i chiarimenti in udienza, per come disposto dal giudice dell'esecuzione.
Ad ogni modo, l'esistenza in casu di una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ha escluso l'applicabilità dell'art. 548 c.p.c. ; né appare pertinente il riferimento alla “dichiarazione neutra” citata da parte attrice (v. comp. concl pag. 11 ) in quanto non vi è nel caso “un espresso riconoscimento
o una espressa negazione del proprio obbligo”, piuttosto la dichiarazione resa deve qualificarsi come positiva in relazione al contenuto del secondo periodo dello scritto del 30.01.2017 prot. N. 5695, nei termini e limiti di cui si dirà meglio infra.
3.1- Al fine di mettere ordine e riportare i fatti e l'attività innanzi al GE nei corretti termini processuali , anche in considerazione delle difese di parte attrice e della circostanza che il debitore citato in questa fase sia il e non altri , va chiarito: Controparte_1
a.- le dichiarazioni rese dal terzo , la prima del 30.01.2017 prot. Controparte_3
N. 5695 che costituisce la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e la successiva comunicazione prot. 329 del 21.01.2019 a chiarimenti , hanno sicuramente ingenerato confusione ai fini del decidere , essendo dichiarata dal terzo la coincidenza soggettiva tra il ed il Controparte_1
IO GE (nel secondo documento si legge “come da richiesta si allega estratto conto relativo al IO GE RL già ). Controparte_1
E' vero che emergono elementi di connessione fra l'uno e l'altro soggetto ovvero : è in atti la visura della Camera di Commercio datata 20.12.2016 esibita da parte creditrice relativa al
IO IG RL , da cui emerge tra i proprietari e rappresentanti legali (pag. 6-7) il ovvero il soggetto che ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento per Parte_4 parte debitrice;
- il ed IO IG RL hanno Controparte_1 entrambi sede in Roccella Ionica alla Via Trastevere 77, ma è altrettanto vero che vi sono elementi di divergenza che non consentono di ritenere la coincidenza o “successione” in senso atecnico di un soggetto all'altro. Difatti deve ritenersi, sulla base degli atti, che le due società non coincidono e non sono lo stesso soggetto,
b. – In realtà , a parte il terzo, nessuna delle parti in fase esecutiva ha sostenuto la coincidenza dei soggetti e gli elementi di divergenza sono moleplici:
§.-la denominazione e la partita IVA non coincidenti e trattandosi di società di capitali, individuano due diversi soggetti;
§.-in sede esecutiva nel corso del giudizio ex art. 549 c.p.c. è intervenuto il IO
IG RL , ribadendo la propria autonomia soggettiva ed estraneità ai fatti, e, nella memoria di costituzione datata 22.5.2017 , ha rilevato: “non è stata alcuna successione di società essendo la presente società costituita in giudizio, una società di nuova formazione avente propria identità, totalmente diversa dalla società – omissis. Né è stata fornita prova di eventuale successione, Controparte_1 Controparte_1 incorporazione o fusione delle due società “
§.- in quel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. nelle controdeduzioni alla memoria di costituzione del IO IG, non citato in atti, lo stesso creditore procedente odierno attore, ai punti 1, 1.1, 1.2 della difesa e soprattutto al punto 2, ha affermato: “la estraneità della IG RL in questo procedimento è un dato pacifico ed incontestabile, affermato da tutte le parti” (pag. 2) ; ed ancora al punto 7.8.1 (pag. 4 della memoria) in ordine all'estraneità di IG alla procedura esecutiva, afferma “e tanto è pacificamene riconosciuto dal creditore procedente”. Tale impostazione trova conferma nel fatto che l'azione de qua è stata incardinata esclusivamente nei confronti del , il che significa Controparte_1 che parte attrice ha identificato esclusivamente in tale ultimo soggetto il proprio debitore;
§.- in quest'ottica l'attore , creditore procedente, non ha fornito prova in fase ex art. 549 c.p.c. ed in questa sede, della coincidenza o successione a qualsiasi titolo fra i due soggetti: non è in atti la visura camerale del nella visura camerale del Controparte_1
2017 (all. n° 3 di parte attrice, pag 7) risulta che in data 18/3/2015 il Controparte_1
[... (debitore esecutato) ha effettuato una cessione in favore del IO IG RL .
