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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2024, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. 6768/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6768/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7318/2019
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA), il 14.11.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Rossana Colucci, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Boscoreale (NA), alla Via A. Diaz, n. 20
APPELLANTE
E nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., c.f. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Losco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Scardillo, n. 25
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2023, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “condannare” la parte appellata, nella qualità di impresa designata per la gestione del FGVS, “al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento di tutti i
danni subiti dalla bici attorea, della complessiva somma di Euro 70,00 o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria del credito da determinarsi secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento dannoso e sino al reale soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da lucro cessante, danno emergente, biologico, morale ed alla vita di relazione subiti e subendi, della somma determinata dalla ctu medico legale tenutasi con la dott.ssa la quale ha così determinato: danno biologico 4%; ITP a totale Parte_2
10 gg;
ITP al 50% gg10; ITP al 25% gg 10 oltre le spese odontoiatriche quantificate in Euro
4.000 e le spese mediche”, con vittoria delle spese di entrambi i giudizi;
con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata:
“nel riportarsi a tutte le proprie difese, istanze, produzioni ed eccezioni conclude, come da comparsa di costituzione depositata, per il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese in capo all'appellante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la
[...]
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a CP_1 carico del in persona del legale Organizzazione_1 rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro occorso in data
03.10.2017, alle ore 14:50 circa, in Boscoreale (NA), allorquando l'istante, mentre circolava a bordo della propria bicicletta sulla via Settetermini, veniva urtato “da un'autovettura OE C3 di colore scuro, di cui non si conoscono né la targa né i dati assicurativi, in quanto quest'ultima non si fermava, dandosi precipitosamente alla fuga”.
Deduceva l'istante che il predetto veicolo “ripartiva da una posizione di sosta, senza avvedersi del sopraggiungere della bici, per cui urtava quest'ultima che radeva al suolo in uno con l'istante” e che, per effetto del descritto impatto, la bici riportava danni e l'attore riportava notevoli lesioni fisiche, per le quali veniva condotto presso il
Presidio ospedaliero di Boscotrecase.
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Sulla scorta di quanto dedotto, domandava condannarsi la menzionata compagnia al “al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla bici attorea, della complessiva somma di Euro 70,00 o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria del credito da determinarsi secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento dannoso e sino al reale soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da lucro cessante, danno emergente, biologico, morale ed alla vita di relazione subiti e subendi, di una somma da determinarsi in corso di causa tenuto conto delle spese mediche, tichets, radiologiche, riabilitative documentate e presunte, sulla scorta di una consulenza medica di ufficio che fin d'ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria del credito Org secondo indici ed interessi legali dell'evento e sino al reale soddisfo, con contenimento della domanda nei limiti di competenza per valore del Giudice adito”, il tutto con vittoria delle spese di giudizio (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva nella qualità suindicata, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 la quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda;
nel merito, domandava rigettarsi la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa di parte attrice nella causazione del sinistro.
Acquisita documentazione, raccolta la prova testimoniale, espletata ctu medico- legale, il primo Giudice, con la pronuncia n. 7318/2019, depositata in data
01.10.2019, rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
, dunque, per le ragioni di seguito esaminate, ha interposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza, convenendo, dinanzi all'intestato Tribunale, la società , nella qualità succitata, chiedendo l'integrale riforma Controparte_1 della sentenza gravata e l'accoglimento della pretesa risarcitoria spiegata nel giudizio di prime cure, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
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L'appellata compagnia si è costituita nel presente giudizio, eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del
27.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali a decorrere dal 10.01.2024.
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
L'appellante ha agito nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
, invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il Organizzazione_1 ricorrere delle condizioni di cui all'art. 283 lett. a) d.lgs. n. 209/2005, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Ha censurato la decisione impugnata, imputando al primo Decidente l'erronea ponderazione delle risultanze istruttorie, in specie degli esiti della prova testimoniale raccolta durante il giudizio di prime cure.
