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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1331/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. GI DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 ad Aosta, frazione Porossan Le Movisod n. 54, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dal domiciliatario avvocato AUGUSTA BERTHET (C.F. – PEC: C.F._2
– fax 0165/610522), con studio in Aosta, via Porta Pretoria n. 65 Email_1
e
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente ad Parte_2 C.F._3
Aosta, via Federico Sacco, 8 rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dal domiciliatario avvocato VERONICA MENEGATTI (C.F.: – PEC: C.F._4
- fax: 0165/524427) e presso il cui studio in Aosta, Avenue Conseil Email_2 des Commis n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno allegato che:
• i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Aosta (Porossan) in data 7 novembre 1998 , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Aosta - Porossan atto n. 74 parte 2 , serie A anno 1998; • il regime scelto dai coniugi all'atto del matrimonio è quello della comunione dei beni;
• dall'unione sono nati tre figli: nato ad [...] il [...], CP_1 Per_1 nato ad [...] il [...] e GI nata ad [...] il [...]; • a causa di incompatibilità sorte in corso di matrimonio, i coniugi si sono separati consensualmente comparendo pagina 1 di 2 avanti al Presidente del Tribunale di Aosta in data 11 febbraio 2021; • il Tribunale di Aosta ha omologato la separazione consensuale con decreto emesso in data 18 febbraio 2021 ( R.G. n.81/2021- cron.331/2021) – doc. 1; • il Tribunale di Aosta ha emesso sentenza di divorzio consensuale in data 15 febbraio 2022 sancendo, tra le altre cose, che il signor fosse tenuto a versare alla signora Pt_2
un contributo per il mantenimento della figlia GI pari ad euro 200,00 mensili oltre al 50% Pt_1 delle spese straordinarie ( e erano stati dichiarati maggiorenni ed economicamente Per_1 CP_1 autosufficienti) – doc. 2; • nelle more anche è diventata maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente
Le parti hanno chiesto quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti quanto alla modifica delle condizioni di divorzio:
1. in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocare, a far data dal mese di ottobre 2024, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 200,00 mensili posto a carico del Persona_2 signor in favore della signora in ragione del venir meno dei Parte_2 Parte_1 presupposti per cui il medesimo era stato concesso e per tutte le ragioni di cui in premessa;
2. prendere atto che le parti dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
3. spese legali compensate.
L'accordo così concluso, per quanto qui interessa, può essere recepito e omologato dal Tribunale in assenza di contrarietà alla legge e in ragione della mutata condizione della figlia GI.
Spese legali compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
DISPONE
in conformità all'accordo delle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Aosta del 15.2.2022.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 2.12.2024
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. GI DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 ad Aosta, frazione Porossan Le Movisod n. 54, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dal domiciliatario avvocato AUGUSTA BERTHET (C.F. – PEC: C.F._2
– fax 0165/610522), con studio in Aosta, via Porta Pretoria n. 65 Email_1
e
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente ad Parte_2 C.F._3
Aosta, via Federico Sacco, 8 rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dal domiciliatario avvocato VERONICA MENEGATTI (C.F.: – PEC: C.F._4
- fax: 0165/524427) e presso il cui studio in Aosta, Avenue Conseil Email_2 des Commis n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno allegato che:
• i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Aosta (Porossan) in data 7 novembre 1998 , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Aosta - Porossan atto n. 74 parte 2 , serie A anno 1998; • il regime scelto dai coniugi all'atto del matrimonio è quello della comunione dei beni;
• dall'unione sono nati tre figli: nato ad [...] il [...], CP_1 Per_1 nato ad [...] il [...] e GI nata ad [...] il [...]; • a causa di incompatibilità sorte in corso di matrimonio, i coniugi si sono separati consensualmente comparendo pagina 1 di 2 avanti al Presidente del Tribunale di Aosta in data 11 febbraio 2021; • il Tribunale di Aosta ha omologato la separazione consensuale con decreto emesso in data 18 febbraio 2021 ( R.G. n.81/2021- cron.331/2021) – doc. 1; • il Tribunale di Aosta ha emesso sentenza di divorzio consensuale in data 15 febbraio 2022 sancendo, tra le altre cose, che il signor fosse tenuto a versare alla signora Pt_2
un contributo per il mantenimento della figlia GI pari ad euro 200,00 mensili oltre al 50% Pt_1 delle spese straordinarie ( e erano stati dichiarati maggiorenni ed economicamente Per_1 CP_1 autosufficienti) – doc. 2; • nelle more anche è diventata maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente
Le parti hanno chiesto quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti quanto alla modifica delle condizioni di divorzio:
1. in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocare, a far data dal mese di ottobre 2024, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 200,00 mensili posto a carico del Persona_2 signor in favore della signora in ragione del venir meno dei Parte_2 Parte_1 presupposti per cui il medesimo era stato concesso e per tutte le ragioni di cui in premessa;
2. prendere atto che le parti dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
3. spese legali compensate.
L'accordo così concluso, per quanto qui interessa, può essere recepito e omologato dal Tribunale in assenza di contrarietà alla legge e in ragione della mutata condizione della figlia GI.
Spese legali compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
DISPONE
in conformità all'accordo delle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Aosta del 15.2.2022.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 2.12.2024
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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