Tuttavia l'atto indicato e più volte richiamato da parte attrice, non è stato depositato in atti né nella fase esecutiva né nella fase a cognizione piena. Da ciò discende che, allo stato degli atti non
è dato conoscere se vi sia stata una cessione di ramo di azienda, come menzionato dall'attore, Part
o una cessione dei crediti nei confronti dell' o ancora una fusione o incorporazione fra le due società che costituiscono due soggetti distinti.
In conclusione deve ritenersi che, diversamente da quanto dichiarato dal terzo, in relazione alla posizione del creditore procedente le due società sono del tutto distinte anche in mancanza, come detto, di prova documentale di vicende modificative tra i due soggetti da parte del creditore e come accertato anche dal Giudice dell'esecuzione .
3.2.- Tanto accertato in termini sostanziali , deve ritenersi provato che il
[...] ha operato in convenzione , e pertanto godeva del regime dei rimborsi da parte Controparte_1
Part dell' almeno fino alla fine del 2016. Tale circostanza non è mai stata contestata in giudizio ed anzi risulta confermata nella dichiarazione resa dal terzo, sebbene da interpretarsi nei termini di cui sopra, e risulta documentalmente da diversi elementi:
§.- dalla dichiarazione dell' di Locri del 2008, sebbene con Parte_5 riferimento ad annualità pregresse;
§.- dal “ricorso per intervento ai sensi del 499 e ss cpc” presso il Tribunale di Roma, da Part parte del in relazione a crediti verso l , relativa all'udienza del Controparte_1
20.01.2016, il che dimostra che al 2016 il predetto soggetto, ovvero l'odierno debitore esecutato, era accreditato come tale;
§.- dalla visura camerale datata 2017 in atti, dalla quale risulta che l' inizio dell' attività del
IO IG RL, costituito nel 2014, è indicato nella data dell'1.12.2016 e della medesima data è l'autorizzazione regionale ad operare .
In sostanza sulla base delle prove emerse in sede esecutiva e fornite dall'attore vi è uno spartiacque rappresentato dall'inizio dell'attività dell'IG atteso che, come detto, non è dato conoscere i rapporti successivi a questo momento. Posto che il Controparte_1 sulla base degli atti era di certo esistente ed accreditato presso il SSN quanto meno fino a dicembre
2016 compreso, è condivisibile quanto sostenuto da parte attrice, ovvero che prima dell'1.12.2016 il laboratorio IG non avrebbe potuto svolgere attività ed è presumibile sulla base di tutti gli elementi documentali in atti, che abbia iniziato ad operare in regime di convenzione non prima dell'01.01.2017 anche perché risulta difficile se non impossibile che nell'arco di pochi giorni del 2016 abbia emesso fatture a rimborso.
Esaminato il prospetto fornito dal terzo con comunicazione 21.1.2019 prot. 329 , deve ritenersi, in considerazione di tutte le superiori ragioni di cui alla motivazione, che le fatture rispettivamente del 14.12.2016 e del 31.12.2016, si riferiscono all'attività del Controparte_1
e non anche al IO GE, avendo peraltro continuità con le precedenti Controparte_1 per l'anno 2016 . Dette fatture emesse una il 14.12.2016 , e due il 31.12.2016, risultano pagate per gli importi indicati di € 16.555,71 la prima ed € 3.065,01 la seconda, rispettivamente con scadenza 31.01.2017 e 15.02.2017, l'ultima risulta registrata il 15.02.2017. Tali pagamenti devono ricondursi all'attività del IO specialistico che almeno fino alla fine del 2016 ha operato quale soggetto convenzionato autonomo , non essendovi prova della successione ( o meno) fra le due società. Ciò risulta coerente e confermato dalla dichiarazione del 30 gennaio 2017 , che questo giudice qualifica come parzialmente positiva, ove il terzo dichiarava che “alla data del 27.01.2017 non vi sono fatture liquidate , l'ufficio competente provvederà non appena ci saranno le condizioni (liquidazioni di fatture registrate in contabilità)”, difatti le fatture di cui sopra sono state liquidate successivamente alla dichiarazione. Da ciò discende che , indipendentemente Part dall'intestazione dei prospetti al IO GE RL, rispondente ad esigenze fiscali dell' deve ritenersi che quanto liquidato per tutto il 2016 si riferisca al Controparte_1
[...