Orbene, nel corso del procedimento di primo grado, è stato escusso il teste
, il quale ha dichiarato: “ADR: Mi ricordo che l'evento è accaduto il Testimone_1
03/10/2017 verso le ore 15:00 in Boscoreale alla Via Settetermini, fuori al Bar “ Org_3
, io mi trovavo a piedi fuori al predetto bar allorquando ho visto una OE C3 di
[...] colore scuro che ripartiva da una sosta e senza avvedersi del passaggio di una bici condotta dal sig. , urtava quest'ultima facendola rovinare al suolo in uno con il conducente;
Parte_1
ADR: Preciso che sia la che la bici procedevano nella stessa direzione, ovvero verso Org_4
- 4 -
Testim Boscoreale centro;
Preciso che la urtava con il suo lato sinistro, precisamente con Org_4 il paraurti, la ruota anteriore, lato destro della bici, per cui quest'ultima cadeva sul lato sinistro unitamente al conducente;
ADR: Ho provveduto a soccorrere il sig. , ed ho visto che lo Parte_1 stesso perdeva sangue dalla bocca ed accusava dolori, alla spalla e al ginocchio sinistro;
ADR:
Fino a quando sono stato presente sul luogo non ho visto arrivare autorità né l'ambulanza...
Preciso che la bici era una mountain bike ed il ciclista indossava il caschetto;
ADR: Preciso che
a seguito dell'evento la bici riportava danni alla ruota anteriore. ADR: Preciso che la Via
Settetermini è una strada a doppio senso di circolazione;
ADR: Riconosco le foto della bici che mi vengono mostrate ed i danni da essa riportati;
ADR: Preciso che la OE era condotta da
[un] uomo il quale a seguito dell'incidente non si è fermato;
ADR: Io non sono riuscito a prendere il numero di targa, perché impegnato a soccorrere immediatamente il ciclista. ADR:
Quel giorno ricordo che non pioveva in quel momento” (cfr. verbale d'udienza del
03.12.2018, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado).
Non sono emersi profili per dubitare dell'attendibilità del teste.
Sul punto non sono condivisibili le valutazioni espresse dal Giudice di prime cure, il quale, partendo da alcune affermazioni del testimone, Testimone_1
(“ho visto una OE C3 di colore scuro che ripartiva da una sosta e senza avvedersi del passaggio di una bici condotta dal sig. , urtava quest'ultima facendola rovinare Parte_1 al suolo in uno con il conducente… Preciso che sia la OE che la bici procedevano nella stessa direzione, ovvero verso Boscoreale centro… la OE urtava con il suo lato sinistro, precisamente con il paraurti, la ruota anteriore, lato destro della bici, per cui quest'ultima cadeva sul lato sinistro unitamente al conducente… Io non sono riuscito a prendere il numero di targa, perché impegnato a soccorrere immediatamente il ciclista”: cfr. verbale di udienza del
03.12.2018, fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado) evidenzia che
“la bici sulla quale proseguiva l'attore fu colpita alla ruota anteriore dal paraurti anteriore destro del veicolo che svoltava a destra di talché se fosse vero la bici non poteva che finire sotto al veicolo investitore per cui difficilmente si poteva allontanare”, rappresenta che “dalla contraddittoria esposizione dei fatti si rileva che il veicolo sconosciuto, data la manovra causativa del danno, per evitare di travolgere l'attore, avrebbe dovuto, dopo l'evento o quanto meno rallentare prima di dileguarsi dando quindi tutto il tempo sia all'attore che al teste di
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identificarlo”, nonché definisce “inverosimile che la bici a seguito della violenta caduta al suolo sulla sinistra (considerate le lesioni riportate dall'attore), non abbia riportato alcun danno consequenziale alla parte laterale sinistra, ma solo alla ruota”.
A ben vedere, il Giudice di primo grado esprime delle valutazioni, che contrastano con gli oggettivi elementi di riscontro emersi dalla prova testimoniale, senza, peraltro, esprimere alcun giudizio di inattendibilità del teste.
Ritiene il Tribunale, invece, che, sulla base della deposizione raccolta in primo grado, può certamente ritenersi accertato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, si è verificato un sinistro in cui è rimasto coinvolto l'odierno appellante a bordo della sua bicicletta;
può ritenersi, altresì, accertato che la bicicletta veniva urtata alla ruota anteriore, lato destro, da un'autovettura rimasta sconosciuta, che ne provocava la caduta sul lato sinistro, unitamente al ciclista.
Ciò posto, in ordine alla responsabilità del sinistro, occorre richiamare i principi di diritto consolidati in materia.
Anzitutto, valga osservare che, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura e una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, nondimeno, carattere residuale e opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità (Corte App. Milano,
19 luglio 2022, n. 2542).