in quanto il IO GE aveva iniziato la propria attività a partire dall'1.12.2016; così come quanto liquidato e pagato nel 2017 dopo la prima dichiarazione datata 30.01.2017, relativo a prestazioni di fine anno 2016 e successivo alla notifica del pignoramento del 18.01.2017 , riguardi l'attività del Non possono essere invece considerate somme Controparte_1 ante notifica del pignoramento non essendo il terzo tenuto all'accantonamento, né somme successive riferite a fatturazioni dall'1.1.2017 in quanto per i limiti probatori evidenziati non vi è certezza a quale soggetto debbano riferirsi le prestazioni rimborsate.
3.3- Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nell'atto esecutivo, l avrebbe Pt_2 dovuto provvedere all'accantonamento delle somme di cui alle fatture suddette come prospettato nella dichiarazione (ma antecedente alla liquidazione) attività che, sulla base del prospetto non risulta essere stata effettuata, a differenza di altro accantonamento per pignoramento successivo come risulta in atti.
Sulla base di quanto accertato, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. anche alla luce della successiva attestazione, deve essere qualificata come parzialm3nte positiva previo accertamento di pagamenti riconducibili al per l'anno 2016 per le ragioni di cui Controparte_1 in motivazione , liquidati dopo la notifica dell'atto di pignoramento. Per lo effetto deve essere revocata l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e deve essere assegnata a carico dell' la somma complessiva di € 24.213,64 corrispondente alle tre fatture emesse nel Pt_2 dicembre 2016 pagate il 31.01.2017, 15.2.2015 ( l'ultima in pari data registrata per € 4592,92), oltre interessi dalla data del precetto in avanti , a parziale soddisfo del credito vantato .
4.- Le spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza anche se sia il terzo che il debitore sono rimasti contumaci. Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018) ai fini della determinazione della soccombenza rileva infatti il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. In altri termini, la condanna alle spese processuali dovrà essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione della condanna alle spese del convenuto contumace, ha già da tempo chiarito che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”. Ragion per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”. Più in particolare, “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo
è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015).
L' ed il con Controparte_2 Controparte_1 la condotta precedente all'instaurazione del giudizio nonché in sede esecutiva hanno costretto il creditore procedente a rivolgersi all'autorità giudiziaria e pertanto devono essere condannate , in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della presente fase che si liquidano sulla base del DM 55/2014 e succ mod come segue (valori medi in relazione al valore del credito azionato con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività ): fase di studio della controversia: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00; fase decisionale: € 2.905,00 in totale € 5.810,00, oltre spese gen, Iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- accoglie l'azione proposta da ed ' a sensi dell'art. 549 c.p.c., accerta Parte_1
e dichiara l'esistenza di pagamenti effettuati dall' Controparte_2 in favore del per l'anno 2016, liquidati successivamente alla Controparte_1 notifica dell'atto di pignoramento nonché alla dichiarazione ex art. 547 c.pc., per le ragioni di cui in motivazione, comme che avrebbero dovuto essere vincolate ai fini della procedura esecutiva;
2.- per lo effetto revoca l'ordinanza di estinzione del giudizio di esecuzione del procedimento ex art. 549 c.p.c. e successivi provvedimenti assunti dal G.E. nelle procedure RGE
73/2017 sub 1 e sub 2 , rimette gli atti dinnanzi al Giudice dell'esecuzione per l'assegnazione Part delle somme per come accertate a carico dell' ovvero la somma complessiva di € 24.213,64 corrispondente alle tre fatture emesse nel dicembre 2016 pagate il 31.01.2017, 15.2.2015 e l'ultima in pari data registrata, oltre interessi dalla data del precetto al soddisfo, con incapienza parziale per il credito residuo;
3.- condanna l' ed il Controparte_2 [...]
, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della presente fase Controparte_1 che si liquidano sulla base del DM 55/2014 e succ mod come segue (valori medi in relazione al valore del credito azionato)con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività ): Fase di studio della controversia: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio:€ 1.204,00; fase decisionale: € 2.905,00 in totale € 5.810,00, oltre spese gen, Iva e cpa come per legge
Locri, lì 28.10.2025.
Il Cancelliere Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 856/2024 chiamata all'udienza del 7.10.2024 , previa concessione dei termini di legge 'a sensi degli artt. 189 e 281 quinqueis c.p.c. novellati
PROMOSSA DA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP D'OT ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Cal.
Via Zecca 7 , in forza di procura in atti
Parte attrice
Contro
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato Controparte_1 ex art.492 com. 2° cpc, presso la cancelleria civile del Tribunale di Locri , pec
Email_1
NONCHÉ CONTRO
in p.l.r.p.t. Controparte_2 con sede in , pec Controparte_2 Email_2
Convenuti contumaci
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da precisazione delle conclusioni per l'udienza del 7 ottobre 2025 nonché da verbale , da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. citava innanzi al Parte_1
Tribunale civile di Locri, l' e il Controparte_2 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, dichiarare la illegittimità della ordinanza impugnata, revocare la sospensione della procedura esecutiva, ed in accoglimento della opposizione dichiarare il diritto del creditore procedente di ottenere l'assegnazione delle somme pignorate in danno del debitore esecutato, sino alla data della dichiarazione del terzo e/o e sino all'accertamento del credito, dovute dall' adottando ogni conseguenziale provvedimento;
con vittoria di spese e Parte_2 compensi difensivi. ”
L'attore poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di fatto: Parte_1
è titolare di un diritto di credito per € 46.406,63, oltre accessori come da titolo in forza
[...] di decreto ingiuntivo n. 126/2016 del Trib. di Reggio Cal. nei confronti del
[...] con sede in Siderno. A seguito di notifica del titolo e del precetto, rimasto senza Controparte_1 esito , l'odierno attore incardinava una procedura esecutiva presso terzi ovvero nei confronti dell' affinchè accantonasse e versasse le somme dovute al debitore esecutato a Parte_2 titolo di corrispettivi per le prestazioni specialistiche , essendo il in Controparte_1 regime di convenzionamento con l' . Il pignoramento veniva notificato in data Controparte_2
18/19.01.2017 per l'importo precettato maggiorato del 50% nei confronti del detto terzo A.s.p.
e del debitore, quindi veniva incardinata la procedura esecutiva RGE 73/2017 innanzi alla dr.ssa
, nella quale il terzo rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. . Dal tenore della stessa Per_1 risultava che il aveva mutato denominazione in IO Controparte_1
GE RL nonché partita iva, tuttavia al gennaio 2017 non vi erano somme da corrispondere e nulla era stato accantonato. Quindi a seguito di tale dichiarazione, su istanza del creditore procedente veniva avviato subprocedimento ex art. 549 c.p.c. in relazione all'obbligo del terzo . In tale fase, innanzi al G.E., interveniva il IO GE RL sostenendo la totale estraneità rispetto alla vicenda in quanto soggetto autonomo e distinto rispetto al , con Controparte_1 conseguente eccezione di difetto di legittimazione in ordine alla procedura esecutiva. Tale fase si concludeva con la pronuncia del 19.10.2018 con cui veniva dichiarata l'estinzione della Part procedura esecutiva , atteso il GE riteneva non provata la posizione di debitor debitoris dell' nei confronti del . Avviata la fase dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Controparte_1 innanzi al medesimo Giudice dell'esecuzione, veniva revocato il precedente provvedimento di estinzione con decisione del 5.4.2019 e venivano concessi i termini per l'introduzione della fase di merito. Quindi con istanza del 17.7.2019, il creditore procedente dava nuovamente impulso alla procedura esecutiva chiedendo l'assegnazione delle somme atteso che nessuno dei soggetti aveva instaurato il giudizio di merito. Anche tale fase si concludeva con provvedimento di estinzione del 24.2.2022 in relazione alla procedura esecutiva . Proposta nuovamente la procedura di opposizione ex art. 617 c.p.c. , il G.E. nella persona della dr.ssa confermava nel merito Pt_2 la valutazione del Giudice dell'esecuzione e concedeva i termini per l'introduzione del giudizio di merito. In ottemperanza a tale ultima disposizione , il creditore procedente ha introdotto il giudizio in oggetto , chiedendo l'accoglimento delle superiori conclusioni.