Occorre, poi, rammentare che, alla stregua degli insegnamenti della Corte del diritto, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a tal fine necessario che l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione. In tema di responsabilità civile
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derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente, per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cass. 14 aprile 1997, n. 3185).
Tanto premesso in linea generale, è da precisare, tuttavia, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso: in questo senso
Cass. 18 febbraio 1998, n. 1724. In altre parole, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 aprile 1988,
n. 2834).
La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 23 agosto 1990, n. 8622).
Tanto chiarito in linea generale, con riferimento al caso di specie, va osservato che l'attività istruttoria espletata in primo grado non consente di pervenire all'accertamento concreto e in positivo della condotta dei singoli conducenti ai fini della valutazione imposta dall'art. 2054 c.c..
La deposizione del teste, come sopra detto, consente una ricostruzione dei fatti idonea a confermare, senza dubbio, l'effettivo accadimento del sinistro, ma non sufficiente all'accertamento, in concreto, della condotta di guida dell'appellante.
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La mancanza di elementi idonei ad accertare in concreto la condotta di guida del ciclista esclude, quindi, un'affermazione di diligenza nella guida, tale da superare il principio di presunzione di cui all'art. 2054 c.c., né sono emersi elementi che, anche indirettamente, consentano di accertare il collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Pertanto, deve ritenersi che l'apporto causale dei due conducenti sia stato equivalente.
Invero, la ripartizione diseguale della responsabilità presuppone quella conoscenza analitica del comportamento dei conducenti che, nella vicenda de qua, non è disponibile;
sicché, in ogni caso, deve farsi applicazione del principio di pari responsabilità (“l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c., quando
l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento”: cfr. Cass. 2 marzo 1994, n. 2038).
Per quanto sopra, la responsabilità del sinistro in esame va attribuita alla concorrente uguale responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti.
Con riferimento al quantum, va rilevato che l'attore e odierno appellante ha allegato che, “in conseguenza dell'impatto, la bici riportava danni, per la cui riparazione occorre la complessiva somma di Euro 70,00 come da preventivo in atti” (cfr. atto di citazione, introduttivo del giudizio).
Inoltre, quanto alle lesioni personali patite dall'istante, come emerge dalla disamina della documentazione medica in atti (cfr. verbale di Pronto Soccorso n.
2017/55875, redatto dai sanitari del presidio Organizzazione_5
, nonché cfr. l'ulteriore certificazione medica in atti;
produzione
[...] per relativa al giudizio di prime cure) e come confermato dal Parte_1 teste escusso, l'attore, ora appellante, a seguito del sinistro per cui è causa, riportò un “trauma cranico non commotivo, trauma facciale con FLC gengivorragia, lesioni
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incisivi sup centrali e laterale e canino sup dx, trauma contusivo distorsivo spalla sinistra e caviglia sx da trauma cervicale e toracico, escoriazioni”.
In primo grado è stata espletata ctu medico-legale in ordine alla valutazione del danno biologico riportato da in conseguenza dell'incidente per Parte_1 cui si controverte;
l'ausiliario, dott.ssa , all'esito di indagini Parte_2 scrupolose, condotte con corretto metodo logico-scientifico, condivise dal
Tribunale, ha quantificato nella misura del 4% i postumi invalidanti e ha stimato l'invalidità temporanea totale in 10 giorni, l'invalidità temporanea parziale al 50% in 10 giorni e l'invalidità temporanea parziale al 25% in ulteriori 10 giorni.
Ebbene, con riguardo ai danni asseritamente occorsi al velocipede, si ritiene che parte istante non abbia adeguatamente assolto il corrispondente onus probandi, sul medesimo incombente: in primis, sussiste, in proposito, un chiaro difetto di allegazione, posto che, nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado,
si è limitato a dedurre che la bicicletta di sua proprietà riportava Parte_1 danni per la cui riparazione era prevista una spesa complessiva pari a Euro 70,00
“come da preventivo in atti”, senza, però, descrivere minimamente siffatti danni e richiamando genericamente un preventivo che, in quanto allegazione silente, non si valuta idoneo - di per sé - a dimostrare gli stessi. Invero, tale documento, a differenza di una fattura in senso proprio, non è dotato di un'autonoma efficacia probatoria, potendo soltanto rappresentare per il giudicante, nella prova aliunde fornita della sussistenza delle voci di danno, un criterio orientativo nella loro liquidazione mentre, da solo e in sé considerato, esso non è che una valutazione, ossia la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.