Effettuate le verifiche preliminari secondo il rito Cartabia, il sottoscritto Giudice accertava che nessuno dei soggetti citati si è costituito nella presente fase di merito .
In mancanza di richieste istruttorie , con provvedimento del 20.05.2025 la causa veniva rinviata in modalità cartolare, per la decisione ex art. 189 cpc e 281 quinquies cpc. al 7 ottobre
2025. Depositate le difese conclusive , l'attore chiedeva in comparsa : “preliminarmente revocare la ordinanza impugnata di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva;
accertare la esistenza dell'obbligo del terzo, sulla base della documentazione e delle risultanze acquisite per l'intero importo pignorato;
rimettere le parti davanti al G.E. per l'assegnazione delle somme pignorate;
con vittoria di spese e compensi difensivi, come da notula
, a carico dei soccombenti.”
Quindi il giudizio veniva riservato per la decisione.
In diritto
2.- Occorre precisare, in via preliminare, che il debitore esecutato nei confronti di
, è stato individuato in forza del titolo azionato ovvero del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 126/2016, nel , soggetto destinatario della notifica dell'atto Controparte_1 di pignoramento eseguita a mani del sig. A seguito della riforma dell' art. 492 Parte_3 del c.p.c. comma 2, anche il debitore che riceve l'atto di pignoramento, ha l'onere di eleggere domicilio o dichiarare la residenza una volta ricevuto l'atto. Il soggetto è rimasto contumace per tutta la durata del predetto giudizio di esecuzione, con conseguente mancata elezione di domicilio
. Tanto considerato devono pertanto ritenersi legittime le notificazioni effettuate dal creditore procedente , odierno attore, presso la cancelleria del Tribunale di Locri in relazione alla posizione del debitore esecutato per tutte le attività di impulso relative alla fase esecutiva , nonché in relazione all'introduzione della presente fase di merito che costituisce prosecuzione , quale fase a cognizione piena, del procedimento avviato innanzi al Giudice dell'esecuzione. Pertanto deve ritenersi che la presente fase sia stata correttamente introdotta ed incardinata sia nei confronti del debitore esecutato che del terzo , litisconsorte necessario nella presente Controparte_3 fase.
3.-Nel merito
Tanto chiarito in ordine alla instaurazione del contraddittorio sotto il profilo strettamente processuale , occorre ora vagliare il merito del giudizio. Dalla disamina degli atti, la domanda proposta da parte attrice Avv. deve essere accolta nei termini di cui di Parte_1 seguito .
Risulta su base documentale che l'Avv. ha agito esecutivamente in forza di un Parte_1 decreto ingiuntivo n.. 126/2016 del Trib. di Reggio Calabria che riconosce in via definitiva un credito di € 46.406,63, oltre accessori. Non sussiste, quindi, contestazione in ordine alla sussistenza del titolo esecutivo e della esistenza del credito;
diversamente particolarmente complessa è stata la fase innanzi al Giudice dell'esecuzione in relazione a profili di accertamento connessi all'art. 549 c.p.c., ed alle successive fasi di opposizione avverso i provvedimenti del
G.E. ex art. 617 c.p.c..
Come anticipato , rispetto alle predette fasi, va detto che il presente giudizio è un procedimento di accertamento a cognizione piena (Cass. 2019 n. 18348), strutturalmente prosecuzione della fase introdotta innanzi al GE, come tale soggiace agli ordinari principi in relazione all'onere della prova.
Esaminati gli atti , il profilo controverso in sede esecutiva che ha impedito l'assegnazione sulla base del tutolo in favore del creditore procedente, ha riguardato l'interpretazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato di , la cui condotta è da ritenersi Pt_2 Controparte_2 processualmente censurabile sia in relazione al contenuto della dichiarazione resa sia per non avere reso i chiarimenti in udienza, per come disposto dal giudice dell'esecuzione.