Come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno.
Nella fattispecie, il richiamato preventivo non si ritrova nella produzione di parte, né è stato corroborato da altri elementi, quali l'escussione testimoniale del redattore o anche il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del velocipede asseritamente danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.11.2013, n. 26693).
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In secondo luogo, il testimone escusso nel procedimento di primo grado,
, al riguardo, ha reso dichiarazioni estremamente generiche, sì Testimone_1 riferendo: “riconosco le foto della bici che mi vengono mostrate ed i danni da essa riportati”
(cfr. verbale del 03.12.2018 cit., fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure), senza chiarire né la tipologia degli stessi (graffi, ammaccature, rotture…), né l'entità dei medesimi.
Né, ancora, le fotografie prodotte dall'attore in primo grado ritraggono, con nitore, i danni dei quali s'invoca - genericamente - la riparazione (cfr. produzione per , relativa al procedimento di primo grado). Parte_1
Tanto induce il Tribunale a ritenere non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra i pregiudizi alla bicicletta lamentati e l'evento sinistroso. Pertanto, la mancata prova dei danni al velocipede dell'appellante, in conseguenza del sinistro in esame, non può che comportare il rigetto della domanda risarcitoria de qua.
Per converso, alla stregua delle risultanze istruttorie raccolte in primo grado
(prova testimoniale, documentazione medica e relazione del ctu), tenuto conto della tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica, si ritiene adeguato alle conseguenze delle patite lesioni riconoscere al un danno alla salute non Parte_1 soltanto temporaneo per la durata di giorni 30 (di cui gg. 10 di invalidità temporanea assoluta, gg. 10 di invalidità temporanea parziale al 50% e ulteriori gg. 10 di invalidità temporanea parziale al 25%), ma anche permanente nella misura del 4%.
Per il suddetto capo risarcitorio compete al danneggiato, che all'epoca del fatto aveva 54 anni, la somma di Euro 4.080,57 (di cui Euro 3.260,17 per invalidità permanente, Euro 468,80 per invalidità temporanea assoluta, Euro 234,40 per invalidità temporanea parziale al 50% ed Euro 117,20 per invalidità temporanea parziale al 25%), che si liquida sulla base della tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005).
Per quanto riguarda le spese mediche eziologicamente collegate all'evento, il perito nominato dal Giudice di Pace ha quantificato in Euro 4.000,00 quelle di tipo odontoiatrico che il danneggiato dovrà sostenere per fronteggiare le lesioni
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patite; ancora, risultano prodotte ricevute per esborsi a carattere medico-sanitario per un totale di Euro 228,08 (150,00 + 60,00 + 18,08).
Pertanto, il danno complessivo sopportato da è di Euro Parte_1
8.308,59.
Considerata la decurtazione di 1/2 per l'accertata corresponsabilità, il danno è pari a Euro 4.154,30 (già attualizzato, comprensivo di accessori dalla data del fatto). In questi termini può essere messa declaratoria di condanna ai danni di
(quale impresa designata per il F.G.V.S.). Controparte_1
Sul predetto importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate per la metà, ad eccezione di quelle di ctu, che si compensano interamente, mentre per la residua quota vanno poste a carico di parte convenuta e ora appellata in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato in data 30.10.2019 nei confronti di
[...]
(quale impresa designata per il F.G.V.S.), in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 7318/2019, depositata in Cancelleria l'01.10.2019, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara il conducente del veicolo rimasto sconosciuto corresponsabile nella misura del 50% del sinistro oggetto di causa (meglio descritto in parte motiva);
b) condanna (quale impresa designata per il F.G.V.S.), in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'importo di Euro 4.154,30 (già attualizzato), oltre interessi dalla di
[...] pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara compensate le spese di lite del primo grado e del presente giudizio nella misura di 1/2, ad eccezione delle spese relative alla CTU che vengono
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integralmente compensate tra le parti. Condanna , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 della residua quota, che si liquida, per il primo grado, complessivamente in Euro
373,03, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado, complessivamente, in Euro 468,54, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata in data 01.06.2024
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6768/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7318/2019
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA), il 14.11.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Rossana Colucci, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Boscoreale (NA), alla Via A. Diaz, n. 20
APPELLANTE
E nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., c.f. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Losco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Scardillo, n. 25
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2023, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “condannare” la parte appellata, nella qualità di impresa designata per la gestione del FGVS, “al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento di tutti i
danni subiti dalla bici attorea, della complessiva somma di Euro 70,00 o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria del credito da determinarsi secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento dannoso e sino al reale soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da lucro cessante, danno emergente, biologico, morale ed alla vita di relazione subiti e subendi, della somma determinata dalla ctu medico legale tenutasi con la dott.ssa la quale ha così determinato: danno biologico 4%; ITP a totale Parte_2
10 gg;
ITP al 50% gg10; ITP al 25% gg 10 oltre le spese odontoiatriche quantificate in Euro
4.000 e le spese mediche”, con vittoria delle spese di entrambi i giudizi;
con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata:
“nel riportarsi a tutte le proprie difese, istanze, produzioni ed eccezioni conclude, come da comparsa di costituzione depositata, per il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese in capo all'appellante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la
[...]
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a CP_1 carico del in persona del legale Organizzazione_1 rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro occorso in data
03.10.2017, alle ore 14:50 circa, in Boscoreale (NA), allorquando l'istante, mentre circolava a bordo della propria bicicletta sulla via Settetermini, veniva urtato “da un'autovettura OE C3 di colore scuro, di cui non si conoscono né la targa né i dati assicurativi, in quanto quest'ultima non si fermava, dandosi precipitosamente alla fuga”.
Deduceva l'istante che il predetto veicolo “ripartiva da una posizione di sosta, senza avvedersi del sopraggiungere della bici, per cui urtava quest'ultima che radeva al suolo in uno con l'istante” e che, per effetto del descritto impatto, la bici riportava danni e l'attore riportava notevoli lesioni fisiche, per le quali veniva condotto presso il
Presidio ospedaliero di Boscotrecase.
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Sulla scorta di quanto dedotto, domandava condannarsi la menzionata compagnia al “al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla bici attorea, della complessiva somma di Euro 70,00 o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria del credito da determinarsi secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento dannoso e sino al reale soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da lucro cessante, danno emergente, biologico, morale ed alla vita di relazione subiti e subendi, di una somma da determinarsi in corso di causa tenuto conto delle spese mediche, tichets, radiologiche, riabilitative documentate e presunte, sulla scorta di una consulenza medica di ufficio che fin d'ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria del credito Org secondo indici ed interessi legali dell'evento e sino al reale soddisfo, con contenimento della domanda nei limiti di competenza per valore del Giudice adito”, il tutto con vittoria delle spese di giudizio (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva nella qualità suindicata, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 la quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda;
nel merito, domandava rigettarsi la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa di parte attrice nella causazione del sinistro.
Acquisita documentazione, raccolta la prova testimoniale, espletata ctu medico- legale, il primo Giudice, con la pronuncia n. 7318/2019, depositata in data
01.10.2019, rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
, dunque, per le ragioni di seguito esaminate, ha interposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza, convenendo, dinanzi all'intestato Tribunale, la società , nella qualità succitata, chiedendo l'integrale riforma Controparte_1 della sentenza gravata e l'accoglimento della pretesa risarcitoria spiegata nel giudizio di prime cure, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
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L'appellata compagnia si è costituita nel presente giudizio, eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del
27.11.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali a decorrere dal 10.01.2024.
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
L'appellante ha agito nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
, invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il Organizzazione_1 ricorrere delle condizioni di cui all'art. 283 lett. a) d.lgs. n. 209/2005, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Ha censurato la decisione impugnata, imputando al primo Decidente l'erronea ponderazione delle risultanze istruttorie, in specie degli esiti della prova testimoniale raccolta durante il giudizio di prime cure.