Ad ogni modo, l'esistenza in casu di una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ha escluso l'applicabilità dell'art. 548 c.p.c. ; né appare pertinente il riferimento alla “dichiarazione neutra” citata da parte attrice (v. comp. concl pag. 11 ) in quanto non vi è nel caso “un espresso riconoscimento
o una espressa negazione del proprio obbligo”, piuttosto la dichiarazione resa deve qualificarsi come positiva in relazione al contenuto del secondo periodo dello scritto del 30.01.2017 prot. N. 5695, nei termini e limiti di cui si dirà meglio infra.
3.1- Al fine di mettere ordine e riportare i fatti e l'attività innanzi al GE nei corretti termini processuali , anche in considerazione delle difese di parte attrice e della circostanza che il debitore citato in questa fase sia il e non altri , va chiarito: Controparte_1
a.- le dichiarazioni rese dal terzo , la prima del 30.01.2017 prot. Controparte_3
N. 5695 che costituisce la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e la successiva comunicazione prot. 329 del 21.01.2019 a chiarimenti , hanno sicuramente ingenerato confusione ai fini del decidere , essendo dichiarata dal terzo la coincidenza soggettiva tra il ed il Controparte_1
IO GE (nel secondo documento si legge “come da richiesta si allega estratto conto relativo al IO GE RL già ). Controparte_1
E' vero che emergono elementi di connessione fra l'uno e l'altro soggetto ovvero : è in atti la visura della Camera di Commercio datata 20.12.2016 esibita da parte creditrice relativa al
IO IG RL , da cui emerge tra i proprietari e rappresentanti legali (pag. 6-7) il ovvero il soggetto che ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento per Parte_4 parte debitrice;
- il ed IO IG RL hanno Controparte_1 entrambi sede in Roccella Ionica alla Via Trastevere 77, ma è altrettanto vero che vi sono elementi di divergenza che non consentono di ritenere la coincidenza o “successione” in senso atecnico di un soggetto all'altro. Difatti deve ritenersi, sulla base degli atti, che le due società non coincidono e non sono lo stesso soggetto,
b. – In realtà , a parte il terzo, nessuna delle parti in fase esecutiva ha sostenuto la coincidenza dei soggetti e gli elementi di divergenza sono moleplici:
§.-la denominazione e la partita IVA non coincidenti e trattandosi di società di capitali, individuano due diversi soggetti;
§.-in sede esecutiva nel corso del giudizio ex art. 549 c.p.c. è intervenuto il IO
IG RL , ribadendo la propria autonomia soggettiva ed estraneità ai fatti, e, nella memoria di costituzione datata 22.5.2017 , ha rilevato: “non è stata alcuna successione di società essendo la presente società costituita in giudizio, una società di nuova formazione avente propria identità, totalmente diversa dalla società – omissis. Né è stata fornita prova di eventuale successione, Controparte_1 Controparte_1 incorporazione o fusione delle due società “
§.- in quel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. nelle controdeduzioni alla memoria di costituzione del IO IG, non citato in atti, lo stesso creditore procedente odierno attore, ai punti 1, 1.1, 1.2 della difesa e soprattutto al punto 2, ha affermato: “la estraneità della IG RL in questo procedimento è un dato pacifico ed incontestabile, affermato da tutte le parti” (pag. 2) ; ed ancora al punto 7.8.1 (pag. 4 della memoria) in ordine all'estraneità di IG alla procedura esecutiva, afferma “e tanto è pacificamene riconosciuto dal creditore procedente”. Tale impostazione trova conferma nel fatto che l'azione de qua è stata incardinata esclusivamente nei confronti del , il che significa Controparte_1 che parte attrice ha identificato esclusivamente in tale ultimo soggetto il proprio debitore;
§.- in quest'ottica l'attore , creditore procedente, non ha fornito prova in fase ex art. 549 c.p.c. ed in questa sede, della coincidenza o successione a qualsiasi titolo fra i due soggetti: non è in atti la visura camerale del nella visura camerale del Controparte_1
2017 (all. n° 3 di parte attrice, pag 7) risulta che in data 18/3/2015 il Controparte_1
[... (debitore esecutato) ha effettuato una cessione in favore del IO IG RL .