Orbene, nel corso del procedimento di primo grado, è stato escusso il teste
, il quale ha dichiarato: “ADR: Mi ricordo che l'evento è accaduto il Testimone_1
03/10/2017 verso le ore 15:00 in Boscoreale alla Via Settetermini, fuori al Bar “ Org_3
, io mi trovavo a piedi fuori al predetto bar allorquando ho visto una OE C3 di
[...] colore scuro che ripartiva da una sosta e senza avvedersi del passaggio di una bici condotta dal sig. , urtava quest'ultima facendola rovinare al suolo in uno con il conducente;
Parte_1
ADR: Preciso che sia la che la bici procedevano nella stessa direzione, ovvero verso Org_4
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Testim Boscoreale centro;
Preciso che la urtava con il suo lato sinistro, precisamente con Org_4 il paraurti, la ruota anteriore, lato destro della bici, per cui quest'ultima cadeva sul lato sinistro unitamente al conducente;
ADR: Ho provveduto a soccorrere il sig. , ed ho visto che lo Parte_1 stesso perdeva sangue dalla bocca ed accusava dolori, alla spalla e al ginocchio sinistro;
ADR:
Fino a quando sono stato presente sul luogo non ho visto arrivare autorità né l'ambulanza...
Preciso che la bici era una mountain bike ed il ciclista indossava il caschetto;
ADR: Preciso che
a seguito dell'evento la bici riportava danni alla ruota anteriore. ADR: Preciso che la Via
Settetermini è una strada a doppio senso di circolazione;
ADR: Riconosco le foto della bici che mi vengono mostrate ed i danni da essa riportati;
ADR: Preciso che la OE era condotta da
[un] uomo il quale a seguito dell'incidente non si è fermato;
ADR: Io non sono riuscito a prendere il numero di targa, perché impegnato a soccorrere immediatamente il ciclista. ADR:
Quel giorno ricordo che non pioveva in quel momento” (cfr. verbale d'udienza del
03.12.2018, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado).
Non sono emersi profili per dubitare dell'attendibilità del teste.
Sul punto non sono condivisibili le valutazioni espresse dal Giudice di prime cure, il quale, partendo da alcune affermazioni del testimone, Testimone_1
(“ho visto una OE C3 di colore scuro che ripartiva da una sosta e senza avvedersi del passaggio di una bici condotta dal sig. , urtava quest'ultima facendola rovinare Parte_1 al suolo in uno con il conducente… Preciso che sia la OE che la bici procedevano nella stessa direzione, ovvero verso Boscoreale centro… la OE urtava con il suo lato sinistro, precisamente con il paraurti, la ruota anteriore, lato destro della bici, per cui quest'ultima cadeva sul lato sinistro unitamente al conducente… Io non sono riuscito a prendere il numero di targa, perché impegnato a soccorrere immediatamente il ciclista”: cfr. verbale di udienza del
03.12.2018, fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado) evidenzia che
“la bici sulla quale proseguiva l'attore fu colpita alla ruota anteriore dal paraurti anteriore destro del veicolo che svoltava a destra di talché se fosse vero la bici non poteva che finire sotto al veicolo investitore per cui difficilmente si poteva allontanare”, rappresenta che “dalla contraddittoria esposizione dei fatti si rileva che il veicolo sconosciuto, data la manovra causativa del danno, per evitare di travolgere l'attore, avrebbe dovuto, dopo l'evento o quanto meno rallentare prima di dileguarsi dando quindi tutto il tempo sia all'attore che al teste di
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identificarlo”, nonché definisce “inverosimile che la bici a seguito della violenta caduta al suolo sulla sinistra (considerate le lesioni riportate dall'attore), non abbia riportato alcun danno consequenziale alla parte laterale sinistra, ma solo alla ruota”.
A ben vedere, il Giudice di primo grado esprime delle valutazioni, che contrastano con gli oggettivi elementi di riscontro emersi dalla prova testimoniale, senza, peraltro, esprimere alcun giudizio di inattendibilità del teste.
Ritiene il Tribunale, invece, che, sulla base della deposizione raccolta in primo grado, può certamente ritenersi accertato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, si è verificato un sinistro in cui è rimasto coinvolto l'odierno appellante a bordo della sua bicicletta;
può ritenersi, altresì, accertato che la bicicletta veniva urtata alla ruota anteriore, lato destro, da un'autovettura rimasta sconosciuta, che ne provocava la caduta sul lato sinistro, unitamente al ciclista.
Ciò posto, in ordine alla responsabilità del sinistro, occorre richiamare i principi di diritto consolidati in materia.
Anzitutto, valga osservare che, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura e una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, nondimeno, carattere residuale e opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità (Corte App. Milano,
19 luglio 2022, n. 2542).