Tuttavia l'atto indicato e più volte richiamato da parte attrice, non è stato depositato in atti né nella fase esecutiva né nella fase a cognizione piena. Da ciò discende che, allo stato degli atti non
è dato conoscere se vi sia stata una cessione di ramo di azienda, come menzionato dall'attore, Part
o una cessione dei crediti nei confronti dell' o ancora una fusione o incorporazione fra le due società che costituiscono due soggetti distinti.
In conclusione deve ritenersi che, diversamente da quanto dichiarato dal terzo, in relazione alla posizione del creditore procedente le due società sono del tutto distinte anche in mancanza, come detto, di prova documentale di vicende modificative tra i due soggetti da parte del creditore e come accertato anche dal Giudice dell'esecuzione .
3.2.- Tanto accertato in termini sostanziali , deve ritenersi provato che il
[...] ha operato in convenzione , e pertanto godeva del regime dei rimborsi da parte Controparte_1
Part dell' almeno fino alla fine del 2016. Tale circostanza non è mai stata contestata in giudizio ed anzi risulta confermata nella dichiarazione resa dal terzo, sebbene da interpretarsi nei termini di cui sopra, e risulta documentalmente da diversi elementi:
§.- dalla dichiarazione dell' di Locri del 2008, sebbene con Parte_5 riferimento ad annualità pregresse;
§.- dal “ricorso per intervento ai sensi del 499 e ss cpc” presso il Tribunale di Roma, da Part parte del in relazione a crediti verso l , relativa all'udienza del Controparte_1
20.01.2016, il che dimostra che al 2016 il predetto soggetto, ovvero l'odierno debitore esecutato, era accreditato come tale;
§.- dalla visura camerale datata 2017 in atti, dalla quale risulta che l' inizio dell' attività del
IO IG RL, costituito nel 2014, è indicato nella data dell'1.12.2016 e della medesima data è l'autorizzazione regionale ad operare .
In sostanza sulla base delle prove emerse in sede esecutiva e fornite dall'attore vi è uno spartiacque rappresentato dall'inizio dell'attività dell'IG atteso che, come detto, non è dato conoscere i rapporti successivi a questo momento. Posto che il Controparte_1 sulla base degli atti era di certo esistente ed accreditato presso il SSN quanto meno fino a dicembre
2016 compreso, è condivisibile quanto sostenuto da parte attrice, ovvero che prima dell'1.12.2016 il laboratorio IG non avrebbe potuto svolgere attività ed è presumibile sulla base di tutti gli elementi documentali in atti, che abbia iniziato ad operare in regime di convenzione non prima dell'01.01.2017 anche perché risulta difficile se non impossibile che nell'arco di pochi giorni del 2016 abbia emesso fatture a rimborso.
Esaminato il prospetto fornito dal terzo con comunicazione 21.1.2019 prot. 329 , deve ritenersi, in considerazione di tutte le superiori ragioni di cui alla motivazione, che le fatture rispettivamente del 14.12.2016 e del 31.12.2016, si riferiscono all'attività del Controparte_1
e non anche al IO GE, avendo peraltro continuità con le precedenti Controparte_1 per l'anno 2016 . Dette fatture emesse una il 14.12.2016 , e due il 31.12.2016, risultano pagate per gli importi indicati di € 16.555,71 la prima ed € 3.065,01 la seconda, rispettivamente con scadenza 31.01.2017 e 15.02.2017, l'ultima risulta registrata il 15.02.2017. Tali pagamenti devono ricondursi all'attività del IO specialistico che almeno fino alla fine del 2016 ha operato quale soggetto convenzionato autonomo , non essendovi prova della successione ( o meno) fra le due società. Ciò risulta coerente e confermato dalla dichiarazione del 30 gennaio 2017 , che questo giudice qualifica come parzialmente positiva, ove il terzo dichiarava che “alla data del 27.01.2017 non vi sono fatture liquidate , l'ufficio competente provvederà non appena ci saranno le condizioni (liquidazioni di fatture registrate in contabilità)”, difatti le fatture di cui sopra sono state liquidate successivamente alla dichiarazione. Da ciò discende che , indipendentemente Part dall'intestazione dei prospetti al IO GE RL, rispondente ad esigenze fiscali dell' deve ritenersi che quanto liquidato per tutto il 2016 si riferisca al Controparte_1
[...