Occorre, poi, rammentare che, alla stregua degli insegnamenti della Corte del diritto, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a tal fine necessario che l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione. In tema di responsabilità civile
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derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente, per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cass. 14 aprile 1997, n. 3185).
Tanto premesso in linea generale, è da precisare, tuttavia, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso: in questo senso
Cass. 18 febbraio 1998, n. 1724. In altre parole, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 aprile 1988,
n. 2834).
La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 23 agosto 1990, n. 8622).
Tanto chiarito in linea generale, con riferimento al caso di specie, va osservato che l'attività istruttoria espletata in primo grado non consente di pervenire all'accertamento concreto e in positivo della condotta dei singoli conducenti ai fini della valutazione imposta dall'art. 2054 c.c..
La deposizione del teste, come sopra detto, consente una ricostruzione dei fatti idonea a confermare, senza dubbio, l'effettivo accadimento del sinistro, ma non sufficiente all'accertamento, in concreto, della condotta di guida dell'appellante.
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La mancanza di elementi idonei ad accertare in concreto la condotta di guida del ciclista esclude, quindi, un'affermazione di diligenza nella guida, tale da superare il principio di presunzione di cui all'art. 2054 c.c., né sono emersi elementi che, anche indirettamente, consentano di accertare il collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Pertanto, deve ritenersi che l'apporto causale dei due conducenti sia stato equivalente.
Invero, la ripartizione diseguale della responsabilità presuppone quella conoscenza analitica del comportamento dei conducenti che, nella vicenda de qua, non è disponibile;
sicché, in ogni caso, deve farsi applicazione del principio di pari responsabilità (“l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c., quando
l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento”: cfr. Cass. 2 marzo 1994, n. 2038).
Per quanto sopra, la responsabilità del sinistro in esame va attribuita alla concorrente uguale responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti.
Con riferimento al quantum, va rilevato che l'attore e odierno appellante ha allegato che, “in conseguenza dell'impatto, la bici riportava danni, per la cui riparazione occorre la complessiva somma di Euro 70,00 come da preventivo in atti” (cfr. atto di citazione, introduttivo del giudizio).
Inoltre, quanto alle lesioni personali patite dall'istante, come emerge dalla disamina della documentazione medica in atti (cfr. verbale di Pronto Soccorso n.
2017/55875, redatto dai sanitari del presidio Organizzazione_5
, nonché cfr. l'ulteriore certificazione medica in atti;
produzione
[...] per relativa al giudizio di prime cure) e come confermato dal Parte_1 teste escusso, l'attore, ora appellante, a seguito del sinistro per cui è causa, riportò un “trauma cranico non commotivo, trauma facciale con FLC gengivorragia, lesioni
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incisivi sup centrali e laterale e canino sup dx, trauma contusivo distorsivo spalla sinistra e caviglia sx da trauma cervicale e toracico, escoriazioni”.
In primo grado è stata espletata ctu medico-legale in ordine alla valutazione del danno biologico riportato da in conseguenza dell'incidente per Parte_1 cui si controverte;
l'ausiliario, dott.ssa , all'esito di indagini Parte_2 scrupolose, condotte con corretto metodo logico-scientifico, condivise dal
Tribunale, ha quantificato nella misura del 4% i postumi invalidanti e ha stimato l'invalidità temporanea totale in 10 giorni, l'invalidità temporanea parziale al 50% in 10 giorni e l'invalidità temporanea parziale al 25% in ulteriori 10 giorni.
Ebbene, con riguardo ai danni asseritamente occorsi al velocipede, si ritiene che parte istante non abbia adeguatamente assolto il corrispondente onus probandi, sul medesimo incombente: in primis, sussiste, in proposito, un chiaro difetto di allegazione, posto che, nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado,
si è limitato a dedurre che la bicicletta di sua proprietà riportava Parte_1 danni per la cui riparazione era prevista una spesa complessiva pari a Euro 70,00
“come da preventivo in atti”, senza, però, descrivere minimamente siffatti danni e richiamando genericamente un preventivo che, in quanto allegazione silente, non si valuta idoneo - di per sé - a dimostrare gli stessi. Invero, tale documento, a differenza di una fattura in senso proprio, non è dotato di un'autonoma efficacia probatoria, potendo soltanto rappresentare per il giudicante, nella prova aliunde fornita della sussistenza delle voci di danno, un criterio orientativo nella loro liquidazione mentre, da solo e in sé considerato, esso non è che una valutazione, ossia la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.
Come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno.
Nella fattispecie, il richiamato preventivo non si ritrova nella produzione di parte, né è stato corroborato da altri elementi, quali l'escussione testimoniale del redattore o anche il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del velocipede asseritamente danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.11.2013, n. 26693).
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In secondo luogo, il testimone escusso nel procedimento di primo grado,
, al riguardo, ha reso dichiarazioni estremamente generiche, sì Testimone_1 riferendo: “riconosco le foto della bici che mi vengono mostrate ed i danni da essa riportati”
(cfr. verbale del 03.12.2018 cit., fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure), senza chiarire né la tipologia degli stessi (graffi, ammaccature, rotture…), né l'entità dei medesimi.
Né, ancora, le fotografie prodotte dall'attore in primo grado ritraggono, con nitore, i danni dei quali s'invoca - genericamente - la riparazione (cfr. produzione per , relativa al procedimento di primo grado). Parte_1
Tanto induce il Tribunale a ritenere non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra i pregiudizi alla bicicletta lamentati e l'evento sinistroso. Pertanto, la mancata prova dei danni al velocipede dell'appellante, in conseguenza del sinistro in esame, non può che comportare il rigetto della domanda risarcitoria de qua.
Per converso, alla stregua delle risultanze istruttorie raccolte in primo grado
(prova testimoniale, documentazione medica e relazione del ctu), tenuto conto della tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica, si ritiene adeguato alle conseguenze delle patite lesioni riconoscere al un danno alla salute non Parte_1 soltanto temporaneo per la durata di giorni 30 (di cui gg. 10 di invalidità temporanea assoluta, gg. 10 di invalidità temporanea parziale al 50% e ulteriori gg. 10 di invalidità temporanea parziale al 25%), ma anche permanente nella misura del 4%.
Per il suddetto capo risarcitorio compete al danneggiato, che all'epoca del fatto aveva 54 anni, la somma di Euro 4.080,57 (di cui Euro 3.260,17 per invalidità permanente, Euro 468,80 per invalidità temporanea assoluta, Euro 234,40 per invalidità temporanea parziale al 50% ed Euro 117,20 per invalidità temporanea parziale al 25%), che si liquida sulla base della tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005).
Per quanto riguarda le spese mediche eziologicamente collegate all'evento, il perito nominato dal Giudice di Pace ha quantificato in Euro 4.000,00 quelle di tipo odontoiatrico che il danneggiato dovrà sostenere per fronteggiare le lesioni
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patite; ancora, risultano prodotte ricevute per esborsi a carattere medico-sanitario per un totale di Euro 228,08 (150,00 + 60,00 + 18,08).
Pertanto, il danno complessivo sopportato da è di Euro Parte_1
8.308,59.
Considerata la decurtazione di 1/2 per l'accertata corresponsabilità, il danno è pari a Euro 4.154,30 (già attualizzato, comprensivo di accessori dalla data del fatto). In questi termini può essere messa declaratoria di condanna ai danni di
(quale impresa designata per il F.G.V.S.). Controparte_1
Sul predetto importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate per la metà, ad eccezione di quelle di ctu, che si compensano interamente, mentre per la residua quota vanno poste a carico di parte convenuta e ora appellata in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato in data 30.10.2019 nei confronti di
[...]
(quale impresa designata per il F.G.V.S.), in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 7318/2019, depositata in Cancelleria l'01.10.2019, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara il conducente del veicolo rimasto sconosciuto corresponsabile nella misura del 50% del sinistro oggetto di causa (meglio descritto in parte motiva);
b) condanna (quale impresa designata per il F.G.V.S.), in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'importo di Euro 4.154,30 (già attualizzato), oltre interessi dalla di
[...] pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
c) dichiara compensate le spese di lite del primo grado e del presente giudizio nella misura di 1/2, ad eccezione delle spese relative alla CTU che vengono
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integralmente compensate tra le parti. Condanna , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 della residua quota, che si liquida, per il primo grado, complessivamente in Euro
373,03, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado, complessivamente, in Euro 468,54, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata in data 01.06.2024
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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