in quanto il IO GE aveva iniziato la propria attività a partire dall'1.12.2016; così come quanto liquidato e pagato nel 2017 dopo la prima dichiarazione datata 30.01.2017, relativo a prestazioni di fine anno 2016 e successivo alla notifica del pignoramento del 18.01.2017 , riguardi l'attività del Non possono essere invece considerate somme Controparte_1 ante notifica del pignoramento non essendo il terzo tenuto all'accantonamento, né somme successive riferite a fatturazioni dall'1.1.2017 in quanto per i limiti probatori evidenziati non vi è certezza a quale soggetto debbano riferirsi le prestazioni rimborsate.
3.3- Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nell'atto esecutivo, l avrebbe Pt_2 dovuto provvedere all'accantonamento delle somme di cui alle fatture suddette come prospettato nella dichiarazione (ma antecedente alla liquidazione) attività che, sulla base del prospetto non risulta essere stata effettuata, a differenza di altro accantonamento per pignoramento successivo come risulta in atti.
Sulla base di quanto accertato, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. anche alla luce della successiva attestazione, deve essere qualificata come parzialm3nte positiva previo accertamento di pagamenti riconducibili al per l'anno 2016 per le ragioni di cui Controparte_1 in motivazione , liquidati dopo la notifica dell'atto di pignoramento. Per lo effetto deve essere revocata l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e deve essere assegnata a carico dell' la somma complessiva di € 24.213,64 corrispondente alle tre fatture emesse nel Pt_2 dicembre 2016 pagate il 31.01.2017, 15.2.2015 ( l'ultima in pari data registrata per € 4592,92), oltre interessi dalla data del precetto in avanti , a parziale soddisfo del credito vantato .
4.- Le spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza anche se sia il terzo che il debitore sono rimasti contumaci. Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018) ai fini della determinazione della soccombenza rileva infatti il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. In altri termini, la condanna alle spese processuali dovrà essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione della condanna alle spese del convenuto contumace, ha già da tempo chiarito che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”. Ragion per cui “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”. Più in particolare, “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo
è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015).
L' ed il con Controparte_2 Controparte_1 la condotta precedente all'instaurazione del giudizio nonché in sede esecutiva hanno costretto il creditore procedente a rivolgersi all'autorità giudiziaria e pertanto devono essere condannate , in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della presente fase che si liquidano sulla base del DM 55/2014 e succ mod come segue (valori medi in relazione al valore del credito azionato con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività ): fase di studio della controversia: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00; fase decisionale: € 2.905,00 in totale € 5.810,00, oltre spese gen, Iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- accoglie l'azione proposta da ed ' a sensi dell'art. 549 c.p.c., accerta Parte_1
e dichiara l'esistenza di pagamenti effettuati dall' Controparte_2 in favore del per l'anno 2016, liquidati successivamente alla Controparte_1 notifica dell'atto di pignoramento nonché alla dichiarazione ex art. 547 c.pc., per le ragioni di cui in motivazione, comme che avrebbero dovuto essere vincolate ai fini della procedura esecutiva;
2.- per lo effetto revoca l'ordinanza di estinzione del giudizio di esecuzione del procedimento ex art. 549 c.p.c. e successivi provvedimenti assunti dal G.E. nelle procedure RGE
73/2017 sub 1 e sub 2 , rimette gli atti dinnanzi al Giudice dell'esecuzione per l'assegnazione Part delle somme per come accertate a carico dell' ovvero la somma complessiva di € 24.213,64 corrispondente alle tre fatture emesse nel dicembre 2016 pagate il 31.01.2017, 15.2.2015 e l'ultima in pari data registrata, oltre interessi dalla data del precetto al soddisfo, con incapienza parziale per il credito residuo;
3.- condanna l' ed il Controparte_2 [...]
, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della presente fase Controparte_1 che si liquidano sulla base del DM 55/2014 e succ mod come segue (valori medi in relazione al valore del credito azionato)con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività ): Fase di studio della controversia: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio:€ 1.204,00; fase decisionale: € 2.905,00 in totale € 5.810,00, oltre spese gen, Iva e cpa come per legge
Locri, lì 28.10.2025.
Il Cancelliere Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri